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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6644/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.06.2023 a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di Agenzia delle Entrate –
Riscossione e depositato telematicamente in data 24.10.2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239004418276000, notificata in data 01.06.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29320040059605687000, 29320160045361360000 e
29320190007452986000.
La ricorrente deduceva, in particolare, di non aver mai ricevuto rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, con conseguente nullità dell'atto per violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge e del diritto di difesa. Deduceva, altresì, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, con specifico riferimento alla cartella relativa a
IRPEF/IVA anno d'imposta 2000, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, evidenziando, in particolare, che per le tasse automobilistiche opera il termine prescrizionale triennale. Contestava, infine,
l'idoneità degli atti successivamente prodotti dall'Agente della riscossione – tra cui le proposte di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 – a spiegare effetti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate in data
27.12.2025, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, la resistente sosteneva la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione impugnata, producendo estratti di ruolo e relate di notifica, ed affermava l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali mediante la notificazione di plurimi atti della riscossione, ivi comprese intimazioni di pagamento e proposte di compensazione. Deduceva, inoltre, l'applicabilità del termine prescrizionale decennale per i crediti erariali e la sospensione dei termini in virtù della disciplina emergenziale introdotta durante il periodo pandemico.
All'udienza del 19.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
In materia tributaria, infatti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, non essendo configurabile alcun litisconsorzio necessario, con la conseguenza che grava sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore ove ritenga che la controversia involga profili di spettanza di quest'ultimo, senza che il giudice sia tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cass., sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., sez. V, 24 aprile 2018, n. 10019; Cass., sez. V, 17 aprile 2019, n. 10669).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e può essere censurata anche per far valere l'omessa notificazione degli atti presupposti, allorché il contribuente deduca di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con l'atto consequenziale, trattandosi di vizio procedimentale che incide sul diritto di difesa (Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., sez. V, 11 novembre 2016, n. 23046).
Nel merito, la resistente non ha fornito prova idonea della rituale notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata né, a maggior ragione, delle cartelle di pagamento presupposte. La relata di notificazione prodotta risulta intrinsecamente contraddittoria, poiché reca, in modo tra loro incompatibile, riferimenti alla consegna personale al destinatario, all'assenza dello stesso, al deposito dell'atto presso la Casa comunale, all'affissione dell'avviso e all'invio di raccomandata informativa, senza che sia possibile individuare con certezza la procedura notificatoria effettivamente seguita. Inoltre, la relata non indica il nominativo né la qualità del soggetto eventualmente consegnatario e non documenta compiutamente gli adempimenti previsti dalla normativa processuale.
Secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente le attestazioni del pubblico ufficiale che siano chiare, univoche e coerenti, non potendo estendersi a dichiarazioni tra loro contraddittorie o incomplete;
in tali ipotesi, la relata non è idonea a dimostrare l'avvenuta rituale notificazione dell'atto (Cass., sez. V, 13 maggio 2015, n. 9793; Cass., sez. VI-5,
21 gennaio 2020, n. 1160).
Ne consegue che non risulta provata la legale conoscenza dell'atto da parte della contribuente. In applicazione del principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti con le relative notificazioni, l'omissione o la mancata prova della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale per violazione del diritto di difesa del contribuente
(Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., sez. V, 26 maggio 2021, n. 14292; Cass., sez. V, 7 gennaio
2021, n. 346).
Non assume, altresì, efficacia interruttiva della prescrizione la proposta di compensazione ex art. 28-ter del
D.P.R. n. 602 del 1973 prodotta dalla resistente. Trattasi, infatti, di atto meramente interlocutorio e facoltativo, privo di contenuto coercitivo e non immediatamente lesivo, che non integra1 un'intimazione di pagamento né un atto esecutivo e che non impone al contribuente alcun onere di impugnazione. In difetto di una inequivoca manifestazione di volontà di procedere coattivamente alla riscossione e di prova della rituale notificazione dell'atto, tale proposta non è idonea ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali (cfr.
Cass., sez. V, 9 luglio 2014, n. 15665; Cass., sez. un., 25 ottobre 2016, n. 23397).
L'accoglimento del ricorso per la mancata prova della rituale notificazione degli atti presupposti è assorbente rispetto alle ulteriori censure di decadenza e prescrizione dei crediti azionati, che restano pertanto prive di autonoma rilevanza decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239004418276000, notificata in data 01.06.2023, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 29320040059605687000, 29320160045361360000 e 29320190007452986000.
Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1 ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6644/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004418276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.06.2023 a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di Agenzia delle Entrate –
Riscossione e depositato telematicamente in data 24.10.2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239004418276000, notificata in data 01.06.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29320040059605687000, 29320160045361360000 e
29320190007452986000.
La ricorrente deduceva, in particolare, di non aver mai ricevuto rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, con conseguente nullità dell'atto per violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge e del diritto di difesa. Deduceva, altresì, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, con specifico riferimento alla cartella relativa a
IRPEF/IVA anno d'imposta 2000, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, evidenziando, in particolare, che per le tasse automobilistiche opera il termine prescrizionale triennale. Contestava, infine,
l'idoneità degli atti successivamente prodotti dall'Agente della riscossione – tra cui le proposte di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 – a spiegare effetti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate in data
27.12.2025, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, la resistente sosteneva la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione impugnata, producendo estratti di ruolo e relate di notifica, ed affermava l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali mediante la notificazione di plurimi atti della riscossione, ivi comprese intimazioni di pagamento e proposte di compensazione. Deduceva, inoltre, l'applicabilità del termine prescrizionale decennale per i crediti erariali e la sospensione dei termini in virtù della disciplina emergenziale introdotta durante il periodo pandemico.
All'udienza del 19.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
In materia tributaria, infatti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, non essendo configurabile alcun litisconsorzio necessario, con la conseguenza che grava sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore ove ritenga che la controversia involga profili di spettanza di quest'ultimo, senza che il giudice sia tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cass., sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., sez. V, 24 aprile 2018, n. 10019; Cass., sez. V, 17 aprile 2019, n. 10669).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e può essere censurata anche per far valere l'omessa notificazione degli atti presupposti, allorché il contribuente deduca di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con l'atto consequenziale, trattandosi di vizio procedimentale che incide sul diritto di difesa (Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., sez. V, 11 novembre 2016, n. 23046).
Nel merito, la resistente non ha fornito prova idonea della rituale notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata né, a maggior ragione, delle cartelle di pagamento presupposte. La relata di notificazione prodotta risulta intrinsecamente contraddittoria, poiché reca, in modo tra loro incompatibile, riferimenti alla consegna personale al destinatario, all'assenza dello stesso, al deposito dell'atto presso la Casa comunale, all'affissione dell'avviso e all'invio di raccomandata informativa, senza che sia possibile individuare con certezza la procedura notificatoria effettivamente seguita. Inoltre, la relata non indica il nominativo né la qualità del soggetto eventualmente consegnatario e non documenta compiutamente gli adempimenti previsti dalla normativa processuale.
Secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente le attestazioni del pubblico ufficiale che siano chiare, univoche e coerenti, non potendo estendersi a dichiarazioni tra loro contraddittorie o incomplete;
in tali ipotesi, la relata non è idonea a dimostrare l'avvenuta rituale notificazione dell'atto (Cass., sez. V, 13 maggio 2015, n. 9793; Cass., sez. VI-5,
21 gennaio 2020, n. 1160).
Ne consegue che non risulta provata la legale conoscenza dell'atto da parte della contribuente. In applicazione del principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti con le relative notificazioni, l'omissione o la mancata prova della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale per violazione del diritto di difesa del contribuente
(Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., sez. V, 26 maggio 2021, n. 14292; Cass., sez. V, 7 gennaio
2021, n. 346).
Non assume, altresì, efficacia interruttiva della prescrizione la proposta di compensazione ex art. 28-ter del
D.P.R. n. 602 del 1973 prodotta dalla resistente. Trattasi, infatti, di atto meramente interlocutorio e facoltativo, privo di contenuto coercitivo e non immediatamente lesivo, che non integra1 un'intimazione di pagamento né un atto esecutivo e che non impone al contribuente alcun onere di impugnazione. In difetto di una inequivoca manifestazione di volontà di procedere coattivamente alla riscossione e di prova della rituale notificazione dell'atto, tale proposta non è idonea ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali (cfr.
Cass., sez. V, 9 luglio 2014, n. 15665; Cass., sez. un., 25 ottobre 2016, n. 23397).
L'accoglimento del ricorso per la mancata prova della rituale notificazione degli atti presupposti è assorbente rispetto alle ulteriori censure di decadenza e prescrizione dei crediti azionati, che restano pertanto prive di autonoma rilevanza decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239004418276000, notificata in data 01.06.2023, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 29320040059605687000, 29320160045361360000 e 29320190007452986000.
Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1 ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026