Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione:
dott. Niccolò Calvani Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del 13/05/25
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 388/2022 tra le parti:
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore dott.ssa , con sede a Prato, via Bologna n. 66/15, Controparte_1 con l'avv. DANIELE BRACCINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Corso Italia n. 2.
ATTRICE
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
), con gli avv. FABRIZIO MONDAINI e VALERIO C.F._2
MARCHETIELLO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via dei
Servi n. 49;
(C.F.: ) e Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F.: ), con l'avv. DAVID DALET ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 175.
CONVENUTI
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli amministratori delle società di capitali
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 13/05/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa: (i) accertare e dichiarare che i Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono responsabili per le condotte illecite ad essi contestati dalla Parte_5
AT attrice ed indicate in narrativa e, quindi, che i suddetti soggetti sono responsabili per i danni arrecati alla “ ed ai suoi creditori per Parte_1 effetto delle condotte tenute;
(ii) conseguentemente condannare i convenuti a risarcire alla AT Parte_6
“ il danno inferto per effetto delle condotte loro ascritte ed Parte_1 indicate in narrativa e, quindi, condannarli, in solido tra loro, ovvero secondo le
1
la somma di € 517.000,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 ritenuta di giustizia, anche all'esito di liquidazione in via equitativa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
(iii) in via istruttoria, ammettere la prova per testi e la CTU contabile richieste con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2) c.p.c. depositata dalla AT, in particolare sul seguente quesito:
“5) Accerti il CTU la rispondenza dei prelevamenti, privi di giustificazione causale ed elencati nel prospetto elaborato dal Curatore di cui al doc. 17 allegato all'atto di citazione, con quelli risultanti dall'estratto del conto corrente Banco Posta n. 1035637725 di cui al doc. 16 allegato all'atto di citazione”. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI EO ET: Parte_2
“Insistono per le proprie istanze istruttorie avanzate in seconda memoria ex art.183 c.p.c. 6° co. e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e prima memoria autorizzata ex art.183 c.p.c. 6° co. qui riportate: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra richiamate, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito in via principale: accertato quanto in premessa gli odierni convenuti chiedono respingersi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio”.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI E Parte_4 Parte_5
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reiette, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire nei confronti dei sigg. e Parte_5 Pt_4 nel merito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
sempre nel merito, condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio”.
FATTO E PROCESSO
La AT del Fallimento (d'ora innanzi, già Parte_1 Pt_1 [...]
, dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Prato n. 98/19, emessa Controparte_2 in data 11/10/19, ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 146 L. Fall.:
- la sig.ra già AU di dal 22/01/10 al 28/06/16; Parte_2 Pt_1
- il sig. marito della sig.ra ed ex socio di sino dalla sua Parte_3 Pt_2 Pt_1 costituzione, avvenuta in data 15/10/09 (nonché ex AU dalla costituzione della società al 22/01/10);
- nonché i coniugi sigg.ri e anch'essi ex soci di Parte_5 Parte_4
rispettivamente sino dalla sua costituzione e dal 09/07/10; Pt_1
2 chiedendone la condanna, in solido, al pagamento, in favore della AT, del complessivo importo di euro 433.000, poi elevato in corso di causa a euro 517.000, a titolo di risarcimento del danno, asseritamente derivante:
a) quanto all'importo di euro 332.000, poi elevato a euro 417.000 (quale sbilancio fallimentare pari al passivo presente alla data del fallimento, in presenza di un attivo pari a zero), da condotte di mala gestio consistenti, in particolare, in:
- omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- violazioni di carattere fiscale e omissioni di dichiarazioni a fini fiscali;
- omissioni e incongruenze nella redazione dei bilanci;
- prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'intervenuta perdita del capitale sino dalla fine dell'esercizio 2012 (allorquando il PN è sceso a euro 228,00 in conseguenza di una perdita di 18.659,00), e quantunque la stessa ex AU, in sede assembleare e nella nota integrativa al bilancio, avesse dato atto della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2482-bis e ter c.c.; condotte di cui dovrebbero essere chiamati a rispondere la sig.ra in ragione del Pt_2 munus ricoperto all'epoca dei fatti, nonché i restanti convenuti, nella qualità di soci, ai sensi dell'art. 2476, comma 8 c.c., per avere essi acconsentito alla prosecuzione dell'attività di impresa pur nella consapevolezza dell'avvenuta erosione del capitale sociale;
b) quanto all'importo di euro 101.000 (pari alle somme risultate come prelevate dai conti sociali, per asseriti pagamenti di fornitori e dipendenti della società mai giustificati, dall'AU succeduto alla sig.ra sig. , dal dicembre 2016 Pt_2 Persona_1 al giugno 2019), dalla dolosa compartecipazione delle due coppie di coniugi convenuti
(già spogliatesi di tutti i propri beni in forza del relativo conferimento in due fondi patrimoniali nel 2012, con atti pressoché contestuali, entrambi impugnati per simulazione dalla AT avanti al Tribunale di Siena) a un'asserita complessa operazione fraudolenta, consistita:
- nella cessione in blocco a un prezzo pari al valore nominale del 100% delle quote sociali, in data 28/06/16, allorquando lo stato di insolvenza era ormai conclamato e irreversibile, in favore del sig. ottantenne, nullatenente, pensionato, _1 contestualmente nominato nuovo AU di diritto di benché totalmente privo Pt_1 di esperienza nel settore;
- nel contestuale affidamento della gestione di fatto della società, nella nuova compagine, al commercialista dott. già condannato per reati CP_3 commessi attraverso la sottrazione dell'attivo patrimoniale di società decotte, e con la cui intermediazione il sig. ha dichiarato, avanti al Curatore, di essere _1 stato posto in contatto con i suoi aventi causa.
Il sig. e la sig.ra hanno resistito, eccependo, preliminarmente: Parte_3 Parte_2
- la nullità dell'atto introduttivo per omessa specificazione delle iniziative giudiziali intraprese – se ai sensi dell'art. 2393 c.c. o ai sensi dell'art. 2304 c.c., se contro l'amministratore, o contro i soci;
- l'intervenuta prescrizione delle domande attoree, atteso il decorso di un tempo superiore al quinquennio di legge dalla data della cessazione della sig.ra dalla Pt_2 carica, nonché dall'oggettiva percepibilità ab externo della situazione di incapienza
3 del patrimonio sociale, dalla stessa AT collocata sin dalla fine dell'esercizio
2012; allegando, in punto di fatto, che:
- né al momento della costituzione del fondo patrimoniale - avvenuta per fare fronte alle esigenze del nucleo familiare, a fronte dell'invalidità al 100% del figlio della coppia, nonché di patologie tumorali che avrebbero afflitto nel corso degli anni entrambi i coniugi – né, tantomeno, al momento della cessione di quote, la società versava in una situazione di difficoltà;
- detta cessione di quote, inoltre, sarebbe stata effettiva, determinando la loro definitiva fuoriuscita dalla compagine sociale, e nessun ulteriore rapporto, né anteriormente, né all'indomani della stessa, sarebbe mai intercorso tra loro, il sig. CP_ e il dott. _1 contestando, ancora, nel merito, le circostanze, ex adverso allegate:
- dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
- dell'avvenuta commissione di violazioni delle norme tributarie o previdenziali;
- della compartecipazione degli ex soci alla dismissione delle risorse sociali operata dal cessionario e AU sig. all'indomani della cessione del 28/06/16; _1
- della quantificazione dei danni-conseguenza alla luce del criterio, applicato da controparte, del c.d. sbilancio fallimentare, pur al cospetto di una documentazione contabile non deficitaria.
Costituitisi anch'essi in giudizio, il sig. e la sig.ra hanno chiesto il Parte_5 Pt_4 rigetto delle domande attoree e la condanna della AT al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
- eccependo la prescrizione delle avverse domande;
- rilevando l'inconferenza rispetto al thema decidendum della vicenda relativa alla costituzione del fondo patrimoniale;
CP_
- negando di avere mai conosciuto il dott. o il sig. e, tantomeno, di _1 avere compartecipato con questi a eventuali distrazioni di somme dalle casse sociali;
- deducendo l'attinenza delle doglianze attoree in punto di mala gestio a condotte agli stessi non ascrivibili, in ragione del ruolo di soci rivestito all'interno della compagine, che impediva loro di esercitare alcun potere gestorio o di interferire con la gestione societaria;
nonché la mancanza di censure attoree specificamente rivolte a condotte dagli stessi poste in essere nella loro qualità di soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccezione di nullità della citazione L'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza della domanda proposta dai convenuti sigg.ri e in effetti, non risulta essa stessa chiara Pt_2 Parte_3 nel suo contenuto, dacché parte convenuta:
- da un lato, pare dolersi dell'impossibilità di comprendere se l'attrice abbia inteso esperire, come consentitole dall'art. 146 L. Fall., l'azione di responsabilità nei confronti dei soci o quella nei confronti dell'amministratore;
- ma dall'altro lato, richiama l'alternativa tra le due diverse azioni proponibili dal Curatore avverso l'amministratore, ossia l'azione sociale di responsabilità ai sensi
4 dell'art. 2393 c.c. e l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. – entrambe, peraltro, potenzialmente estensibili anche nei confronti dei soci, al ricorrere dei presupposti costitutivi della relativa responsabilità solidale, in forza del richiamo operato dall'art. 2476, comma 8 c.c. indistintamente “ai commi precedenti” della medesima disposizione, come noto comprensivi sia della previsione dell'azione sociale di responsabilità che di quella dell'azione di responsabilità dei creditori per danno indiretto. A ogni buon conto, comunque interpretata, l'eccezione non merita accoglimento:
- è pur vero che, in ossequio alla prescrizione di adeguata individuazione, nell'atto di citazione, del petitum e della causa petendi, a pena di nullità, ai sensi del comb. disp. artt. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 art. 164 c.p.c., ai fini della corretta redazione dell'atto di citazione si impone che, anche nelle azioni di responsabilità contro gli organi sociali, l'atto introduttivo sia caratterizzato dall'adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, pena, altrimenti, la frustrazione dell'esigenza di consentire alla controparte l'approntamento di adeguati e tempestivi mezzi di difesa, sottesa al principio processuale del contraddittorio: posto, infatti, che gli organi sociali rispondono dei danni causati soltanto in quanto conseguenza non dell'alea insita nell'attività d'impresa, bensì della violazione dei doveri legali o statutari, è indispensabile identificare, nella causa petendi della domanda giudiziaria, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, procedendo all'indicazione dei fatti dai quali l'attore pretende di desumere l'azionato diritto risarcitorio, ossia dei comportamenti degli amministratori asseritamente contrari ai doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale, e ciò indipendentemente dal fatto che quella esercitata sia un'azione sociale di responsabilità o un'azione dei creditori sociali, rispettivamente previste dall'art. 2393 c.c., e dall'art. 2394 c.c., o entrambe (Cass. n. 23180/06);
- d'altro canto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica e postula una valutazione da compiersi caso per caso, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ex art.164 comma 4 c.p.c., potrà essere dichiarata soltanto allorché tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in modo tale da precludere il diritto della controparte di articolare adeguate difese, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto: di talché anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, non potendosi escludere un'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda che risultino, invece, dal combinato esame dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allo stesso allegati (ex multis, Cass. n. 17023/03; n. 1681/15; SSUU n. 8077/12);
- ciò posto, nell'ipotesi di specie, in cui la AT attrice ha allegato, sin dall'atto di citazione, il danno-conseguenza, individuato per relationem con il richiamo ai documenti contabili da cui si evincerebbe la somma complessiva delle perdite patrimoniali a suo dire causalmente connesse alla mala gestio dell'ex AU e all'asserita partecipazione consapevole a tale condotta da parte dei soci convenuti,
5 la domanda attorea deve ritenersi sufficientemente individuata, siccome contenente la specifica indicazione:
✓ dei fatti illeciti asseritamente compiuti in concorso da una pluralità di autori,
✓ della condotta ascritta ai singoli soggetti (individuati per categorie in base all'organo sociale di appartenenza),
✓ dei periodi in cui ciascuno dei convenuti ha ricoperto il proprio ruolo all'interno della compagine,
✓ delle condotte, individuali o in concorso, imputate (indebita prosecuzione, violazioni contabili e tributarie, quanto alla ex AU sig.ra concorso Pt_2 all'aggravio del dissesto da indebita prosecuzione, mediante autorizzazione, in sede assembleare, di tale prosecuzione dell'attività di impresa pur nella consapevolezza dell'intervenuta verificazione di cause di scioglimento di fatto, quanto agli ex soci, convenuti con espresso richiamo alla responsabilità concorsuale di cui all'art. 2476, comma 8 c.c., come evincibile a pag. 20 citazione;
concorso nell'altrui condotta distrattiva, per tutti i convenuti),
✓ nonché del pregiudizio alle stesse eziologicamente connesso;
laddove, invece, l'eventuale insussistenza di un nesso causale in concreto tra le condotte allegate e il danno lamentato, così come l'eventuale inidoneità, già in linea astratta, delle predette condotte a produrre la specifica tipologia di danno asseritamente patito, ove accertati all'esito della disamina giudiziale, lungi dal costituire cause di nullità dell'atto introduttivo, integrerebbero, semmai, motivi di rigetto della domanda nel merito per carenza in punto di allegazione e/o di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio (cfr., in caso analogo, Cass. n. 28669/13);
- le considerazioni suesposte valgono, a fortiori, con riferimento alla censura di nullità motivata sulla scorta della mancata indicazione della natura sociale o di massa dell'iniziativa creditoria esperita, omissione non coinvolgente – come, invece, necessario ai fini dell'inveramento di un'ipotesi di nullità ex art. 164 c.p.c.
– l'intero contenuto dell'atto, bensì il solo aspetto della qualificazione giuridica della domanda, comunque riservata, in ultima analisi, al giudicante, e come tale, semmai, rilevante sotto il diverso profilo dell'individuazione del regime applicabile in punto di prescrizione e di verifica dell'assolvimento dell'onere attoreo della prova dei fatti costitutivi della domanda:
✓ ai sensi dell'art. 2394-bis c.c. e dell'art. 146, comma 2, lett. a) L. Fall., successivamente alla dichiarazione di fallimento, spetta, infatti, al Curatore la legittimazione alla proposizione di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori della società fallita, e ciò tanto in sede penale, quanto in sede civile
(Cass. n. 25610/18);
✓ orbene, come in più occasioni ormai chiarito dalla giurisprudenza del S.C., tale azione di responsabilità deve ritenersi cumulare in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, configurandosi quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale
6 unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali
(ex multis, Cass. n. 19340/16);
✓ a fronte della succitata legittimazione cumulativa della AT, irrilevante appare, invero, l'omessa specificazione, da parte attrice, del tipo di azione di responsabilità in concreto esperita: posto, infatti, che la traslazione, in sede fallimentare, della titolarità della legittimazione attiva in capo al Curatore non determina il mutamento della natura giuridica e dei presupposti dei due ordini di iniziative giudiziali astrattamente esperibili dall'organo a difesa del patrimonio sociale, che rimangono comunque diversi e indipendenti, (a titolo contrattuale l'azione sociale e a titolo extracontrattuale, secondo l'opinione prevalente e preferibile, quella a tutela della massa dei creditori), la mancata specificazione del titolo, al cospetto dell'allegazione di condotte contrarie ai doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, lungi dal comportare la nullità per indeterminatezza della domanda (attesa la comunque avvenuta esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, unico incombente sanzionato, a ben vedere, con la nullità dall'art. 164 c.p.c.), impone invece di presumere il contestuale e congiunto esperimento tanto dell'azione sociale, quanto dell'azione di massa a tutela dei creditori, in assenza di un contenuto anche implicitamente indicativo dell'intento di escludere una delle due azioni
(Cass. n. 23452/19; Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sentenza del 17/04/23).
2. Sull'eccezione di prescrizione
Come noto, e come già osservato, il Curatore ha facoltà di cumulare (come avvenuto nel caso di specie) le due azioni sociale e di massa, o di formulare separate domande risarcitorie, potendo, altresì, scegliere quale delle due azioni esercitare, se l'azione sociale, che ha natura contrattuale, o quella verso i creditori, che ha natura
(secondo la preferibile opinione) extracontrattuale;
in ogni caso, tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, connotata da regimi differenti in punto di distribuzione dell'onere della prova, di criteri di determinazione dei danni risarcibili e di regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 10378/12 e n. 15955/12). Ciò posto, peraltro, ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti, occorre procedere partitamente, distinguendo tra:
- le due diverse condotte oggetto degli addebiti attorei (indebita prosecuzione e distrazioni);
- la posizione dell'amministratore da quella dei soci;
- nonché il regime applicabile per l'azione sociale da quello operante in relazione all'azione di massa.
Con riguardo alla domanda risarcitoria del danno da distrazioni di danaro:
- le distrazioni di denaro dalle casse sociali, lungi dal risolversi in un effetto della prosecuzione indebita della gestione dopo il verificarsi di una perdita erosiva del capitale, costituiscono condotte dannose dotate di una portata illecita a sé stante, sia ove commesse allorquando la società si trovi in continuità, sia ove commesse posteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento di fatto (salvo l'eventuale assorbimento dei relativi effetti pregiudizievoli sul patrimonio sociale, in tale
7 secondo caso, nella quantificazione equitativa del danno da aggravio del dissesto ex art. 2486 c.c.);
- oltretutto, nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la consumazione dell'illecito è stata ascritta a tutti i convenuti, all'epoca dei fatti già fuoriusciti dalla compagine sociale, quali concorrenti ab externo nella condotta dell'AU pro tempore, terzo rispetto alla causa: di qui l'inapplicabilità di eventuali cause di sospensione derivanti dalla copertura di cariche sociali;
- donde il dies a quo della decorrenza del termine per la relativa deduzione in giudizio deve ritenersi, a sua volta, oggetto di un'autonoma individuazione rispetto al termine iniziale di decorrenza dell'azione volta a fare valere il danno da indebita prosecuzione della gestione non conservativa;
- e detto termine iniziale dovrà essere individuato nel 16/07/18, data dell'ultimo dei prelievi risultanti dalla lettura dell'estratto del conto Banco Posta intestato alla società (doc. 16 AT) e confermato nel prospetto elaborato dalla AT (doc.
17 AT), stante la protrazione della condotta illecita per tutta la durata degli indebiti prelievi, siccome costituenti condotte parcellizzate esecutive, nella prospettazione attorea, di un disegno fraudolento unitario;
- ciò posto, alla data della ricezione della missiva stragiudiziale di contestazione contenente, alla lett. b) il riferimento all'addebito de quo (doc. 37 AT), avvenuta, per tutti i convenuti, in un arco temporale compreso tra il 15/06/21 e il
05/07/21, il quinquennio di legge non risultava ancora decorso.
Diversamente è a dirsi con riguardo alla domanda risarcitoria del danno da aggravio del dissesto cagionato dalla prosecuzione della gestione non conservativa all'indomani del verificarsi di una perdita erosiva del capitale – illecito autonomo e distinto da quello da distrazione - giacché:
- quanto alla posizione dell'amministratore nell'azione sociale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 e 2941 n. 7 c.c. e in virtù della causa di sospensione della prescrizione prevista da quest'ultima norma, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata direttamente dalla società asserita danneggiata inizia a decorrere dalla cessazione dalla carica dell'amministratore infedele e/o inadempiente, in armonia a quanto espressamente disposto dall'art. 2393 c.c., il quale, seppure dettato in tema di Spa, in deroga alla generale disciplina prevista in subiecta materia dall'art. 2935 c.c., pone un principio regolatore che, stante l'eadem ratio, deve ritenersi estensibile anche alle Srl: donde, risalendo per la sig.ra unico soggetto convenuto nella Pt_2 qualità di amministratore, la data di cessazione dalla carica al 28/06/16 e quella di iscrizione al RI del medesimo evento al 13/07/16 (come da visura storica di Pt_1 cui al doc. 2), il decorso del termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi utilmente interrotto a far data dalla missiva stragiudiziale di intimazione e contestazione, contenente riferimento a tutti gli addebiti nella presente sede azionati
(specificamente, quanto all'addebito di indebita prosecuzione, alla lett. a), e inoltrata dalla AT a tutti gli odierni convenuti quali asseriti corresponsabili in solido della lamentata deminutio patrimonii sociale, con effetto estensivo dell'interruzione a tutti i condebitori in solido a far data dalla ricezione più risalente
8 da parte del singolo destinatario, ai sensi dell'art. 1310 c.c.; ricezione che risulta per tabulas (doc. 37 AT) avvenuta, quanto alla sig.ra in data (05/07/21) Pt_2 anteriore al decorso del quinquennio dall'iscrizione della cessazione della carica da
AU, e comunque, quanto agli altri convenuti, prospettati nella stessa missiva quali condebitori solidali dell'AU, a date anteriori anche rispetto alla cessazione effettiva dalla carica con contestuale nomina quale AU del sig. (la relata apposta _1 alla missiva interruttiva pervenuta ai sigg.ri e reca, infatti, la data Pt_4 Parte_5 del 15/06/21, mentre quella pervenuta al sig. reca la data del 23/06/21); Parte_3
- per contro, in relazione all'azione sociale proposta contro i soci deve ritenersi operante il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., senza possibilità di farsi applicazione della causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 7 c.c., pur essendo la responsabilità dei soci solidale e necessariamente concorrente con quella dell'amministratore, atteso che:
✓ in via generale, l'art. 1310 c.c. prevede l'estensione ai coobbligati solidali soltanto degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, ma non anche dell'operatività delle eventuali cause di sospensione attinenti a uno dei condebitori (disponendo, anzi, espressamente il relativo comma 2 che la sospensione della prescrizione nei rapporti tra uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri);
✓ inoltre, posto che “gli ostacoli di mero fatto all'esercizio dell'azione non impediscono il decorso della prescrizione se non in quanto il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, li abbia ritenuti tali da farli assurgere a causa specifica di sospensione”, e atteso il carattere eccezionale e tassativo delle ipotesi contemplate dall'art. 2941 c.c., l'eventuale difficoltà pratica sussistente in conseguenza della coincidenza personale tra chi dovrebbe intraprendere l'azione, nonché rappresentare la società danneggiata in giudizio, e colui la cui corresponsabilità dovrebbe essere accertata, ancorché incidenter tantum, non può essere ritenuto argomento sufficiente a invocare un'interpretazione estensiva della norma in esame, tesa a fare decorrere anche l'esercitabilità dell'azione di responsabilità contro i soci dalla cessazione dell'amministratore corresponsabile dalla carica (Cass. n. 13765/07), o dalla dismissione della partecipazione da parte dei soci;
✓ oltretutto, come già osservato da questo Tribunale (Sentenza n. 1761/23, del 12/06/23, nella causa NRG 13298/19), “altro è la necessità di un concorso di condotte ai fini della configurabilità della fattispecie illecita e della sua ascrivibilità sul piano sostanziale, altro è, invece, la necessità, sul piano processuale, della contestuale proposizione dell'azione di responsabilità avverso l'amministratore corresponsabile, quale condizione di procedibilità o di ammissibilità dell'iniziativa giudiziale verso il socio coautore”, dacché, a ben vedere, “l'eventuale corresponsabilità di amministratore e socio rispetto all'evento dannoso occorso alla Società in conseguenza di un atto gestorio varrebbe a fondare un'ipotesi di contitolarità solidale dal lato passivo nell'obbligazione risarcitoria – ipotesi che, per definizione, esclude la ricorrenza non soltanto di un rapporto unico e inscindibile tra i soggetti
9 concorrenti nella causazione del danno, id est, di un litisconsorzio necessario tra i soggetti ritenuti corresponsabili, ma altresì di un nesso di pregiudizialità- dipendenza nell'accezione di cui all'art. 34 c.p.c. tra l'accertamento delle responsabilità di socio e amministratore, ben potendo la responsabilità del primo essere riconosciuta previa mera declaratoria incidenter tantum della corresponsabilità dell'organo gestorio rispetto alla medesima vicenda storica e senza alcuna efficacia diretta dell'accertamento, ex art. 1396 cc., nei confronti di quest'ultimo (Cass. n. 23650/12)”: di talché, la separata proponibilità delle azioni di responsabilità di socio e amministratore avvalora e giustifica l'altrettanto autonoma decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione;
✓ donde il termine prescrizionale, per l'azione contro il socio, decorre non già dal momento della dismissione della quota di partecipazione, né tantomeno da quello della cessazione della carica dell'AU asseritamente corresponsabile, bensì da quello in cui il danno-conseguenza asseritamente prodotto dalla condotta allo stesso socio contestata diventi oggettivamente percepibile all'esterno, id est, si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società; momento da individuarsi in quello in cui si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito, in assenza del comportamento (commissivo od omissivo) illegittimo lamentato (cfr. Cass. n. 10488/98);
✓ orbene, posto che, nelle prospettazioni attoree, l'addebito mosso ai soci consiste nel concorso in un illecito dell'amministratore di natura permanente, qual è quello di cui all'art. 2486 c.c., detto dies a quo deve essere individuato nel momento della cessazione della condotta di illecita prosecuzione (Cass. n.
9930/23) - nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, coincidente con quello della contestuale cessazione dell'AU dalla carica e della fuoriuscita in blocco di tutti i soci dalla compagine, ossia nel 28/06/16 – e, come tale, deve ritenersi collocato, per le ragioni suesposte, entro il quinquennio a ritroso dalla menzionata missiva interruttiva della prescrizione, con conseguente esclusione dell'operatività della vicenda estintiva;
- a diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo all'azione proposta in nome della massa dei creditori, attesa la distinta e autonoma configurazione dell'illecito che il creditore della società può dedurre giudizialmente, onde ottenere il ristoro delle proprie ragioni, rispetto all'illecito fondante la responsabilità dell'amministratore (e quella concorrente del socio) nei confronti della compagine di appartenenza nel caso, nella specie ricorrente, di addebito del danno da aggravio del dissesto per indebita prosecuzione della gestione post perdita del capitale:
✓ mentre, infatti, come già osservato, nella prospettazione compiuta dalla AT nell'ottica della società fallita, la condotta inosservante di obblighi di fonte contrattuale, addebitata all'ex AU e ai soci a titolo di concorso, è inquadrata in una figura di illecito di natura permanente, talché il dies a quo della prescrizione non decorre sino alla cessazione della condotta stessa, quale momento ultimo della relativa consumazione, nell'ottica della massa dei creditori, la condotta ascritta ai concorrenti nell'illecito, di natura extracontrattuale, consiste, invece,
10 in un comportamento “funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 cod. civ.)”, e tale da ingenerare un danno unico actu perfectus consistente nell'avvenuta compromissione della ragione di credito vantata prima del sopravvenire dell'insufficienza del patrimonio sociale (Cass.
n. 10488/98): onde, se la responsabilità della società verso la massa dei creditori ex art. 2394 e 2476, comma 6 c.c. configura un illecito di natura istantanea, consistente nell'avere dato causa con la condotta gestoria al superamento dell'attivo patrimoniale da parte dei debiti sociali, deve ritenersi che l'azione di responsabilità sorga e possa ritenersi esperibile soltanto dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società - insufficienza che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall. né alla perdita integrale del capitale sociale (non implicante necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale), dovendo invece essere intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società (Cass. n. 20476/08);
✓ ferma, peraltro, la precisazione per cui (Cass. n. 24715/15), quanto alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione (quinquennale ex art. 2949, comma 2 c.c.), in applicazione del principio generale espresso dall'art. 2935 c.c.
(secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere), l'esperimento dell'azione da parte dei creditori sociali (tanto contro l'amministratore, quanto contro i soci ritenuti corresponsabili ai senso dell'art. 2476, comma 8 c.c.) presuppone la conoscibilità delle condizioni per la relativa proposizione e, dunque, l'emersione dell'incapienza patrimoniale che legittima gli stessi all'esercizio dell'azione di responsabilità (Trib. Palermo Sez. Imprese, sent. 14/02/22): donde occorre avere riguardo, nell'individuazione del dies a quo, non già al momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale, o a quello in cui si verifica tale insufficienza, ma al momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (Cass. n. 9619/09, n.
20476/08, n. 941/05), ossia al momento in cui l'insufficienza si manifesta, diventando oggettivamente conoscibile da parte dei creditori;
✓ in ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del Curatore, avente a oggetto l'effettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore e/o al socio convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e di esteriorizzazione dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. n. 13378/14); prova che ben può desumersi anche dal bilancio di esercizio, quale documento informativo principale sulla situazione
11 della società nei riguardi dei soci, così come dei creditori e dei terzi in genere
(Cass. n. 21662/18), tenuto conto della sua opponibilità erga omnes e della sua comprensibilità anche da parte di operatori non qualificati (Cass. n. 20476/08), ferma soltanto l'esclusione, quale dies a quo antecedente alla dichiarazione di fallimento, della pubblicazione di un bilancio che, all'epoca della relativa redazione, rendeva l'incapienza patrimoniale, pur effettivamente già sussistente, non oggettivamente percepibile da parte dei terzi, siccome artatamente occultata;
✓ ciò posto, nell'ipotesi in esame, anche a volere non condividere la prospettazione della stessa AT che riconduce l'inizio di uno stato conclamato di insolvenza alla fine del 2012, quando non addirittura al 2011; e anche a volere attenersi ai bilanci come pubblicati e dunque alla situazione contabile come delineata dallo stesso AU pro tempore in carica al netto delle correzioni operate e operabili, già sino dalla fine dell'esercizio 2013, come evincibile dal bilancio pubblicato, i debiti (425.086) contratti dalla società risultavano avere superato l'attivo circolante (352.464) e sinanco l'intero attivo patrimoniale (393.827): di talché, stante l'avvenuta pubblicazione del bilancio chiuso al 31/12/13 in data 02/10/14, come evincibile dalla lettura della visura storica (pag. 11 doc. 2 AT), dovendosi ritenere decorrere il termine Pt_1 di prescrizione dal 02/10/14, alla data delle citate missive di intimazione, il quinquennio risultava ormai decorso e il diritto risarcitorio, dunque, era ormai prescritto.
Ricapitolando quanto sin qui esposto, dunque, ritiene il Collegio che l'eccezione di prescrizione debba essere:
- accolta, in quanto fondata, in relazione all'azione di massa, sia contro l'ex AU che contro i soci, avente a oggetto la condotta di indebita prosecuzione;
- respinta, in quanto infondata, in relazione all'azione sociale proposta sia contro l'ex
AU che contro i soci, avente a oggetto la condotta di indebita prosecuzione;
- respinta, in quanto infondata, in relazione all'azione proposta sia contro l'ex AU che contro i soci, avente a oggetto la partecipazione nella condotta distrattiva di terzi.
3. Posizione sig.ra Parte_2
Venendo, dunque, alla disamina del merito delle domande attoree, e muovendo, anzitutto, dall'esame delle varie condotte di mala gestio ascritte alla sig.ra Parte_2 in relazione all'incarico dalla stessa svolto quale ex AU di le domande avanzate Pt_1 dalla AT meritano accoglimento soltanto in parte qua, in ragione di un ammontare inferiore di quello richiesto, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3.1. Sugli addebiti
Attesa l'intervenuta prescrizione dell'azione di massa, dovendosi pertanto concentrare la disamina alla sola verifica della ricorrenza della sussistenza dei presupposti fondanti l'azione sociale, osserva il Collegio come, quale soggetto legittimato ad agire nell'interesse della società fallita, la AT attrice soggiaccia al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita
12 creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n.
577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti.
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte dell'ex AU del generale dovere di diligenza nella gestione della società, sub specie, in particolare, del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di plurime condotte inadempienti, costituite da:
- la prosecuzione dell'attività societaria pur al cospetto del ricorrere di una causa di scioglimento;
- ulteriori e distinte condotte tra sé eterogenee, costituite da artifici e inesattezze contabili, carente tenuta della documentazione sociale e omesse presentazioni di dichiarazioni obbligatorie, la necessità della cui partita disamina, tuttavia, appare recessiva, a fronte della dichiarazione della stessa AT per cui (pag. 20 atto di citazione) la stessa quantificazione degli asseriti danni derivanti dal relativo compimento risulterebbe assorbita da quella del danno da aggravio del dissesto;
a ogni buon conto, sul punto, è appena il caso di osservare che:
✓ gli addebiti relativi alle false rappresentazioni nella contabilità sociale e all'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie attengono, a ben vedere, a condotte rilevanti non già quali autonomi antecedenti causali di una deminutio patrimonii ai danni della società, bensì, al più, quali artifizi contabili tesi a occultare il reale stato patrimoniale della stessa onde avallare l'indebita prosecuzione pur al cospetto di una perdita erosiva del capitale, o di dissimulare almeno in parte i danni patrimoniali conseguenti a tale attività illecita: seppure, infatti, siano indubbie la rientranza del dovere di regolare tenuta delle scritture contabili tra i doveri gravanti sugli amministratori e la legittimazione della società o del socio a denunciarne eventuali violazioni in sede di azione di responsabilità, la circostanza dell'erronea o dell'omessa redazione di scritture contabili non costituisce, di per sé, una causa potenzialmente efficiente rispetto a un danno da fuoriuscita di somme dal patrimonio sociale, come invece nella specie lamentato, né tantomeno può costituire titolo legittimante una richiesta di restituzione di importi pari alle attività oggetto di falsa contabilizzazione, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale (SSUU n. 9100/15); donde, salva l'ipotesi - nella specie, tuttavia, neppure allegata - che dalle singole violazioni od omissioni contabili
13 derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale (per es., spese sostenute per il pagamento di sanzioni fiscali derivanti da omissioni di denuncia, spese tecniche aggiuntive per la necessità del ricorso a professionisti esterni, ecc.), ben può condividersi l'affermazione del S.C. per cui la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l'irregolarità contabile, e finanche la falsificazione del bilancio con l'occultamento della perdita alla stessa connessa e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria o tantomeno restitutoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi (prima) e dimostri
(successivamente) che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società (Cass. 3652/97; n. 3652/97), tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione (Cass. n. 5876/11 e n. 7606/11);
✓ generica appare, oltretutto, l'allegazione relativa a pretese violazioni di carattere tributario, non essendo indicati gli effetti delle asserite omesse presentazioni di dichiarazioni e, in particolare, l'an e il quantum di eventuali sanzioni richieste o corrisposte in conseguenza di tali omissioni – unica voce di danno astrattamente prospettabile come conseguente a siffatte condotte.
3.2. Sull'addebito di indebita prosecuzione dell'attività e aggravio del dissesto
3.2.a. Premessa: sull'efficacia della sentenza penale di assoluzione
In limine alla disamina dell'addebito ex art. 2486 c.c., osserva il Collegio come nessuna efficacia vincolante, rispetto all'accertamento da compiersi nella presente sede giudiziale, possa essere ascritta all'accertamento dei fatti compiuto nella Sentenza n.
378/22, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento penale avviato ai danni della sig.ra per il delitto di bancarotta semplice in relazione alla Pt_2 medesima vicenda storica, e ciò per un duplice ordine di ragioni:
- in primo luogo, e in via del tutto assorbente, nella fattispecie de qua, occorre, invero, rammentare come, nel processo definito dalla pronuncia citata, la AT abbia omesso di costituirsi parte civile: onde il mancato esercizio/trasferimento dell'azione di responsabilità avverso l'ex AU della fallita in sede penale osta alla produzione di effetti del giudicato della sentenza definitiva di assoluzione nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (ex multis, Tribunale di Milano, Sez.
Imprese, Sent. 31/03/17);
- inoltre, e ad abundantiam, l'esclusione della ricorrenza dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa contestata è stata motivata dal GIP sulla scorta della ritenuta mancata dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza, all'epoca della condotta contestata, di un conclamato stato di
“insolvenza” – concetto, come già osservato, evocativo di una situazione di irreversibile “impotenza patrimoniale, idonea a privare la società della possibilità di fare fronte, con mezzi ordinari, ai propri debiti (Cass. civ. n. 29913 del 2018)”
(come rammentato nella stessa pronuncia), costituente presupposto fattuale della dichiarazione di fallimento, ma differente da quello di “erosione” del capitale conseguente a perdite di gestione, costituente invece il presupposto operativo di una
14 causa di scioglimento, e il cui accertamento segue criteri e parametri del tutto autonomi (Cass. n. 9169/09) – laddove, per contro, la stessa pronuncia dà espressamente atto dell'avvenuta perdita erosiva del capitale sin dal 2012 e di ulteriori e continue perdite di esercizio dal 2013 al 2016, comportanti il costante mantenimento del PN su valori negativi per l'intero periodo di riferimento.
3.2.b. Sull'elemento oggettivo della condotta: le rettifiche contabili operate dal
CTU e l'individuazione della perdita erosiva del capitale
Effettuata tale indispensabile premessa, rileva il Collegio, con il conforto delle risultanze della condotta indagine peritale, ancorché con considerazioni in parte discostantisi da quelle rese dal consulente in risposta al quesito in merito alla verifica della correttezza della tenuta delle scritture contabili della società fallita nel periodo di riferimento, che risulta accertata la fondatezza nell'an dell'addebito mosso dalla
AT alla convenuta, essendo, in effetti, possibile individuare, nella chiusura del bilancio relativo all'esercizio 2012, anche al netto della pur effettuata rettifica della contabilità previa eliminazione delle eventuali annotazioni viziate, il primo momento in cui si è verificata una perdita erosiva del capitale sociale:
- è pur vero, infatti, che tra le indagini demandate dal GI al consulente era compresa quella di verificare la correttezza dei bilanci nel periodo di riferimento;
- è d'altro canto da osservarsi che, come espressamente enunciato nel quesito, detta verifica avrebbe dovuto compiersi entro i limiti della domanda, ossia circoscrivendo il campo di indagine all'interno del perimetro delle censure attoree;
- ciò posto, mentre risulta rientrare nei limiti del quesito la verifica della correttezza delle osservazioni mosse dalla AT alla contabilizzazione delle perdite portate a nuovo nel bilancio 2015, altrettanto non può dirsi con riferimento alle rettifiche operate dal CTU al bilancio chiuso al 2012 in conseguenza della svalutazione, dallo stesso consulente effettuata ultra petita, di crediti non movimentati, trattandosi di operazione esulante dalle contestazioni e dalle censure mosse dalle parti e dunque dal thema decidendum come delineato in atti – limite comunque invalicabile, unitamente a quello del contraddittorio, da parte del perito contabile, anche nell'ambito della pur consentita indagine ufficiosa volta all'accertamento dei fatti principali e/o secondari (Cass. SSUU. n. 3086/22), pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
- nondimeno, l'affermazione della parte attrice, confermata anche dal CTU, per cui sin dalla fine dell'esercizio 2012 si sarebbe verificata la perdita erosiva del capitale risulta confermata per tabulas, a prescindere dalle rettifiche operate ultra petita partium dal consulente, dalla semplice lettura del bilancio come redatto e pubblicato, in relazione a tale esercizio, dalla stessa ex AU convenuta, riportante una perdita di 18.659 euro che aveva già di per sé ridotto il capitale oltre il limite legale, portando il PN all'esigua consistenza di euro 228.
Ora, già al solo cospetto di una diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, a norma dell'art. 2482-bis c.c., si imponeva all'organo amministrativo (come in effetti constatato dalla stessa AU in sede di relazione di accompagnamento al predisposto progetto di bilancio datata 10/04/13: doc. 5 AT) la tenuta di una condotta diligente consistente nella convocazione dell'assemblea, nella
15 sottoposizione alla stessa di una relazione appositamente predisposta, nel monitoraggio capillare dell'attività e nella convocazione di un'assemblea, nell'esercizio successivo, per l'approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate e medio tempore non riportate sotto la soglia di allarme suindicata;
vieppiù, a fronte del superamento del limite minimo di legge (e, a ben vedere, del quasi totale azzeramento) del capitale, ricorrevano, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. e dell'art. 2484, n.
4 c.c., i presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485 c.c., quale alternativa ineluttabile alla ricapitalizzazione: talché l'inosservanza di tali obblighi integra inadempimento dell'amministratore e rende indebita l'attività di impresa successiva, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'organo di gestione per tutte le perdite in seguito subite dalla società, ex art. 2486 c.c. (in punto di determinazione del danno risarcibile, cfr., amplius, infra, § 3.2.c.). Impossibile appare, infatti, riservare all'ipotesi in esame quella tolleranza ordinariamente concessa alla situazione di sottocapitalizzazione iniziale delle imprese neocostituite giustificata dalla ragionevole previsione della sua transitorietà, atteso che, a fronte della perdita documentata, in presenza di un'impresa ormai avviata e, soprattutto, al cospetto di un obbligo di legge che non consente deroghe, al verificarsi dei presupposti predetti, non poteva ritenersi verosimilmente sussistente, né tantomeno idonea a giustificare l'elusione degli obblighi di legge, alcuna prospettiva di una fisiologica inversione di tendenza come, invece, ragionevolmente prevedibile al cospetto di imprese appena avviate: donde l'inaccoglibilità delle osservazioni sul punto mosse alla CTU dal CTP convenuta in sede di operazioni peritali, non pertinente essendo il riferimento, ivi operato, alla diversa nozione di insolvenza, già esaminata
(cfr. supra, §§ 2 e 3.1.), siccome rilevante al diverso fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alle procedure concorsuali.
Sennonché, oltre alla mancata tenuta della condotta prescritta dalla legge - non risultando che l'organo amministrativo abbia in seguito sollecitato, come promesso, l'assemblea a prendere atto della perdita onde ricapitalizzare o porre la società in liquidazione: contegno, questo, già di per sé integrante una violazione qualificata del dovere di diligenza dell'amministratore – emergono, altresì, come dati pacifici:
- il mancato compimento di alcuna condotta tesa a intraprendere un percorso liquidatorio;
- la prosecuzione, per contro, della gestione operativa della società, con totale pretermissione dell'intervenuta causa di scioglimento di fatto, sino alla data in cui l'attività di impresa è cessata in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento;
condotte, queste, configuranti, sotto il profilo oggettivo, un illecito da mala gestio societaria.
3.2.c. Sulla determinazione del danno risarcibile
In punto di individuazione del danno risarcibile e del relativo criterio di liquidazione, com'è noto, nelle azioni di responsabilità promosse dagli organi di una procedura concorsuale nei confronti di società di capitali dichiarate insolventi,
l'opinione originariamente invalsa nella prassi propendeva per equiparare il pregiudizio
16 patrimoniale risarcibile alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare (Cass. n. 1281/77), dapprima in relazione ai soli addebiti in punto di prosecuzione delle operazioni successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, e in seguito anche al cospetto di condotte omissive o scorrette nella tenuta della contabilità sociale (Cass. n. 2671/77). Sennonché, come più di recente constatato
(Cass. SSUU. n. 9100/15), l'applicazione del predetto criterio conduce, in effetti, all'ascrizione ingiusta, a carico degli amministratori, di tutte le perdite e degli altri effetti negativi concorrenti alla determinazione del deficit rilevato in sede fallimentare, indistintamente, e a prescindere dalla relativa effettiva connessione eziologica con le specifiche inadempienze loro addebitate (laddove, invece, come noto, almeno parte del passivo dovrebbe essere ascritta alle perdite pregresse che avevano già eroso il capitale:
Cass. n. 16211/07; o alla svalutazione dei cespiti aziendali conseguente al venire meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa: Cass. n. 17033/08). Di qui la relegazione del citato criterio liquidatorio c.d. dello “sbilancio fallimentare” alla sola ipotesi estrema di totale assenza materiale della documentazione contabile e alla conseguente impossibilità di procedere al calcolo del patrimonio netto (Cass. n.
19733/15), e l'opzione della prevalente e preferibile giurisprudenza per i criteri liquidatori:
- c.d. “analitico”, teso a individuare tutte le operazioni di gestione ordinaria dell'impresa, compiute dopo la causa di scioglimento, e ad ascrivere a danno risarcibile i soli risultati negativi causalmente connessi alle specifiche violazioni addebitate – la cui applicazione presuppone, peraltro, una ricostruzione analitica dell'andamento gestionale e, ancora prima, la completezza dei dati contabili;
- c.d. “incrementale”, criterio presuntivo fondato sulla differenza dei netti patrimoniali, da applicarsi nell'ipotesi - la cui ricorrenza deve essere correttamente allegata e motivata - di impossibilità di una ricostruzione analitica delle operazioni gestorie e dei relativi risultati sulla scorta della documentazione contabile a disposizione (Cass. n. 4347/22 n. 9983/17).
La novella codicistica del 2019 successiva all'entrata in vigore del c.d. Codice della
Crisi ha in effetti avallato il suesposto revirement, codificando i criteri liquidatori equitativi c.d. “incrementale” e dello “sbilancio fallimentare” (e lasciando comunque salva la prova di un diverso ammontare, eventualmente anche mediante adozione, ove possibile, del più oggettivo criterio analitico) nell'ordine preferenziale già invalso nel diritto vivente (art. 2486, comma 3 c.c.). Secondo la preferibile opinione, avallata anche da questo Tribunale (ex multis, Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, sent. n. 467/21), tra l'altro, i criteri liquidatori legali risultanti dalla novella codicistica ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore, dacché, a ben vedere:
- l'art. 2486 c.c., lungi dall'avere modificato la nozione di danno da indebita prosecuzione societaria, si è limitato a positivizzarne i criteri di liquidazione alla luce del previgente diritto vivente;
- inoltre, fino alla liquidazione del danno, non possono considerarsi “esauriti” gli effetti della condotta illecita (Cass. n. 3231/87 e Cass. n. 28990/19, mutatis mutandis).
17 Ciò premesso, nell'ipotesi di specie, al cospetto della preferenza espressa da parte attrice, mediante l'articolazione della domanda di risarcimento del danno da indebita prosecuzione in un duplice ordine di sotto-domande tra sé differenziantisi in ragione del diverso criterio liquidatorio proposto, ritiene il Collegio l'impossibilità di fare luogo all'accoglimento della proposta liquidatoria avanzata in via principale, costituente nell'applicazione del criterio del c.d. sbilancio fallimentare:
- in presenza (come confermato in sede operazioni peritali) di una documentazione contabile che, pur non consentendo la ricostruzione analitica delle operazioni societarie compiute dopo il palesarsi del dissesto, non osta, d'altro canto, alla ricostruzione e alla comparazione, esercizio per esercizio, dei risultati economici di gestione, e quindi alla comprensione delle conseguenze economiche pregiudizievoli della prosecuzione in presenza di sottocapitalizzazione, l'opzione per una liquidazione secondo il mero calcolo della differenza tra attivo e passivo fallimentare finirebbe, infatti, per sovvertire l'ordine preferenziale indicato dalla legge, che relega l'applicazione del criterio residuale alla sola ipotesi estrema di totale assenza materiale della documentazione contabile;
- ancora, l'ascrizione dell'intero deficit fallimentare a carico della sig.ra Pt_2 pacificamente estranea alla gestione dell'impresa, per avere ella dismesso la carica, dal 28/06/16 sino alla data del fallimento, arco temporale in cui la società ha peraltro continuato l'attività, contraendo nuovi debiti e conseguendo ulteriori perdite, condurrebbe a una violazione del principio di stretta consequenzialità della determinazione del danno risarcibile, da circoscriversi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alle sole conseguenze immediate e dirette della specifica condotta inadempiente addebitata e accertata: ciò in spregio alla condivisibile esigenza, segnalata anche dal S.C. (Cass. SSUU n. 9100/15), per cui gli amministratori resisi inadempienti rispetto al dovere di diligente gestione potranno essere chiamati a rispondere unicamente di quei danni costituenti lo sviluppo consequenziale della particolare inadempienza agli stessi addebitata, ossia dei soli pregiudizi patrimoniali potenzialmente ricollegabili alla specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante ai danni del patrimonio sociale.
- infine, assecondare la richiesta in tesi di parte attrice, a fronte di una siffatta lacuna probatoria, significherebbe, paradossalmente, applicare contra legem il criterio posto dall'art. 2486, comma 3 c.c. quale extrema ratio, e quale sanzione della grave negligenza degli amministratori nella tenuta della contabilità, in un'ipotesi concreta di mancanza non già “materiale”, ma meramente “processuale” della documentazione all'uopo necessaria, ove la mancata produzione in giudizio della pur esistente contabilità necessaria e sufficiente a consentire la liquidazione piena del danno secondo il criterio incrementale è dipesa non già da un'omissione dell'ex amministratore nella relativa tenuta, manente societate, o nella relativa consegna alla AT, all'indomani del , ma da una tardiva produzione in Parte_1 giudizio da parte della AT stessa:
✓ a ben vedere, infatti, l'iniziale renitenza della ex AU alla consegna alla AT della documentazione contabile in suo possesso è stata colmata, iussu iudicis, nel corso della discovery operata dalla convenuta in sede di operazioni peritali
18 nella causa di impugnazione della costituzione di fondo patrimoniale, ossia nell'agosto 2022, come si evince dalla lettura del verbale oopp redatto dal CTU dott. avanti al Tribunale di Siena: “in data 11 agosto 2022 la Sig.ra Per_2 ha trasmesso le schede contabili(mastrini) riferite al periodo Parte_2
01.06.2016 – 30.06.2016”;
✓ onde, posto che a tale data di conseguita disponibilità della documentazione contabile, la AT, pur a fronte dell'avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per il deposito dei documenti a prova diretta, avrebbe potuto integrare la produzione mediante istanza di rimessione in termini in allegato alla successiva memoria istruttoria, o successivamente, e sinanco in sede di operazioni peritali, con il consenso delle parti, che si presume sarebbe stato rilasciato come in effetti accaduto in relazione ad altra integrazione documentale effettuata per la prima volta in tale sede (per es, le istanze di insinuazione al passivo); e atteso che, qualora la documentazione a disposizione della AT irritualmente esibita per la prima volta nel corso delle operazioni peritali fosse stata introdotta tempestivamente in giudizio, sarebbe stato possibile provvedere alla ricostruzione dei patrimoni netti (come dimostra il fatto che il
CTU dott. sulla scorta di tale documentazione, è riuscito a operare il Per_2 calcolo della situazione patrimoniale alla data del 28/06/16 nella propria relazione: cfr. pagg. 30, ss. CTU;
ne consegue che il giudicante Per_2 giungerebbe a sovvertire gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, con lesione, altresì, del principio dispositivo, qualora optasse per colmare una lacuna probatoria ascrivibile alla stessa parte attrice, ex art. 2697 c.c. onerata della prova del danno se e nella misura in cui la documentazione all'uopo necessaria rientri (come nell'ipotesi di specie) nella sua sfera di disponibilità, mediante applicazione di un criterio forfettario di liquidazione tendenzialmente svantaggioso per il danneggiante e giustificabile solamente al cospetto di una lacuna probatoria determinata da una condotta omissiva preprocessuale allo stesso imputabile.
Del resto, è parimenti da escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, del criterio di liquidazione del danno c.d. incrementale, atteso che:
- pur nella disponibilità del dato del PN alla fine dell'esercizio 2012, momento del verificarsi della causa di scioglimento di fatto;
e pur nella disponibilità, altresì, del dato corretto del PN alla fine dell'esercizio
2016, avendo il CTU verificato (senza alcuna contraria osservazione del CTP convenuta) la correttezza della censura mossa da parte attrice all'omessa contabilizzazione, nel bilancio 2015, delle perdite pregresse del 2014 da portare a nuovo, e avendo detta rettifica riverberato i propri effetti sulla contabilizzazione delle perdite negli esercizi successivi;
non è, tuttavia, possibile la ricostruzione del PN alla data della dismissione della carica gestoria (cfr. relazione CTU dott. pag. 8: “La contabilità Per_3 incompleta e inattendibile non consente di quantificare il danno da protrazione dell'attività con gestione non conservativa, secondo il criterio incrementale”), in mancanza della conoscenza della situazione patrimoniale al giugno 2016, la quale,
19 soltanto, avrebbe consentito l'effettuazione del raffronto tra il PN al momento di inizio e quello al momento della fine dell'illecito permanente ascrivibile alla convenuta, onde quantificare il danno da incremento del dissesto consequenziale alla sola porzione temporale della complessiva indebita prosecuzione riconducibile alla condotta gestoria della medesima sig.ra e ciò a cagione della carenza di Pt_2 una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata alla data del passaggio di consegne al successore nella carica gestoria, la cui omessa redazione èimputabile all'ex AU convenuta, da un lato, nonché della mancata produzione, nel presente giudizio, da parte della AT, dei mastrini contabili - pur posti a disposizione del
CTU nella causa avanti al Tribunale di Siena e da tale momento per la stessa accessibili - che avrebbero consentito al consulente la ricostruzione postuma di tale situazione;
- né, tantomeno, al fine di colmare la predetta lacuna, potrebbe farsi impiego delle risultanze della pur prodotta CTU espletata nella causa di impugnazione degli atti costitutivi dei rispettivi fondi patrimoniali promossa dalla AT avanti al
Tribunale di Siena avverso le due coppie di coniugi odierni convenuti, trattandosi di ricostruzione contabile effettuata sulla scorta di documentazione nella presente sede non acquisita (per es., mastrini contabili ed elenco contratti), nonché di doglianze e prospettazioni fattuali attinenti a vicende non oggetto del presente thema decidendum (per es., la prospettazione di accantonamenti per svalutazioni per perdite presunte, o quella di ricavi non contabilizzati riferiti al progetto editoriale
“Atlante Terre da Vino”: cfr. relazione CTU dott. pagg. 25/30), e nella Per_2 presente sede oggetto di contestazione da parte dei convenuti;
- inaccoglibile, del resto, risulta la prospettazione della AT per cui il calcolo del danno incrementale dovrebbe ricomprendere il differenziale tra il PN al 31/12/12 e quello alla data di apertura del fallimento, quale momento effettivo di cessazione dell'indebita prosecuzione: ciò in quanto, anche stante l'ammissione della stessa parte attrice per cui soltanto dal gennaio 2017 la società avrebbe cessato ogni attività, in assenza della prova della riferibilità alla convenuta delle scelte gestorie compiute dal successore nella carica, e in assenza, ancora prima, dell'allegazione di una prosecuzione di fatto dell'attività gestoria da parte della convenuta anche all'indomani dalle rassegnate dimissioni del 28/06/16, una siffatta ricostruzione perverrebbe ad ascrivere a carico della sig.ra gli effetti della gestione altrui Pt_2
(protrattasi, dunque, quantomeno fino al 2017), con inevitabile lesione del già menzionato principio, operante in sede di responsabilità contrattuale (qual è quella dell'amministratore nei confronti della società), per cui il danno risarcibile deve essere limitato alle sole conseguenze immediate e dirette, nonché prevedibili della condotta illecita propria (artt. 1223-1225 c.c.).
Esclusa, dunque, l'applicabilità nel caso di specie dei due criteri liquidatori equitativi codificati, il danno può, nondimeno, essere quantificato – a ciò legittimando la clausola di esclusione contenuta nell'incipit dell'art. 2486 c.c. che fa espressamente
“salva la prova di un diverso ammontare” – nell'ammontare complessivo dei debiti:
- contratti dalla società e rimasti impagati alla data del passaggio di consegne;
20 - ricavabili dalle insinuazioni allo Stato Passivo fallimentare e documentati dalle prove poste a fondamento di tali insinuazioni, rientranti, come tali, nella sfera di disponibilità della AT attrice;
- la cui insorgenza (intesa non tanto come vicenda genetica, quanto come scelta gestoria che ne integra la causa) è ricompresa nell'arco temporale successivo alla perdita erosiva del capitale, ma anteriore alla cessazione della convenuta sig.ra dalla carica gestoria;
Pt_2
- e la cui causa non può essere ricondotta a prestazioni e spese di cui la società avrebbe necessitato anche qualora tempestivamente posta in liquidazione;
- il tutto, al netto di eventuali ricavi conseguiti dalla società nel medesimo arco temporale.
Non possono, invece, essere ricompresi nel computo del danno, benché, a stretto rigore, allo stesso astrattamente riconducibili, i debiti contratti posteriormente alla perdita del capitale ma che, in forza di cause di prelazione o per effetto di condotte poste in essere in violazione della par condicio creditorum, risultano essere stati estinti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, nella misura in cui il relativo pagamento sia avvenuto sottraendo al patrimonio sociale liquidità altrimenti destinata al pagamento di debiti sorti anteriormente alla perdita del capitale:
- in primo luogo, infatti, dette poste non risultano dalle allegazioni di parte, né possono ricavarsi dalla documentazione in atti, non essendo esse ricomprese nello stato passivo, in ragione della relativa estinzione anticipata rispetto all'avvio della procedura concorsuale;
- del resto, nel caso di specie, la sussistenza di debiti post-erosione pagati con pregiudizio di debiti ante-erosione nel periodo di indebita prosecuzione non risulta neppure ragionevolmente presumibile, attesa la mancata attestazione di ricavi nel periodo di indebita prosecuzione e stante, altresì, la rilevata inferiorità dell'attivo esistente al momento dell'inizio del periodo de quo rispetto al complessivo ammontare dei debiti sociali.
Orbene, in risposta al quesito all'uopo formulato, il CTU:
- ha accertato che, alla data del verificarsi della perdita del capitale, l'attivo non era sufficiente neppure a coprire i debiti esistenti, il cui ammontare sopravanzava quello dell'attivo di un importo pari al PN: accertamento, questo, non oggetto di contrarie osservazioni delle parti;
- ha escluso la presenza di ricavi della società riferibili all'arco temporale intercorso dal 2013 al 2016 e, più in generale, l'acquisizione di alcun componente attivo fallimentare dopo la perdita del capitale e prima del subentro del nuovo AU (pag.
11 relazione): accertamento, questo, non oggetto di contrarie osservazioni delle parti e, comunque, attinente a circostanza ridondante a carico alla convenuta (e che, quindi, avrebbe costituito suo onere smentire), sia ove rispondente a verità, sia ove derivante da una carente tenuta della contabilità consegnata all'AU entrante al momento della dismissione dell'incarico gestorio;
- ha invece indicato, nella tabella IV di pag. 10 della relazione, dodici voci di crediti ammessi al passivo, dallo stesso accertati come insorti nel medesimo periodo di riferimento, e che, per tipologia di prestazioni e natura dei creditori, non sarebbero
21 insorti ove la società fosse stata correttamente posta in liquidazione dalla fine dell'esercizio 2012, per un totale di euro 203.046,40.
A tale importo deve, dunque, essere parametrato il quantum risarcibile a titolo di danno consequenziale all'indebita prosecuzione, atteso che:
- da un lato, i debiti insoddisfatti già esistenti al 31/12/12 non possono ascriversi a danno risarcibile, siccome non causalmente collegati all'illecita prosecuzione ma derivanti da cause preesistenti alla stessa condotta illecita - una volta escluso, come già rilevato, che essi siano rimasti impagati per essere state le risorse societarie impiegate nel pagamento di debiti post-erosione dotati di cause di prelazione o in spregio alla par condicio creditorum;
- dall'altro lato, tutti i debiti contratti all'indomani della cessazione della sig.ra Pt_2 dalla carica non possono costituire danno alla stessa imputabile, in quanto e nella misura in cui non comprovatamente riferibili a una scelta gestoria dalla stessa compiuta che ne costituisca l'antecedente eziologico immediato e diretto secondo una logica di ordinaria prevedibilità.
Peraltro, ritiene il Collegio, a seguito della lettura delle insinuazioni al passivo prodotte in allegato alla relazione peritale, che l'importo calcolato dal consulente necessiti delle correzioni di seguito indicate, alcune delle quali parzialmente recettive delle osservazioni mosse dalla convenuta alle risultanze della consulenza tecnica - da ritenersi ammissibili, siccome intervenute entro i termini concessi per il relativo espletamento nel corso delle operazioni peritali dal GI, all'atto del conferimento dell'incarico al CTU,
e comunque effettuate sin dalla prima udienza successiva al deposito della relazione e reiterate negli scritti conclusionali (attesa la natura ordinatoria dei termini di cui all'art. 195 c.p.c.: Cass. SSUU n. 5624/22; da ultimo, Cass. n. 32965/24):
- in primo luogo, deve farsi luogo all'espunzione, dal quantum come sopra calcolato, dell'importo di euro 53.778,98, in ragione del quale il creditore
[...] si è insinuato al passivo fallimentare, Controparte_4 fondando il proprio atto di insinuazione sul richiamo di credito portato da una fattura (ft. n. 1210 del 05/12/16) e di un correlato DDT (anch'esso datato 05/12/16) risalenti al dicembre 2016, ossia a date posteriori di circa sei mesi al passaggio di consegne dell'organo gestorio (voce 9 del prospetto indicato a pag. 10 della relazione;
doc.
8.9 allegato alla CTU, sulla cui acquisizione per la prima volta in giudizio in corso di oopp nessuna parte ha espresso il proprio dissenso nei termini all'uopo consentiti dalla legge, talché ogni nullità, da intendersi come relativa, deve ritenersi ormai sanata: cfr., sul punto, Cass. n. 31744/23, nonché Cass. SSUU n.
3086/22, la quale giammai ha escluso il necessario consenso delle parti all'acquisizione da parte del CTU contabile di documenti non ritualmente introdotti in giudizio, ancorché nell'ambito della consentita indagine ufficiosa sui fatti secondari e principali, come constatato, ex multis, da questo Tribunale, Sez.
Imprese, Sent. n. 2981/23 NRG 14384/17):
✓ sul punto, infatti, non risulta convincente, in quanto fondante una presunzione indebitamente sovversiva dei criteri di riparto degli oneri probatori invalsi in tema di azioni contrattuali, la risposta fornita dal CTU alle osservazioni mosse dal convenuto all'udienza, dedicata all'esame della relazione, del 10/07/24, in
22 base alla quale la datazione della fattura, non prodotta in atti, non consentirebbe di escludere la riconducibilità della fonte genetica del credito a un negozio concluso dalla sig.ra in data anteriore al passaggio di consegne, o a un Pt_2 negozio successivo a tale passaggio, ma comunque costituente una mera propaggine esecutiva o effettuale di una precedente scelta gestoria riconducibile alla convenuta (“non si ha prova di riconducibilità, ma solo una fattura che di per sé non indica che si tratti di attività che veda estranea la ): come già Pt_2 osservato (cfr. supra, §3.1), infatti, in ossequio ai criteri di riparto invalsi in tema di azioni contrattuali, applicabili all'azione sociale qui proposta (Cass. SSUU. n. 13533/01), incombe su parte attrice, oltre e ancora prima che l'allegazione dell'inadempimento, anche e soprattutto la prova del titolo negoziale costituente fonte della pretesa azionata, nella specie costituito dal rapporto (riconducibile alla figura negoziale del mandato) tra società e organo gestorio, spettando, quindi, alla Società asseritamente danneggiata la prova della riconduzione – ratione temporis, così come ratione obiecti - della condotta, asseritamente causativa della deminutio patrimonii subita, alla fase esecutiva del rapporto medesimo;
talché ridonda a danno dell'attrice l'assenza della prova (per la stessa possibile, attesa la rientranza nella sua sfera di disponibilità della documentazione di supporto inerente ai crediti insinuati al passivo fallimentare) della collocazione del fatto genetico del credito insinuato all'interno del periodo di durata del mandato gestorio e della sua riconducibilità a una condotta posta in essere dalla convenuta in esecuzione e in costanza di tale mandato;
✓ né vale a corroborare una siffatta presunzione, nei termini in cui è stata formulata dal CTU, l'affermazione compiuta da parte attrice alle pagg. 4 e 5 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in ordine alla mancanza di competenze in capo all'AU subentrato per la gestione di progetti editoriali di rilevanti dimensioni e al fatto che lo stesso sig. in sede di audizione avanti al _1
Curatore, avrebbe dichiarato di non avere mai di fatto gestito la società, della cui CP_ gestione si sarebbe, invece, occupato il dott. commercialista intermediario dell'operazione di cessione in blocco delle quote di dai convenuti al Pt_1 medesimo nuovo AU: costituisce, infatti, dato riportato dal CTU nella relazione
(comparendo nella tabella di pag. 10 anche il riferimento a insinuazioni al passivo per debiti di competenza dell'esercizio 2017) e comunque emergente per tabulas (per es., dalla lettura degli estratti del conto Bancoposta intestato alla società, comprovante l'effettuazione di numerosi pagamenti a imprese terze in epoca successiva al 28/06/16 e la cui inerenza all'oggetto sociale non ha costituito oggetto di contestazione: doc. 16 AT;
nonché dalla lettura del progetto di bilancio micro al 31/12/17, allegato alla visura storica, da cui emergono costi di gestione, ancorché di entità ridotta, per circa 17.000 euro, anche di competenza dell'esercizio 2017: doc. 18 AT), quello dell'avvenuta prosecuzione della gestione all'indomani della cessazione della sig.ra dalla Pt_2 carica, con attività non conservativa (come del resto ammesso dalla stessa
AT, quantomeno sino al gennaio 2017), irrilevante essendo, ai fini che qui occupano, l'effettivo svolgimento di tale attività dal nuovo AU o da un terzo
23 amministratore di fatto;
e tale circostanza documentale vale, già di per sé, a escludere l'affermazione per cui la dichiarata mancanza di competenze dei soggetti subentrati nella gestione osterebbe alla riconduzione agli stessi degli atti di amministrazione successivi al subentro;
✓ né, ancora, può valere a condurre a diverse conclusioni l'inserimento, nel corpo della medesima memoria di replica, della fattura recante data 05/12/16 menzionata nell'atto di insinuazione al passivo di dalla cui causale si CP_4 evincerebbe il riferimento della prestazione fatturata a un progetto editoriale di lunga durata avviatosi per iniziativa della convenuta in epoca anteriore a quella del passaggio di consegne: trattasi, infatti, di documentazione tardivamente prodotta e, come tale, inammissibile e insuscettibile di disamina e di utilizzazione nel presente giudizio, di cui la AT non ha dimostrato la conseguita disponibilità (verosimilmente risalente al momento dell'insinuazione del creditore allo stato passivo del fallimento, dovendo la relativa istanza, onde potere dare luogo all'ammissione da parte del Giudice Delegato, fondarsi su documentazione idonea a fornire la prova del credito e del relativo fatto genetico) in epoca successiva alla scadenza dei termini per le produzioni in giudizio e neppure alla conclusione delle operazioni peritali, nel cui ambito è emersa la contestazione di parte convenuta alla quale la produzione mirerebbe a replicare (donde l'infondatezza dell'affermazione per cui la documentazione inammissibilmente prodotta mirerebbe a confutare argomentazioni spese per la prima volta da controparte in sede di comparsa conclusionale);
✓ esclusa, dunque, la dimostrazione in giudizio della riferibilità della prestazione fatturata a un contratto stipulato nella vigenza del mandato gestorio della convenuta, deve ritenersi non assolto da parte della AT, a ciò onerata,
l'incombente della prova del titolo: di qui l'impossibilità di includere il debito insinuato al passivo tra quelli alla cui insorgenza ha dato causa la condotta illecita ascritta a carico della convenuta;
- per la medesima ragione costituita dalla mancanza di prova della riconducibilità della prestazione fonte della pretesa creditoria insinuata al passivo a una condotta gestionale della convenuta deve altresì essere espunto dal computo effettuato dal
CTU l'importo di euro 4.148,50, per cui risulta insinuato al passivo il creditore
BRT, non recando la prodotta domanda di insinuazione la prova della datazione del titolo delle prestazioni eseguite e rimaste impagate, e non risultando la produzione di alcuno degli allegati menzionati nell'atto di insinuazione (voce 4 del prospetto indicato a pag. 10 della relazione;
doc.
8.4 CTU) - da ritenersi, peraltro, a disposizione della AT in quanto produzioni endoprocedimentali necessarie per l'ammissione al passivo del credito stesso;
- parimenti è a dirsi della somma di euro 547,63, per cui è stato ammesso al passivo il creditore emergendo dalla relativa domanda di insinuazione il CP_5 riferimento a una serie di fatture tutte recanti date di emissione successive al
05/10/16, senza alcuna indicazione delle date di esecuzione e di commissione delle prestazioni fatturate (voce 8 del prospetto indicato a pag. 10 della relazione;
doc.
8.8);
24 - devono, infine, essere espunte dal computo del danno risarcibile le somme portate dalle colonne riferite agli esercizi 2013/2016 delle voci 10 e 11 del prospetto redatto a pag. 10 della relazione relativi a crediti insinuati dall'Agenzia Entrate
Riscossione:
✓ nei ruoli allegati alle domande di insinuazione avanzate dall' risultano CP_6 crediti di imposta risalenti a partire dal 2010 e dal CTU suddivisi per annate di riferimento, tra le quali soltanto quelle relative alle annualità 2013/2016 sono state dal consulente incluse nel computo del danno da aggravio del dissesto;
✓ sennonché, l'equiparazione condotta dal CTU tra tali poste e i “debiti che per tipologia di prestazioni e natura dei creditori non sarebbero sorti se la società fosse stata in liquidazione dal 2012” non appare al Collegio immune da censure;
✓ è pur vero, infatti, in linea astratta e di principio, che, una volta accertata l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa non conservativa, tutte le passività maturate per la società all'indomani del verificarsi della causa di scioglimento devono ritenersi un danno per il relativo patrimonio consequenziale all'illecito de quo, se e nella misura in cui le stesse poste non sarebbero insorte, ipotizzando la corretta tenuta di una gestione liquidatoria;
✓ è d'altro canto da osservarsi che la maturazione di debiti tributari avviene per la società anche nel corso e nella pendenza di un regime di liquidazione, compiendo la società, anche in tale occasione, attività fonti di utili costituenti presupposto impositivo (per es., vendite di beni soggette a IVA), e potendo in astratto taluni presupposti di imposta maturare anche a prescindere dall'an e dal quantum degli utili di impresa (per es., tasse automobilistiche, imposte di registro);
✓ ed è altresì da considerare come, in base alla stima dei relativi costi per oltre
25.000 euro effettuata dal CTU (pag. 9 relazione), e tenuto conto che, in tale stima, l'importo di euro 7.325 deriva da costi una tantum, mentre i restanti oneri (onorario liquidatore e diritti camerali) variano in base alla durata (pag.
10 relazione), il consulente abbia stimato una durata della liquidazione pari, se non addirittura sopravanzante la durata degli esercizi in cui l'indebita prosecuzione deve essere imputata alla condotta gestoria della convenuta;
✓ ciò posto, e atteso, dunque, che per tutto il periodo 2013/2016 la società, ove anche posta in liquidazione, avrebbe comunque maturato debiti tributari, deve rilevarsi l'impossibilità di discernere, dalla sola lettura delle insinuazioni a passivo e degli allegati estratti di ruolo, comprovanti la maturazione di debiti tributari di varia natura (IVA, IRES, tasse automobilistiche, imposta di registro, ecc.) se si tratti di debiti la cui insorgenza, in effetti, non sarebbe avvenuta, ove la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, e dunque di poste la cui debenza a carico della società integri un danno risarcibile consequenziale alla condotta di indebita prosecuzione;
✓ donde, anche in questo caso, la mancata prova deve ridondare a carico della
AT onerata della prova del danno (prova per la stessa possibile, avendo essa accesso al cassetto fiscale della società e potendo, quindi, essa indicare il
25 presupposto dei singoli tributi), con conseguente esclusione degli importi suindicati (per un totale di euro 37.653,77) dal novero dei debiti ascrivibili all'illecita prosecuzione da parte della sig.ra Pt_2
- per contro, la mancata applicazione del criterio dello sbilancio fallimentare al fine della quantificazione del danno risarcibile impone di ritenere assorbita la disamina dell'ulteriore osservazione mossa dalla stessa convenuta, tramite il proprio CTP, alla relazione CTU nella parte in cui, nella quantificazione del passivo fallimentare da porre a carico della medesima quale posta risarcitoria determinata in base al criterio dello sbilancio, ha omesso di espungere l'importo di oltre 101.000 euro oggetto di prelievi effettuati dal sig. senza ipotizzare, come invece _1 prevedibile, che detta somma, ove non distratta dal terzo, sarebbe stata impiegata per ridurre l'esposizione debitoria in misura corrispondente al relativo ammontare:
✓ nella ricostruzione seguita, infatti, l'ammanco in questione attiene a una condotta comprovatamente collocata nel solo periodo successivo al passaggio di consegne e, come tale, estranea al computo dell'aggravio delle passività intervenuto nel periodo;
✓ né, tantomeno, può essere accolta la richiesta di parte convenuta di provvedere a una corrispondente riduzione del computo dei debiti insorti entro il periodo di permanenza dell'illecito ascrivibile alla convenuta ed esistenti alla sua conclusione: una siffatta operazione, infatti, avrebbe potuto essere compiuta solamente qualora detto importo fosse stato oggetto di ricavi conseguiti per effetto dell'attività gestoria nel medesimo periodo, secondo la logica della compensatio lucri cum damno; sennonché, come già osservato, avendo il CTU escluso il conseguimento di ricavi nel triennio in esame, detta somma deve ritenersi posta neutra ai fini della quantificazione del danno, in quanto da presumersi rientrante nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale già in capo alla alla data di Pt_1 verificarsi della causa di scioglimento e, dunque, come tale, già contemplata dal
CTU all'interno di tale attivo, accertato come inferiore al complessivo ammontare dei debiti e quindi inidoneo alla relativa copertura.
Operate le predette espunzioni, pertanto, il quantum debeatur a titolo risarcitorio a carico della convenuta ammonta alla minore somma di euro 106.916,52; somma da incrementarsi con l'applicazione della rivalutazione monetaria a far data dal giorno della cessazione della condotta illecita, ma non anche, come invece richiesto, degli interessi:
- è ben vero, infatti, che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, così come la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che ha invece diritto a essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato in ipotesi di pagamento tempestivo;
- è d'altro canto vero che, in tal caso, costituisce onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
effetto,
26 questo, dipendente, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
- ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. n. 12452/03; n.
20591/04; n. 22347/07; n. 3355/10; n. 18564/18); insufficiente essendo, ai fini della prova della sua sussistenza, il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma (Cass.
n. 24481/20).
4. Posizione dei soci
Non merita, invece, accoglimento, siccome infondata, la domanda di condanna risarcitoria avanzata dal avverso i restanti convenuti in relazione all'indebita Parte_1 prosecuzione dell'attività di impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento, da parte attrice fondata sulla scorta di una pretesa compartecipazione dei medesimi, nella qualità di soci, mediante tacito avallo, alla condotta gestoria illecita dell'AU pro tempore in carica;
condotta concorsuale asseritamente perpetrata, nella prospettazione attorea, per effetto dell'approvazione, senza riserve, dei bilanci di esercizio redatti in continuità, pur riportanti perdite via via crescenti e valori negativi del PN sempre maggiori, nella consapevolezza dell'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento, per esserne stati i soci edotti dallo stesso AU sin dalla relazione di accompagnamento al bilancio chiuso al 31/12/12.
Come evincibile dalla lettura del disposto del comma 8 dell'art. 2476 c.c., la responsabilità in via solidale del socio per atti dannosi occorsi alla società, o ai soci (o a terzi), configurante un'eccezione al principio di esclusività di competenza e di responsabilità dell'organo amministrativo, e connotata dal carattere della solidarietà con quella degli amministratori e dalla sua natura alternativamente contrattuale (se invocata nei confronti della società) o extracontrattuale (se invocata nei confronti di soci o terzi), può ricorrere, invero, unicamente al cospetto di un plurimo ordine di presupposti:
- la devoluzione (statutaria o volontaria) o l'avocazione di competenze amministrative ai soci: le condotte del socio concorrenti nella causazione del danno devono presentare carattere gestorio (ipotesi c.d. di “eterogestione”) e integrare una vera e propria ingerenza da parte dei soci (ancorché soltanto per il singolo atto) nel potere gestorio, altrimenti prerogativa esclusiva dell'organo amministrativo, ossia essere state tenute o sulla scorta di un conferimento formale di poteri tipici degli amministratori in assenza di investitura (ex art. 2475 c.c. o ex art. 2479 c.c.), o sulla scorta di un concorso di fatto, sia pure occasionale, nell'attività degli amministratori (Trib. Catania, Sez. Imprese, 23/11/20);
27 - l'idoneità a supportare l'azione illegittima e dannosa posta in essere dagli amministratori e l'influenza eziologicamente rilevante sulle attività di gestione sociale (Tribunale di Milano, ord. 09/07/09): in altri termini, il socio, decidendo e ponendo in essere esso stesso la condotta gestoria, o autorizzando e avallando la condotta dell'organo gestionale, deve avere – di fatto o di diritto – fornito un contributo concorsuale nella deliberazione (o quantomeno nell'esecuzione) dell'operazione intrapresa dall'amministratore, o espresso ex ante la propria approvazione alla stessa operazione in termini autorizzativi;
- la connotazione soggettiva nel senso dell'intenzionalità lesiva, non essendo sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della Società nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell'atto e delle possibili conseguenze, ma occorrendo, vieppiù, la consapevolezza nel socio dell'antigiuridicità dell'atto stesso, ravvisabile ogniqualvolta l'atto risulti contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, o quando l'atto, di per sé lecito, sia esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale (Tribunale di Torino, Sez. Imprese, 27/04/20).
Orbene, nell'ipotesi di specie da un lato, non sono stati oggetto di allegazione, di prova o di offerta di prova elementi atti a consentire di presumere un'ingerenza dei soci nell'attività tipicamente gestoria;
né, d'altro canto, le condotte nella specie allegate come compiute da parte dei soci, siccome non afferenti alla sfera gestionale, risultano idonee, già di per sé e in via astratta, a configurare un'ipotesi di responsabilità per mala gestio:
- come ormai costantemente affermato, infatti, l'esercizio del diritto di voto del socio in assemblea – ivi compresa quella di approvazione del bilancio – costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità solidale del medesimo ex art. 2476 co. 8 c.c., (Tribunale di Catania,
Sez. Imprese, Sentenza 23/11/20; Corte App. Venezia, Sent. n. 5219 del 21/11/19): ciò in quanto trattasi di condotta neutra, non influente eziologicamente, neppure ex post, sul perfezionamento dell'eventuale illecito da indebita prosecuzione, la cui commissione da parte dell'AU prescinde dall'approvazione (costituente, anzi, atto dovuto per l'organo assembleare, in presenza di un bilancio formalmente corretto) del bilancio attestante le condizioni della messa in scioglimento;
- del resto, anche a volere obliterare la logica incompatibilità tra la natura naturalmente istantanea delle condotte concorsuali tipizzate dal predetto comma 8
(afferendo l'autorizzazione o la decisione, a stretto rigore, a singole puntuali operazioni rivelatesi dannose) e una condotta continuata quale quella inverante l'illecito permanente di cui all'art. 2476, comma 8 c.c., neppure potrebbe essere rimproverata ai soci una condotta omissiva di mancata approvazione della decisione di messa in liquidazione, pacifica essendo la mai avvenuta convocazione dell'assemblea con inserimento all'ordine del giorno delle decisioni di cui all'art. 2482-ter c.c. o di quelle ex art. 2484 c.c., incombente ex lege di spettanza dell'AU
(Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, Sent. n. 910/23 del 20/02/25).
5. Sull'addebito di distrazione
28 Parimenti prive di pregio già a livello assertivo, oltreché, comunque, destituite di adeguato supporto probatorio, risultano le allegazioni attoree in ordine a una pretesa compartecipazione dei convenuti alle condotte di distrazione poste in essere dal sig.
[...]
AU pro tempore, consistenti in plurimi prelievi dal conto intestato alla società in _1 un periodo compreso tra il gennaio 2017 e il luglio 2018, atteso che:
- in primo luogo, non risulta né allegato né provato che gli ex soci siano stati beneficiari delle somme prelevate, la cui destinazione è rimasta ignota;
- né, del resto, risulta allegazione o prova di una prosecuzione della gestione di fatto da parte della sig.ra all'indomani della dismissione della carica, o tantomeno Pt_2 dell'avvio di una gestione di fatto da parte degli ex soci all'indomani della cessione in blocco delle quote;
- né tantomeno possono costituire indici dotati di valenza univoca e convergenti verso la presunzione di una compartecipazione dei convenuti a un medesimo disegno criminoso atto a distrarre risorse dalla ex società di appartenenza ormai prossima alla decozione:
✓ il fatto di essersi i soci cedenti avvalsi, nell'operazione di cessione delle quote, dell'intermediazione di un professionista con precedenti penali in reati legati alla gestione di società in crisi: in primo luogo, infatti, emerge dalle dichiarazioni del sig. (e dalla stessa formulazione dei capitoli di prova testimoniale _1 richiesti dalla AT) che l'ingaggio di tale professionista era avvenuto ex latere adquirentis; inoltre, posto che nessuna norma di diligenza impone agli aspiranti venditori di assumere informazioni sulle vicende personali del professionista di fiducia della propria controparte contrattuale, il solo fatto dell'avvenuta pubblicazione – oltretutto su quotidiani di cronaca di mera tiratura CP_ locale - della vicenda penale coinvolgente il dott. non può valere, di per sé,
a costituire indice di sicura conoscenza della stessa;
✓ il fatto di avere ceduto le quote a soggetto in età avanzata e privo di esperienza, non essendo dimostrata la conoscenza da parte dei convenuti di tale seconda circostanza, oltretutto smentita per tabulas dalle stesse produzioni delle visure delle società Dator Srl e Nuove Forniture Dentali Snc, comprovanti, invece, la pregressa esperienza anche gestoria del sig. (docc. 41 e 42 AT), _1
e comunque di per sé non indicativa di alcun possibile intento dei cedenti di prosecuzione (o di intrapresa) di fatto della gestione sociale (circostanza, come già osservato, neppure prospettata da parte attrice);
✓ il fatto di avere i soci sigg.ri e partecipato alla cessione delle Pt_4 Parte_5 quote in blocco con i coniugi agevolmente giustificabile in Persona_4 ragione dei rapporti di coniugio e di parentela intercorrenti tra i medesimi
(essendo il sig. cugino del sig. e della verosimile perdita di Parte_5 Parte_3 interesse dei soci non gestori alla permanenza nella compagine all'indomani dalla fuoriuscita del socio amministratore, verso il quale erano legati da rapporti di fiducia e conoscenza;
✓ il fatto dell'avvenuta costituzione, nel febbraio del 2012, da parte delle due coppie, di due separati fondi patrimoniali a distanza di pochi giorni, operazione negoziale la cui genesi è precedente alla data di comprovata conoscenza, da
29 parte dei soci non gestori, della causa di scioglimento (conoscenza dalla stessa
AT collocata alla data di approvazione del bilancio 2012), e che, oltretutto,
è stata giudicata valida ed efficace, con riguardo alla coppia dal Controparte_7 giudice senese adito in sede di impugnazione dall'odierna attrice, proprio sulla scorta della constatazione della mancata partecipazione di tali soci all'attività gestoria e, dunque, di una delibazione di verosimile infondatezza di eventuali pretese risarcitorie avanzate ai loro danni ai sensi dell'art. 2476, comma 8 c.c.;
- escluso, quindi, il carattere univocamente indicativo delle predette circostanze fattuali, la richiesta audizione del sig. oltre a essere stata correttamente _1 valutata dal GI come inammissibile in ragione dell'incapacità dell'unico soggetto indicato quale teste, potenzialmente legittimato a essere evocato nel presente giudizio per il medesimo fatto distrattivo contestato ai convenuti (Cass. n.
10382/03), si sarebbe comunque rivelata inutile, siccome tesa alla dimostrazione di fatti non idonei a consentire l'effettuazione di un ragionamento presuntivo nel senso dell'accoglimento della prospettazione attorea (quali la medesima dichiarazione scritta di pugno dal teste e già prodotta in atti, l'opera di CP_ intermediazione svolta dal dott. in suo favore nella cessione di quote de qua e in altre precedenti, la mancanza di due diligence a monte del suo acquisto e la mancanza di una sua esperienza nel settore di impresa di nonché la sua Pt_1 situazione patrimoniale personale e il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo di cessione);
- parimenti privo di pregio risulta, infine, l'argomento attoreo - allegato per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria, laddove, invece, nell'atto introduttivo, il fatto posto a fondamento della domanda risiedeva in un preteso coinvolgimento diretto dei convenuti nelle condotte distrattive - per cui l'addebitabilità a carico dei convenuti delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli della distrazione pacificamente operata dal sig. trarrebbe giustificazione dal costituire la _1 cessione delle quote, e ancora prima la prosecuzione indebita non conservativa, gli antecedenti causali indiretti della sottrazione di somme: ciò in quanto, come già osservato, l'intervenuto avvicendamento del sig. nella gestione in via _1 esclusiva della società e l'autonoma portata illecita della sua condotta hanno reciso ogni possibile nesso di consequenzialità naturalistica tra le predette vicende e le conseguenze dannose della distrazione, non potendosi ritenere detta distrazione quale conseguenza immediata e diretta, o tantomeno prevedibile, o conforme all'id quod plerumque accidit dei citati antecedenti storici, il primo dei quali, oltretutto, costituente un fatto lecito, e il secondo dei quali, come già osservato, neppure ascrivibile ai convenuti ex soci.
6. Sulle spese di lite e sulla condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Nei rapporti tra la AT e i sigg.ri e le spese di lite, Parte_3 Pt_4 Parte_5 come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico della AT con la precisazione per cui:
- in relazione a tutti i convenuti vittoriosi, lo scaglione da applicare (da 260.000 a
520.000) deve essere individuato, ai sensi dell'art. 5 DM n. 55/14, nel valore (euro
517.000) della causa determinato sulla scorta della somma oggetto dell'unica
30 originaria domanda proposta indistintamente contro tutti i convenuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, e mai modificata in corso di causa, neppure a seguito delle risultanze della CTU, pur a fronte dell'accertata debenza di un importo notevolmente inferiore a quello domandato: scelta volontaria di cui la stessa
AT deve essere chiamata a rispondere, avendo essa impegnato i convenuti in una difesa proporzionata al valore domandato per tutte le fasi del processo;
- inoltre, mentre per le fasi di studio e introduttiva potranno applicarsi i valori medi, per le fasi istruttoria e decisoria dovrà farsi applicazione dei valori massimi, tenuto conto della prossimità del valore del domandato, come sopra individuato e aumentato da euro 433.000 dell'atto introduttivo a euro 517.000 nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., al massimo della forbice di riferimento;
- nei confronti del solo sig. la rifusione dovrà, poi, come di regola, essere Parte_3 posta in favore della parte, costituitasi con proprio difensore;
- nei confronti dei sigg.ri e costituitisi con il medesimo difensore, Pt_4 Parte_5 dovrà, invece, essere disposta un'unica condanna in solido (Cass. n. 476/09:
“Quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore,
e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose”), con applicazione di un aumento per la pluralità di parti assistite dal medesimo collegio difensivo, in ossequio al combinato disposto dell'art. 4, comma 2 e comma
4 DM cit., come di recente interpretato dal S.C. (Cass. n. 10367/24), per cui:
✓ comma 2: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”;
✓ comma 4: “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”;
✓ per “soggetti aventi la stessa posizione processuale” devono intendersi soggetti accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore, talché la regola dell'aumento di cui al comma 2 deve ritenersi operante anche al cospetto dell'assistenza di più parti aventi pretese esattamente coincidenti, come desumibile dal disposto di cui al citato comma 4, che sarebbe privo di alcun significato utile, qualora l'identità di posizione processuale fosse intesa alla stregua di sinonimo di identità di questioni da esaminare e decidere;
✓ l'aumento di cui al comma 2, nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23/10/23, in virtù del comb. disp. artt. 2, comma 1, 6, 7 DM n. 147/22, che ha eliminato la locuzione “di regola”;
31 ✓ la differenza di trattamento tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, dunque, risiede nella misura del compenso base su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
DM n. 55/14, nel senso che:
i. se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
ii. se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto e in diritto (ipotesi, questa, che si identifica, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, comma 1, inciso finale, c.p.c.), a base del calcolo dell'aumento deve essere posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%;
✓ donde, nel caso di specie, la ritenuta cumulata applicabilità di una maggiorazione del 30% all'unico compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2 DM
n. 55/14 per l'assistenza a più parti nella medesima posizione processuale, ma con individuazione della base di calcolo, su cui applicare la predetta maggiorazione, nel compenso da liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, in considerazione dell'identità delle pretese e delle questioni coinvolgenti i due assistiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM cit. (Cass. n. 10367/24); fermo, peraltro, restando che detta maggiorazione dovrà, a sua volta, applicarsi al compenso base, pena altrimenti l'ottenimento di una paradossale riduzione del compenso dovuto al difensore di due parti nella medesima posizione processuale, in ipotesi di identità di questioni, rispetto al compenso dovuto al difensore di una sola parte, comportante una sostanziale vanificazione della stessa ratio, individuata dal S.C., della ritenuta obbligatorietà dell'aumento
(ossia quella per cui la difesa di due parti, ancorché sulla scorta di identiche questioni, comporta comunque uno sforzo professionale superiore alla difesa di una sola parte);
✓ preso atto dell'avvenuta rinuncia implicita alla pronuncia di distrazione in favore dell'unico procuratore della coppia, già dichiaratosi antistatario, a fronte della mancata riproposizione della richiesta di distrazione nelle conclusioni da ultimo precisate, in adesione al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui l'istanza istruttoria, l'eccezione o la domanda che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni deve reputarsi tacitamente rinunciata
(Cass. Ord. n. 3229/19; Cass. Ord. n. 22887/19) assumendo rilievo soltanto la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile.
Nel rapporto con la sig.ra invece: Pt_2
- le spese di lite, pur seguendo anche in questo caso la regola della soccombenza, devono liquidarsi come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi determinati dalla somma accertata come dovuta, in applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 1 DM cit., per cui “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente…Nei giudizi di pagamento di somme o
32 liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”;
- inoltre, posto che il principio espresso dal S.C. in merito all'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2 DM cit. concerne esclusivamente l'ipotesi di assistenza di più parti (non pertinente al caso di specie essendo l'obiter dictum contenuto nella diversa pronuncia di Cass. n. 17507/24, in quanto riferito al previgente disposto della norma in questione, che indicava quella dell'aumento di cui al comma 2 come una facoltà concessa “di regola” al giudicante) ed è motivato con riguardo all'argomento per cui “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.”, ritiene il Collegio che analoga ratio non ricorra nella diversa – e qui ricorrente - ipotesi di assistenza contro più parti aventi la medesima posizione processuale (nel caso di specie, una pluralità di convenuti): nel senso di una siffatta ricostruzione, invero, militano:
✓ la considerazione del dettato dell'ultimo periodo del comma 2 cit., che infatti non prevede l'estensione della facoltà di aumento contro “più parti aventi la stessa posizione processuale”, al pari del primo periodo, ma contro “più parti”, ciò sottintendendo la diversità di posizione processuale, o quantomeno di questioni da esaminare per ciascun avversario;
✓ il dato letterale del successivo comma 4 cit. che, come detto, costituisce il pernio su cui è fondata la lettura del comma 2 nel senso dell'applicabilità dell'aumento in caso di difesa contro più assistiti anche con pretese identiche, e che risulta espressamente riferito alla sola pluralità di soggetti assistiti dal medesimo difensore, ma non anche alla pluralità di controparti di un medesimo assistito;
✓ la constatazione pratica per cui, mentre in ipotesi di difesa contro parti diverse
(assistite o meno dal medesimo difensore), la necessaria maggiorazione dello sforzo difensivo risulta giustificare l'aumento, in ipotesi di difesa di più controparti presentanti la medesima linea difensiva, pertanto non comportante la disamina di separate e distinte questioni di fatto o di diritto (assistite o meno da un medesimo difensore), lo sforzo difensionale risulterebbe non più e non meno di quello che sarebbe stato profuso in ipotesi di difesa contro un'unica controparte;
✓ inoltre, e soprattutto, nel caso di specie, la circostanza dell'accertata fondatezza della domanda nei confronti di uno soltanto dei più soggetti convenuti in giudizio dalla medesima AT attrice, dacché (in disparte ogni considerazione in merito all'atteggiarsi del rapporto del difensore di due parti, una vittoriosa e una soccombente, nel rapporto con i propri assistiti), nell'ambito della ripartizione del carico delle spese di lite tra le parti, come non potrà farsi luogo all'applicazione, a carico della parte parzialmente vittoriosa, tenuta alla liquidazione della sola controparte contro cui soccombe, di un compenso aggiuntivo per la difesa della parte coassistita soccombente, parimenti e simmetricamente non potrà essere posto a carico della parte coassistita soccombente un compenso aggiuntivo in
33 favore della controparte parzialmente vittoriosa che tenga conto dell'aggravio di prestazione derivante dalla difesa contro il coassistito vittorioso: il principio del compenso unico maggiorato per le parti aventi la stessa posizione processuale nasce, infatti, dalla duplice esigenza di evitare, da un lato, la rifusione di spese superflue a carico del soccombente (come accadrebbe, invece, qualora fosse imposto all'unico soccombente il pagamento di compensi raddoppiati in favore delle controparti vittoriose difese dal medesimo procuratore e dunque coobbligate in solido verso lo stesso per la medesima prestazione professionale), e di valorizzare, dall'altro lato, l'aggravio di attività imposto dalla prestazione professionale che, seppure unica, sia stata resa nei confronti di più assistiti rispetto a quello necessario per l'esecuzione della stessa prestazione nei riguardi di un solo assistito;
sennonché, nell'ipotesi in cui uno dei più coassistiti, in ragione della sua soccombenza, perda il diritto alla rifusione delle spese di lite, viene a cadere la stessa ratio sottesa all'aumento, dovendo il soccombente provvedere alla rifusione delle spese solamente in favore dell'altro coassistito vittorioso;
- ferma la suindicata regola della soccombenza, peraltro, dovrà tenersi conto della dichiarazione resa dal GD nel decreto di autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell'art. 144 L. Fall., attestante la mancanza di fondi per provvedere al pagamento delle spese di lite, comportante l'effetto ex lege di ammissione del al Parte_1
PSS, in virtù della quale occorre fare applicazione del disposto:
✓ dell'art. 133 TUSG, a tenore del quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
✓ dell'art. 82 TUSG, a tenore del quale “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
✓ del successivo articolo 83 TUSG, per cui “l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”;
✓ dell'art. 130 TUSG, che prevede che “gli importi spettanti al difensore… sono ridotti della metà”;
34 ✓ un'interpretazione sistematica della predetta disciplina induce a ritenere che le norme in tema di liquidazione e corresponsione delle spese processuali a favore dello Stato configurino un'autonoma disciplina speciale rispetto a quella ordinaria: in sostanza, nel caso in cui la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia condannata alla rifusione delle spese processuali del non abbiente, nel dispositivo queste non devono essere liquidate (alla stessa stregua di quanto avviene nel giudizio penale), dovendo il giudice limitarsi a disporre la condanna del soccombente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali, riservando la liquidazione dei compensi del difensore della parte vittoriosa ammessa al PSS a separato decreto da emettersi previa formulazione di espressa istanza di liquidazione a opera della parte (istanza nella specie, al momento, non depositata, insufficiente essendo il mero deposito di una nota spese in allegato alla memoria di replica, oltretutto neppure contenente un richiamo per relationem alla circostanza dell'avvenuta dichiarazione ex art. 144 L.
Fall., in effetti visibile soltanto nel diverso allegato all'atto di citazione costituito dal decreto di autorizzazione del GD): sarà, poi, il competente ufficio amministrativo (Servizio recupero crediti di ogni Ufficio Giudiziario), una volta liquidate dal giudice successivamente alla sentenza con separato decreto le spese d'avvocato della parte beneficiata e definito il giudizio con provvedimento irrevocabile, a calcolare tutti gli oneri prenotati a debito, sommando quelli anticipati dallo Stato anche per le fasi successive alla pubblicazione della pronuncia;
✓ in ordine alla misura delle somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 DPR n. 115/02, ritiene, peraltro, il Collegio di aderire all'opinione prevalente del
SC per cui la liquidazione giudiziale debba avvenire con lo stesso criterio e nella medesima misura adottati per le spese dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 DPR cit., onde evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. n. 46537/11;
18167/16); non persuasiva essendo, invece, la difforme opinione espressa in un obiter dictum da Cass. n 22017/18 (“Quanto al profilo - che non entra, come si è visto, direttamente in gioco in questa causa - se il giudice del processo, quando, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, condanna il soccombente alle spese processuali a favore della parte ammessa disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, debba seguire i criteri di cui agli artt. 82 e 130 ovvero debba seguire gli ordinari parametri, la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria. Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata – la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella
35 sua globalità”), dacché l'istituto della rifusione delle spese legali mira unicamente a tenere indenne la controparte dei costi sostenuti per la propria difesa, senza perseguire ulteriori finalità di stampo punitivo o compensativo di maggiori costi sostenuti dallo Stato in altre vicende processuali.
Merita, infine, accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata ai danni della AT dai convenuti sigg.ri e dovendosi rinvenire nella condotta processuale di avvio e di Pt_4 Parte_5 prosecuzione della causa gli estremi, quantomeno, della colpa grave, a fronte:
- delle totali genericità e inconsistenza degli argomenti portati ab origine a sostegno delle affermazioni in ordine alla pretesa corresponsabilità dei soci nell'illecito da prosecuzione indebita, così come in quello da compartecipazione a una distrazione pacificamente compiuta da terzi;
- della reiterata riproposizione nel corso del giudizio di argomentazioni estranee al thema decidendum e attinenti alla diversa causa di impugnazione per simulazione del fondo patrimoniale proposta avanti a diverso Ufficio, sulla scorta delle quali parte attrice ha erroneamente e pervicacemente fondato buona parte delle proprie difese anche nel presente giudizio, con una condotta processuale inutilmente defatigante che ha comportato per i convenuti un'attività difensiva aggravata rispetto a quella strettamente necessaria a contrastare le domande in questa sede proposte;
- del rifiuto totalmente ingiustificato e immotivato della proposta conciliativa giudiziale di abbandono della causa (datata 14/04/23) nei confronti dei convenuti diversi dalla AU (Tribunale di Genova, Sez. Imprese, Sent. n. 139/18 del 16/01/18); non potendosi ravvisare, ex post, una giustificatezza del rifiuto nella differenza tra la somma proposta in via conciliativa dal CTU e quella, inferiore, oggetto di controproposta da parte dei convenuti, stante la maggiore prossimità a quest'ultima della somma da ultimo riconosciuta in questa sede nei confronti della sig.ra Pt_2 nonché a fronte della piena corrispondenza tra l'esito suggerito, sia dal CTU che dal Giudice Istruttore, nei confronti degli altri convenuti e quello qui accertato;
- della persistenza nella quantificazione iniziale della domanda anche all'indomani della minore quantificazione operata dal CTU;
- vieppiù, della persistenza nella linea difensiva originaria, e nella mancata accettazione della proposta di abbandono nei confronti dei soci convenuti, anche all'indomani della definizione del giudizio di impugnazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale da parte del Tribunale di Siena (sentenza del 06/07/23), pur contenendo detta pronuncia definitiva una delibazione dell'infondatezza manifesta della domanda qui proposta nei confronti dei medesimi convenuti, sulla cui scorta si è fondato il rigetto della domanda di dichiarazione di simulazione del fondo patrimoniale.
Parimenti e per le medesime ragioni testé esposte, a eccezione di quella di cui all'ultimo punto del precedente capoverso, la medesima condanna al risarcimento del danno da lite temeraria deve essere disposta, pur al di fuori di un'espressa domanda in tale senso, in applicazione del potere d'ufficio previsto ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c., a carico della AT in favore dell'altro convenuto vittorioso, sig. e Parte_3
36 sempre in applicazione del medesimo comma 3, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento può essere effettuata in via equitativa, liquidando un importo omnicomprensivo pari a 5000 euro per ciascun convenuto, corrispondente a circa l'1% della somma oggetto della domanda attorea.
Peraltro, la pur accertata ricorrenza, nelle domande giudiziali introduttive di tali rapporti e in tutto lo svolgimento del conseguente rapporto processuale, del presupposto soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c., non impone al Collegio la revoca dell'ammissione al
PSS della AT in relazione al rapporto processuale instaurato nei confronti dei sigg.ri e atteso che, come rilevato dal S.C. (Cass. n. Pt_4 Parte_5 Parte_3
27310/20):
- il disposto di cui all'art. 136, comma 2 TUSG, che tale revoca impone al giudice che procede, quale atto dovuto ex lege, opera espressamente soltanto per le ammissioni al PSS disposte in via provvisoria dal COA;
- né, tantomeno, detta norma può essere suscettibile di applicazione in via analogica alla diversa e qui ricorrente ipotesi di ammissione della procedura concorsuale al
PSS in relazione a una causa in cui la stessa sia parte:
✓ in primo luogo perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del Giudice Delegato, e non già in via provvisoria;
✓ in secondo luogo, in quanto l'attestazione de qua deve essere apposta nel decreto con cui il Giudice Delegato autorizza il Curatore ad avviare la lite o a resistere in giudizio, sicché la verifica giudiziale che la lite non viene promossa, o che si resiste, in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal giudice all'uopo individuato dall'ordinamento – ancorché ai soli fini della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al PSS e ferma comunque la spettanza in via esclusiva al giudice della casa di merito della competenza funzionale inderogabile della valutazione sui medesimi presupposti soggettivi ai fini della decisione sulla condanna ex art.96 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 15882/07) - e non può essere sottoposta a ulteriore valutazione, stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- condanna la sig.ra alla corresponsione, in favore della Parte_2 [...] della somma di euro 106.916,52, oltre Controparte_8 rivalutazione monetaria a far data dal 28/06/16;
- rigetta le domande avanzate dalla AT del Fallimento nei Parte_1 confronti del sig. della sig.ra e del sig. Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
- condanna la sig.ra alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese Parte_2 sostenute in favore della parte vittoriosa ammessa al PSS, come liquidate con separato decreto ai sensi del DM n. 115/02, limitatamente alle fasi istruttoria e decisionale, nonché di quelle anticipate e prenotate a debito;
37 - condanna la AT del alla rifusione, in favore Parte_1 del sig. delle spese di lite, che liquida in euro 30.745,00 a titolo di Parte_3 compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- condanna la alla rifusione, in favore Parte_7 Parte_1 della sig.ra e del sig. in solido tra loro, delle spese Parte_4 Parte_5 di lite, che liquida in euro 37.201,45 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- condanna, altresì, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., la Controparte_8 alla rifusione, in favore della sig.ra del sig.
[...] Parte_4
e del sig. della somma di euro 5.000 ciascuno. Parte_5 Parte_3
Firenze, camera di consiglio del 13/05/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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