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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
UL US, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-10537 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4336/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA a Socio Unico, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T3/ RE-10537 IMU 2021, al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha eccepito:- Mancanza del presupposto impositivo da fine ottobre 2021 perché la società Ricorrente_1 SPA non è più titolare della proprietà relativa ad una delle unità immobiliari accertate;
- Mancata indicazione della agevolazione per sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 13 del dl 472/1997;- Mancata applicazione del d.lgs. 87/2004, si chiede l'applicazione delle sanzioni ridotte dal
30% al 25% come previsto dalla nuova normativa in vigore dal 01/09/2024;- Mancata allegazione della delega di firma;
- Mancata allegazione delle delibere;
- Mancato contraddittorio preventivo;
- Omessa o insufficiente motivazione.
Si costituisce il Comune di Milano contestando ogni eccezione ex adverso proposta, insistendo nel proprio operato.
Esaminata la richiesta di sospensiva dell'atto impugnato, la stessa è stata respinta.
Parte ricorrente deposita ben tre memorie per perorare la questione delle sanzioni affermando di averle versate nella misura ridotta e quindi di non doverle più versare nel caso di soccombenza.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il merito della questione, il trasferimento della nuda proprietà intervenuto tra la ricorrente
“Ricorrente_1 spa” e la “Sas Società_1 Sas non interessa il periodo di tassazione in esame.
Precisamente, in data 30/10/1991 la Ricorrente_1 spa diventa nuda proprietaria dell' immobile in esame e cede usufrutto per periodo di trenta anni a Società_1 spa;
in data 30/10/2021, scade diritto di usufrutto che consolida la proprietà immobile in capo alla Ricorrente_1 spa (già titolare della nuda proprietà); in data 1/1/2022, efficacia scissione societaria con trasferimento della sola nuda proprietà in capo alla Società_1 sas e usufrutto che rimane in capo alla Ricorrente_1 spa che rimane unico soggetto passivo IMU.
Tali circostanze vanno lette con quanto affermato proprio dalla Società_1 sas in relazione al contenzioso presso questa Corte di giustizia tributaria, RGRN 2692/2024, relativo sempre ad un avviso di accertamento
IMU anno 2021 comprendente il medesimo immobile: “Risulta la parziale mancanza del presupposto impositivo da fine ottobre 2021 perché la società Società_1 non è più titolare dell'usufrutto sugli immobili accertati, il tutto come da atto notarile allegato. Detto atto notarile del 30 ottobre 1991 a rogito Dott. Nominativo_1 riportava la cessione della nuda proprietà di tutti gli immobili. ….diritto estinto alla data del 31 ottobre 2021.”
Nell'ultimo bimestre 2021 il diritto di usufrutto era ritornato alla Ricorrente_1 spa. Pertanto si ritengono meritevoli di accoglimento nel merito delle ragioni del Comune.
Per quanto riguarda le sanzioni, viene inibita dall'art. 17 d.lgs. 87/2004, la possibilità di definizione in forma agevolata.
Di conseguenza il versamento effettuato da Parte Ricorrente tramite F24 non può coprire l'intero importo dovuto a titolo di sanzioni. Comunque l'Ufficio resistente nelle proprie controdeduzioni si è reso disponibile a rettificare l'avviso di accertamento impugnato espungendo l'importo relativo alla parte di sanzione già versata.
Sulla presunta mancata allegazione della delega di firma, sull' impugnato avviso di accertamento è correttamente riportato il nominativo del direttore dell'area monitoraggio entrate e recupero evasione afferente al tributo IMU, dott.ssa Nominativo_2, e, in ottemperanza al contenuto dell'art. 1, co.87, L.549/95,
“La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 28/12/1995 n.549”. Nella fattispecie in esame trova applicazione la disciplina prevista dal legislatore in materia di tributi locali, l'art 1, comma 162 della Legge 296/2006, il quale dispone che gli avvisi di accertamento, emanati dall'amministrazione comunale, sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. La sottoscrizione contestata risulta, senza alcun dubbio, presente nel testo del medesimo provvedimento e, altrettanto inequivocabilmente, apposta.
Il presente atto è firmato digitalmente in forza di una precisa disposizione legislativa. La nomina del responsabile del tributo avviene con Delibera di Giunta, in particolare nel caso di specie tale nomina per la dott.ssa Nominativo_2 è avvenuta con DG n. 422 del 01/04/2022, delibera richiamata nell' intestazione del medesimo avviso di accertamento.
La recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 8814/2019, ha fissato il principio secondo cui «… in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa».
Parte ricorrente eccepisce anche la mancata allegazione delle delibere.
Alla luce di un orientamento consolidato della Suprema Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarderebbe gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere comunali, comunque soggette a pubblicità legale e la cui conoscibilità è quindi presunta (tra le più recenti si citano le sentenze della Cassazione n. 12270/2010, 11445/2010, 8505/2010, 5052/2010, 2953/2010).
Ulteriore motivo di ricorso riguarda una supposta violazione dell'obbligo di contradditorio introdotto a seguito della revisione dello Statuto dei diritti del contribuente attuata dal Dlgs n. 219/2023.
La nuova procedura non trova applicazione per tutta la tipologia di atti impositivi emessi dalla Pubblica
Amministrazione.
Il decreto Mef dello scorso 24 aprile2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha individuato gli atti esclusi dall'obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale. La deroga riguarda, come nel caso che ci occupa, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e comunque la parte avrebbe dovuto dimostrare che un eventuale contatto preventivo tra le parti avrebbe potuto modificare la decisione dell'Ente Impositore.
Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2000 (duemila) a favore della parte resistente.
Milano, lì 17 novembre 2025
ll Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
UL US, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-10537 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4336/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA a Socio Unico, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T3/ RE-10537 IMU 2021, al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha eccepito:- Mancanza del presupposto impositivo da fine ottobre 2021 perché la società Ricorrente_1 SPA non è più titolare della proprietà relativa ad una delle unità immobiliari accertate;
- Mancata indicazione della agevolazione per sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 13 del dl 472/1997;- Mancata applicazione del d.lgs. 87/2004, si chiede l'applicazione delle sanzioni ridotte dal
30% al 25% come previsto dalla nuova normativa in vigore dal 01/09/2024;- Mancata allegazione della delega di firma;
- Mancata allegazione delle delibere;
- Mancato contraddittorio preventivo;
- Omessa o insufficiente motivazione.
Si costituisce il Comune di Milano contestando ogni eccezione ex adverso proposta, insistendo nel proprio operato.
Esaminata la richiesta di sospensiva dell'atto impugnato, la stessa è stata respinta.
Parte ricorrente deposita ben tre memorie per perorare la questione delle sanzioni affermando di averle versate nella misura ridotta e quindi di non doverle più versare nel caso di soccombenza.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il merito della questione, il trasferimento della nuda proprietà intervenuto tra la ricorrente
“Ricorrente_1 spa” e la “Sas Società_1 Sas non interessa il periodo di tassazione in esame.
Precisamente, in data 30/10/1991 la Ricorrente_1 spa diventa nuda proprietaria dell' immobile in esame e cede usufrutto per periodo di trenta anni a Società_1 spa;
in data 30/10/2021, scade diritto di usufrutto che consolida la proprietà immobile in capo alla Ricorrente_1 spa (già titolare della nuda proprietà); in data 1/1/2022, efficacia scissione societaria con trasferimento della sola nuda proprietà in capo alla Società_1 sas e usufrutto che rimane in capo alla Ricorrente_1 spa che rimane unico soggetto passivo IMU.
Tali circostanze vanno lette con quanto affermato proprio dalla Società_1 sas in relazione al contenzioso presso questa Corte di giustizia tributaria, RGRN 2692/2024, relativo sempre ad un avviso di accertamento
IMU anno 2021 comprendente il medesimo immobile: “Risulta la parziale mancanza del presupposto impositivo da fine ottobre 2021 perché la società Società_1 non è più titolare dell'usufrutto sugli immobili accertati, il tutto come da atto notarile allegato. Detto atto notarile del 30 ottobre 1991 a rogito Dott. Nominativo_1 riportava la cessione della nuda proprietà di tutti gli immobili. ….diritto estinto alla data del 31 ottobre 2021.”
Nell'ultimo bimestre 2021 il diritto di usufrutto era ritornato alla Ricorrente_1 spa. Pertanto si ritengono meritevoli di accoglimento nel merito delle ragioni del Comune.
Per quanto riguarda le sanzioni, viene inibita dall'art. 17 d.lgs. 87/2004, la possibilità di definizione in forma agevolata.
Di conseguenza il versamento effettuato da Parte Ricorrente tramite F24 non può coprire l'intero importo dovuto a titolo di sanzioni. Comunque l'Ufficio resistente nelle proprie controdeduzioni si è reso disponibile a rettificare l'avviso di accertamento impugnato espungendo l'importo relativo alla parte di sanzione già versata.
Sulla presunta mancata allegazione della delega di firma, sull' impugnato avviso di accertamento è correttamente riportato il nominativo del direttore dell'area monitoraggio entrate e recupero evasione afferente al tributo IMU, dott.ssa Nominativo_2, e, in ottemperanza al contenuto dell'art. 1, co.87, L.549/95,
“La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 28/12/1995 n.549”. Nella fattispecie in esame trova applicazione la disciplina prevista dal legislatore in materia di tributi locali, l'art 1, comma 162 della Legge 296/2006, il quale dispone che gli avvisi di accertamento, emanati dall'amministrazione comunale, sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. La sottoscrizione contestata risulta, senza alcun dubbio, presente nel testo del medesimo provvedimento e, altrettanto inequivocabilmente, apposta.
Il presente atto è firmato digitalmente in forza di una precisa disposizione legislativa. La nomina del responsabile del tributo avviene con Delibera di Giunta, in particolare nel caso di specie tale nomina per la dott.ssa Nominativo_2 è avvenuta con DG n. 422 del 01/04/2022, delibera richiamata nell' intestazione del medesimo avviso di accertamento.
La recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 8814/2019, ha fissato il principio secondo cui «… in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa».
Parte ricorrente eccepisce anche la mancata allegazione delle delibere.
Alla luce di un orientamento consolidato della Suprema Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarderebbe gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere comunali, comunque soggette a pubblicità legale e la cui conoscibilità è quindi presunta (tra le più recenti si citano le sentenze della Cassazione n. 12270/2010, 11445/2010, 8505/2010, 5052/2010, 2953/2010).
Ulteriore motivo di ricorso riguarda una supposta violazione dell'obbligo di contradditorio introdotto a seguito della revisione dello Statuto dei diritti del contribuente attuata dal Dlgs n. 219/2023.
La nuova procedura non trova applicazione per tutta la tipologia di atti impositivi emessi dalla Pubblica
Amministrazione.
Il decreto Mef dello scorso 24 aprile2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha individuato gli atti esclusi dall'obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale. La deroga riguarda, come nel caso che ci occupa, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e comunque la parte avrebbe dovuto dimostrare che un eventuale contatto preventivo tra le parti avrebbe potuto modificare la decisione dell'Ente Impositore.
Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2000 (duemila) a favore della parte resistente.
Milano, lì 17 novembre 2025
ll Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia