Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/10/2024, n. 27602
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Ordinanza 24 ottobre 2024

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Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/10/2024, n. 27602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27602
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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