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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 447/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 28 novembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa UE US
, sono comparsi l'avv. CANNATA' MASSIMO per parte attrice, nonché l'avv.
TT D'OS in sostituzione dell'avv. POLICHENI per CP_1
IL GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. CANNATA' MASSIMO si riporta a tutti gli atti di causa ed alla note autorizzate ed insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. D'Agostino si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusionali insistendo nella inammissibilità della querela poiché il processo notificatorio si è perfezionato ed insiste per il rigetto.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
UE US
All'esito della camera di coniglio alle ore il giudice procede alla lettura della sentenza contestuale di motivazione e dispositivo come segue. il GOP dr.ssa UE US
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona della giudice onorario dott.ssa UE US e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Cannatà Parte_1 C.F._1
Massimo;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Policheni
Francesca;
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: querela di falso CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 28 novembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, il Controparte_4
proponendo querela di falso avverso tre avvisi di ricevimento, con la quale erano stati spediti ad esso attore, da parte di gli atti di accertamento n. 1-080097- CP_2
19-0003215, n. 1-080097-19-0003904 e n. 1-080097-19-0003290, emessi dal
[...]
in data 04.09.2019. Controparte_3
In particolare, a fondamento della sua domanda, deduceva che Parte_1
esso attore aveva instaurato il presente procedimento di querela di falso al fine di ottenere l'accertamento della falsità degli avvisi di ricevimento relativi agli atti di accertamento n. 1-080097-19-0003215, n. 1-080097-19-0003904 e n. 1-080097-19-
0003290, emessi dal comune di e notificati ad esso attore da CP_3 CP_2
eccependo, appunto, di non avere sottoscritto gli avvisi de quibus.
[...]
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, rilevava che le Controparte_2
contestazioni relative alla sottoscrizione svolte da parte attrice afferiscono ad un atto, ossia la ricevuta di ritorno di una raccomandata postale, che non è un atto di formazione di essa convenuta. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica sulla firma apposta con il nome di sugli avvisi di ricevimento allegati agli Parte_1
atti di accertamento n. 1-080097-19-0003215, n. 1-080097-19 0003904 e n. 1-080097-
19-0003290, emessi dal comune di in data 04.09.2019. CP_3
All'udienza del 14.03.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa all'udienza del 28.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutevano oralmente la causa. ^^^^^^
La domanda di querela di falso è fondata e deve essere accolta secondo le motivazioni che seguono.
E' risultato in istruttoria a seguito dell'accertamento in contraddittorio e dell'espletamento di apposita CTU calligrafica che la firma apposta in calce agli atti i contestazione è risultata non appartenente all'istanza.
Infatti, il CTU alle conclusioni del suo elaborato ha precisato che :(conclusioni pag. 33 ctu): << Alla luce delle significative discordanze riscontrate tra le caratteristiche tipiche e personali degli scritti autografi del sig. e Parte_1
quelle delle sottoscrizioni oggetto di verifica, ne deriva che “le firme apposte sugli avvisi di ricevimento allegati agli atti di accertamento n. 1-080097-19-0003215, n. 1-
080097-19 0003904 e n. 1-080097-19-0003290, emessi dal comune di CP_3
in data 04.09.2019 risultano FALSE in quanto non appartengono alla mano del sig.
” >>. Parte_1
Tanto considerato e preso atto delle conclusioni del consulente che appaiono logiche e sottratte da censura questo tribunale ritiene di dovere procedere all'accoglimento della domanda di querela di falso.
Considerata la natura di giudizio incidentale questo tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
per come in atti generalizzato contro +1 così
[...] Controparte_3
provvede:
• accerta e dichiara ad ogni effetto di legge a falsità della sottoscrizione che risulta in calce agli avvisi di ricevimento allegati agli atti di accertamento n. 1-080097-19-
0003215, n. 1-080097-19 0003904 e n. 1-080097-19-0003290, emessi dal comune di in data 04.09.2019 che non risultano essere stato sottoscritti da CP_3
Parte_1
Spese compensate
Palmi lì 27.11.25
Il Giudice
Dr.ssa UE US
Dichiara prescritto il credito portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2023/3029 Documento n. 09476202300000346000 per
l'importo totale di € 883.182,58 notificata in data 6.9.23 in relazione al pagamento portato dalle seguenti cartelle e precisamente :per la cartella di pagamento n.
09420050014345910000 , la cartella di pagamento n. 09420050016913720000 e la cartella di pagamento n. 09420080014698645000;
-Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di CP_5 Controparte_6
liquidate nella somma complessiva di euro 852,00 oltre euro 125 per CU e spese, cui si aggiungono le spese generali VA e CP se dovute da distrarsi a favore del procuratore avv. Michele Pricoco
Così deciso in Palmi lì 30.10.25
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO