Articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 6Articolo 7
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2 settembre 1990
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8 marzo 2005
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17 luglio 2020
Art. 5. (Responsabile del procedimento) 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unita' organizzativa competente ((, il domicilio digitale)) e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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