Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29564
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Sentenza 25 ottobre 2023

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L'art. 74 TUIR, nel testo modificato dall'art. 22 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, con effetto a far data dal 1° gennaio 1998, dispone, al primo comma, che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta e, al secondo comma, che non costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tale fine. Infatti, la verifica dell'esercizio di funzioni che costituiscano o meno attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dall'art. 74 va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell'ente è determinata sulla base dell'attività effettivamente esercitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, commi 4 e 5, del TUIR. Più specificamente, con riguardo all'esenzione IRES, occorre accertare se l'ente eserciti le funzioni elencate dal secondo comma dell'art. 74 (che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale in quale categoria ricada l'ente quanto all'oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29564
    Data del deposito : 25 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

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