Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/04/2026, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2026, proposto da Ramisha Manoj Kumara Abeydeera, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 145;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – diniego
dell’Amministrazione formatosi in ordine alla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., inviata nell’interesse del Sig. Ramisha Manoj Kumara Abeydeera, a mezzo posta elettronica certificata, in data 10 dicembre 2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento relativo alla Comunicazione ai sensi degli artt. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022 e 27, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 286/1998 – RM0308306682 – Prot. n. P-RM/L/Q/2023/104758, rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma in data 2 maggio 2023, su istanza del Sig. FA Mangiante, e relativa al Sig. Ramisha Manoj Kumara Abeydeera;
nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi ex legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., consentendo l’accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso all’esame, proposto ex art. 116 cod. proc. amm., parte ricorrente ha agito avverso il silenzio – diniego dell’Amministrazione che si sarebbe formato sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata, ai sensi della legge n. 241/1990, in data 10 dicembre 2025, nell’interesse dell’odierno ricorrente, con richiesta di condannare l’Amministrazione a concedere l’accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta;
- con detta istanza si chiedeva, in particolare, l’accesso a tutti gli atti del fascicolo del procedimento Prot. n. P-RM/L/Q/2023/104758, relativo alla comunicazione ai sensi degli artt. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022 e 27, comma 1 ter, del d.lgs. n. 286/1998, rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 2 maggio 2023, su istanza del Sig. FA Mangiante;
- con memoria depositata in data 3 aprile 2026 l’Amministrazione ha rappresentato che, in data 25 marzo 2026, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha provveduto a trasmettere a parte ricorrente copia degli atti relativi allo stato del procedimento di cui è causa;
- alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente in data 3 aprile 2026, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso, in ragione dell’intervenuto riscontro all’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente;
- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
SI MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | OS ER |
IL SEGRETARIO