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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15840/2024, introdotta da
(ROMA, 28/12/1990) e Parte_1 [...]
(SALERNO, 22/02/1979), con il patrocinio dell'avv. Pt_2
MA IA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento // Cessazione degli effetti civili // del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Lo scioglimento del matrimonio civile a Roma in data 15/09/2017 presso il Comune di Roma con atto trascritto N.00328, parte 1 serie 27 anno 2017 in regime di separazione dei beni tra i on ordine di annotazione dell'emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile CP_1 del Comune di Roma;
che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. I coniugi convengono che il Figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 coniugi restando presso l'abitazione in Via Giarre 35 con la Madre. Il Padre concorrerà al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 300,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 del mese. Le spese relative alla scuola, alle attività ludiche, Pt_1 sportive, sanitarie non coperte dal S.S.N. saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% purchè preventivamente concordate e andranno rimborsate entro il mese in cui vengano sostenute, in caso di disaccordo si applica il Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. I Coniugi avranno diritto di intrattenersi con il figlio, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità: per le visite settimanali, il padre potrà intrattenersi con il figlio minore il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.30, per il fine settimana, il padre potrà intrattenersi due week – end al mese, dalle ore 10.00 del sabato fino alle 20.00 della domenica, prelevando il minore dalla casa materna per ivi riportarlo. Ad ogni buon conto, le parti sin d'ora si impegnano a cooperare per facilitare ed agevolare la frequentazione del padre con il figlio ed a comunicare ogni variazione/modifica per impregni di lavoro o sopraggiunte esigenze;
per le festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio e ad anni alterni con la madre il giorno della Vigilia 24/12 o quello di Natale. Modalità di frequentazione che verrà ripetuta sempre in via alternata, per le giornate del 31.12. e del 1 di ogni anno. per le festività Pasquali il padre trascorrerà, con il figlio, ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per le vacanza estive, il padre si intratterrà con il figlio per gg.15, che verranno suddivisi in 2 periodi di 7/8 gg ciascuno che verranno comunicati alla madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
per le ulteriori festività non ricadenti nelle giornate di sabato e domenica, queste saranno suddivise tra i genitori, salvo diversi accordi;
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
I ricorrenti dichiarano di non aver altro, eccetto quanto sopra, a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15840/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/09/2017 tra (ROMA, 28/12/1990) e Parte_1
(SALERNO, 22/02/1979) trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00328, Parte I , Serie 27, Anno
2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15840/2024, introdotta da
(ROMA, 28/12/1990) e Parte_1 [...]
(SALERNO, 22/02/1979), con il patrocinio dell'avv. Pt_2
MA IA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento // Cessazione degli effetti civili // del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Lo scioglimento del matrimonio civile a Roma in data 15/09/2017 presso il Comune di Roma con atto trascritto N.00328, parte 1 serie 27 anno 2017 in regime di separazione dei beni tra i on ordine di annotazione dell'emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile CP_1 del Comune di Roma;
che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. I coniugi convengono che il Figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 coniugi restando presso l'abitazione in Via Giarre 35 con la Madre. Il Padre concorrerà al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 300,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 del mese. Le spese relative alla scuola, alle attività ludiche, Pt_1 sportive, sanitarie non coperte dal S.S.N. saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% purchè preventivamente concordate e andranno rimborsate entro il mese in cui vengano sostenute, in caso di disaccordo si applica il Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. I Coniugi avranno diritto di intrattenersi con il figlio, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità: per le visite settimanali, il padre potrà intrattenersi con il figlio minore il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.30, per il fine settimana, il padre potrà intrattenersi due week – end al mese, dalle ore 10.00 del sabato fino alle 20.00 della domenica, prelevando il minore dalla casa materna per ivi riportarlo. Ad ogni buon conto, le parti sin d'ora si impegnano a cooperare per facilitare ed agevolare la frequentazione del padre con il figlio ed a comunicare ogni variazione/modifica per impregni di lavoro o sopraggiunte esigenze;
per le festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio e ad anni alterni con la madre il giorno della Vigilia 24/12 o quello di Natale. Modalità di frequentazione che verrà ripetuta sempre in via alternata, per le giornate del 31.12. e del 1 di ogni anno. per le festività Pasquali il padre trascorrerà, con il figlio, ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per le vacanza estive, il padre si intratterrà con il figlio per gg.15, che verranno suddivisi in 2 periodi di 7/8 gg ciascuno che verranno comunicati alla madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
per le ulteriori festività non ricadenti nelle giornate di sabato e domenica, queste saranno suddivise tra i genitori, salvo diversi accordi;
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
I ricorrenti dichiarano di non aver altro, eccetto quanto sopra, a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15840/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/09/2017 tra (ROMA, 28/12/1990) e Parte_1
(SALERNO, 22/02/1979) trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00328, Parte I , Serie 27, Anno
2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT ZI