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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. n. 259/2024
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Michele Caroppoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 259 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: Opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia ex artt. 170 DPR 115/2002 - 15 D.Lgs. 150/2011 e s.m.i.
vertente
TRA
(CF. C.F. 1 ), in giudizio L'AVV. Parte 1
personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata preso il suo studio in Isernia, alla Via Occidentale n. 148;
RICORRENTE
E
P.IVA 1 ), in persona del Ministro (C.F. Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede legale in Campobasso alla via Insorti
d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30.05.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 l'Avv. Parte 1 proponeva formale
opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio n. 1451 del 28.02.2024, depositato il 05.03.2024 e notificatole il 06.03.2024, emesso in suo favore quale difensore di nell'ambito del giudizio di separazione Parte 2
giudiziale R.G. n. 506/2021 tra lo stesso e A sostegno Parte 3
dell'opposizione la ricorrente deduceva l'inadeguatezza e l'inidoneità degli onorari liquidati con l'impugnato provvedimento di liquidazione, in quanto consistenti nell'esigua somma complessiva di € 354,50 (oltre accessori di legge), non corrispondente ai parametri di cui alle tabelle del DM n. 55/14, né del DM n. 37/18.
L'istante eccepiva, inoltre, l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00) per la liquidazione degli onorari nelle cause di valore indeterminabile, nonché il divieto per i giudici di diminuire oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 37/18, chiedendo pertanto, in riforma del provvedimento impugnato: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione del 28.02.2024, per tutte le motivazioni esplicate in narrativa;
2) accertare e dichiarare che la separazione giudiziale con accoglimento della richiesta di addebito rientra tra le cause di valore indeterminabile di media complessità, considerate le esposte argomentazioni e, per l'effetto, riconoscere e liquidare l'importo complessivo di €5.000,00, ridotto rispetto a quello effettivamente spettante e richiesto nell'istanza in atti, oltre rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
3) in subordine, in applicazione del valore indeterminabile di bassa complessità ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14 e D.M. 37/18 s.m.i., riconoscere e liquidare l'importo di €3.808,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%,
c.p.a. ed Iva come per legge;
4) in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione dello scaglione inferiore da €5.201,00 a €26.000,00, riconoscere e liquidare l'importo di €2.538,50, oltre rimborso spese forfettario del 15%,
c.p.a. ed Iva, come per legge;
5) in ogni caso condannare il resistente Controparte_1
[…] in persona del CP 2 l.r.p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura dello Stato, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, da quantificarsi ai sensi dei D.M. n. 55/14 e D.M. 37/18, con separata spese di riservato deposito".
Con decreto del 06.04.2024 il G.I. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
12.11.2024, disponendo che la ricorrente provvedesse alla notifica al resistente del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il 24.09.2025 la ricorrente depositava ricevute attestanti il perfezionamento in pari data della predetta notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si costituiva nel presente procedimento.
A seguito di diversi rinvii per esigenze di ruolo e dell'astensione del giudice assegnatario del presente procedimento, in quanto componente del Collegio che aveva emesso il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, la trattazione dello stesso veniva assegnata allo scrivente, dinanzi al quale all'udienza del 30.05.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni.
*****
In via preliminare va riconosciuta la ammissibilità della opposizione in quanto tempestivamente proposta.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1
[...] regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. و
Nel merito la opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va premesso, con ciò disattendendosi le doglianze sul punto formulate dalla ricorrente, che correttamente il giudice di prime cure ha operato riferimento nella liquidazione degli onorari allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
L'art. 5 D.M. n. 55/14, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.M. n. 147/22, sancisce invero che le cause di valore indeterminabile si considerano
"di regola" di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00: la norma pone alla evidenza, come reso palese dalla locuzione “di regola", una mera indicazione di massima quanto allo scaglione da assumere quale parametro di riferimento per la liquidazione degli onorari, essendo sempre consentito al giudicante di operare riferimento allo scaglione inferiore qualora venga in rilievo una bassa complessità della controversia (cfr. Cass., sez. VI civile, sent. n. 29821/2019): non emergendo, dalla lettura degli atti, che la controversia nel cui ambito risulta prestata attività professionale fosse connotata da aspetti e problematiche di particolare complessità ed emergendo, al contrario, che risultano affrontate essenzialmente questioni di fatto, si giustifica la qualificazione della stessa in termini di bassa complessità.
Tanto premesso, vanno condivise le ulteriori doglianze dell'opponente, essendosi il giudice di prime cure limitato nella specie a liquidare un importo (pari ad euro 354,50) che non appare nella sua misura finale onnicomprensiva- avere considerato le varie
-
fasi del giudizio, ex art. 4 comma 5 D.M. 55/2014, e che ad ogni modo non trova giustificazione nei parametri di riferimento limitandosi a determinare un importo meramente simbolico e, pertanto, non liquidabile, in quanto non rispettoso del decoro della professione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 20183/2018).
Invero, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo, che di fatto certifica l'attività difensiva effettivamente svolta dall'opponente, gli onorari vanno correttamente liquidati come segue: 1) fase di studio della controversia: euro 459,50;
2)fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; 3) fase istruttoria;
euro 840,00; 4) fase decisionale: euro 850,50, e così per complessivi € 2.538,50, (valori relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotti del 50%, in ragione della natura della controversia e della natura delle questioni esaminate)
Ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002 il compenso come sopra determinato va ridotto della metà, di tal che conclusivamente l'importo da liquidare in favore dell'Avv. Parte_1
[...] è di € 1.269,25, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento si ritiene, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, dell'attività prestata e della non imputabilità della violazione di legge all'opposto, che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
così provvede:
' in persona del legale 1. Dichiara la contumacia del Controparte 1
rappresentante p.t.;
2. Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
1451/2024, emesso nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 506/2021, e, in riforma dello stesso, liquida all'Avv. Parte 1 la complessiva somma di €
1269,25, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. se dovuti;
3. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Isernia, 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Michele Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. n. 259/2024
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Michele Caroppoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 259 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: Opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia ex artt. 170 DPR 115/2002 - 15 D.Lgs. 150/2011 e s.m.i.
vertente
TRA
(CF. C.F. 1 ), in giudizio L'AVV. Parte 1
personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata preso il suo studio in Isernia, alla Via Occidentale n. 148;
RICORRENTE
E
P.IVA 1 ), in persona del Ministro (C.F. Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede legale in Campobasso alla via Insorti
d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30.05.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 l'Avv. Parte 1 proponeva formale
opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio n. 1451 del 28.02.2024, depositato il 05.03.2024 e notificatole il 06.03.2024, emesso in suo favore quale difensore di nell'ambito del giudizio di separazione Parte 2
giudiziale R.G. n. 506/2021 tra lo stesso e A sostegno Parte 3
dell'opposizione la ricorrente deduceva l'inadeguatezza e l'inidoneità degli onorari liquidati con l'impugnato provvedimento di liquidazione, in quanto consistenti nell'esigua somma complessiva di € 354,50 (oltre accessori di legge), non corrispondente ai parametri di cui alle tabelle del DM n. 55/14, né del DM n. 37/18.
L'istante eccepiva, inoltre, l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00) per la liquidazione degli onorari nelle cause di valore indeterminabile, nonché il divieto per i giudici di diminuire oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 37/18, chiedendo pertanto, in riforma del provvedimento impugnato: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione del 28.02.2024, per tutte le motivazioni esplicate in narrativa;
2) accertare e dichiarare che la separazione giudiziale con accoglimento della richiesta di addebito rientra tra le cause di valore indeterminabile di media complessità, considerate le esposte argomentazioni e, per l'effetto, riconoscere e liquidare l'importo complessivo di €5.000,00, ridotto rispetto a quello effettivamente spettante e richiesto nell'istanza in atti, oltre rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
3) in subordine, in applicazione del valore indeterminabile di bassa complessità ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14 e D.M. 37/18 s.m.i., riconoscere e liquidare l'importo di €3.808,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%,
c.p.a. ed Iva come per legge;
4) in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione dello scaglione inferiore da €5.201,00 a €26.000,00, riconoscere e liquidare l'importo di €2.538,50, oltre rimborso spese forfettario del 15%,
c.p.a. ed Iva, come per legge;
5) in ogni caso condannare il resistente Controparte_1
[…] in persona del CP 2 l.r.p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura dello Stato, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, da quantificarsi ai sensi dei D.M. n. 55/14 e D.M. 37/18, con separata spese di riservato deposito".
Con decreto del 06.04.2024 il G.I. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
12.11.2024, disponendo che la ricorrente provvedesse alla notifica al resistente del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il 24.09.2025 la ricorrente depositava ricevute attestanti il perfezionamento in pari data della predetta notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si costituiva nel presente procedimento.
A seguito di diversi rinvii per esigenze di ruolo e dell'astensione del giudice assegnatario del presente procedimento, in quanto componente del Collegio che aveva emesso il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, la trattazione dello stesso veniva assegnata allo scrivente, dinanzi al quale all'udienza del 30.05.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni.
*****
In via preliminare va riconosciuta la ammissibilità della opposizione in quanto tempestivamente proposta.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1
[...] regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. و
Nel merito la opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va premesso, con ciò disattendendosi le doglianze sul punto formulate dalla ricorrente, che correttamente il giudice di prime cure ha operato riferimento nella liquidazione degli onorari allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
L'art. 5 D.M. n. 55/14, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.M. n. 147/22, sancisce invero che le cause di valore indeterminabile si considerano
"di regola" di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00: la norma pone alla evidenza, come reso palese dalla locuzione “di regola", una mera indicazione di massima quanto allo scaglione da assumere quale parametro di riferimento per la liquidazione degli onorari, essendo sempre consentito al giudicante di operare riferimento allo scaglione inferiore qualora venga in rilievo una bassa complessità della controversia (cfr. Cass., sez. VI civile, sent. n. 29821/2019): non emergendo, dalla lettura degli atti, che la controversia nel cui ambito risulta prestata attività professionale fosse connotata da aspetti e problematiche di particolare complessità ed emergendo, al contrario, che risultano affrontate essenzialmente questioni di fatto, si giustifica la qualificazione della stessa in termini di bassa complessità.
Tanto premesso, vanno condivise le ulteriori doglianze dell'opponente, essendosi il giudice di prime cure limitato nella specie a liquidare un importo (pari ad euro 354,50) che non appare nella sua misura finale onnicomprensiva- avere considerato le varie
-
fasi del giudizio, ex art. 4 comma 5 D.M. 55/2014, e che ad ogni modo non trova giustificazione nei parametri di riferimento limitandosi a determinare un importo meramente simbolico e, pertanto, non liquidabile, in quanto non rispettoso del decoro della professione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 20183/2018).
Invero, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo, che di fatto certifica l'attività difensiva effettivamente svolta dall'opponente, gli onorari vanno correttamente liquidati come segue: 1) fase di studio della controversia: euro 459,50;
2)fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; 3) fase istruttoria;
euro 840,00; 4) fase decisionale: euro 850,50, e così per complessivi € 2.538,50, (valori relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotti del 50%, in ragione della natura della controversia e della natura delle questioni esaminate)
Ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002 il compenso come sopra determinato va ridotto della metà, di tal che conclusivamente l'importo da liquidare in favore dell'Avv. Parte_1
[...] è di € 1.269,25, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento si ritiene, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, dell'attività prestata e della non imputabilità della violazione di legge all'opposto, che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
così provvede:
' in persona del legale 1. Dichiara la contumacia del Controparte 1
rappresentante p.t.;
2. Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
1451/2024, emesso nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 506/2021, e, in riforma dello stesso, liquida all'Avv. Parte 1 la complessiva somma di €
1269,25, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. se dovuti;
3. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Isernia, 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Michele Caroppoli