TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 558
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale e violazione principi euro-unitari

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato, non violando l'art. 23 Cost., né i principi di irretroattività e affidamento. Le imprese erano consapevoli dei tetti di spesa e degli obblighi di ripiano.

  • Rigettato
    Natura retroattiva dei provvedimenti e lesione dell'affidamento

    Il tetto nazionale era noto dal 2014 e la conferma nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Il meccanismo di payback era chiaro sin dal 2015.

  • Rigettato
    Incompatibilità con la normativa europea in materia di contratti pubblici e concorrenza

    Il payback non incide sui singoli contratti né altera l'esito delle gare, operando esternamente sulla sfera patrimoniale delle imprese. Non è dimostrato che abbia reso le offerte non remunerative o azzerato i margini di utile. La disciplina è chiara e conforme ai principi UE.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    I decreti ministeriali hanno legittimamente individuato criteri uniformi. L'onere di corretta contabilizzazione grava sulle imprese. Il riferimento al fatturato al lordo dell'IVA è coerente con il costo effettivo sostenuto dal SSN.

  • Altro
    Natura vincolata e tecnico-contabile dell'atto regionale

    L'atto regionale si limita a recepire dati contabili e svolgere operazioni matematiche, senza discrezionalità. Si tratta di attività vincolata e tecnico-contabile che dà luogo a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, involgente un diritto soggettivo. Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 558
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 558
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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