Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 170
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo da fine ottobre 2021

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento della nuda proprietà non incide sul periodo di tassazione in esame, in quanto l'usufrutto è scaduto il 30/10/2021, consolidando la piena proprietà in capo alla ricorrente già nuda proprietaria. Successivamente, con scissione societaria, la nuda proprietà è passata a altra società, rimanendo l'usufrutto in capo alla ricorrente, che rimane unico soggetto passivo IMU.

  • Rigettato
    Mancanza agevolazione per sanzioni ridotte

    La Corte ha ritenuto che l'art. 17 d.lgs. 87/2004 inibisce la possibilità di definizione in forma agevolata delle sanzioni. L'Ufficio resistente si è reso disponibile a rettificare l'avviso di accertamento espungendo l'importo relativo alla parte di sanzione già versata.

  • Rigettato
    Mancata allegazione della delega di firma

    La Corte ha ritenuto che sull'avviso di accertamento è correttamente riportato il nominativo del direttore dell'area monitoraggio entrate e recupero evasione, e che la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, co.87, L.549/95. La sottoscrizione risulta presente e apposta digitalmente. La nomina del responsabile del tributo è avvenuta con Delibera di Giunta richiamata nell'intestazione dell'avviso.

  • Rigettato
    Mancata allegazione delle delibere

    La Corte ha ritenuto, in base a un orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'obbligo di allegazione riguarda atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili, ma non anche atti generali come le delibere comunali, la cui conoscibilità è presunta.

  • Rigettato
    Mancato contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che la nuova procedura non trova applicazione per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come nel caso di specie. Inoltre, la parte avrebbe dovuto dimostrare che un eventuale contatto preventivo avrebbe potuto modificare la decisione dell'Ente Impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 170
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 170
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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