Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2024, n. 32965
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Ordinanza 17 dicembre 2024

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In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2024, n. 32965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32965
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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