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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2565/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14179/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220106107074000 5.928,66 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220163303892000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022891970000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230047452361000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230069630235000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230080134177000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240014113864000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240045639349000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157433841000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157433942000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054839658000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2108/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sono impugnate le cartelle di pagamento di seguito indicate, di cui il contribuente ha avuto conoscenza in seguito al rilascio di un estratto di ruolo da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione:
1) cartella di pagamento n. 071 2022 010610707 4000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 6.078,13 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
2) cartella di pagamento n. 071 2022 016330389 2000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 1.445,86 (ente creditore: Comune di Napoli);
3) cartella di pagamento n. 071 2023 0022891970 000, notificata il 02/11/2023, per un importo dovuto di
€ 9.604,11 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
4) cartella di pagamento n. 07 12023 004745236 1000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 749,16; ente creditore (ente creditore: Comune di Napoli);
5) cartella di pagamento n. 07120230069630235000, notificata il 05/02/2024, per un importo dovuto di
€ 877,02 (ente creditore: Comune di Napoli); 6) cartella di pagamento n. 07120230080134177000, notificata il 01/07/2024, per un importo dovuto di
€ 830,89 (ente creditore: Comune di Procida);
7) cartella di pagamento n. 0712024 0014113864000, notificata il 28/11/2024, per un importo dovuto di
€ 924,75 (ente creditore: Regione Campania);
8) cartella di pagamento n. 0712024 0045639349000, notificata il 20/02/2025, per un importo dovuto di
€ 7.485,97 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
9) cartella di pagamento n. 0712024 0157433841000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 7.427,01 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
10) cartella di pagamento n. 071 2024 015743394 2000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 506,43 (ente creditore: Regione Campania);
11) cartella di pagamento n. 071 2025 005483965 8000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 985,86 (ente creditore: Regione Campania).
Dopo aver svolto preliminari considerazioni sulla presunta impugnabilità dell'estratto di ruolo, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento), estinzione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi, per intervenuta prescrizione tenuto conto degli anni di imposta ai quali si riferiscono i tributi;
decadenza della pretesa impositiva ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n.
602 del 1973 e, riguardo ai tributi locali, dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni logico – giuridiche della pretesa tributaria, mancanza di prova del credito, irregolarità del ruolo, illegittimità delle sanzioni e degli interessi, errori di calcolo.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento ad alcune delle cartelle impugnate di propria competenza, che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un estratto di ruolo in assenza delle ipotesi contemplate dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Nel merito, l'Ufficio rileva che le cartelle di propria competenza derivano dall'esito del controllo delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600 del 1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Riguardo alle censure afferenti all'attività del concessionario per la riscossione l'amministrazione eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate Riscossione che si associa alla eccezione in rito di cui sopra evidenziando che le cartelle in questione sono state ritualmente notificate e chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992.
Con ordinanza n. 6368 del 2.10.2025 la Corte ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dalla questione relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ai quali sono riferibili i titoli in contestazione ex art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Ciò in quanto il gravame è inammissibile sotto distinto profilo. Come noto l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
2021 convertito dalla L. n. 215 del 2021, dispone che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dunque la novella legislativa dichiara, per legge, l'insussistenza di tale interesse nei confronti di una cartella non notificata, fatte salve le tre ipotesi residuali indicate.
In applicazione della nuova norma vigente si deve necessariamente affermare che nel caso di specie il contribuente non ha alcun interesse ad agire avverso il ruolo e le cartelle delle quali dichiara di non aver mai avuto conoscenza legale a mezzo di rituale notificazione. Egli infatti non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata.
Conseguentemente, nel caso di specie, il ricorso proposto avverso il ruolo e le cartelle asseritamente non notificate, delle quali il contribuente afferma di aver avuto conoscenza a mezzo dell'estratto di ruolo, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c..
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14179/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220106107074000 5.928,66 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220163303892000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022891970000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230047452361000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230069630235000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230080134177000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240014113864000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240045639349000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157433841000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157433942000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054839658000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2108/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sono impugnate le cartelle di pagamento di seguito indicate, di cui il contribuente ha avuto conoscenza in seguito al rilascio di un estratto di ruolo da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione:
1) cartella di pagamento n. 071 2022 010610707 4000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 6.078,13 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
2) cartella di pagamento n. 071 2022 016330389 2000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 1.445,86 (ente creditore: Comune di Napoli);
3) cartella di pagamento n. 071 2023 0022891970 000, notificata il 02/11/2023, per un importo dovuto di
€ 9.604,11 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
4) cartella di pagamento n. 07 12023 004745236 1000, notificata il 13/11/2023, per un importo dovuto di
€ 749,16; ente creditore (ente creditore: Comune di Napoli);
5) cartella di pagamento n. 07120230069630235000, notificata il 05/02/2024, per un importo dovuto di
€ 877,02 (ente creditore: Comune di Napoli); 6) cartella di pagamento n. 07120230080134177000, notificata il 01/07/2024, per un importo dovuto di
€ 830,89 (ente creditore: Comune di Procida);
7) cartella di pagamento n. 0712024 0014113864000, notificata il 28/11/2024, per un importo dovuto di
€ 924,75 (ente creditore: Regione Campania);
8) cartella di pagamento n. 0712024 0045639349000, notificata il 20/02/2025, per un importo dovuto di
€ 7.485,97 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
9) cartella di pagamento n. 0712024 0157433841000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 7.427,01 (ente creditore: amministrazione finanziaria – Direzione provinciale);
10) cartella di pagamento n. 071 2024 015743394 2000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 506,43 (ente creditore: Regione Campania);
11) cartella di pagamento n. 071 2025 005483965 8000, notificata in data non specificata, per un importo dovuto di € 985,86 (ente creditore: Regione Campania).
Dopo aver svolto preliminari considerazioni sulla presunta impugnabilità dell'estratto di ruolo, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento), estinzione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi, per intervenuta prescrizione tenuto conto degli anni di imposta ai quali si riferiscono i tributi;
decadenza della pretesa impositiva ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n.
602 del 1973 e, riguardo ai tributi locali, dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni logico – giuridiche della pretesa tributaria, mancanza di prova del credito, irregolarità del ruolo, illegittimità delle sanzioni e degli interessi, errori di calcolo.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento ad alcune delle cartelle impugnate di propria competenza, che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un estratto di ruolo in assenza delle ipotesi contemplate dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Nel merito, l'Ufficio rileva che le cartelle di propria competenza derivano dall'esito del controllo delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600 del 1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Riguardo alle censure afferenti all'attività del concessionario per la riscossione l'amministrazione eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate Riscossione che si associa alla eccezione in rito di cui sopra evidenziando che le cartelle in questione sono state ritualmente notificate e chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992.
Con ordinanza n. 6368 del 2.10.2025 la Corte ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dalla questione relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ai quali sono riferibili i titoli in contestazione ex art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Ciò in quanto il gravame è inammissibile sotto distinto profilo. Come noto l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
2021 convertito dalla L. n. 215 del 2021, dispone che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dunque la novella legislativa dichiara, per legge, l'insussistenza di tale interesse nei confronti di una cartella non notificata, fatte salve le tre ipotesi residuali indicate.
In applicazione della nuova norma vigente si deve necessariamente affermare che nel caso di specie il contribuente non ha alcun interesse ad agire avverso il ruolo e le cartelle delle quali dichiara di non aver mai avuto conoscenza legale a mezzo di rituale notificazione. Egli infatti non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata.
Conseguentemente, nel caso di specie, il ricorso proposto avverso il ruolo e le cartelle asseritamente non notificate, delle quali il contribuente afferma di aver avuto conoscenza a mezzo dell'estratto di ruolo, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c..
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte resistente costituita.