Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.671/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUARISCO ALESSIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARASCIULO DOMENICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
Con note scritte depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“ 1)Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che le Persona_1 decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la responsabilità separatamente. I genitori pagina 1 di 7
2) Nella tutela e salvaguardia del primario interesse della minore, garantire alla piccola
[...] di continuare a mantenere relazioni affettive significative, stabili, continuative con il Persona_1 nonno paterno ed i nonni materni, mediante contatti diretti, prolungati ed anche esclusivi, con la minore, da sostenersi con cadenza settimanale. In particolare, il nonno paterno avrà facoltà di Per_ tenere in un giorno feriale, con ritiro dall'istituto scolastico, cui sarà delegato e riaccompagno presso l'abitazione della mamma entro le ore 19.00.
3) Disporre che la residenza della figlia sia collocata presso l'abitazione materna attualmente sita in Varese, Via Oriani n. 85 e regolamentare il diritto di frequentazione padre/figlia con le seguenti modalità: al fine di ripristinare gradualmente un'adeguata frequentazione dell'ambiente paterno, nel preminente interesse della figlia minore, si insiste affinché per un periodo di 4 mesi Per_
- il padre terrà con sé (al fine di meglio gestire le attività ricreative e sportive in maniera paritaria tra i genitori) in via alternata il mercoledì, allorquando parteciperà con la bambina alle attività in piscina e, nella settimana successiva il martedì o il giovedì, dalle ore 18,15 sino alle ore
21,00 allorquando verrà riaccompagnata a casa della mamma;
- tutti i weekend, il IG. terrà con sé la figlia a partire dalle ore 10,00 di sabato o di domenica Per_1 sino alla sera alle ore 21,00, allorquando verrà riaccompagnata a casa della mamma a cura del papà; Per_
- il padre terrà con sé (al fine di meglio gestire le attività ricreative e sportive in maniera paritaria tra i genitori) in via alternata il mercoledì, allorquando parteciperà con la bambina alle attività in piscina e, nella settimana successiva il martedì o il giovedì, dalle ore 18,15 sino alle ore
21,00 quando verrà riaccompagnata a casa della mamma;
-a weekend alternati il IG. terrà con sé la figlia sia nella giornata di sabato che nella Per_1 giornata di domenica a partire dalle ore 10,00 sino alla sera alle ore 21,00, allorquando verrà riaccompagnata a cura del papà a casa della mamma per il pernotto;
A far corso dal mese di novembre 2025 verranno introdotti i pernotti presso la residenza paterna, di talché i sig.ri e impegnandosi a favorire, anche attraverso la seguente Per_1 Per_1 regolamentazione, l'instaurazione di un rapporto pieno ed equilibrato della minore con la figura paterna, sempre nel rispetto della tutela, degli interessi e dei bisogni psico-fisici della minore, convengono che: Per_
- il padre terrà con sé in via alternata il mercoledì e, nella settimana successiva il martedì o il giovedì, dalle ore 18,15 sino alle ore 8,30 della giornata successiva, quando verrà riaccompagnata dal padre presso l'istituto scolastico;
- a weekend alternati il IG. terrà con sé la figlia dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore Per_1
21,00 della domenica, allorquando verrà riaccompagnata a cura del papà a casa della mamma per il pernotto.
A decorrere dal mese di maggio 2026, i weekend alternati di competenza del papà verranno estesi, di talché il IG. Per_1
- terrà con sé la figlia dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando verrà riaccompagnata a cura del papà a casa della mamma per il pernotto;
Per_
- nel week end di spettanza della madre, il papà potrà tenere con sé nella giornata del venerdì
a partire dalle ore 18,15 sino alle ore 21,00 quando la madre si occuperà del ritiro della minore;
pagina 2 di 7 -disporre che nelle giornate di competenza esclusiva della mamma, il IG. possa liberamente Per_1 chiamare o videochiamare la figlia impegnandosi la mamma alla più piena collaborazione e disponibilità.
- Il giorno di Natale verrà trascorso dalla minore, ad anni alterni, interamente con un genitore.
Atteso che il giorno di Natale 2024 è stato trascorso con il papà, il giorno di Natale 2025 verrà trascorso con la mamma.
I giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (da intendersi pertanto due giornate consecutive da trascorrersi presso lo stesso genitore), nel rispetto del principio dell'alternanza, verranno trascorsi insieme al genitore che non avrà usufruito in via esclusiva del giorno di Natale nell'anno immediatamente precedente. Per_ Parimenti, la serata del 31 dicembre e la giornata di Capodanno verranno trascorsi da unitamente al genitore che non avrà usufruito in via esclusiva del giorno di Natale.
I restanti periodi di ferie natalizie verranno suddivisi in maniera paritaria tra i genitori, garantendo ad ognuno un periodo continuativo di almeno 6 giorni a partire dalle festività natalizie dell'anno 2026. Per_ Durante le vacanze estive (giugno-agosto), a decorrere dal 3°anno di , ciascun genitore potrà Per_ trascorrere con la piccola un periodo di almeno due settimane di ferie, anche in via continuativa. Il IG. avrà inoltre facoltà, nel corso dell'anno, di trascorrere un'ulteriore Per_1 settimana con la figlia, da concordarsi con congruo preavviso.
I periodi di vacanza saranno da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le disponibilità fornite da ciascun datore di lavoro.
Nel caso in cui i genitori dovessero poter usufruire delle medesime settimane di ferie, la minore trascorrerà metà dei giorni con il papà e la restante parte con la mamma.
I genitori dovranno sempre comunicarsi in tempo utile, ed in ogni caso almeno 15 giorni prima della partenza, l'indirizzo e la località di vacanza ove porteranno la figlia minore. Per_ Il giorno del compleanno della piccola verrà trascorso con il genitore di competenza, pur tuttavia garantendo all'altro genitore di poter vedere la bambina per un periodo di almeno 2 ore per poter festeggiare la figlia.
4) Porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia minore di Euro Per_1
300,00 mensili. Tale contributo sarà corrisposto per 12 mensilità all'anno alla signora e Per_1 sarà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di cui la IG.ra fornirà le coordinate bancarie. Tale importo dovrà inoltre essere Per_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. La madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. 5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida sulle spese extra assegno sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano, di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 3 di 7 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione o tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Disporre che i genitori debbano comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza, proprio e/o della minore, nonché l'autorizzazione al rilascio dei documenti necessari anche per l'espatrio propri e per la figlia minore.
7) Le parti concordano che in caso di difficoltà di qualsivoglia natura inerenti la gestione/comunicazione nell'interesse della figlia minore riprenderanno il percorso di CO.GE con la Dott.ssa . CP_2
Spese compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle condizioni CP_1
personali e patrimoniali inerenti la figlia minore nata dalla loro unione in data Persona_1
4/12/2022.
pagina 4 di 7 Il ricorrente, dopo aver dato atto di aver subito comportamenti ostili da parte della ex compagna, incentrati ad ostacolare il suo rapporto con la figlia minore , seguiti anche da una serie di Per_1
denunce nei suoi confronti da parte della signora fino al punto di essersi visto costretto ad allontanarsi dalla casa familiare, chiedeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre e regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo il calendario indicato in ricorso. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva di porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia minore di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del Tribunale di Varese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 20/05/2024 si è costituita , contestando quanto ex adverso dedotto circa i motivi alla base della CP_1
crisi della convivenza e chiedendo in via principale di disporre l'immediato monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché di disporre CTU finalizzata ad accertamenti sui rapporti personali delle parti in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale ed in particolare alla regolamentazione delle frequentazioni tra la minore ed il padre. Parte resistente ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo della minore a suo favore, con collocamento della bambina presso di sè e frequentazione del padre in ambiente protetto secondo quanto indicato in ricorso. Per l'aspetto economico, ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione dell'importo mensile di €. 500,00 oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del Tribunale di Varese.
All'udienza del 19/06/2024 il Giudice, verificata la regolarità del contradditorio, interrogate liberamente le parti, formulava una proposta conciliativa transitoria alla quale le parti aderivano, chiedendo un rinvio allo scopo di verificare l'idoneità della situazione come disciplinata in via temporanea con riserva, in caso di criticità, di incaricare i Servizi e/o chiedere di disporre una CTU.
Il Giudice, dato atto, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 473-bis.22 c.p.c., conformemente all'accordo temporaneo e rinviava l'udienza con invito ad entrambe le parti di depositare un aggiornamento della propria situazione reddituale. Nel prosieguo veniva attivato dalle parti un percorso CO.GE. che si concludeva con risultati positivi sia nel rapporto tra i genitori che nel rapporto con la minore. Quindi i procuratori delle parti chiedevano un rinvio della causa per verificare la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Il Giudice, dato atto, concedeva alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
In vista dell'udienza in data 11/03/2025, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
pagina 5 di 7 Quindi il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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La domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata Persona_1
dalla loro unione in data 4/12/2022, è fondata e merita accoglimento secondo l'accordo raggiunto.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, Per_1
secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
In particolare, ritiene il Collegio che, nonostante le iniziali difficoltà relazionali tra le parti (che sono state in parte superate grazie al percorso CO.GE. intrapreso dai genitori con esiti positivi), risulti giustificato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori conformemente Per_1
alla disciplina di legge (derogabile solo in presenza di gravi motivi) dal momento che gli stessi hanno dimostrato di avere la volontà di darsi reciproca fiducia sull'esercizio del proprio ruolo genitoriale nell'interesse della figlia, adottando un palinsesto dei turni di cura di che riesca a Per_1
venire incontro alle esigenze di entrambi i genitori, nonché della minore. E' stato previsto il collocamento della minore presso la madre, ciò che le garantisce il mantenimento delle abitudini di vita.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'ascolto della minore non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti Persona_1 dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. e della tenera età della bambina.
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra , nato Parte_1
a ANGERA (VA) il 10/07/1990 e nato a VARESE (VA) il [...] in [...]
relazione alla figlia nata dalla loro unione inerenti la regolamentazione Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale della stessa, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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