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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 202/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
02/12/2025
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Renata Ferrai, giusta procura C.F._2 in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, via Calamaretti, n. 15, risultano elettivamente domiciliate;
- RICORRENTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
GI AC, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, Via
Buonarroti, n. 16, risulta elettivamente domiciliato;
- RESISTENTE
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 02/12/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e agivano in Parte_1 Parte_2 giudizio nei confronti di , al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. CP_1
2932 c.c. che tenesse luogo degli effetti di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, raggiunto tra la prima e quest'ultimo.
Nello specifico, parte ricorrente esponeva che le parti concludevano un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Grosseto in data 01.06.2017 e che in tale accordo, il SI. si impegnava, tra le varie cose, a trasferire in favore delle Pt_2 figlie, a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile sito in Orbetello, Via Pantini Giancarlo,
n. 24, int. 6.
Tuttavia, sosteneva parte ricorrente, tale accordo non veniva mai adempiuto dal resistente.
Per tutte queste ragioni, le ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del SI. dell'obbligo, assunto in sede CP_1 di separazione personale, di trasferire, a titolo gratuito, l'immobile di sua proprietà, sito in Orbetello, Via Pantini Giancarlo n. 24, int. 6, alle figlie e , e, per CP_2 Parte_2
l'effetto, emettere Sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, ovverosia trasferisca ad e a la piena proprietà Persona_1 Parte_2 sull'immobile posto in Orbetello, Via Pantini Giancarlo n. 24, int. 6, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Orbetello al Foglio 92, particella 159, sub 12, cat. A/4, classe
2, consistenza vani 5, rendita catastale Euro 387,34.
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso forfettario, CAP ed Iva, se dovuta al momento del pagamento”.
Con decreto del 21.01.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando a parte ricorrente i termini di legge per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, disattese contrarie richieste, eccezioni e difese, così provvedere: dichiarare
l'improcedibilità dell'azione giudiziaria delle ricorrenti per mancato esperimento del procedimento di mediazione civile obbligatoria;
disporre l'integrazione del contradditorio della presente giudizio nei confronti della SI.ra ; dichiarare Persona_1 il difetto di legittimazione attiva e di interessa ad agire della SI.ra ; Parte_1 rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di compenso avvocato, spese ed accessori di Legge del presente causa”.
- 2 -
All'udienza del 02.12.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il giudice si riservava la decisione entro il termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto domanda di esecuzione in forza specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto in forza dell'accordo separazione consensuale omologato dal Tribunale di Grosseto con decreto del 01.06.2017.
Com'è noto, in punto di diritto, in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti possono concludere accordi (anche stragiudiziali) aventi ad oggetto l'assunzione di un obbligo preliminare al trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Nello specifico, è valida e ammissibile qualsiasi clausola che regolamenti i rapporti patrimoniali dei coniugi, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile che di cessione definitiva del bene stesso ovvero ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo (Cass. Civ. Sez. Un. n. 21761/2021). Pertanto, in caso di inadempimento all'obbligazione di trasferire la parte interessata può esperire la tutela di cui all'art. 2932 c.c..
La norma richiamata prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza, avente natura costitutiva, che produca gli effetti del contratto non concluso.
Tale rimedio, pur venendo generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del contratto preliminare, trova applicazione in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o negoziale (Cass. Civ. n. 1708/2000).
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, in primo luogo, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile. Altre due condizioni, previste dal primo comma della richiamata disposizione, sono la possibilità dell'esecuzione, escludendone l'ammissibilità nel caso di impossibilità giuridica e/o di fatto, e che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Come anticipato, la sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive. La finalità della stessa è quella di operare ex nunc il mutamento della situazione giuridica che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto, elevandosi a surrogato del contratto definitivo. I suoi effetti si producono al momento del passaggio in giudicato.
- 3 -
In aggiunta, rispetto al contratto preliminare di compravendita, - i cui principi possono estendersi anche al caso in esame -, com'è noto, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (Cass. Civ. n. 952/2013; “la possibilità che l'oggetto di un contratto preliminare sia determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio ed anche successivi alla sua conclusione trova un limite nel caso in cui
l'identificazione del bene da trasferire non attenga all'ipotesi di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” Cass. civ. n. 11874/2002; cfr. anche App.
Napoli, Sez. III, del 13.01.2011; Trib. Salerno, Sez. I, del 15.06.2010).
A tal proposito, in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (Cass. Civ. n. 22559/2023).
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, può passarsi ad esporre la ragione assorbente del rigetto della domanda attorea.
- 4 -
Ed infatti, nella fattispecie concreta, deve ritenersi insussistente un idoneo accordo tra i coniugi da cui possa sorgere un obbligo azionabile con la domanda giudiziale spiegata.
L'accordo di separazione consensuale omologato non contiene tutti gli elementi necessari per ritenere stipulato un valido contratto preliminare tra le parti, per l'accoglimento della domanda.
In particolare, manca l'identificazione precisa del bene: del tutto assenti sono gli identificativi catastali.
Nell'atto suindicato, vi è solo un generico riferimento alla casa familiare sita in Orbetello
(GR), Via Pantini Giancarlo, n. 24, int. 6.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché la sentenza ex art. 2932 c.c. possa sostituire l'accordo tra le parti è necessario che il bene oggetto del trasferimento sia identificabile con certezza. L'indeterminatezza o la genericità dell'oggetto impediscono l'esecuzione in forma specifica. Nel campo del diritto immobiliare ciò avviene principalmente dando indicazione, esatta e compiuta, dei dati catastali del bene e dei suoi confini, i quali, come detto, devono risultare all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
La sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., quindi, presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto dell'accordo e quello effettivamente esistente. “L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene” (Cass. Civ. n.
28623/2024).
Infine, va rilevato come, al fine della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., è necessaria la produzione in giudizio di ulteriore documentazione.
Sul punto occorre premettere che la Cassazione s'è espressa sugli stessi nel modo seguente:
1. in primo luogo s'è ritenuto necessario l'inserimento degli estremi della concessione edilizia nel contratto preliminare posto alla base della richiesta ex art. 2932
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c.c.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932 c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'art. 17 della L. 47/1985 (ora sostituito dall'art. 46 del DPR
380/2001), e dello stesso art. 40 della L. 47/1985. Tale principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva conferma, con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto dell'art. 17, co. 4 e art. 40, co. 3 della L. 47/1985, nonché art. 46, co. 4 del DPR
380/2001 - non influenza la disciplina della sentenza ex art. 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare (cfr. Cass n. 1199/97, Cass. n. 59/02, Cass. n. 9647/06,
Cass. n. 13225/08, Cass. n. 8489/16, Cass. n. 1505/18 e Cass. n. 21721/19). E ancora: “la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 della L. 47/1985, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19)” (cfr. Cass. n. 12654/2020);
2. ai fini della sentenza di cui all'art. 2932 c.c. è altresì necessaria nel giudizio l'acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale di cui all'art. 29, co. 1 bis della L. 52/1985, e cioè all'identificazione catastale, al riferimento alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (cfr. ancora Cass.
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n. 12654/20);
3. in materia di conformità edilizia e urbanistica la Suprema Corte (sempre
Cass. n. 12654/20) ha chiarito quanto segue: “Sempre in tema di conformità edilizia ed urbanistica conviene altresì precisare che - alla luce di principi fissati dalla Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8230/19, già menzionata nel precedente paragrafo 31.1.1. - ai fini della possibilità di adottare una sentenza traslativa della proprietà di un immobile con sentenza ex art. 2932 c.c., è sufficiente che negli atti siano presenti (in quanto già contenute nel contratto preliminare o successivamente acquisite nel corso del giudizio) le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) o della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40
(purché reali e riferibili all'immobile), a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (profilo, va comunque sottolineato, destinato ad acquisire rilievo nell'ipotesi che il promissario acquirente, convenuto per l'adempimento in forma specifica, resista alla domanda eccependo la difformità della costruzione dal relativo titolo edilizio)”;
4. ai fini dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c., richiesta dall'attore, deve ritenersi necessaria anche l'acquisizione di documentazione ipocatastale ventennale (o di relazione notarile sostitutiva) al fine di ricostruire la storia dell'immobile da trasferire, nonché
l'appartenenza dello stesso al promittente venditore. Ciò in quanto la sentenza richiesta costituisce uno strumento alternativo all'atto notarile alla stipula del quale le parti si erano obbligate ai fini del trasferimento dell'immobile per cui è causa. Tale conclusione può agevolmente desumersi anche dalla lettura dell'art. 567, co 2 c.p.c. ai sensi del quale, in materia di vendita forzata, pienamente assimilabile al trasferimento ex art. 2932 c.c. richiesto dalla parte, il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. In applicazione della suddetta norma, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, mutatis mutandis: "In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore
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esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484,175,152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo" (cfr. Cass. n. 15597/2019).
Ordunque, in mancanza dei necessari presupposti, nel caso che occupa non può essere emessa la sentenza ex art. 2932 c.c. richiesta dalle ricorrenti.
Le stesse, infatti, si sono limitate a produrre unicamente la relazione di conformità urbanistica ed edilizia del bene e non anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 della L. 47/1985, e, soprattutto, la documentazione ipocatastale ventennale
(o di relazione notarile sostitutiva) volta a ricostruire la storia dell'immobile da trasferire, nonché l'appartenenza dello stesso al promittente venditore.
Quanto alle spese di lite, visti i rapporti tra le parti e i numerosi tentativi di risolvere in via stragiudiziale la controversia, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
02/12/2025
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Renata Ferrai, giusta procura C.F._2 in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, via Calamaretti, n. 15, risultano elettivamente domiciliate;
- RICORRENTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
GI AC, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, Via
Buonarroti, n. 16, risulta elettivamente domiciliato;
- RESISTENTE
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 02/12/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e agivano in Parte_1 Parte_2 giudizio nei confronti di , al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. CP_1
2932 c.c. che tenesse luogo degli effetti di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, raggiunto tra la prima e quest'ultimo.
Nello specifico, parte ricorrente esponeva che le parti concludevano un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Grosseto in data 01.06.2017 e che in tale accordo, il SI. si impegnava, tra le varie cose, a trasferire in favore delle Pt_2 figlie, a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile sito in Orbetello, Via Pantini Giancarlo,
n. 24, int. 6.
Tuttavia, sosteneva parte ricorrente, tale accordo non veniva mai adempiuto dal resistente.
Per tutte queste ragioni, le ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del SI. dell'obbligo, assunto in sede CP_1 di separazione personale, di trasferire, a titolo gratuito, l'immobile di sua proprietà, sito in Orbetello, Via Pantini Giancarlo n. 24, int. 6, alle figlie e , e, per CP_2 Parte_2
l'effetto, emettere Sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, ovverosia trasferisca ad e a la piena proprietà Persona_1 Parte_2 sull'immobile posto in Orbetello, Via Pantini Giancarlo n. 24, int. 6, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Orbetello al Foglio 92, particella 159, sub 12, cat. A/4, classe
2, consistenza vani 5, rendita catastale Euro 387,34.
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso forfettario, CAP ed Iva, se dovuta al momento del pagamento”.
Con decreto del 21.01.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando a parte ricorrente i termini di legge per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, disattese contrarie richieste, eccezioni e difese, così provvedere: dichiarare
l'improcedibilità dell'azione giudiziaria delle ricorrenti per mancato esperimento del procedimento di mediazione civile obbligatoria;
disporre l'integrazione del contradditorio della presente giudizio nei confronti della SI.ra ; dichiarare Persona_1 il difetto di legittimazione attiva e di interessa ad agire della SI.ra ; Parte_1 rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di compenso avvocato, spese ed accessori di Legge del presente causa”.
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All'udienza del 02.12.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il giudice si riservava la decisione entro il termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto domanda di esecuzione in forza specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto in forza dell'accordo separazione consensuale omologato dal Tribunale di Grosseto con decreto del 01.06.2017.
Com'è noto, in punto di diritto, in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti possono concludere accordi (anche stragiudiziali) aventi ad oggetto l'assunzione di un obbligo preliminare al trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Nello specifico, è valida e ammissibile qualsiasi clausola che regolamenti i rapporti patrimoniali dei coniugi, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile che di cessione definitiva del bene stesso ovvero ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo (Cass. Civ. Sez. Un. n. 21761/2021). Pertanto, in caso di inadempimento all'obbligazione di trasferire la parte interessata può esperire la tutela di cui all'art. 2932 c.c..
La norma richiamata prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza, avente natura costitutiva, che produca gli effetti del contratto non concluso.
Tale rimedio, pur venendo generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del contratto preliminare, trova applicazione in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o negoziale (Cass. Civ. n. 1708/2000).
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, in primo luogo, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile. Altre due condizioni, previste dal primo comma della richiamata disposizione, sono la possibilità dell'esecuzione, escludendone l'ammissibilità nel caso di impossibilità giuridica e/o di fatto, e che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Come anticipato, la sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive. La finalità della stessa è quella di operare ex nunc il mutamento della situazione giuridica che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto, elevandosi a surrogato del contratto definitivo. I suoi effetti si producono al momento del passaggio in giudicato.
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In aggiunta, rispetto al contratto preliminare di compravendita, - i cui principi possono estendersi anche al caso in esame -, com'è noto, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (Cass. Civ. n. 952/2013; “la possibilità che l'oggetto di un contratto preliminare sia determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio ed anche successivi alla sua conclusione trova un limite nel caso in cui
l'identificazione del bene da trasferire non attenga all'ipotesi di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” Cass. civ. n. 11874/2002; cfr. anche App.
Napoli, Sez. III, del 13.01.2011; Trib. Salerno, Sez. I, del 15.06.2010).
A tal proposito, in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (Cass. Civ. n. 22559/2023).
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, può passarsi ad esporre la ragione assorbente del rigetto della domanda attorea.
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Ed infatti, nella fattispecie concreta, deve ritenersi insussistente un idoneo accordo tra i coniugi da cui possa sorgere un obbligo azionabile con la domanda giudiziale spiegata.
L'accordo di separazione consensuale omologato non contiene tutti gli elementi necessari per ritenere stipulato un valido contratto preliminare tra le parti, per l'accoglimento della domanda.
In particolare, manca l'identificazione precisa del bene: del tutto assenti sono gli identificativi catastali.
Nell'atto suindicato, vi è solo un generico riferimento alla casa familiare sita in Orbetello
(GR), Via Pantini Giancarlo, n. 24, int. 6.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché la sentenza ex art. 2932 c.c. possa sostituire l'accordo tra le parti è necessario che il bene oggetto del trasferimento sia identificabile con certezza. L'indeterminatezza o la genericità dell'oggetto impediscono l'esecuzione in forma specifica. Nel campo del diritto immobiliare ciò avviene principalmente dando indicazione, esatta e compiuta, dei dati catastali del bene e dei suoi confini, i quali, come detto, devono risultare all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
La sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., quindi, presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto dell'accordo e quello effettivamente esistente. “L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene” (Cass. Civ. n.
28623/2024).
Infine, va rilevato come, al fine della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., è necessaria la produzione in giudizio di ulteriore documentazione.
Sul punto occorre premettere che la Cassazione s'è espressa sugli stessi nel modo seguente:
1. in primo luogo s'è ritenuto necessario l'inserimento degli estremi della concessione edilizia nel contratto preliminare posto alla base della richiesta ex art. 2932
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c.c.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932 c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'art. 17 della L. 47/1985 (ora sostituito dall'art. 46 del DPR
380/2001), e dello stesso art. 40 della L. 47/1985. Tale principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva conferma, con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto dell'art. 17, co. 4 e art. 40, co. 3 della L. 47/1985, nonché art. 46, co. 4 del DPR
380/2001 - non influenza la disciplina della sentenza ex art. 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare (cfr. Cass n. 1199/97, Cass. n. 59/02, Cass. n. 9647/06,
Cass. n. 13225/08, Cass. n. 8489/16, Cass. n. 1505/18 e Cass. n. 21721/19). E ancora: “la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 della L. 47/1985, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19)” (cfr. Cass. n. 12654/2020);
2. ai fini della sentenza di cui all'art. 2932 c.c. è altresì necessaria nel giudizio l'acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale di cui all'art. 29, co. 1 bis della L. 52/1985, e cioè all'identificazione catastale, al riferimento alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (cfr. ancora Cass.
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n. 12654/20);
3. in materia di conformità edilizia e urbanistica la Suprema Corte (sempre
Cass. n. 12654/20) ha chiarito quanto segue: “Sempre in tema di conformità edilizia ed urbanistica conviene altresì precisare che - alla luce di principi fissati dalla Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8230/19, già menzionata nel precedente paragrafo 31.1.1. - ai fini della possibilità di adottare una sentenza traslativa della proprietà di un immobile con sentenza ex art. 2932 c.c., è sufficiente che negli atti siano presenti (in quanto già contenute nel contratto preliminare o successivamente acquisite nel corso del giudizio) le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) o della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40
(purché reali e riferibili all'immobile), a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (profilo, va comunque sottolineato, destinato ad acquisire rilievo nell'ipotesi che il promissario acquirente, convenuto per l'adempimento in forma specifica, resista alla domanda eccependo la difformità della costruzione dal relativo titolo edilizio)”;
4. ai fini dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c., richiesta dall'attore, deve ritenersi necessaria anche l'acquisizione di documentazione ipocatastale ventennale (o di relazione notarile sostitutiva) al fine di ricostruire la storia dell'immobile da trasferire, nonché
l'appartenenza dello stesso al promittente venditore. Ciò in quanto la sentenza richiesta costituisce uno strumento alternativo all'atto notarile alla stipula del quale le parti si erano obbligate ai fini del trasferimento dell'immobile per cui è causa. Tale conclusione può agevolmente desumersi anche dalla lettura dell'art. 567, co 2 c.p.c. ai sensi del quale, in materia di vendita forzata, pienamente assimilabile al trasferimento ex art. 2932 c.c. richiesto dalla parte, il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. In applicazione della suddetta norma, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, mutatis mutandis: "In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore
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esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484,175,152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo" (cfr. Cass. n. 15597/2019).
Ordunque, in mancanza dei necessari presupposti, nel caso che occupa non può essere emessa la sentenza ex art. 2932 c.c. richiesta dalle ricorrenti.
Le stesse, infatti, si sono limitate a produrre unicamente la relazione di conformità urbanistica ed edilizia del bene e non anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 della L. 47/1985, e, soprattutto, la documentazione ipocatastale ventennale
(o di relazione notarile sostitutiva) volta a ricostruire la storia dell'immobile da trasferire, nonché l'appartenenza dello stesso al promittente venditore.
Quanto alle spese di lite, visti i rapporti tra le parti e i numerosi tentativi di risolvere in via stragiudiziale la controversia, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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