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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/07/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della familiare dei Controparte_1
sovraindebitati n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. e Parte_1 C.F._1
n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , entrambi residenti a Parte_2 C.F._2
Tredozio, Villaggio Monte Busca n. 14 nel procedimento R.G. n. 99/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data
23/06/2025 dai coniugi Parte_3
n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. , Parte_1 C.F._1
n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], Villaggio Monte Busca n. 14, rappresentati e difesi dall'avv.
VINCENZO SCAGLIONE (c.f. e domiciliati presso il suo studio C.F._3
sito a Bologna Piazza San Francesco, assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.
Persona_1
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse.
Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e una parte dell'indebitamento
è comune;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, stante anche la proprietà di diversi immobili;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII posto che il riveste il ruolo di collaboratore familiare nella ditta Pt_2
individuale esercitata dalla moglie e questa, come evidenziato nella relazione del Parte_1 Gestore, è qualificabile come impresa minore non superando i limiti di cui all'art. 2 lett.
d) CCII come da prospetto che si riporta
− rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva del nucleo familiare ammonta a € 500.924,81, di cui € 358.834,17 riferiti alla sola € 77.571,81 al Parte_1
solo e € 64.518,83 in via solidale, come meglio rappresentata nella relazione del Pt_2
Gestore;
− osservato che a fronte di una tale debitoria il patrimonio dei due coniugi è costituito dalla proprietà, per intero e pro quota, di una serie di immobili (quelli di proprietà della peraltro già pignorati ed oggetto della procedura espropriativa RGE 26/2023) il Parte_1
cui valore di stima è tuttavia ben inferiore alle passività come di seguito indicato quanto alla Parte_1
1) Unità immobiliare di proprietà superficiaria per la quota di 1/2 sita nel Comune di AD, Viale Dante Alighieri e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 1024, Sub. 1 (Cat. C/2), Part. 427, Sub. 1, Cat. D/1 e Part. 427, Sub. 11, Cat. C/2 e Part. 466, Cat. C/2, Part. 92, Cat. C/2, con valore di stima complessivo di € 13.500,00 (LOTTO 3 della procedura esecutiva RGE 26/2023 già assegnato al comproprietario , al prezzo di perizia pari ad € 13.500); Parte_4
2) Unità immobiliari di proprietà per l'intero site nel Comune di AD, Via XXV Aprile n. 8 e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 416, Sub. 3, Cat. A/2, e Sub. 7, Cat. C/6, del valore complessivo stimato di € 71.000,00 (LOTTO 1 della procedura esecutiva RGE 26/2023 con prima asta svoltasi il 18/06/2025); 3) Unità immobiliari di proprietà per la quota di 1/2 sita nel Comune di AD , Viale Dante Alighieri e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 1008, Cat. C/3, con valore di stima complessivo di € 52.000,00 (LOTTO 2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 26/2023) locato con contratto registrato al n. 6062 – serie 3T in data 09/10/2023, successivamente al pignoramento immobiliare e dunque non opponibile alla procedura, condotto da al Parte_5 canone mensile di € 170, che risulta incamerato dalla procedura dalla mensilità di febbraio 2024, residuando il versamento di n. 4 mensilità (da ottobre 2023 – data di inizio della locazione – a gennaio 2024 compresi), per un totale di € 680;
4) Unità immobiliari di proprietà per la quota 1/2 sita nel Comune di AD e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 433, 465, 467, 468 e 470, con valore pari a zero trattandosi di “frustoli di terreno senza alcun valore economico” (come risulta dalla perizia di stima in sede esecutiva); quanto al Turri:
1) Unità immobiliare di proprietà 1/7 sita nel Comune di RO San NO (FC), Via Federico Domenico Guerrazzi n. 1 e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 24, Part. 211, Sub. 13, Cat. C/2, 2) Unità immobiliare di proprietà 1/7 sita nel Comune di RO San NO (FC), Piazza Guido Angelo Poggi n. 23 e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 24, Part. 211, Sub. 27, Cat. A/4, Sub. 28, Cat. A/4, Cl. 2, del valore complessivo di € 80.500 e, quanto alla quota di 1/7, di € 11.500,00 3) Unità immobiliare di proprietà 1/1 sita nel Comune di Tredozio (FC), Villaggio Monte Busca n. 39 censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 38, Part. 65, Cat. A/3, con pertinente Cantina mq. 17 e Porticato mq. 17 del valore complessivo di € 58.940,00 ;
− oltre alla proprietà di tali immobili, la è proprietaria di alcuni veicoli di modesto Parte_1
valore (Autovettura Opel Adam, tg. BJ291RZ immatricolata nel 2000; Autovettura Fiat
Panda tg. BF792XX immatricolata nel 1999 e Autocarro Peugeot Boxer tg. FB839JN immatricolato nel 2015 con valore stimato in € 1.400), nonché dei beni aziendali di valore pressoché nullo (1 torchio rotto;
n. 1 forno non perfettamente funzionante;
n. 1 giostra meccanica;
telai da rintelaiare, alcune vernici e fondi di magazzino) e crediti da incassare;
− i ricorrenti sono inoltre titolari di un reddito derivante dall'attività svolta dalla e Parte_1
di cui il è collaboratore familiare, per un importo complessivo lordo annuo di ca. € Pt_2
23.000 come meglio di seguito indicato per ciascun debitore − verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio eventualmente formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dai debitori è pari, su base annua, a ca. € 23.0000 e che il nucleo familiare è composto dai due ricorrenti, oltre che dal figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che le spese di mantenimento sono indicate in € 1.381,67 su base mensile, tenendo tuttavia conto del fatto che l'attuale abitazione familiare è pignorata e in seguito alla vendita sarà necessario il trasferimento in altro immobile in locazione, con aumento delle spese mensili per sostenere il canone;
− ritenuto che, in considerazione dell'attuale reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 150,00 mensili per 12 mensilità annue, salva successiva rideterminazione in esito alla vendita e al trasferimento in immobile in locazione o cessazione dell'attuale attività d'impresa di cui i debitori e il Liquidatore dovranno dare immediata informazione al GD;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. , Parte_1 C.F._1
e n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], Villaggio Monte Busca n. 14,
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. (c.f. Persona_1
; C.F._4
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i due debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle rispettivi redditi come attualmente percepiti, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 02/07/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della familiare dei Controparte_1
sovraindebitati n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. e Parte_1 C.F._1
n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , entrambi residenti a Parte_2 C.F._2
Tredozio, Villaggio Monte Busca n. 14 nel procedimento R.G. n. 99/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data
23/06/2025 dai coniugi Parte_3
n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. , Parte_1 C.F._1
n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], Villaggio Monte Busca n. 14, rappresentati e difesi dall'avv.
VINCENZO SCAGLIONE (c.f. e domiciliati presso il suo studio C.F._3
sito a Bologna Piazza San Francesco, assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.
Persona_1
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse.
Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e una parte dell'indebitamento
è comune;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, stante anche la proprietà di diversi immobili;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII posto che il riveste il ruolo di collaboratore familiare nella ditta Pt_2
individuale esercitata dalla moglie e questa, come evidenziato nella relazione del Parte_1 Gestore, è qualificabile come impresa minore non superando i limiti di cui all'art. 2 lett.
d) CCII come da prospetto che si riporta
− rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva del nucleo familiare ammonta a € 500.924,81, di cui € 358.834,17 riferiti alla sola € 77.571,81 al Parte_1
solo e € 64.518,83 in via solidale, come meglio rappresentata nella relazione del Pt_2
Gestore;
− osservato che a fronte di una tale debitoria il patrimonio dei due coniugi è costituito dalla proprietà, per intero e pro quota, di una serie di immobili (quelli di proprietà della peraltro già pignorati ed oggetto della procedura espropriativa RGE 26/2023) il Parte_1
cui valore di stima è tuttavia ben inferiore alle passività come di seguito indicato quanto alla Parte_1
1) Unità immobiliare di proprietà superficiaria per la quota di 1/2 sita nel Comune di AD, Viale Dante Alighieri e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 1024, Sub. 1 (Cat. C/2), Part. 427, Sub. 1, Cat. D/1 e Part. 427, Sub. 11, Cat. C/2 e Part. 466, Cat. C/2, Part. 92, Cat. C/2, con valore di stima complessivo di € 13.500,00 (LOTTO 3 della procedura esecutiva RGE 26/2023 già assegnato al comproprietario , al prezzo di perizia pari ad € 13.500); Parte_4
2) Unità immobiliari di proprietà per l'intero site nel Comune di AD, Via XXV Aprile n. 8 e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 416, Sub. 3, Cat. A/2, e Sub. 7, Cat. C/6, del valore complessivo stimato di € 71.000,00 (LOTTO 1 della procedura esecutiva RGE 26/2023 con prima asta svoltasi il 18/06/2025); 3) Unità immobiliari di proprietà per la quota di 1/2 sita nel Comune di AD , Viale Dante Alighieri e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 1008, Cat. C/3, con valore di stima complessivo di € 52.000,00 (LOTTO 2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 26/2023) locato con contratto registrato al n. 6062 – serie 3T in data 09/10/2023, successivamente al pignoramento immobiliare e dunque non opponibile alla procedura, condotto da al Parte_5 canone mensile di € 170, che risulta incamerato dalla procedura dalla mensilità di febbraio 2024, residuando il versamento di n. 4 mensilità (da ottobre 2023 – data di inizio della locazione – a gennaio 2024 compresi), per un totale di € 680;
4) Unità immobiliari di proprietà per la quota 1/2 sita nel Comune di AD e censite al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 16, Part. 433, 465, 467, 468 e 470, con valore pari a zero trattandosi di “frustoli di terreno senza alcun valore economico” (come risulta dalla perizia di stima in sede esecutiva); quanto al Turri:
1) Unità immobiliare di proprietà 1/7 sita nel Comune di RO San NO (FC), Via Federico Domenico Guerrazzi n. 1 e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 24, Part. 211, Sub. 13, Cat. C/2, 2) Unità immobiliare di proprietà 1/7 sita nel Comune di RO San NO (FC), Piazza Guido Angelo Poggi n. 23 e censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 24, Part. 211, Sub. 27, Cat. A/4, Sub. 28, Cat. A/4, Cl. 2, del valore complessivo di € 80.500 e, quanto alla quota di 1/7, di € 11.500,00 3) Unità immobiliare di proprietà 1/1 sita nel Comune di Tredozio (FC), Villaggio Monte Busca n. 39 censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 38, Part. 65, Cat. A/3, con pertinente Cantina mq. 17 e Porticato mq. 17 del valore complessivo di € 58.940,00 ;
− oltre alla proprietà di tali immobili, la è proprietaria di alcuni veicoli di modesto Parte_1
valore (Autovettura Opel Adam, tg. BJ291RZ immatricolata nel 2000; Autovettura Fiat
Panda tg. BF792XX immatricolata nel 1999 e Autocarro Peugeot Boxer tg. FB839JN immatricolato nel 2015 con valore stimato in € 1.400), nonché dei beni aziendali di valore pressoché nullo (1 torchio rotto;
n. 1 forno non perfettamente funzionante;
n. 1 giostra meccanica;
telai da rintelaiare, alcune vernici e fondi di magazzino) e crediti da incassare;
− i ricorrenti sono inoltre titolari di un reddito derivante dall'attività svolta dalla e Parte_1
di cui il è collaboratore familiare, per un importo complessivo lordo annuo di ca. € Pt_2
23.000 come meglio di seguito indicato per ciascun debitore − verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio eventualmente formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dai debitori è pari, su base annua, a ca. € 23.0000 e che il nucleo familiare è composto dai due ricorrenti, oltre che dal figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che le spese di mantenimento sono indicate in € 1.381,67 su base mensile, tenendo tuttavia conto del fatto che l'attuale abitazione familiare è pignorata e in seguito alla vendita sarà necessario il trasferimento in altro immobile in locazione, con aumento delle spese mensili per sostenere il canone;
− ritenuto che, in considerazione dell'attuale reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 150,00 mensili per 12 mensilità annue, salva successiva rideterminazione in esito alla vendita e al trasferimento in immobile in locazione o cessazione dell'attuale attività d'impresa di cui i debitori e il Liquidatore dovranno dare immediata informazione al GD;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di n. Forlì il 29/01/1970 (c.f. , Parte_1 C.F._1
e n. Forlì il 03/08/1967 (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], Villaggio Monte Busca n. 14,
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. (c.f. Persona_1
; C.F._4
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i due debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle rispettivi redditi come attualmente percepiti, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 02/07/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca