Sentenza 13 aprile 2023
Massime • 1
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Commentari • 6
- 1. Diritti d'amore e rapporti familiariMirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Lo scritto riprende alcuni dei temi trattati nel corso della relazione tenuta al convegno sul tema “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino. Si tratta della terza di una serie di pubblicazioni sulla nostra Rivista in tema di "diritto d'amore" per condividere le riflessioni emerse in occasione del Convegno. Si veda Diritto d'amore e responsabilità civile di Alessandra Cordiano, Diritto, biodiritto e amore di Roberto Giovanni Conti. Diritti d'amore e rapporti familiari di Mirzia Bianca Sommario: 1. Amore e diritto: un rapporto di indifferenza reciproca. Il contributo del pensiero di tre grandi Maestri: Stefano Rodotà, …
Leggi di più… - 2. dichiarazione giudizialehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 3. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare decorre solo dal momento dell'effettiva cessazione della condotta contraria ai doveri di genitore e comunque dal momento della concreta percepibilità del danno da parte della vittima. Inoltre, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, ai fini del decorso della prescrizione, non può prescindere dall'accertamento dell'assolvimento da parte del genitore dell'obbligo di mantenimento, dato che l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne. Questi i principi affermati dalla …
Leggi di più… - 4. Diritti d'amore e rapporti familiariMirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Lo scritto riprende alcuni dei temi trattati nel corso della relazione tenuta al convegno sul tema “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino. Si tratta della terza di una serie di pubblicazioni sulla nostra Rivista in tema di "diritto d'amore" per condividere le riflessioni emerse in occasione del Convegno. Si veda Diritto d'amore e responsabilità civile di Alessandra Cordiano, Diritto, biodiritto e amore di Roberto Giovanni Conti. Diritti d'amore e rapporti familiari di Mirzia Bianca Sommario: 1. Amore e diritto: un rapporto di indifferenza reciproca. Il contributo del pensiero di tre grandi Maestri: Stefano Rodotà, …
Leggi di più… - 5. Diritti d'amore e rapporti familiariMirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 aprile 2024
Lo scritto riprende alcuni dei temi trattati nel corso della relazione tenuta al convegno sul tema “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino. Si tratta della terza di una serie di pubblicazioni sulla nostra Rivista in tema di "diritto d'amore" per condividere le riflessioni emerse in occasione del Convegno. Si veda Diritto d'amore e responsabilità civile di Alessandra Cordiano, Diritto, biodiritto e amore di Roberto Giovanni Conti. Diritti d'amore e rapporti familiari di Mirzia Bianca Sommario: 1. Amore e diritto: un rapporto di indifferenza reciproca. Il contributo del pensiero di tre grandi Maestri: Stefano Rodotà, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 9930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9930 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
II) di avere subito la deprivazione del rapporto genitoriale perché il padre adottivo aveva coscientemente scelto, dopo averlo adottato, di non svolgere le fun- zioni genitoriali, contravvenendo agli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione, così provocandogli, abbandonandolo, una grave situazione di disagio personale e sociale;
III) di avere diritto al risarcimento del danno biologico quantificato in euro 102.065,00 nonché al risarcimento del danno per lo stato di malessere morale da liquidare equitativamente in euro 175.000,00. IO OL, costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto ri- sarcitorio, la nullità della citazione per indeterminatezza, la parziale carenza di legittimazione, per non essere stato convenuto anche 3 di 11 quale erede della moglie defunta, e, nel merito, deduceva l’infonda- tezza della pretesa attorea. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 310/2018, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, opinando che tutte le condotte fonte di responsabilità ascrittegli si collocassero nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza dell’attore. La Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza n. 615/2019, dopo aver qualificato l’illecito consistente nella violazione del rapporto ge- nitoriale come permanente, ha ritenuto che: a) essendo i rapporti tra le parti definitivamente cessati nel 2003, quando VI SE OL JI aveva lasciato definitivamente il carcere, o tutt’al più nel 2005, quando aveva trasferito la sua residenza presso l’abita- zione della sua compagna, il suo diritto risarcitorio fosse ormai pre- scritto;
b) non fossero riconducibili alla violazione dell’art. 147 cod.civ. i comportamenti consistenti nel non essergli stato consentito ad andare a far visita alla madre ammalata, nell’essere stato messo a conoscenza della morte della stessa solo a esequie avvenute e nella mancata assunzione da parte del padre dell’onere delle spese legali per far fronte ai procedimenti penali a suo carico;
c) anche il diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di manteni- mento era da considerare prescritto, perché gli obblighi di manteni- mento erano cessati quando, nel 2005, VI SE OL JI aveva iniziato a convivere con la compagna, indipendentemente dal fatto che avesse uno stato di famiglia separato e che avesse un red- dito esiguo;
d) comunque, VI SE OL JI non aveva mai promosso azione per ottenere dai genitori un assegno di man- tenimento. VI SE OL JI ricorre per la cassazione della sen- tenza della Corte d'Appello di Trieste n. 615/2019, depositata il 04/09/2019, notificata in data 10 settembre 2019, formulando due motivi. Resiste con controricorso IO OL. 4 di 11 Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Fulvio Troncone, si è espresso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ri- corso. Essendo stato specificamente richiesto, si è proceduto con la di- scussione orale del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 29, 30, 31 Cost e degli artt.147, 148, 2043 e 2059 cod.civ. Dopo avere ricondotto le condotte imputate al controricorrente all’illecito endofamiliare ed averne descritto i caratteri, il ricorrente, con il motivo qui scrutinato, attinge la statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si manifesta;
detta statuizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contraddizione con la conclusione raggiunta, stante che la condotta illecita del padre non era affatto cessata. Va innanzitutto precisato che, nel caso di specie, non è in discus- sione la qualificazione dell’illecito: come affermato nella sentenza impugnata, il totale disinteresse dimostrato da un genitore nei con- fronti del figlio integra, da un lato, la violazione degli obblighi di man- tenimento, di istruzione e di educazione, e determina, dall'altro, un'i- nevitabile e insanabile ferita di quei fondamentali diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella Carta costituzionale (in par- ticolare, negli artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un livello assoluto di riconoscimento 5 di 11 e di tutela;
l'abbandono parentale consiste, in particolare, nel man- cato adempimento di tutti gli obblighi che il genitore assume nei con- fronti della prole: una completa e costante assenza di un genitore nella vita filiale, dunque, è ritenuto un indiscutibile esempio di illecito omissivo di carattere permanente. Premessi (e totalmente condivisi) tali principi, la quaestio iuris che viene posta al Collegio concerne l’applicazione del regime prescrizio- nale e, in particolare, la conformazione di esso alla specificità dell’il- lecito in parola. In primo luogo, mette conto rilevare che l’illecito endofamiliare si caratterizza per una serie di omissioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, suscettibile di essere interrotta in ogni momento sol- tanto per effetto di una radicale modificazione del proprio atteggia- mento genitoriale, e cioè solo con l'adempimento degli obblighi do- vuti alla prole;
di conseguenza, finché la situazione di assenza, di- sinteresse, abbandono - integrata, come nella specie, dal consape- vole e costante rifiuto di adempiere ai propri doveri di padre - non viene rimossa, l'illecito si perpetua nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che il comportamento pro- duttivo di danno non può ritenersi commesso unico actu, perché l’il- lecito permanente «costituisce una fattispecie complessa ed a for- mazione progressiva, nel senso che il protrarsi dell'offesa proviene da un comportamento volontario dell'autore che prosegue senza in- terruzione, per cui egli è in grado in qualsiasi momento di porre fine a tale situazione dannosa» (cfr., di recente, Cass. 01/03/2023, n. 6177). Ne consegue la piena fondatezza della censura rivolta alla pronun- cia della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il com- portamento illecito fosse cessato non già per avere accertato che la condotta abbandonica fosse venuta meno, per effetto di un pieno e consapevole recupero del rapporto con il figlio, ovvero perché il ge- nitore avesse dimostrato di non essere stato in grado, per causa a 6 di 11 lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo, ma per il mero fatto – del tutto irrilevante, ai fini della cessazione della per- manenza della condotta illecita - che i rapporti tra le parti fossero cessati;
nella sostanza, anziché considerare la materiale cessazione del rapporto con il figlio quale indice della persistenza del comporta- mento omissivo ascritto all’odierno resistente, il giudice a quo ha attribuito ad essa un significato palesemente in contrasto con i ca- ratteri dell’illecito permanente. L’altro errore in cui è incorsa la Corte territoriale, nonostante abbia riconosciuto la natura permanente dell’illecito per cui è causa - nel quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni mo- mento della durata del danno e della condotta che lo produce, la pre- scrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessa- zione della predetta condotta dannosa, di modo che il diritto al ri- sarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si pro- duce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cin- que anni dal momento in cui si verifica - consiste nel non avere con- siderato e, quindi, non avere applicato, in ordine alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, i principi affermati da que- sta Corte con la decisione n. 11097 del 10/06/2020, seguita da Cass. 16/12/2021, n. 40335. In dette decisioni, la Corte ha preso le mosse dal consolidato inse- gnamento secondo il quale, nell’illecito permanente, la condotta per- dura oltre il momento della produzione del danno e continua a ca- gionare il danno per tutto il corso della sua durata (così, per tutti, Cass., Sez. Un., 5/11/1973 n. 2855), rilevando che l’individuazione del dies a quo della prescrizione dell'illecito permanente era stata affrontata in un'epoca ormai risalente, ovvero quando l’interpreta- zione dell’istituto prescrizionale era governata da un'inclinazione ri- gorosamente oggettiva, di tipo meramente eventistico, desunta dall'art. 2947 cod.civ.; ad essa – è stato osservato - è subentrata 7 di 11 una lettura in senso costituzionalmente orientato, che ha prodotto un complessivo riequilibrio di cui sono fatte carico le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 576 dell’11/01/2008; detta pronuncia, per l'indi- viduazione del dies a quo prescrizionale, ha «virato dal lato oggettivo a quello soggettivo», imponendo che l'esordio prescrizionale non sia ancorato al parametro dell'«esteriorizzazione» del danno, ma si rap- porti anche ad «una piena comprensione delle ragioni che giustifi- cano l'attività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti». Per l’effetto, si è osservato che il relativo accertamento non deve essere limitato ad «una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempi- mento», occorrendo anche vagliare la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato. Tanto premesso, l'illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è stato ritenuto una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio, cioè la concreta percepibilità completa del danno, assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura pari- menti peculiare del danno: «Tale illecito infatti produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capa- cità di comprensione e di autodifesa». La persona vittima dell’illecito entra, infatti, in una condizione di sofferenza personale e morale che ne segna lo sviluppo psico-fisco e ne lede la formazione della perso- nalità, incidendo sull’acquisizione della capacità di percepire la situa- zione abbandonica e di reagire conseguentemente, svincolandosi dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo de- siderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una «maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso», per «maturità personale compatibile» 8 di 11 dovendosi intendere - è ovvio –quella pienamente autonoma e quindi capace di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di as- sumere reattive decisioni di contrasto con la persona «desiderata». La natura dell'illecito quale fonte di danno, in ultima analisi, incide sul dies a quo prescrizionale anche - pur se non necessariamente, se la condotta illecita di tipo omissivo non sia oggettivamente cessata - alla luce delle caratteristiche, in esso insite, della sua conoscibi- lità/percepibilità da parte del danneggiato con l’ordinaria diligenza, che si concretizza nella capacità di percepirne (in senso pieno, cioè includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) le devastanti e sovente irrimediabili conseguenze affettive del disa- more, del disinteresse, dell’abbandono genitoriale. Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale, prima di applicare il meccanismo prescrizionale fondato sul principio del de die in diem, avrebbe dovuto ulteriormente accertare, alla luce dell'insegnamento nomofilattico sopra riferito - se e soltanto se, in ipotesi, avesse rite- nuto cessato il comportamento omissivo del genitore - se la vittima della condotta di abbandono genitoriale fosse pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcito- rio come sopra illustrato, anziché far coincidere, del tutto immotiva- tamente, il dies a quo della prescrizione con la circostanza, di per sé irrilevante, della formale interruzione dei rapporti tra le parti nel 2003, quando il ricorrente era uscito dal carcere, o tutt’al più nel 2005, quando aveva trasferito altrove la sua residenza. Alla base del ragionamento della Corte territoriale, si colloca in tutta evidenza una non corretta percezione della peculiare natura dell’ille- cito da deprivazione del rapporto genitoriale, comprovata, oltre che dall’aver ritenuto cessato il comportamento illecito per il solo fatto che tra padre e figlio non intercorresse più alcun rapporto, anche dall’aver semplicisticamente ricondotto a meri motivi di rancore tra le parti la mancata partecipazione del ricorrente al funerale della ma- dre, anziché considerare detta circostanza, per un verso, indice della 9 di 11 persistenza della gravità e della reiterazione della condotta paterna, e, per l’altro, per non aver desunto tali, decisivi aspetti dal rilievo che VI SE OL JI gli aveva comprensibilmente attri- buito il significato di un suo perdurante quanto profondo disagio emotivo, decisivo al fine di accertare se la persistenza della condotta illecita fosse attualmente configurabile nei termini sopra descritti, e cioè nel senso che la sua permanenza cessa soltanto dal giorno in cui il comportamento, da colpevolmente omissivo, si tra- muta in una condotta positiva volta all’adempimento dei pro- pri, indeclinabili, inestinguibili e non fungibili doveri morali (oltre che materiali) di genitore, ovvero dal giorno in cui il genitore dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo. Né rileva ex se la circostanza, da parte di un figlio, dell’aver intra- preso, come nella specie, una relazione sentimentale, volta che i fondamentali doveri paterni sono destinati a protrarsi per tutta la durata della vita, propria o del proprio figlio, rinnovandosi, essi si, de die in diem. Nella valutazione delle conseguenze dannose della condotta geni- toriale, il giudice di merito avrà altresì cura di considerare la pecu- liarità della vicenda, che ha attinto un figlio adottivo, dal passato sicuramente gravido di sofferenze emotive (come si è avuto modo di rammentare in narrativa), anche con riferimento alla circostanza della successiva nascita di una figlia naturale dell’odierno contro ri- corrente. 2) Con il secondo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un «fatto deci- sivo per il giudizio- prescrizione: valutazione della raggiunta auto- sufficienza economica», per avere entrambi i giudici del merito rite- nuto che solo perché aveva trasferito la sua residenza presso l’abi- tazione di LA TT e perché non riusciva a trovare un lavoro 10 di 11 stabile a causa dei suoi precedenti penali fosse venuto meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella di non avere dato ingresso ad alcuna attività istruttoria. Il motivo merita accoglimento, anche se deve esserne corretto l’er- rore di sussunzione, atteso che le argomentazioni a suo supporto indicano che il ricorrente non ha inteso lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la errata applicazione del regime prescrizionale al diritto al mantenimento ed alla educazione del figlio benché mag- giorenne nei confronti dei genitori. In base al consolidato orientamento di legittimità, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosuffi- cienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di compe- tenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 22/06/2016, n. 12952; Cass. 05/03/2018, n. 5088; Cass. 14/08/2020, n. 17183). Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal mo- mento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può pre- scindere dal pregiudiziale accertamento circa l'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento. Ciò in quando l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione im- prescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio mag- giorenne. Non solo detto accertamento è mancato – perché la Corte territo- riale ha preso in considerazione il dato meramente formale del tra- sferimento della residenza, senza neppure preoccuparsi di indivi- duarne le cause, e il saltuario svolgimento da parte del ricorrente di una qualche attività lavorativa – ma al giudice a quo deve imputarsi 11 di 11 anche di avere omesso di accertare, come richiede la giurisprudenza di questa Corte, se il ricorrente avesse raggiunto l'indipendenza economica ovvero se fosse stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. 07/11/2022, n. 32727), fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un pro- getto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economi- che dei genitori aspirazioni (Cass. 26/05/2022, n.17075). 3) Entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento;
la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa com- posizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti e che prov- vederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/03/2023.