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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1751/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. LA BELLA SALVATORE C.F._2
OPPONENTI contro
C.F. - C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con l'Avv. ROSSI MARCO P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Parte opposta evidenziava - parte opponente non ha contestato, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc di aver stipulato i contratti con ED (doc. 4-5),
l'autografia delle firme ivi apposte, l'erogazione del finanziamento (come confermato da parte opponente a pag. 2 dell'atto di citazione “l'importo finale effettivamente erogato” e a pag. 3 “l'importo effettivamente messo a disposizione del cliente”), la cessione del credito e la relativa notifica – il termine ultimo per sollevare le contestazioni ex art. 115 cpc sarebbe stato quello della prima difesa utile – i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria
– il prestito personale ed assicurazione sono stati oggetto di un unico prodotto, adeguato alle esigenze assicurative - dalla natura dell'assicurazione di copertura del credito può essere ricavato semplicemente che il prodotto assicurativo è adeguato alla protezione del cliente nell'ipotesi del verificarsi dei rischi assicurati - dalla coincidenza dell'indennizzo con il debito capitale residuo può essere ricavata unicamente l'adeguatezza del prodotto assicurativo con l'esigenza di protezione manifestata dall'assicurato - tutte e due le assicurazioni non hanno natura di CPI - tutte e due le assicurazioni non prevedono un indennizzo pari al debito residuo ma delle prestazioni
CP diverse – il credito di è provato in quanto ha prodotto i titoli (i contratti, doc.
4-5 opposizione), ha allegato l'inadempimento della parte opponente.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa…”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo
Pag. 2 di 5 complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Legittime e condivisibili in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Vi è peraltro generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine ai rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti /o irrilevanti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
Al riguardo parte opposta depositava: - i contratti, doc. 3 e 6 monitorio;
- allegato l'inadempimento della parte opponente;
- gli estratti conto dei contratti (doc.
4-5 e 7-8 monitorio) - gli estratti conto integrali dei contratti (doc. 6 e 7 opposizione) - la documentazione reddituale (doc. 8) e personale (cfr. pag.
8-9 e 11-12 doc. 4 opposizione e pag.
8-9 doc. 5 opposizione) dei debitori - le lettere di costituzione in mora (doc. 9); - l'atto di cessione ED – Mbc NS e relativo accordo quadro
(doc. 10- 11.1-11.2); - l'allegato elenco dei crediti ceduti (doc. 12).
Sottolineava inoltre che tale produzione non sarebbe nemmeno necessaria…per i contratti di prestito personale non è necessaria la produzione dell'estratto conto in
Pag. 3 di 5 quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende…come nelle aperture di credito in c/c…dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c (Trib. Latina n. 164/24; Trib. Vasto n.
328/23; Trib. Termini Imerese n. 943/23; Trib. Velletri n. 2291/19).
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta nel rispetto delle anzidette argomentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta
Pag. 4 di 5 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 20/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1751/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. LA BELLA SALVATORE C.F._2
OPPONENTI contro
C.F. - C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con l'Avv. ROSSI MARCO P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Parte opposta evidenziava - parte opponente non ha contestato, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc di aver stipulato i contratti con ED (doc. 4-5),
l'autografia delle firme ivi apposte, l'erogazione del finanziamento (come confermato da parte opponente a pag. 2 dell'atto di citazione “l'importo finale effettivamente erogato” e a pag. 3 “l'importo effettivamente messo a disposizione del cliente”), la cessione del credito e la relativa notifica – il termine ultimo per sollevare le contestazioni ex art. 115 cpc sarebbe stato quello della prima difesa utile – i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria
– il prestito personale ed assicurazione sono stati oggetto di un unico prodotto, adeguato alle esigenze assicurative - dalla natura dell'assicurazione di copertura del credito può essere ricavato semplicemente che il prodotto assicurativo è adeguato alla protezione del cliente nell'ipotesi del verificarsi dei rischi assicurati - dalla coincidenza dell'indennizzo con il debito capitale residuo può essere ricavata unicamente l'adeguatezza del prodotto assicurativo con l'esigenza di protezione manifestata dall'assicurato - tutte e due le assicurazioni non hanno natura di CPI - tutte e due le assicurazioni non prevedono un indennizzo pari al debito residuo ma delle prestazioni
CP diverse – il credito di è provato in quanto ha prodotto i titoli (i contratti, doc.
4-5 opposizione), ha allegato l'inadempimento della parte opponente.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa…”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo
Pag. 2 di 5 complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Legittime e condivisibili in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Vi è peraltro generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine ai rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti /o irrilevanti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
Al riguardo parte opposta depositava: - i contratti, doc. 3 e 6 monitorio;
- allegato l'inadempimento della parte opponente;
- gli estratti conto dei contratti (doc.
4-5 e 7-8 monitorio) - gli estratti conto integrali dei contratti (doc. 6 e 7 opposizione) - la documentazione reddituale (doc. 8) e personale (cfr. pag.
8-9 e 11-12 doc. 4 opposizione e pag.
8-9 doc. 5 opposizione) dei debitori - le lettere di costituzione in mora (doc. 9); - l'atto di cessione ED – Mbc NS e relativo accordo quadro
(doc. 10- 11.1-11.2); - l'allegato elenco dei crediti ceduti (doc. 12).
Sottolineava inoltre che tale produzione non sarebbe nemmeno necessaria…per i contratti di prestito personale non è necessaria la produzione dell'estratto conto in
Pag. 3 di 5 quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende…come nelle aperture di credito in c/c…dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c (Trib. Latina n. 164/24; Trib. Vasto n.
328/23; Trib. Termini Imerese n. 943/23; Trib. Velletri n. 2291/19).
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta nel rispetto delle anzidette argomentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta
Pag. 4 di 5 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 20/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
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