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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3640/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione alla odierna udienza, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3640/2019 r.g.a.c.
tra in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta pro- Parte_1
cura in atti, dalla in persona dei soci Avv. Paola Controparte_1
GI e Avv. Pasqualina Spignese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pomigliano
D'Arco (Na), alla via Felice Terracciano n. 165
1
-appellante
contro
quale Controparte_2
impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Vittorio Iuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na),
alla via D. Fontana, 27, Isola 13
-appellata
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
12/2019, depositata in data 31.01.2019, con la quale il giudice di pace di Marigliano, in parziale ac-
coglimento della domanda proposta, ha condannato la compagnia quale Impresa de- Controparte_2
signata per il FGVS, al pagamento in favore dell' odierna appellante dell' importo di euro 2.000,00,
a titolo di risarcimento di danni riportati dal veicolo di sua proprietà, tipo Lancia Musa, tg. DF 478
EE, nel sinistro verificatosi in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Benevento, altezza civico n. 70,
in data 02.03.2009, per responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 106 tg. BF 419 PD, di proprietà della convenuta privo di copertura assicurativa. Controparte_3
L'appellante ha censurato la predetta decisione limitatamente al quantum, insistendo per il ricono-
scimento degli interessi, con decorrenza dalla data del sinistro e non già dal deposito della sentenza,
nonché censurando la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di pace.
Si è costituita in giudizio la appellata quale Impresa Designata Dal F.G.V.S. Controparte_2
per la Regione Campania resistendo all' avverso gravame e chiedendone il rigetto.
2
Non si è costituita in giudizio la appellata e, pertanto, verifica- Controparte_3
ta ala regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 31 gennaio 2019, e la notifica dell'impugnazione, avvenuta in data 20.05.2019. Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni, in data 21 maggio 2019.
Premesso ciò, va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposi-
zione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329 e 336
cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia deliba-
zione al riguardo.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito espressi.
Fermo il giudicato sull'an del risarcitorio, appare fondata la censura mossa dall'appellante relativa alla errata liquidazione degli interessi, erroneamente liquidati dal giudice di pace con lacunosa mo-
tivazione (essendosi il giudice limitato ad indicare, in parte motiva, “gli interessi legali come in di-
spositivo” e, nel dispositivo, “interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo”).
Va, sul punto, ricordato che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subi-
to dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere in-
vestita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compu-
tarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base
3
ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Sono, pertanto, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva liquidata dal giudice di pace all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 2.3.2009 -
quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 2.3.2010 e fino al momento della sentenza di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronunzia della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
(cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Risulta, viceversa, infondato il secondo motivo di motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.
Il procuratore, in particolare, lamenta la liquidazione effettuata senza tener conto della nota spese prodotta nel corso del giudizio di primo grado, senza motivare le ragioni della limitazione e/o ridu-
zione operata.
Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il Giu-
dicante “(…) in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione
dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva
l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo
scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della li-
quidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi mi-
nimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015,
n.20604);” ( Cass.civ. ord. 15443/2021).
4
Ciò premesso, è però da rilevare che la liquidazione dei compensi effettuata dal giudice di pace,
sebbene in mancanza di adeguata motivazione, appaia pienamente condivisibile e rispettosa della attività professionale svolta, tenuto conto che, a fronte di un accoglimento parziale della domanda
(proposta per l'importo di circa 5.000,00 euro, ed accolta in misura pari a 2.000,00 euro), idoneo a dar luogo a soccombenza reciproca, il giudice di pace abbia riconosciuto un importo addirittura su-
periore ai parametri medi individuati in relazione al valore della domanda, e prossimo al riconosci-
mento dei parametri massimi (avendo liquidato la somma di euro 200,00 per spese ed euro 1.450,00
per compensi).
Da tali considerazioni consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
L' accoglimento parziale dell' appello dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva ed, in parziale riforma della impugnata senten-
za, condanna la appellata quale Impresa Designata dal F.G.V.S. per la Re- Controparte_2
gione Campania, in p.l.r.p.t, al pagamento, in favore dell' appellante, degli interessi (sull' importo liquidato dal giudice di pace) nella misura indicata in parte motiva;
- conferma per le restanti parti la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Nola, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione alla odierna udienza, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3640/2019 r.g.a.c.
tra in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta pro- Parte_1
cura in atti, dalla in persona dei soci Avv. Paola Controparte_1
GI e Avv. Pasqualina Spignese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pomigliano
D'Arco (Na), alla via Felice Terracciano n. 165
1
-appellante
contro
quale Controparte_2
impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Vittorio Iuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na),
alla via D. Fontana, 27, Isola 13
-appellata
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
12/2019, depositata in data 31.01.2019, con la quale il giudice di pace di Marigliano, in parziale ac-
coglimento della domanda proposta, ha condannato la compagnia quale Impresa de- Controparte_2
signata per il FGVS, al pagamento in favore dell' odierna appellante dell' importo di euro 2.000,00,
a titolo di risarcimento di danni riportati dal veicolo di sua proprietà, tipo Lancia Musa, tg. DF 478
EE, nel sinistro verificatosi in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Benevento, altezza civico n. 70,
in data 02.03.2009, per responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 106 tg. BF 419 PD, di proprietà della convenuta privo di copertura assicurativa. Controparte_3
L'appellante ha censurato la predetta decisione limitatamente al quantum, insistendo per il ricono-
scimento degli interessi, con decorrenza dalla data del sinistro e non già dal deposito della sentenza,
nonché censurando la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di pace.
Si è costituita in giudizio la appellata quale Impresa Designata Dal F.G.V.S. Controparte_2
per la Regione Campania resistendo all' avverso gravame e chiedendone il rigetto.
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Non si è costituita in giudizio la appellata e, pertanto, verifica- Controparte_3
ta ala regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 31 gennaio 2019, e la notifica dell'impugnazione, avvenuta in data 20.05.2019. Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni, in data 21 maggio 2019.
Premesso ciò, va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposi-
zione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329 e 336
cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia deliba-
zione al riguardo.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito espressi.
Fermo il giudicato sull'an del risarcitorio, appare fondata la censura mossa dall'appellante relativa alla errata liquidazione degli interessi, erroneamente liquidati dal giudice di pace con lacunosa mo-
tivazione (essendosi il giudice limitato ad indicare, in parte motiva, “gli interessi legali come in di-
spositivo” e, nel dispositivo, “interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo”).
Va, sul punto, ricordato che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subi-
to dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere in-
vestita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compu-
tarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base
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ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Sono, pertanto, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva liquidata dal giudice di pace all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 2.3.2009 -
quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 2.3.2010 e fino al momento della sentenza di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronunzia della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
(cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Risulta, viceversa, infondato il secondo motivo di motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.
Il procuratore, in particolare, lamenta la liquidazione effettuata senza tener conto della nota spese prodotta nel corso del giudizio di primo grado, senza motivare le ragioni della limitazione e/o ridu-
zione operata.
Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il Giu-
dicante “(…) in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione
dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva
l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo
scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della li-
quidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi mi-
nimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015,
n.20604);” ( Cass.civ. ord. 15443/2021).
4
Ciò premesso, è però da rilevare che la liquidazione dei compensi effettuata dal giudice di pace,
sebbene in mancanza di adeguata motivazione, appaia pienamente condivisibile e rispettosa della attività professionale svolta, tenuto conto che, a fronte di un accoglimento parziale della domanda
(proposta per l'importo di circa 5.000,00 euro, ed accolta in misura pari a 2.000,00 euro), idoneo a dar luogo a soccombenza reciproca, il giudice di pace abbia riconosciuto un importo addirittura su-
periore ai parametri medi individuati in relazione al valore della domanda, e prossimo al riconosci-
mento dei parametri massimi (avendo liquidato la somma di euro 200,00 per spese ed euro 1.450,00
per compensi).
Da tali considerazioni consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
L' accoglimento parziale dell' appello dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva ed, in parziale riforma della impugnata senten-
za, condanna la appellata quale Impresa Designata dal F.G.V.S. per la Re- Controparte_2
gione Campania, in p.l.r.p.t, al pagamento, in favore dell' appellante, degli interessi (sull' importo liquidato dal giudice di pace) nella misura indicata in parte motiva;
- conferma per le restanti parti la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Nola, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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