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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 372/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 18/12/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente dott.
, praticante abilitata, in sostituzione dell'avv.to RINALDI GIOVANNI;
per Parte_1 parte resistente la dott.ssa . CP_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a formulare le proprie conclusioni:
La dott. si riporta agli atti e conclude come da ricorso;
Pt_1
La dott.ssa si richiama e conclude come da memoria difensiva. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 372/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, NICOLA ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti
Conclusioni per la ricorrente:
Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Per l'effetto, Controparte_2 condannare il al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_2 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 854,85 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: In via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria;
Spese rifuse.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_2 forza di ripetuti contratti a termine nell'anno scolastico 2021/2022, lamentando tuttavia di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_2 precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva la difesa attorea che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative svolte dalla ricorrente;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al
31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
È pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria difensiva), che la ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una pluralità di supplenze dal 24.01.22 all'11.06.22, ed è altresì pacifico che la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della
3 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO TA); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
4 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea assunta per la maggior parte dell'anno scolastico 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle degli altri docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa della ricorrente.
Non essendo state sollevate contestazioni da parte del in merito alla quantificazione operata CP_2 in ricorso, deve essere quindi accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal
24/01/22 all'11/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le differenze CP_2 retributive per un totale di €. 854,85 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
6 Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_2
a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_2 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
dal 24/01/22 all'11/06/22, e per l'effetto
[...]
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, pari ad €. 854,85 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_2
258,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 18.12.2025
Il Giudice dott. AO MI
7
Sezione Lavoro
R.L. n. 372/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 18/12/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente dott.
, praticante abilitata, in sostituzione dell'avv.to RINALDI GIOVANNI;
per Parte_1 parte resistente la dott.ssa . CP_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a formulare le proprie conclusioni:
La dott. si riporta agli atti e conclude come da ricorso;
Pt_1
La dott.ssa si richiama e conclude come da memoria difensiva. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 372/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, NICOLA ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti
Conclusioni per la ricorrente:
Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Per l'effetto, Controparte_2 condannare il al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_2 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 854,85 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: In via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria;
Spese rifuse.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_2 forza di ripetuti contratti a termine nell'anno scolastico 2021/2022, lamentando tuttavia di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_2 precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva la difesa attorea che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative svolte dalla ricorrente;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al
31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
È pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria difensiva), che la ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una pluralità di supplenze dal 24.01.22 all'11.06.22, ed è altresì pacifico che la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della
3 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO TA); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
4 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea assunta per la maggior parte dell'anno scolastico 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle degli altri docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa della ricorrente.
Non essendo state sollevate contestazioni da parte del in merito alla quantificazione operata CP_2 in ricorso, deve essere quindi accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal
24/01/22 all'11/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le differenze CP_2 retributive per un totale di €. 854,85 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
6 Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_2
a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_2 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
dal 24/01/22 all'11/06/22, e per l'effetto
[...]
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, pari ad €. 854,85 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_2
258,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 18.12.2025
Il Giudice dott. AO MI
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