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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2025 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RR UR ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Torino,
Via Luigi Leonardo Colli n. 3, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (p. iva ) in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato GASSINO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, Corso Ferrucci n.6, come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 7.03.2025.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 3.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2025, il sig. ha convenuto in giudizio la Pt_2 [...]
(di seguito per brevità ), impugnando il Controparte_1 CP_1 licenziamento per giusta causa a lui intimato con lettera del 5.08.2024, deducendo l'insussistenza degli illeciti addebitati.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria difensiva CP_1 con cui ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. R.g. Lav. n. 406/2025
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
Il sig. ha lavorato alle dipendenze della sin dal 1.03.2013 in forza Pt_2 CP_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di autista soccorritore e inquadramento nel livello C1 del CCNL applicato al rapporto di lavoro ed è stato licenziato per giusta causa con lettera del 5.08.2024.
In particolare, il sig. in data 11.07.2025 ha ricevuto contestazione disciplinare Pt_2 del seguente tenore letterale: “In data 10.07.2024 Le è stato assegnato un servizio socio- assistenziale consistente nel trasporto di due pazienti dializzati (signori e Per_1 Per_2 dal centro di Ciriè presso la loro abitazione e successivo prelevamento di altro paziente, signor , dalla residenza con accompagnamento presso il medesimo centro per la Per_3 somministrazione della cura. Al rientro presso la sede associativa, la squadra montante sul mezzo B43 – che aveva a sua volta dei trasporti programmati – nel fare la check list dell'attrezzatura prima di partire con gli incarichi assegnati, si è accorta della mancanza sul veicolo della barella in dotazione, da Lei negligentemente dimenticata e lasciata incustodita all'esterno del bar dell'ospedale di Ciriè. Tale grave dimenticanza ha comportato che il mezzo in questione non potesse essere utilizzato per le attività calendarizzate dal personale montante e che altre risorse associative si sono dovute espressamente recare a Ciriè per recuperare il dispositivo, con il rischio che lo stesso non venisse più ritrovato. Tale ennesima mancanza ha determinato una importante disfunzione organizzativa, che ha generato ritardi nei servizi giornalieri. Con la presente, pertanto, le contestiamo ancora una volta i gravi inadempimenti segnalati, informandola che la sua condotta integra, fra il resto, l'ipotesi di grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati (art. 42 comma 3 n. 3) del CCNL Anpas”. (cfr. doc. n. 15 ricorrente).
Successivamente, la , ritenuto di non accogliere le giustificazioni rese dal CP_1 dipendente ed anche in considerazione delle sospensioni disciplinari comminate allo stesso nell'arco dei tre anni precedenti ha inflitto al sig. il licenziamento per giusta causa. Pt_2
In particolare, a sostegno del recesso datoriale, la ha richiamato – oltre ai CP_1 fatti del 10.07.2024 – quelli avvenuti il 23.03.2024, il 4.07.2024 e l'8.07.2024, tutti sanzionati con due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Ciò posto, il ricorrente non ha contestato nella loro materialità i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate e che hanno portato al suo licenziamento, i quali pertanto debbono ritenersi pacifici. Il sig. ha però affermato che detti fatti sarebbero privi del Pt_2 carattere di illiceità e quindi inidonei a sorreggere il provvedimento espulsivo datoriale. A detta del ricorrente, la reale motivazione sottesa alla decisione datoriale doveva rinvenirsi nel clima di ostilità venutosi a creare nei suoi confronti poiché egli in qualità di RSA aveva R.g. Lav. n. 406/2025
più volte contestato un asserito uso distorto della banca ore che aveva comportato lo svolgimento di numerose ore di straordinario non regolarmente retribuite.
Occorre dunque analizzare i singoli fatti posti alla base del licenziamento irrogato al sig. al fine di appurare se, unitamente considerati, essi siano idonei a giustificare il Pt_2 recesso senza preavviso intimato al ricorrente.
a) Con la lettera di contestazione del 26.03.2024, la ha addebitato al sig. CP_1 quanto segue: “in data 23.03.2024, intorno alle ore 15 circa, Lei è stato contattato Pt_2 dal signor coordinatore tecnico dei servizi, e Le è stato richiesto di eseguire Parte_3 un servizio di trasporto di paziente dializzato dall'ospedale somministrante al domicilio
(signor previsto per quel medesimo giorno alle ore 18.30. In quell'occasione, pur Per_4 rientrando il servizio comandato nelle mansioni attribuitele per quella specifica giornata, Lei si è rifiutato categoricamente di svolgerlo senza alcuna ragione reale e/o apparente o comunque legittima, sostenendo arbitrariamente che il suo ultimo servizio sarebbe terminato alle 17.30-18,00 e che non ne avrebbe gestiti altri ancorché rientranti nel suo orario di lavoro.” (cfr. doc. n. 4 ricorrente).
Ebbene, la ha contestato al dipendente di essersi rifiutato di eseguire un CP_1 servizio di traporto di paziente dializzato previsto per le ore 18.30. Il sig. a sua Pt_2 discolpa, ha affermato di essersi rifiutato poiché il suo turno sarebbe finito alle ore 18.00
e che aveva già assunto impegni personali. Ha aggiunto che dopo quindici minuti, avendo riorganizzato i propri impegni, si era offerto di svolgere il servizio, ricevendo però un rifiuto da parte del responsabile, che nel frattempo aveva trovato un'altra soluzione. Il sig. Pt_2 ha inoltre precisato che in quella giornata aveva comunque finito di lavorare oltre le
[...] ore 20.00 tanto da aver gestito un'emergenza alle ore 19.45 presso l'Ospedale di
Orbassano.
Ebbene, è pacifico che il ricorrente si è rifiutato di svolgere un servizio comandato dal datore di lavoro. I chiarimenti resi dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero svolto all'udienza del 17.06.2025 hanno consentito inoltre di appurare che l'effettuazione del servizio comandato era prevista nell'arco del turno lavorativo del sig. Nella Pt_2 giornata del 23.03.2024 il dipendente era infatti in “turno trasporti” dalle 12.00 alle 20.00.
Secondo quanto riferito dalle parti, il turno trasporti prevedeva l'effettuazione di trasporti programmati (per lo più di pazienti dializzati) ed eventuali trasporti “urgenti” non programmati, ad esempio se in ospedale si verificavano circostanze non preventivabili, proprio come avvenuto il 23.03.2024, allorquando il responsabile ha assegnato Parte_3 al ricorrente, in quanto addetto al servizio “trasporti”, un incombente non precedentemente programmato. Nonostante il ricorrente abbia cercato di sostenere in ricorso e in sede di interrogatorio libero che il servizio comandato era previsto al di fuori del suo orario di lavoro, in realtà che il turno “trasporti” finisse non prima delle 20.00 è evidente dalle stesse R.g. Lav. n. 406/2025
allegazioni del sig. , il quale ha riferito che in quella stessa data aveva poi finito di Pt_2 lavorare oltre le ore 20.00.
La circostanza per cui i dipendenti in turno “trasporti” fossero tenuti a sbollare e a ribollare in caso di inattività superiore ai trenta minuti tra un trasporto e l'altro non giustifica il rifiuto opposto dal sig. allo svolgimento dei propri compiti lavorativi che senz'altro Pt_2 integra un inadempimento contrattuale. Parimenti, il fatto che il sig. abbia Pt_2 successivamente manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio non incide significativamente sul disvalore del fatto, atteso che il rifiuto opposto denota in ogni caso da parte del lavoratore una certa noncuranza delle esigenze datoriali e la negazione del potere direttivo datoriale.
b) Con la lettera di contestazione del 8.07.2024 la ha contestato al sig. CP_1 quanto segue: “in data 04.07.2024, intorno alle ore 13 circa la responsabile dei Pt_2
Servizi facente funzioni l'ha incaricata, durante il suo orario di lavoro ordinario, Parte_4 di eseguire il trasporto di n. 4 pazienti (signori , e da sottoporre Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
a terapia dialitica presso il servizio di Dialisi Ciriè/Lanzo di Via Battitore n.
7. Il trasporto prevedeva il prelievo dei pazienti dalle rispettive residenze (AN RI, Villanova
Canavese e Ciriè) ed il loro accompagnamento al centro dialisi. Nell'occasione, per maggiore efficienza e razionalizzazione del servizio, le veniva altresì specificato il criterio con il quale eseguire il prelevamento dei pazienti dalla loro abitazione (da quelli più vicini a quelli più lontani) con indicazione quindi di recarsi prima dai signori e , entrambi Per_6 Per_7 residenti in [...], per poi andare dalla signora di Villanova e Per_8 concludere il giro con il signor . Intorno alle ore 14.30 circa del medesimo giorno, Parte_5 presso la segreteria dell' è giunta una chiamata dall'ufficio dialisi di Ciriè, che Parte_6 comunicava che la signora di Villanova Canavese, prenotata per il trattamento insieme Per_8 ad altri tre pazienti, non era mai giunta presso il presidio per la somministrazione della terapia programmata (…) Alla chiamata dell'Ente preposto alla dialisi è poi seguita una formale contestazione scritta datata 5/07/2024 della Dott.ssa – Persona_9
Coordinatrice Infermieristica, Servizio dialisi Ciriè/Lanzo – con la quale la stessa ha richiesto una presa di posizione ufficiale rispetto alla dimenticanza del giorno precedente. Il trasporto della signora nei fatti è avvenuto con circa due ore di ritardo rispetto al programma, Per_8 con il rischio che alla stessa non fosse somministrata la cura per la sovrapposizione di altri appuntamenti”.
Orbene, ciò che viene contestato al dipendente è di non aver assolto pienamente ai compiti affidati, omettendo di effettuare il trasporto programmato di una paziente ed eseguendolo poi solo a seguito di reclamo da parte dell'ospedale ed in ritardo di oltre due ore. Il sig. Pt_2
anche in questo caso, non ha contestato i fatti oggetto di addebito, ma a sua
[...] giustificazione ha dedotto quanto segue: “Non vi è dubbio che la richiesta sia avvenuta R.g. Lav. n. 406/2025
durante l'orario di lavoro, ma i servizi che venivano richiesti andavano ben oltre l'orario del ricorrente che si sarebbe dovuto concludere alle ore 14.00. Il ricorrente riferiva alla Segretaria
SI.ra che non sarebbe riuscito a concludere tutto entro la fine del turno e Parte_4 chiedeva un'autorizzazione formale a procedere oltre il proprio orario. 28. La SI.ra , Pt_4 tuttavia, non era in grado di farlo, non essendo nei suoi poteri e non reperiva alcun responsabile che potesse procedere con lo straordinario. 29. Si accordava, pertanto, con la
SI.ra di effettuare il trasporto solo di alcuni pazienti, escludendo la SI.ra che Pt_4 Per_8 sarebbe stata gestita dalla collega in ritardo che nel frattempo avrebbe dovuto fare rientro.
30. La Collega, tuttavia, rientrava e avendo finito il proprio turno non provvedeva ad eseguire il servizio, pertanto, una volta rientrato il ricorrente ha provveduto ad accompagnare anche la SI.ra ” Per_8
Le deduzioni del ricorrente sono state però del tutto smentite dalla relazione della signora depositata dalla convenuta sub doc. n. 13 rispetto alla quale il ricorrente non ha preso Pt_4 posizione alcuna. In particolare, la signora – peraltro con e-mail trasmessa Pt_4 nell'immediatezza dei fatti in data del 6.07.2024 e pertanto in alcun modo influenzata dalla pendenza del presente contenzioso – ha relazionato quanto segue: “Il giorno giovedì
4/07/2024 mi trovavo presso la sede della per svolgere il mio turno Controparte_1 di lavoro e mi trovavo alla gestione dei servizi in quanto il coordinatore tecnico Persona_10
mi ha incaricata di fare le sue veci durante la sua assenza in sede per le ferie estive.
[...]
Alle ore 13 circa ricevo la telefonata della dipendente che mi dice che era Testimone_1 indietro sulla tabella di marcia per quanto riguardava il giro dialisi a lei assegnato in quanto
c'erano dei rallentamenti sulla Torino-Caselle per via di un incidente, lei quindi alle 13 si trovava ancora per strada che stava portando a casa la signora a seguire Pt_7 Tes_1 sarebbe dovuta andare a prendere altre quattro persone ( e di Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 cui due domiciliati a AN RI Canavese, uno a Ciriè e uno a Villanova Canavese per portarli presso l'Ospedale di Ciriè per la seduta dialitica. Ad ispondo che avrei cercato Tes_1 di mandare un collega per fare il giro di andata delle quattro persone sopra citate e chiudo la telefonata.
Mi affaccio fuori dall'ufficio e vedo che il collega il sig. era già rientrato dai giri Parte_8
a lui precedentemente assegnati e dal momento che si trovava ancora in orario di lavoro gli chiedo se potesse partire per fare il giro di andata dei quattro sopra citati, lui mi dice di sì, io lo ringrazio e gli specifico di partire prima da quelli di AN RI (per fare il giro in modo logico bisogna prendere prima i più vicini, in questo caso e che sono a AN Per_6 Per_7
RI poi la signora di Villanova e infine a Ciriè) e che al massimo ci saremmo poi Per_5 aggiornati, lui mi risponde che va bene e parte.
Intorno alle 14.30 mi trovavo in ufficio con la segretaria e il Presidente Testimone_2 CP_2
e mi arriva una telefonata da parte della dialisi che mi chiede come mai la signora
[...] Per_8 R.g. Lav. n. 406/2025
non fosse ancora arrivata, io rimango un attimo perplessa e rispondo che avrei chiamato
l'autista perché sapevo che stava facendo quel giro…
Chiamo e lui mi risponde che è già tornato in sede e che aveva capito che Parte_8 doveva prendere solo i signori di AN RI (specifico che in dialisi ha portato non solo i due di AN RI, ma anche il paziente domiciliato a Ciriè), prende un mezzo associativo
e riparte per andare a portare la paziente da lui dimenticata.
Richiamo personalmente la dialisi e spiego l'accaduto e mi scuso per il forte ritardo con cui arriverà la signora per la seduta dialitica. Per_8
Nel pomeriggio il sig. mi manda un messaggio whatsapp dicendo che probabilmente Pt_2
c'era stato un fraintendimento tra noi due riguardo al giro da svolgere ed io gli rispondo che non poteva esserci equivoco dal momento che gli avevo chiesto di svolgere quel giro dialisi al posto di ndicando solo di partire da quelli di AN RI nel senso di prendere prima Tes_1 loro due e poi gli altri due, lui continua a sostenere che aveva capito di dover prendere solo
i due di AN RI…Qui sorge spontanea la domanda se avesse davvero capito di dover portare solo i due di AN RI come mai ha portato anche il paziente domiciliato a Ciriè?
Poi sono seguiti alcuni vocali che nel caso servissero metto a disposizione senza alcun tipo di problema a chi di dovere.”
Dunque, è pacifico che il ricorrente ha omesso di trasportare la signora nell'orario Per_8 programmato presso l'ospedale di Ciriè, ove questa doveva esser sottoposta a terapia dialitica ed è evidente che il sig. ha deliberatamente scelto di omettere il trasporto Pt_2 poiché nella sua prospettazione questo gli avrebbe determinato un allungamento del turno di lavoro ordinario. E' infatti lo stesso sig. in sede di ricorso introduttivo, ad Pt_2 affermare che l'effettuazione dell'intero servizio avrebbe comportato lo svolgimento da parte sua di orario straordinario. Come sopra rilevato, è però smentita la tesi del sig. Pt_2 secondo cui questi fu autorizzato dalla sig.ra a limitarsi al trasporto di soli tre pazienti, Pt_4 invece di quattro, con affidamento della paziente alla collega Risulta invece Per_8 Tes_1 provato che al fu affidato l'intero servizio di trasporto di tutti e quattro i pazienti, Pt_2 come emerge dalla relazione della sopra riportata ed anche dal foglio di marcia relativo Pt_4 al servizio di trasporto del 4.07.2024 depositato sub doc. n. 16 convenuta. Del resto, appare francamente irragionevole e pertanto piuttosto inverosimile, la decisione di escludere dal servizio una paziente (pur dovendo questa recarsi nello stesso ospedale degli altri tre) per affidarla ad altro addetto che era stato esonerato dal servizio poiché in ritardo a causa di rallentamenti in autostrada. In ogni caso, il sig. non ha fornito alcun Pt_2 elemento probatorio a sostegno della sua versione dei fatti e neppure ha ritenuto di indicare nella sua lista testimoniale la signora che – nella sua prospettazione – avrebbe Tes_1 appunto dovuto recuperare la signora in forza di intervenuti accordi tra colleghi. Per_8 R.g. Lav. n. 406/2025
Ebbene, così ricostruito il fatto, questo integra senz'altro un illecito disciplinare, atteso che il sig. ha del tutto arbitrariamente deciso di svolgere solo parzialmente un servizio Pt_2 comandato, peraltro cagionando un notevole disagio organizzativo non solo alla CP_1
, ma anche all'ospedale ove doveva essere effettuato il trasporto ed alla paziente
[...] che – a causa della sua condotta - ha ricevuto la terapia con ore di ritardo rispetto a quanto previsto. E' poi evidente la gravità del comportamento tenuto dal dipendente il quale ancora una volta si è mostrato del tutto indifferente rispetto alle esigenze aziendali, nonché della particolare delicatezza ed importanza del servizio a lui affidato. Il sig. ha infatti Pt_2 preferito omettere il trasporto di una paziente che doveva ricevere delle cure in ospedale, piuttosto che accettare di svolgere un'ora in più di lavoro (è lo stesso che in ricorso Pt_2 quantifica in sessanta minuti il tempo per recarsi a Villanova, prelevare la paziente, e poi a Ciriè). La circostanza secondo cui lo straordinario non sarebbe stato pagato – oltre ad essere non provata – è comunque del tutto irrilevante, atteso che è senz'altro diritto del lavoratore contestare eventuali inadempimenti ed irregolarità del datore di lavoro nell'esecuzione dell'obbligazione retributiva, ma di certo non è legittimato a rifiutare la prestazione lavorativa come avvenuto nel caso di specie.
c) per motivi di ordine logico si analizzeranno ora i fatti del 10.07.2024, che - unitamente ai precedenti episodi - hanno portato al licenziamento per giusta causa del ricorrente.
Come emerge dalla lettera di contestazione sopra riportata e che qui si richiama, al sig.
è stato contestato di aver dimenticato – all'esito di un trasporto effettuato con Pt_2
l'ambulanza – una barella presso il bar dell'ospedale di Ciriè. Il ricorrente non ha contestato il fatto, ma ha affermato di aver commesso un errore a causa dell'ambiente lavorativo che per via dei continui procedimenti disciplinari era diventato sempre più opprimente. Ebbene, l'aver dimenticato una barella al bar dell'ospedale integra di certo una condotta negligente del lavoratore, considerato altresì che ciò ha evidentemente comportato disagi e ritardi nel servizio successivo oltre ad aver esposto la convenuta alla possibile perdita dell'attrezzatura sanitaria lasciata incustodita. Le deduzioni difensive del ricorrente non sono idonee ad elidere il disvalore del fatto commesso, atteso che i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti sono risultati legittimamente emessi.
Ebbene, a questo punto occorre rilevare che i fatti sinora analizzati – unitamente considerati – appaiono senz'altro idonei a giustificare il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente, in quanto dimostrativi di particolare disinteresse da parte del lavoratore verso le esigenze datoriali, oltreché di una certa disinvoltura del dipendente nel venir meno agli obblighi discendenti dal proprio contratto di lavoro, anche a costo di creare gravi inefficienze nel servizio prestato dalla convenuta e nonostante la particolare importanza e delicatezza del servizio stesso, strettamente correlato alle prestazioni di cura R.g. Lav. n. 406/2025
ed assistenza elargite dal servizio sanitario nazionale. Si aggiunga ancora che il ricorrente in sede di atto introduttivo ha paventato un atteggiamento di ritorsione da parte del datore di lavoro per avere egli – in qualità di RSA – contestato in più occasioni irregolarità nella gestione della banca ore e nel pagamento dell'orario straordinario. A tale proposito, occorre però rilevare che il sig. non ha formulato domanda di nullità del licenziamento Pt_2 per motivo ritorsivo. In ogni caso, occorre ricordare che il licenziamento è nullo per motivo ritorsivo quando quest'ultimo “costituisce l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale”. (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 1514/2021).
d) Infine, i fatti del 8.07.2024, ovverosia l'aver omesso di verificare – prima di eseguire il trasporto di una paziente in sedia a rotelle - se sul mezzo aziendale vi fosse l'attrezzatura necessaria per il trasporto della carrozzina, rappresentano l'ennesima condotta negligente del sig. nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Il fatto che egli sia Pt_2 riuscito comunque a trasportare la paziente in orario per la terapia appare ininfluente atteso che ciò è avvenuto solo grazie all'intervento del volontario che ha Controparte_3 provveduto a portare al ricorrente l'attrezzatura necessaria. In ogni caso, come sopra rilevato a prescindere da tale ultimo episodio, gli ulteriori fatti contestati e sopra analizzati appaiono idonei e sufficienti a sorreggere il recesso senza preavviso del datore di lavoro.In conclusione, quindi il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di euro 1.670,00 per la fase di studio, euro 730,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.500,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3.900,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 3.900,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa R.g. Lav. n. 406/2025
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 2/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2025 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RR UR ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Torino,
Via Luigi Leonardo Colli n. 3, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (p. iva ) in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato GASSINO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, Corso Ferrucci n.6, come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 7.03.2025.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 3.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2025, il sig. ha convenuto in giudizio la Pt_2 [...]
(di seguito per brevità ), impugnando il Controparte_1 CP_1 licenziamento per giusta causa a lui intimato con lettera del 5.08.2024, deducendo l'insussistenza degli illeciti addebitati.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria difensiva CP_1 con cui ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. R.g. Lav. n. 406/2025
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
Il sig. ha lavorato alle dipendenze della sin dal 1.03.2013 in forza Pt_2 CP_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di autista soccorritore e inquadramento nel livello C1 del CCNL applicato al rapporto di lavoro ed è stato licenziato per giusta causa con lettera del 5.08.2024.
In particolare, il sig. in data 11.07.2025 ha ricevuto contestazione disciplinare Pt_2 del seguente tenore letterale: “In data 10.07.2024 Le è stato assegnato un servizio socio- assistenziale consistente nel trasporto di due pazienti dializzati (signori e Per_1 Per_2 dal centro di Ciriè presso la loro abitazione e successivo prelevamento di altro paziente, signor , dalla residenza con accompagnamento presso il medesimo centro per la Per_3 somministrazione della cura. Al rientro presso la sede associativa, la squadra montante sul mezzo B43 – che aveva a sua volta dei trasporti programmati – nel fare la check list dell'attrezzatura prima di partire con gli incarichi assegnati, si è accorta della mancanza sul veicolo della barella in dotazione, da Lei negligentemente dimenticata e lasciata incustodita all'esterno del bar dell'ospedale di Ciriè. Tale grave dimenticanza ha comportato che il mezzo in questione non potesse essere utilizzato per le attività calendarizzate dal personale montante e che altre risorse associative si sono dovute espressamente recare a Ciriè per recuperare il dispositivo, con il rischio che lo stesso non venisse più ritrovato. Tale ennesima mancanza ha determinato una importante disfunzione organizzativa, che ha generato ritardi nei servizi giornalieri. Con la presente, pertanto, le contestiamo ancora una volta i gravi inadempimenti segnalati, informandola che la sua condotta integra, fra il resto, l'ipotesi di grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati (art. 42 comma 3 n. 3) del CCNL Anpas”. (cfr. doc. n. 15 ricorrente).
Successivamente, la , ritenuto di non accogliere le giustificazioni rese dal CP_1 dipendente ed anche in considerazione delle sospensioni disciplinari comminate allo stesso nell'arco dei tre anni precedenti ha inflitto al sig. il licenziamento per giusta causa. Pt_2
In particolare, a sostegno del recesso datoriale, la ha richiamato – oltre ai CP_1 fatti del 10.07.2024 – quelli avvenuti il 23.03.2024, il 4.07.2024 e l'8.07.2024, tutti sanzionati con due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Ciò posto, il ricorrente non ha contestato nella loro materialità i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate e che hanno portato al suo licenziamento, i quali pertanto debbono ritenersi pacifici. Il sig. ha però affermato che detti fatti sarebbero privi del Pt_2 carattere di illiceità e quindi inidonei a sorreggere il provvedimento espulsivo datoriale. A detta del ricorrente, la reale motivazione sottesa alla decisione datoriale doveva rinvenirsi nel clima di ostilità venutosi a creare nei suoi confronti poiché egli in qualità di RSA aveva R.g. Lav. n. 406/2025
più volte contestato un asserito uso distorto della banca ore che aveva comportato lo svolgimento di numerose ore di straordinario non regolarmente retribuite.
Occorre dunque analizzare i singoli fatti posti alla base del licenziamento irrogato al sig. al fine di appurare se, unitamente considerati, essi siano idonei a giustificare il Pt_2 recesso senza preavviso intimato al ricorrente.
a) Con la lettera di contestazione del 26.03.2024, la ha addebitato al sig. CP_1 quanto segue: “in data 23.03.2024, intorno alle ore 15 circa, Lei è stato contattato Pt_2 dal signor coordinatore tecnico dei servizi, e Le è stato richiesto di eseguire Parte_3 un servizio di trasporto di paziente dializzato dall'ospedale somministrante al domicilio
(signor previsto per quel medesimo giorno alle ore 18.30. In quell'occasione, pur Per_4 rientrando il servizio comandato nelle mansioni attribuitele per quella specifica giornata, Lei si è rifiutato categoricamente di svolgerlo senza alcuna ragione reale e/o apparente o comunque legittima, sostenendo arbitrariamente che il suo ultimo servizio sarebbe terminato alle 17.30-18,00 e che non ne avrebbe gestiti altri ancorché rientranti nel suo orario di lavoro.” (cfr. doc. n. 4 ricorrente).
Ebbene, la ha contestato al dipendente di essersi rifiutato di eseguire un CP_1 servizio di traporto di paziente dializzato previsto per le ore 18.30. Il sig. a sua Pt_2 discolpa, ha affermato di essersi rifiutato poiché il suo turno sarebbe finito alle ore 18.00
e che aveva già assunto impegni personali. Ha aggiunto che dopo quindici minuti, avendo riorganizzato i propri impegni, si era offerto di svolgere il servizio, ricevendo però un rifiuto da parte del responsabile, che nel frattempo aveva trovato un'altra soluzione. Il sig. Pt_2 ha inoltre precisato che in quella giornata aveva comunque finito di lavorare oltre le
[...] ore 20.00 tanto da aver gestito un'emergenza alle ore 19.45 presso l'Ospedale di
Orbassano.
Ebbene, è pacifico che il ricorrente si è rifiutato di svolgere un servizio comandato dal datore di lavoro. I chiarimenti resi dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero svolto all'udienza del 17.06.2025 hanno consentito inoltre di appurare che l'effettuazione del servizio comandato era prevista nell'arco del turno lavorativo del sig. Nella Pt_2 giornata del 23.03.2024 il dipendente era infatti in “turno trasporti” dalle 12.00 alle 20.00.
Secondo quanto riferito dalle parti, il turno trasporti prevedeva l'effettuazione di trasporti programmati (per lo più di pazienti dializzati) ed eventuali trasporti “urgenti” non programmati, ad esempio se in ospedale si verificavano circostanze non preventivabili, proprio come avvenuto il 23.03.2024, allorquando il responsabile ha assegnato Parte_3 al ricorrente, in quanto addetto al servizio “trasporti”, un incombente non precedentemente programmato. Nonostante il ricorrente abbia cercato di sostenere in ricorso e in sede di interrogatorio libero che il servizio comandato era previsto al di fuori del suo orario di lavoro, in realtà che il turno “trasporti” finisse non prima delle 20.00 è evidente dalle stesse R.g. Lav. n. 406/2025
allegazioni del sig. , il quale ha riferito che in quella stessa data aveva poi finito di Pt_2 lavorare oltre le ore 20.00.
La circostanza per cui i dipendenti in turno “trasporti” fossero tenuti a sbollare e a ribollare in caso di inattività superiore ai trenta minuti tra un trasporto e l'altro non giustifica il rifiuto opposto dal sig. allo svolgimento dei propri compiti lavorativi che senz'altro Pt_2 integra un inadempimento contrattuale. Parimenti, il fatto che il sig. abbia Pt_2 successivamente manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio non incide significativamente sul disvalore del fatto, atteso che il rifiuto opposto denota in ogni caso da parte del lavoratore una certa noncuranza delle esigenze datoriali e la negazione del potere direttivo datoriale.
b) Con la lettera di contestazione del 8.07.2024 la ha contestato al sig. CP_1 quanto segue: “in data 04.07.2024, intorno alle ore 13 circa la responsabile dei Pt_2
Servizi facente funzioni l'ha incaricata, durante il suo orario di lavoro ordinario, Parte_4 di eseguire il trasporto di n. 4 pazienti (signori , e da sottoporre Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
a terapia dialitica presso il servizio di Dialisi Ciriè/Lanzo di Via Battitore n.
7. Il trasporto prevedeva il prelievo dei pazienti dalle rispettive residenze (AN RI, Villanova
Canavese e Ciriè) ed il loro accompagnamento al centro dialisi. Nell'occasione, per maggiore efficienza e razionalizzazione del servizio, le veniva altresì specificato il criterio con il quale eseguire il prelevamento dei pazienti dalla loro abitazione (da quelli più vicini a quelli più lontani) con indicazione quindi di recarsi prima dai signori e , entrambi Per_6 Per_7 residenti in [...], per poi andare dalla signora di Villanova e Per_8 concludere il giro con il signor . Intorno alle ore 14.30 circa del medesimo giorno, Parte_5 presso la segreteria dell' è giunta una chiamata dall'ufficio dialisi di Ciriè, che Parte_6 comunicava che la signora di Villanova Canavese, prenotata per il trattamento insieme Per_8 ad altri tre pazienti, non era mai giunta presso il presidio per la somministrazione della terapia programmata (…) Alla chiamata dell'Ente preposto alla dialisi è poi seguita una formale contestazione scritta datata 5/07/2024 della Dott.ssa – Persona_9
Coordinatrice Infermieristica, Servizio dialisi Ciriè/Lanzo – con la quale la stessa ha richiesto una presa di posizione ufficiale rispetto alla dimenticanza del giorno precedente. Il trasporto della signora nei fatti è avvenuto con circa due ore di ritardo rispetto al programma, Per_8 con il rischio che alla stessa non fosse somministrata la cura per la sovrapposizione di altri appuntamenti”.
Orbene, ciò che viene contestato al dipendente è di non aver assolto pienamente ai compiti affidati, omettendo di effettuare il trasporto programmato di una paziente ed eseguendolo poi solo a seguito di reclamo da parte dell'ospedale ed in ritardo di oltre due ore. Il sig. Pt_2
anche in questo caso, non ha contestato i fatti oggetto di addebito, ma a sua
[...] giustificazione ha dedotto quanto segue: “Non vi è dubbio che la richiesta sia avvenuta R.g. Lav. n. 406/2025
durante l'orario di lavoro, ma i servizi che venivano richiesti andavano ben oltre l'orario del ricorrente che si sarebbe dovuto concludere alle ore 14.00. Il ricorrente riferiva alla Segretaria
SI.ra che non sarebbe riuscito a concludere tutto entro la fine del turno e Parte_4 chiedeva un'autorizzazione formale a procedere oltre il proprio orario. 28. La SI.ra , Pt_4 tuttavia, non era in grado di farlo, non essendo nei suoi poteri e non reperiva alcun responsabile che potesse procedere con lo straordinario. 29. Si accordava, pertanto, con la
SI.ra di effettuare il trasporto solo di alcuni pazienti, escludendo la SI.ra che Pt_4 Per_8 sarebbe stata gestita dalla collega in ritardo che nel frattempo avrebbe dovuto fare rientro.
30. La Collega, tuttavia, rientrava e avendo finito il proprio turno non provvedeva ad eseguire il servizio, pertanto, una volta rientrato il ricorrente ha provveduto ad accompagnare anche la SI.ra ” Per_8
Le deduzioni del ricorrente sono state però del tutto smentite dalla relazione della signora depositata dalla convenuta sub doc. n. 13 rispetto alla quale il ricorrente non ha preso Pt_4 posizione alcuna. In particolare, la signora – peraltro con e-mail trasmessa Pt_4 nell'immediatezza dei fatti in data del 6.07.2024 e pertanto in alcun modo influenzata dalla pendenza del presente contenzioso – ha relazionato quanto segue: “Il giorno giovedì
4/07/2024 mi trovavo presso la sede della per svolgere il mio turno Controparte_1 di lavoro e mi trovavo alla gestione dei servizi in quanto il coordinatore tecnico Persona_10
mi ha incaricata di fare le sue veci durante la sua assenza in sede per le ferie estive.
[...]
Alle ore 13 circa ricevo la telefonata della dipendente che mi dice che era Testimone_1 indietro sulla tabella di marcia per quanto riguardava il giro dialisi a lei assegnato in quanto
c'erano dei rallentamenti sulla Torino-Caselle per via di un incidente, lei quindi alle 13 si trovava ancora per strada che stava portando a casa la signora a seguire Pt_7 Tes_1 sarebbe dovuta andare a prendere altre quattro persone ( e di Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 cui due domiciliati a AN RI Canavese, uno a Ciriè e uno a Villanova Canavese per portarli presso l'Ospedale di Ciriè per la seduta dialitica. Ad ispondo che avrei cercato Tes_1 di mandare un collega per fare il giro di andata delle quattro persone sopra citate e chiudo la telefonata.
Mi affaccio fuori dall'ufficio e vedo che il collega il sig. era già rientrato dai giri Parte_8
a lui precedentemente assegnati e dal momento che si trovava ancora in orario di lavoro gli chiedo se potesse partire per fare il giro di andata dei quattro sopra citati, lui mi dice di sì, io lo ringrazio e gli specifico di partire prima da quelli di AN RI (per fare il giro in modo logico bisogna prendere prima i più vicini, in questo caso e che sono a AN Per_6 Per_7
RI poi la signora di Villanova e infine a Ciriè) e che al massimo ci saremmo poi Per_5 aggiornati, lui mi risponde che va bene e parte.
Intorno alle 14.30 mi trovavo in ufficio con la segretaria e il Presidente Testimone_2 CP_2
e mi arriva una telefonata da parte della dialisi che mi chiede come mai la signora
[...] Per_8 R.g. Lav. n. 406/2025
non fosse ancora arrivata, io rimango un attimo perplessa e rispondo che avrei chiamato
l'autista perché sapevo che stava facendo quel giro…
Chiamo e lui mi risponde che è già tornato in sede e che aveva capito che Parte_8 doveva prendere solo i signori di AN RI (specifico che in dialisi ha portato non solo i due di AN RI, ma anche il paziente domiciliato a Ciriè), prende un mezzo associativo
e riparte per andare a portare la paziente da lui dimenticata.
Richiamo personalmente la dialisi e spiego l'accaduto e mi scuso per il forte ritardo con cui arriverà la signora per la seduta dialitica. Per_8
Nel pomeriggio il sig. mi manda un messaggio whatsapp dicendo che probabilmente Pt_2
c'era stato un fraintendimento tra noi due riguardo al giro da svolgere ed io gli rispondo che non poteva esserci equivoco dal momento che gli avevo chiesto di svolgere quel giro dialisi al posto di ndicando solo di partire da quelli di AN RI nel senso di prendere prima Tes_1 loro due e poi gli altri due, lui continua a sostenere che aveva capito di dover prendere solo
i due di AN RI…Qui sorge spontanea la domanda se avesse davvero capito di dover portare solo i due di AN RI come mai ha portato anche il paziente domiciliato a Ciriè?
Poi sono seguiti alcuni vocali che nel caso servissero metto a disposizione senza alcun tipo di problema a chi di dovere.”
Dunque, è pacifico che il ricorrente ha omesso di trasportare la signora nell'orario Per_8 programmato presso l'ospedale di Ciriè, ove questa doveva esser sottoposta a terapia dialitica ed è evidente che il sig. ha deliberatamente scelto di omettere il trasporto Pt_2 poiché nella sua prospettazione questo gli avrebbe determinato un allungamento del turno di lavoro ordinario. E' infatti lo stesso sig. in sede di ricorso introduttivo, ad Pt_2 affermare che l'effettuazione dell'intero servizio avrebbe comportato lo svolgimento da parte sua di orario straordinario. Come sopra rilevato, è però smentita la tesi del sig. Pt_2 secondo cui questi fu autorizzato dalla sig.ra a limitarsi al trasporto di soli tre pazienti, Pt_4 invece di quattro, con affidamento della paziente alla collega Risulta invece Per_8 Tes_1 provato che al fu affidato l'intero servizio di trasporto di tutti e quattro i pazienti, Pt_2 come emerge dalla relazione della sopra riportata ed anche dal foglio di marcia relativo Pt_4 al servizio di trasporto del 4.07.2024 depositato sub doc. n. 16 convenuta. Del resto, appare francamente irragionevole e pertanto piuttosto inverosimile, la decisione di escludere dal servizio una paziente (pur dovendo questa recarsi nello stesso ospedale degli altri tre) per affidarla ad altro addetto che era stato esonerato dal servizio poiché in ritardo a causa di rallentamenti in autostrada. In ogni caso, il sig. non ha fornito alcun Pt_2 elemento probatorio a sostegno della sua versione dei fatti e neppure ha ritenuto di indicare nella sua lista testimoniale la signora che – nella sua prospettazione – avrebbe Tes_1 appunto dovuto recuperare la signora in forza di intervenuti accordi tra colleghi. Per_8 R.g. Lav. n. 406/2025
Ebbene, così ricostruito il fatto, questo integra senz'altro un illecito disciplinare, atteso che il sig. ha del tutto arbitrariamente deciso di svolgere solo parzialmente un servizio Pt_2 comandato, peraltro cagionando un notevole disagio organizzativo non solo alla CP_1
, ma anche all'ospedale ove doveva essere effettuato il trasporto ed alla paziente
[...] che – a causa della sua condotta - ha ricevuto la terapia con ore di ritardo rispetto a quanto previsto. E' poi evidente la gravità del comportamento tenuto dal dipendente il quale ancora una volta si è mostrato del tutto indifferente rispetto alle esigenze aziendali, nonché della particolare delicatezza ed importanza del servizio a lui affidato. Il sig. ha infatti Pt_2 preferito omettere il trasporto di una paziente che doveva ricevere delle cure in ospedale, piuttosto che accettare di svolgere un'ora in più di lavoro (è lo stesso che in ricorso Pt_2 quantifica in sessanta minuti il tempo per recarsi a Villanova, prelevare la paziente, e poi a Ciriè). La circostanza secondo cui lo straordinario non sarebbe stato pagato – oltre ad essere non provata – è comunque del tutto irrilevante, atteso che è senz'altro diritto del lavoratore contestare eventuali inadempimenti ed irregolarità del datore di lavoro nell'esecuzione dell'obbligazione retributiva, ma di certo non è legittimato a rifiutare la prestazione lavorativa come avvenuto nel caso di specie.
c) per motivi di ordine logico si analizzeranno ora i fatti del 10.07.2024, che - unitamente ai precedenti episodi - hanno portato al licenziamento per giusta causa del ricorrente.
Come emerge dalla lettera di contestazione sopra riportata e che qui si richiama, al sig.
è stato contestato di aver dimenticato – all'esito di un trasporto effettuato con Pt_2
l'ambulanza – una barella presso il bar dell'ospedale di Ciriè. Il ricorrente non ha contestato il fatto, ma ha affermato di aver commesso un errore a causa dell'ambiente lavorativo che per via dei continui procedimenti disciplinari era diventato sempre più opprimente. Ebbene, l'aver dimenticato una barella al bar dell'ospedale integra di certo una condotta negligente del lavoratore, considerato altresì che ciò ha evidentemente comportato disagi e ritardi nel servizio successivo oltre ad aver esposto la convenuta alla possibile perdita dell'attrezzatura sanitaria lasciata incustodita. Le deduzioni difensive del ricorrente non sono idonee ad elidere il disvalore del fatto commesso, atteso che i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti sono risultati legittimamente emessi.
Ebbene, a questo punto occorre rilevare che i fatti sinora analizzati – unitamente considerati – appaiono senz'altro idonei a giustificare il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente, in quanto dimostrativi di particolare disinteresse da parte del lavoratore verso le esigenze datoriali, oltreché di una certa disinvoltura del dipendente nel venir meno agli obblighi discendenti dal proprio contratto di lavoro, anche a costo di creare gravi inefficienze nel servizio prestato dalla convenuta e nonostante la particolare importanza e delicatezza del servizio stesso, strettamente correlato alle prestazioni di cura R.g. Lav. n. 406/2025
ed assistenza elargite dal servizio sanitario nazionale. Si aggiunga ancora che il ricorrente in sede di atto introduttivo ha paventato un atteggiamento di ritorsione da parte del datore di lavoro per avere egli – in qualità di RSA – contestato in più occasioni irregolarità nella gestione della banca ore e nel pagamento dell'orario straordinario. A tale proposito, occorre però rilevare che il sig. non ha formulato domanda di nullità del licenziamento Pt_2 per motivo ritorsivo. In ogni caso, occorre ricordare che il licenziamento è nullo per motivo ritorsivo quando quest'ultimo “costituisce l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale”. (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 1514/2021).
d) Infine, i fatti del 8.07.2024, ovverosia l'aver omesso di verificare – prima di eseguire il trasporto di una paziente in sedia a rotelle - se sul mezzo aziendale vi fosse l'attrezzatura necessaria per il trasporto della carrozzina, rappresentano l'ennesima condotta negligente del sig. nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Il fatto che egli sia Pt_2 riuscito comunque a trasportare la paziente in orario per la terapia appare ininfluente atteso che ciò è avvenuto solo grazie all'intervento del volontario che ha Controparte_3 provveduto a portare al ricorrente l'attrezzatura necessaria. In ogni caso, come sopra rilevato a prescindere da tale ultimo episodio, gli ulteriori fatti contestati e sopra analizzati appaiono idonei e sufficienti a sorreggere il recesso senza preavviso del datore di lavoro.In conclusione, quindi il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di euro 1.670,00 per la fase di studio, euro 730,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.500,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3.900,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 3.900,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa R.g. Lav. n. 406/2025
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 2/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica BA