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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1390/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to DI MANGO Parte_1
DONATO, giusta procura in atti
Opponente
E
Controparte_1 in persona del Presidente e legale
[...] rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall' avv. to MAZZARELLA GIUSEPPE, giusta mandato in atti
Opposto
Nonché in persona del legale rapp. Controparte_2 te pt, rapp. to e difeso dall'avv. to MELE ANNA giusta procura in atti
Terzo intervenuto
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 l'opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2024 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 117.527,39, oltre interessi di mora e
[...] sanzioni, per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni di riferimento dal 2003 al 2021. Eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto mancante di copia del ricorso.
Lamentava l'inesatta ricostruzione dei fatti atteso che, dopo la ricezione di pec di messa in mora da parte della in data 13.12.2022, si era CP_1 dichiarato disponibile a versare quanto dovuto attraverso una rateizzazione ma l'accordo non si era perfezionato per il rifiuto dell'Ente che pretendeva il versamento di una prima rata pari al 10% dell'importo totale dovuto, rata ritenuta troppo esosa. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi azionati per il periodo 2003/2017 in assenza di validi atti interruttivi della stessa, non potendo la ricognizione del debito avere alcun effetto su somme già prescritte prima del riconoscimento.
Per i suesposti motivi, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” - in via preliminare: stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all' opponente - il versamento di somma non esigibile per avvenuta prescrizione non inferiore ad Euro 86.600,00 - previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva per la somma di Euro 117.527,35, disporre, ricorrendone gravi motivi, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo con ordinanza non impugnabile ed inaudita altera pars;
- sempre in via preliminare: accertato e riconosciuto che la notifica effettuata dal creditore ricorrente è stata effettuata in violazione del disposto di cui al comma secondo dell'art.643 c. p c. valutare la sussistenza della nullità o/o inesistenza dell'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge, e, per l'effetto dichiarare la nullità della notifica;
- in via principale, nel merito: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente resistente
[...]
tanto in fatto quanto in diritto e, Parte_2 per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7/2024 opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, revocando l' opposto decreto;
- in via gradata subordinata, sempre nel merito, nell' improbabile, ingiustificato caso si ritenga non nullo o revocabile l'opposto decreto, considerando la più che accertata prescrizione dei crediti contributivi dovuti dall' ing. per gli anni compresi tra il 2003 ed 2018, stabilire gli importi Pt_1 relativi agli individuati anni no riscuotibili dalla
[...] per avvenuta prescrizione e , Parte_2 per l'effetto, rideterminare, nella misura che l'On. le Giudice Adito riterrà opportuna ed eqa , gli importi effettivamente dovuti dal geometra Parte_1
alla
[...] Parte_2
comprensiva di interessi e spese;
- con vittoria di spese,
[...] competenze, onorari di lite, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P. Spese di cui espressamente si chiede la distrazione ex art. 93 c. p.c. in favore del proprio procuratore in quanto antistatario”.
Si costituiva la deducendo di aver più volte sollecitato il pagamento CP_1 degli importi dovuti concedendo anche la possibilità di presentare un piano di rientro del debito a condizioni agevolate. Eccepiva la mancata intervenuta prescrizione delle somme ingiunte in quanto il termine non era mai iniziato a decorrere per effetto del mancato invio alla delle dichiarazioni CP_1 reddituali obbligatorie e della notifica di numerosi solleciti di pagamento anche da parte dell' , della quale chiedeva Controparte_2 in via principale l'autorizzazione alla chiamata in causa in quanto ritenuta responsabile in caso di vizi inerenti alla regolarità della notifica delle cartelle o dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Evidenziava che il geometra non aveva contestato i crediti relativi alle annualità 2018-2021 che rimanevano crediti certi, liquidi ed esigibili. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 7/2024, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, nel caso di accoglimento dell'opposizione, per la ridetermina del credito della e CP_1 la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultante dall'istruttoria, con eventuale dichiarazione di esclusiva responsabilità dell' in caso di estinzione dei crediti e sua Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni. Spese vinte.
In data 16.05.2025, viste le allegazioni e la documentazione della in CP_1 ordine alla notifica da parte dell'Ente di riscossione di specifiche cartelle di pagamento in relazione ai contributi oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo e l'istanza ex art. 210 c.p.c., il Giudice ordinava all' Controparte_2
la esibizione - mediante deposito in cancelleria entro 30 giorni
[...] prima della prossima udienza – della seguente documentazione “Cartelle di pagamento n. 10020040049268865000 n. 10020050041342117000 n.
10020060047839358000 n. 10020070050961515000 n.
10020080048716958000 n. 10020100017629044000 ,
10020110017017045000 n.10020140008654064000 .
10020150002452159000 n. 10020160002983454000 n.
10020170003962563000 n. 10020180012476389000 n.
10020190006596954000 , n. 10020200008566416000 e relative notifiche;
eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione”.
In data 16.07.2025, in seguito alla notifica da parte della opposta del CP_1 provvedimento sopra richiamato, si costituiva l Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e parimenti della richiesta
[...] di risarcimento dei danni avanzata dalla nei suoi confronti, con vittoria Pt_3 delle spese di lite.
Sulle conclusioni dei procuratori costituiti, all' esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.11.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, rileva evidenziare che alcuna chiamata in causa dell' CP_3
è stata autorizzata dallo scrivente, il quale, come detto, ha soltanto disposto un ordine di esibizione di specifica documentazione nella disponibilità del detto Ente.
In via generale, l'intervento adesivo volontario dell' Controparte_4
è legittimo avendo tale Ente un interesse a resistere alla
[...] domanda del contribuente al fine di evitare di dover rispondere, sul piano economico, delle conseguenze dell'eventuale violazione degli obblighi assunti nei confronti degli Enti impositori di procedere in maniera efficiente alla riscossione dei crediti (cfr Cass. n. 7716/2022).
Tuttavia, tale intervento deve avvenire nel termine stabilito per la costituzione del convenuto, salva l'ipotesi in cui il terzo sia un litisconsorte necessario. E, nel caso che ci occupa, pacifico che l non sia litisconsorte necessario CP_3
(cfr SS. UU n. 7514/2022), la costituzione dello stesso è tardiva.
La questione, pertanto, dell'utilizzo della documentazione depositata dall' , ossia proprio quella oggetto Controparte_2 dell'ordine di esibizione, sarà approfondita nel prosieguo.
Quanto all'eccezione della parte opponente di nullità/invalidità/irregolarità della notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo opposto poiché inoltrata a mezzo Pec senza alcuna copia del ricorso e anche priva di attestazione di conformità, la stessa va disattesa.
A ben vedere, la convenuta ha depositato le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notificazione eseguita il 26/01/2024 a mezzo Pec all'indirizzo del Geometra (estratto da ) da cui emerge che la Pt_1 Pt_4 suddetta notifica è stata eseguita in piena conformità al disposto di cui all'art. 643 c.p.c. nonché delle vigenti leggi disciplinanti la notificazione a mezzo Pec
(tra tutti l'art. 3 bis L. 53-1994). Ed invero, il messaggio Pec del 26/01/2024 ad oggetto “Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994 (Cassa Geometri
c/Gioiella Pasquale)” proveniente dalla casella Pec dello scrivente difensore contiene, ai sensi di legge il ricorso monitorio, la procura alle liti, il decreto ingiuntivo, l'atto di precetto;
la relazione di notifica redatta in originale informatico dal sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994, firmata in p7m/cades.
Ciò posto, giova precisare che, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto
è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003).
Occorre ancora evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitorio.
Nel caso che ci occupa, con il ricorso per decreto ingiuntivo la ha CP_1 agito in sede monitoria al fine di ingiungere al geometra , Parte_1 iscritto al Collegio dei Geometri di Salerno, è altresì iscritto alla con CP_1 matricola n. 732555T, il pagamento della somma di euro 117.527, 39, quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti per gli anni dal 2003 al 2021, maggiorati degli interessi e delle sanzioni relative agli anni dal 2002 al 2021.
La domanda proposta in sede monitoria si fonda sulla attestazione di credito resa ai sensi dell'articolo 635 c.p.c.
Rileva evidenziare che secondo i principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014; Cass.
23616/2020).
Occorre ancora rilevare che la normativa della ha sempre previsto in CP_1 modo chiaro e preciso l'ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa nonchè la modalità di calcolo utilizzata per la definizione del relativo importo e delle sanzioni dovute dai Geometri.
In particolare, gli artt. 1 e 2 del Regolamento sulla Contribuzione che CP_1 disciplinano, rispettivamente, il contributo soggettivo ed il contributo integrativo, prevedono quanto segue:
<< Art. 1 Contributo soggettivo:
1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è CP_1 pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°.
1.2007 al 31.12.2007;
10,5 per cento dal 1°.
1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°.1. 2010 al
31.12.2011; 11,5 per cento dal 1°.
1.2012 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°.1.2014; 13 per cento dal 1°.
1.2015 al 31.12.2015, 14 per cento dal 1°.
1.2016 al 31.12.2016, 15 per cento a decorrere dal 1°.1.2017;
b) reddito eccedente euro 130.000,00 3,5 per cento …
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in euro
2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in euro 2.750,00, per l'anno 2016 in euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in euro
3.250,00 …>>.
<< Art. 2 Contributo integrativo:
2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare CP_1 indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal singolo professionista è calcolato sulla CP_1 quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla CP_1
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui CP_1 al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.
2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tale misura è elevata al 5 per cento, salvo per i geometri iscritti alla che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni CP_1
Pubbliche, per i quali la misura del già menzionato contributo resta fissata al
4%.
2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
Quanto agli interessi ed alle sanzioni per il ritardato / omesso pagamento, la norma di riferimento è l'art. 43, commi 6 ed 8, del Regolamento sulla
Contribuzione secondo cui “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25 per cento dei contributi evasi
(comma 6). Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici CP_1 provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione (comma 8).
L'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 stabilisce inoltre che: “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”. Il tasso di interessi al 4% annuo si applica a partire dall'01 ottobre 2009 per effetto dell'art. 2 del D.M. 21 maggio 2009, che così recita: “A decorrere dal
1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data”.
Dalla richiamata normativa, dunque, si evince che il contributo soggettivo è determinato per una parte in una misura minima obbligatoria, indipendente dal reddito, fissata annualmente dalla (c.d. contributo soggettivo CP_1 minimo), ed una parte calcolata in percentuale (fissata da ) del reddito CP_1 professionale e (o accertato successivamente) ai fini Irpef (c.d. contributo soggettivo versato in autoliquidazione).
Parimenti, il contributo integrativo è anch'esso dovuto dall'iscritto in una misura minima obbligatoria (c.d. contributo integrativo minimo) fissata dalla ed in una misura percentuale calcolata sul volume d'affari dichiarato CP_1 dall'iscritto con la presentazione del relativo modello annuale.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, il parametro di riferimento è rappresentato innanzitutto dal reddito professionale e dal volume d'affari dichiarati dall'iscritto e/o successivamente accertati, fatta eccezione per i soli contributi, soggettivo ed integrativo, minimi dovuti che prescindono dal reddito, quali quelli richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il credito contributivo fatto valere dalla con il ricorso CP_1 alla procedura monitoria è certo nel suo ammontare, correttamente calcolato nel rispetto delle norme regolamentari.
Giova esaminare l'eccezione di parziale prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente (in relazione agli anni precedenti al 2018) sull'assunto dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della diffida di pagamento del 31.10.2022 cui ha fatto seguito l'atto di riconoscimento del debito del 31.01.2023 con l'impegno del al Pt_1 pagamento delle somme, poi oggetto, dell'opposto decreto ingiuntivo, mediante rateizzazione.
Di contro, la richiama la giurisprudenza in punto di non decorrenza CP_1 della prescrizione in caso di omessa comunicazione dei redditi e del volume d'affari. Quanto al riconoscimento del debito di cui si discorre operato dal , si Pt_1 rammenta che tale riconoscimento non può valere come rinuncia tacita alla prescrizione eventualmente già maturata.
Occorre in via generale fare una distinzione fra riconoscimento del debito e rinuncia alla prescrizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020).
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede (cfr
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21248 del 29/11/2012).
Si richiede dunque una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorrendo cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione,
l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.
Nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza di un'inequivocabile volontà del ricorrente di rinunciare alla prescrizione già maturata ove si consideri che in seguito alla dichiarazione in atti non è stato effettuato alle scadenze previste, il versamento di alcune rate del piano di ammortamento concordato con la di qui la revoca del piano di rientro in data Parte_2
20.03.2023.
Ma ciò che assume preliminare rilievo è che, trattandosi di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio" (cfr Cass. 6154/2024; cfr Cass.
23643/2006 con riferimento proprio alla . Parte_2
Pertanto, pacifico l'atto interruttivo costituito dalla diffida notificata via pec in data 31.10.2022, occorre verificare l'eventuale prescrizione dei crediti relativi agli anni antecedenti al 2018.
Ebbene, ciò premesso, sul piano normativo, gli artt. 19 della legge 773/1982
e 33 del Regolamento Contributivo della prevedono che la CP_1 prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato.
Ed invero l'art 19, comma 2 della legge citata prevede espressamente che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”.
L'art. 17, comma 1, della stessa legge, stabilisce che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione CP_1 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia".
Ai sensi del successivo comma 6 del cit. art. 17, “Trascorso il termine fissato dal comma precedente (novanta giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1), la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge”.
Trattasi di disposizioni recepite da ei propri Regolamenti. Parte_2 In particolare, l'art. 33, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato nel c.d. Modello 17 dagli iscritti, con i dati forniti dall' circa Controparte_2 le dichiarazioni I.R.P.E.F. ed IVA rese per gli stessi anni ("Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo sei, comma cinque, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dei termini previsti dall' CP_2
per la presentazione del modello unico per i relativi pagamenti").
[...]
L'Art. 6 (rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla ) prevede al CP_1 comma 1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e
14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui CP_1 all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
A norma dell'art. 9 del Regolamento sulla Contribuzione: "Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno".
In ragione di quanto precede, per i contributi dovuti per l'anno 2002, la relativa dichiarazione reddituale mediante i cd. Modelli 17 (ovvero Modello
Unico) andava presentata entro il 15/09/2003 e così via per gli anni successivi, essendo l'anno della dichiarazione sempre successivo a quello d'imposta.
Da quel momento, qualora la dichiarazione fosse stata presentata, avrebbe cominciato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass.
18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981 ;Cass; .
6.6.2023 n. 15787).
In quest'ultima decisione è stato altresì puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del
Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha CP_1 ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF» (v. anche Cass. 29664/2008 cit.).
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del
Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così prevenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Medesimo principio è stato affermato anche con riferimento ad altri enti previdenziali privati o pubblici, il cui regolamento preveda la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione annuale dei redditi (Cass. sez. lav. n. 22437 del 03/11/2015 in relazione all'INPGI; Cass.
n. 9113 del 17 luglio 2007; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24414 e del 16 marzo
2011, n. 6259, relative alla Nazionale Previdenza Assistenza Forense CP_1
e nella permanenza del potere di quest'ultima di acquisire informazioni presso l'Amministrazione finanziaria). In tali decisioni è stata esclusa la decorrenza della prescrizione da dichiarazioni infedeli osservando, tra l'altro, che la non può considerarsi dotata di propri mezzi idonei a superare CP_1
l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta. Con riferimento all' è CP_5 stato altresì ribadita la irrilevanza che, a termini di Regolamento, l CP_5 possa, ai fini della riscossione, avvalersi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita (art. 6, comma 5, del
Dec. Interministeriale del 21 maggio 2007), trattandosi, anche in questo caso, di previsione priva di vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi” (cfr Cass. 22437/2015 cit.).
Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935
c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio.
Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr Cass. 35873/2021).
Tuttavia, i principi richiamati e condivisi dal giudicante non possono trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa in cui – come risulta dalla documentazione in atti – è stato richiesto solo il pagamento del contributo soggettivo ed integrativo nella misura minima.
I richiamati principi dunque non possono trovare applicazione per gli importi dovuti a titolo di contribuzione minima, dal momento che la stessa
(determinata in misura fissa dalla è dovuta per il solo fatto CP_1 dell'iscrizione all'ente, a prescindere, pertanto, dalla percezione di reddito e quindi dal volume di affari conseguito nell'ambito della professione.
Pertanto, nel caso in esame la eventuale omessa comunicazione dei redditi
(e del volume di affari) non ha costituito impedimento per la a far CP_6 valere il proprio diritto creditorio, posto che la ha azionato il suo diritto CP_1 in sede monitoria fondato sul calcolo dei contributi minimi, come emerge dall'Estratto conto contributivo e dall'attestazione del credito.
Ed invero, dalla lettura di tale documentazione, le poste indicate in passivo attengono alle voci "contributo soggettivo minimo", "contributivo integrativo minimo", "contributo maternità" pertanto, voci afferenti per nomenclatura ai contributi soggettivi minimi, laddove i contributi per eccedenza non contengono alcuna voce: motivo per cui risultano esservi importi soltanto a titolo di contribuzione minima per le quali la poteva operare CP_1 tempestivamente a prescindere dal dato reddituale oggetto di mancata comunicazione.
In altri termini, la tesi dell'odierno opposto non può essere accolta per la ragione che, pacificamente, i contributi sono stati quantificati negli importi minimi, prescindendo quindi dalla conoscenza e dalla trasmissione dei redditi dell'associato; in una situazione siffatta, in applicazione dei principi espressi dalla Corte regolatrice, non vi è ragione per non applicare la norma generale dell'art. 2935 c.c., con la conseguenza che la contribuzione minima, potendo essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla è sottoposta alla stessa regola quanto alla CP_1 decorrenza della corrispondente prescrizione (cfr. Cass. 27218/2018 in fattispecie di contribuzione minima alla in un caso di omessa Parte_5 comunicazione reddituale e, quindi, di inapplicabilità della speciale disciplina dell'art. 19 L. 576/1980 prevista per tale analoga a quella della CP_1 CP_1 convenuta “ [..] si tratta, come è pacifico, di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della
Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per
l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L.
576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_1 esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali…”).
Sebbene le pronunce sopra citate si riferiscano alla contribuzione minima dovuta alla , il principio con le stesse espresso non può non Parte_6 involgere anche la convenuta, atteso il ricorrere della eadem ratio. CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve ritenersi che la prescrizione è comunque iniziata a decorrere allo scadere dei termini per il relativo pagamento, contrariamente a quanto dedotto dalla
. CP_6 Per quanto riguarda le sanzioni, è stato condivisibilmente precisato che, sia le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che quelle di cui alle norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati concernenti la prescrizione non riguardano le sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali. Il sistema della riscossione dei contributi degli enti previdenziali privatizzati è fondato, infatti, sull'autodichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari da parte del professionista entro un termine che generalmente è fissato in riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale. La tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali all'ente di previdenza comporta l'applicazione di una sanzione (qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come sanzione amministrativa).
Poiché la sanzione per tardiva / omessa comunicazione dei dati reddituali non assume valenza accessoria rispetto ai contributi, la giurisprudenza ha unanimemente ritenuto che si applichi il regime di cui all'art. 28 della L. n.
689/81.
In tale prospettiva, il termine di prescrizione risulta parimenti quinquennale
(cioè lo stesso previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95) ma decorre dalla commessa infrazione (mancata trasmissione della dichiarazione reddituale nel termine previsto dal regolamento della cassa: nel caso di specie il 15.09) (Cass. n. 20343/2006; n. 17258/2018).
Occorre a tal punto esaminare la questione della utilizzabilità della documentazione - oggetto dell'ordine di esibizione - depositata dall'Ente di riscossione con la sua costituzione tardiva.
Lo scrivente richiama il condivisibile e pregevole consolidato orientamento della Suprema Corte che con specifico riferimento alla relata di notifica della cartella esattoriale, prodotta dal concessionario (Cass. nr. 14755 del 2018, seguita, tra le altre, da Cass. nr. 23518 del 2019; Cass. nr.24027 del 2021;
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022), ha affermato come la tardiva costituzione, in giudizio, della parte non sia di ostacolo, ex se, alla acquisizione d'ufficio del documento, indispensabile ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'interruzione della prescrizione diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché è rilevabile d'ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. (Cass. 16542/10 tra le tante) e che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell'atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.,
l'accertamento dell'intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (cfr da ultimo Cassazione civile sez. lav., 18/11/2024, n.29601; Cass. 8554/2025; Cass. 27155/2025).
In sintesi, l'eccezione di interruzione della prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, trattandosi di atti indicati dalla Cassa opposta e oggetto dell'ordine di esibizione di questo giudice, gli stessi sono acquisiti ai sensi dell'art. 421, comma 2 c.p.c.
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti, ad avviso dello scrivente risulta prescritta la pretesa creditoria della in relazione agli CP_1 anni dal 2003 al 2009.
Rileva premettere che con orientamento ormai costante la Suprema Corte afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs.
46/1999 per la opposizione alla cartella di pagamento, il credito dell'
[...]
diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del CP_7 creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011; Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo (cfr
Cass. n. 10797 e n. 10799/2019; n. 10595/2019; n. 9293/2019; n. 6888/2019;
n. 31658/2018; n. 31352/2018; n. 12200/2018).
Ne consegue che, nel caso di regolare notifica delle cartelle di pagamento, occorrerà verificare solo la sussistenza di fatti estintivi successivi alla notifica del titolo, dunque, della prescrizione medio tempore maturata, esaminando anche gli atti depositati dalla quale asseriti atti interruttivi della CP_1 prescrizione.
Quanto ai contributi relativi all' annualità 2003 e alle sanzioni anno 2002 non vi è prova della notifica di alcuna cartella di pagamento, pertanto, tenuto conto dell'epoca di insorgenza del credito, il sollecito della Pt_7
8.01.2011 (doc. 7 , anche laddove fosse un regolare atto
[...] CP_1 interruttivo della prescrizione, sarebbe intervenuto a prescrizione già maturata.
Per i contributi relativi all'annualità 2004, tra la notifica della cartella di pagamento n. 10020050041342117000 in data 20.01.2007 e l'intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 notificata in data 27.11.15 sono decorsi più di cinque anni anche volendo poi considerare il sollecito del
18.06.2015 della (doc. 13); per i contributi relativi all'annualità 2005, CP_1 tra la notifica della cartella di pagamento n.10020060047839358000 in data
20.01.2007 e l' intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 notificata in data 27.11.15 sono decorsi più di cinque anni e gli atti depositati dalla fermo restando che non vi è alcuna riconducibilità di tali atti agli CP_1 avvisi di ricevimento (pertanto, non sono idonei a costituire atti interruttivi), sono successivi a tale data (cfr doc. 14 sollecito 21.11.2016); per i contributi relativi all'annualità 2006, tra la notifica della cartella di pagamento n.10020070050961515000 in data 13.10.2007 e l'intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 notificata in data 27.11.15, sono decorsi più di cinque anni, ed il sollecito del 4.12.2012 (doc. Cassa 8) è intervenuto dopo il quinquennio;
per i contributi relativi all'annualità 2007, non vi è prova della notifica di alcuna cartella di pagamento, pertanto, tenuto conto dell'epoca di insorgenza del credito, il sollecito del 24.07.2018 (doc. 16 , anche CP_1 laddove fosse un regolare atto interruttivo della prescrizione, sarebbe intervenuto a prescrizione già maturata.
Quanto ai contributi relativi alle annualità 2008, la prescrizione è maturata anche considerando la sospensione cd Covid.
Ed invero, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n.10020100017629044000 in data 13.01.2012 risulta notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 1008020140000696000 in data 10.09.15 e l'intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 in data 27.11.15. Successivamente non vi sono altri validi atti interruttivi. Sul punto, occorre evidenziare che per l'allegato n. 20 prodotto dalla non vi è alcun CP_1 elemento di riconducibilità dello stesso -in assenza di un numero di raccomandata e/o di protocollo ivi riportato - all'avviso di ricevimento depositato datato 30.06.2020.
Occorre poi tener conto, come detto, dei periodi di sospensione della prescrizioni dettati dalla legge.
Sul punto, il Giudice richiama e condivide l'orientamento della Corte di
Appello Locale.
A ben vedere, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; -lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori 24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, tra l'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 27.11.2015 e la diffida del 31.10.2022 la prescrizione risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 27.11.2015 scadeva in data 23.05.2022.
Analoghe conclusioni valgono per i contributi relativi all'annualità 2009 richiesti con cartella di pagamento n.10020110017017045000 notificata in data 13.02.2012, con preavviso di fermo amministrativo n.
1008020140000696000 notificato in data 10.09.15, con intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 notificata in data 27.11.15, considerando che, come già detto, per l'allegato n. 20 prodotto dalla CP_1 non vi è alcun elemento di riconducibilità dello stesso -in assenza di un numero di raccomandata e/o di protocollo - all'avviso di ricevimento depositato. Pertanto, tra l'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 27.11.2015 e l' Intimazione n. 10020219003857959000 notificata in data 27.06.2022, la prescrizione risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1 anno,
5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 27.11.2015 scadeva in data
23.05.2022, dunque, la prescrizione risultava già maturata al momento della notifica della detta intimazione del 27.06.2022.
Di contro, non risulta maturata la prescrizione per i contributi relativi alle annualità 2010 e 2011 richiesti con cartella di pagamento n.
10020140008654064000 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 18/09/2014
(all. 10 , con preavviso di fermo amministrativo n. CP_3
10080201500005702000 notificato a mani del destinatario in data 03.04.15
(all. 21), con l' intimazione di pagamento n. 10020150024225372000 notificata parimenti a mani in data 27.11.15 (all. 17), con la intimazione di pagamento n. 1002019900775388500 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.09.2019, con l' intimazione n. 10020219003857959000 notificata in data 27.06.2022 nella mani della “moglie” (per gli allegati nn. 18 e 20 prodotti dalla non vi invece è alcun elemento di riconducibilità degli CP_1 stessi -in assenza di un numero di raccomandata e/o di protocollo ivi riportato - agli avvisi di ricevimento depositati recanti le date dell'08.02.2019
e 30.06.2020).
Parimenti, alcuna prescrizione è maturata per i contributi e sanzioni relativi agli anni successivi.
I contributi relativi all'annualità 2012 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020150002452159000 notificata il 10.08.15 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (all 11 fascicolo , con il preavviso di fermo amministrativo n. CP_3
n. 10080201600001047000 notificato in data 29.01.16 (all 18) a familiare convivente e con l'intimazione di pagamento 10020219003857959000 notificata in data 27.06.22 nella persona della “moglie” dell' opponente (all.
20), sempre presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza.
Pertanto, tenuto conto della sospensione covid sopra richiamata, la prescrizione sarebbe maturata al 25.07.2022, dunque, validamente interrotta con la notifica della richiamata intimazione del 27.06.2022. In relazione a tale documentazione, alcun disconoscimento la parte attrice ha operato specificamente.
Solo per completezza motivazionale, la notifica delle richiamate cartelle di pagamento n. 10020140008654064000 e n. 10020150002452159000 è avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. allo stesso indirizzo indicato nel certificato di residenza (all. 10 e 11 . CP_3
Rileva evidenziare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto
(cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (cfr, ex plurimis Cass.
8032/2004; Cass 8500/2005; Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Com'è noto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale,
(se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass.
n. 2321 del 2014; Cass. n. 6887 del 2016; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
8895 del 18/03/2022).
Orbene, nel caso di specie si verte chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando dall'avviso di ricevimento prodotto dall' in allegato alla memoria difensiva che Controparte_2
l'ufficiale postale, essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna di tale raccomandata, ha correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo (in data
28.04.2023) e, quindi, a restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio (in data 07.06.2023).
Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (cfr Cass. n. 19795 del 2017;
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022 cit.).
In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell'accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l'avviso di accertamento, e scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando così la compiuta giacenza (Cass. n.
265 del 2019; Cass. n. 31724 del 2019). In tali casi la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario sicché opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del
04/07/2014). Circostanza nella specie neppure dedotta.
Quanto alla notifica del preavviso di fermo n. 10080201600001047000 a persona di famiglia (all. 18), rileva evidenziare che la stessa è stata eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, da parte del messo notificatore.
L'art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l'art. 14 legge n. 890 del
1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del
1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima I. n. 890 del 1982. (tra le più recenti Cass. 27/01/2022 n. 2365;
Cass. 19333/2022).
Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 2365 del 2022).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 28/05/2020 n. 10131, Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019;
Cass. 04/04/2018 n. 8293).
Quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, dunque, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n. 10131 del 28/05/2020; Cassazione civile sez. trib.,
08/08/2024, n.22444) ).
Nella fattispecie in esame si osserva che l'Ente ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento in base alla procedura di cui all'art. 26 D.P.R.
602/73, che consente la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione – come già detto - delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ..
Nel caso che ci occupa, dunque, non prevedendo – come detto - la disciplina per il servizio postale ordinario la redazione di un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, parte attrice avrebbe dovuto provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto, vincendo la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. e ciò non si è verificato.
Quanto invece alla notifica della intimazione di pagamento n.
10020219003857959000 (all. 20 fascicolo , la stessa non stata CP_3 eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, da parte del messo notificatore, pertanto, non valgono i principi sopra richiamati.
Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, l'art 26 del D.P.R. 602/1973 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
Dunque, la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'art. 139 c.p.c., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art 60 del cit. D.P.R.
Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, 1 comma lett. b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia de/l'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge (cfr Cass. 6121/2023). Trattasi, dunque, di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 7 L. 20 novembre 1982, n.
890.
Nel disciplinare, dunque, la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale (art. 60, b-bis d.P.R. n. 600 del 1973) alla sola raccomandata ("a mezzo lettera raccomandata"), senza ulteriori specificazioni.
E' necessaria dunque la spedizione al destinatario dell'atto della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata. La dimostrazione dell'effettiva ricezione della raccomandata con cui si comunica al destinatario l'avvenuta notifica non è adempimento indispensabile, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, bastando la prova dell'invio della raccomandata (informativa)
(cfr Cass. 25-1-2016, n. 1268; Cassazione civile sez. trib., 12/04/2024,
n.9999/2024). Orbene, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona, dunque, una più semplificata disciplina (rispetto a quella secondo cui nei casi di irreperibilità temporanea si richiede la prova anche dell'avviso di ricevimento), come si evince dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n.
10012/2021), si basa sulla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (cfr anche Cass. n.
2377/2022; Cass. 30055/2022) per cui è sufficiente il solo invio della raccomandata informativa e non anche la prova del suo ricevimento.
In realtà, le disposizioni in esame rappresentano una "cautela accessoria", finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell'atto, atto che è comunque pervenuto all'indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o a servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall'agente notificante, il quale riceve anche la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento.
E' stato dunque affermato, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa (cd. CAN) e, quindi, del perfezionamento della notifica, che non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove però l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi (e, dunque, non del solo numero di tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione) sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico (Cassazione civile sez. VI,
12/07/2018, n.18472). Di contro, l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova
(cfr Cassazione civile sez. trib., 27/08/2024, n.23194).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa in cui la notifica è avvenuta mediante consegna nella mani di familiare (la moglie, nel caso di specie) rinvenuto presso il domicilio fiscale del ricorrente, l CP_3 ha depositato l'”avviso di avvenuta notifica” del 28.06.2022 contenente la completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa (e, dunque, del numero di tale raccomandata e di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione), notificata per compiuta giacenza. Ciò soddisfa le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate (cfr Cass. 18472/2018 cit.), fermo restando che risulta altresì prodotta anche la ricevuta di spedizione.
Regolarmente notificata risulta anche la intimazione di pagamento n.
1002019900775388500 (all. 22) per la quale l'Ader ha depositato l' “avviso di avvenuta notifica” del 24.09.2019 contenente la completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa (e, dunque, del numero di tale raccomandata e di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione).
I contributi relativi all'annualità 2013 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020160002983454000 notificata il 08.04.16 a mani dell'opponente (all. 12), con il preavviso di fermo n. 10080201600031959
000 notificato regolarmente alla luce dei principi sopra richiamati in data
30.01.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c (all. 23), e con l'intimazione n.
10020219003857959000 notificata in data 27.06.22 e già esaminata (all. 20).
Pertanto, tenuto conto della richiamata sospensione della prescrizione, alcuna prescrizione è maturata.
I contributi relativi all'annualità 2014 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020170003962563000 notificata il 19.06.17 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (all. 13) - notifica regolarmente effettuata alla luce dei principi sopra richiamati - e con intimazione di 10020219003857959000 notificata in data 27.06.22 e già esaminata.
Tenuto conto parimenti della sospensione del periodo Covid, alcuna prescrizione risulta maturata.
I contributi relativi all'annualità 2015 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020180012476389000 notificata il 28.05.18 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (all. 14) - notifica regolarmente effettuata alla luce dei principi sopra richiamati – e con l'intimazione n. 10020219003857959000 notificata in data 27.06.22.
I contributi relativi all'annualità 2016 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020190006596954000 notificata il 10.10.19 regolarmente notificata sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (all. 15). A ciò segue la diffida via pec del 31.10.2022 non contestata.
I contributi relativi all'annualità 2017 risultano richiesti con cartella di pagamento n. 10020200008566416000 notificata regolarmente sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 14.02.22 (all. 16).
A ciò segue sempre la diffida di pagamento del 31/10/2022.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue la prescrizione dei crediti relativi agli anni dal 2003 al 2009, con parziale accoglimento del ricorso. L'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto andrà dunque decurtato delle somme ormai prescritte per gli anni dal 2003 al 2009.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma pari ad euro
82.734,85 oltre accessori nella misura e decorrenza di legge.
Quanto alla domanda della di condanna dell'Ente di Riscossione al Pt_3 risarcimento dei danni subiti in misura corrispondente all'importo dei contributi prescritti, va in primo luogo osservato che l'Ente non specifica adeguatamente la natura della asserita responsabilità risarcitoria in capo ad
, se contrattuale o extracontrattuale. CP_3
Ad ogni modo, in entrambi i casi dovrebbe farsi riferimento, direttamente o indirettamente (per il tramite del rinvio disposto dall'art. 2056 c.c.), alla previsione di cui all'art. 1227 c.c., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. L'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege,
a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.
(cfr Cass. Cass. 27218/2018).
Pertanto, spetta al giudice valutare, ricostruendo in toto la vicenda inerente l''incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, ritiene il giudicante che vi siano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 1227 c.c. per escludere la responsabilità dell' , dal momento che il “danno” da Controparte_8 prescrizione del credito poteva essere evitato dalla con l'ordinaria CP_1 diligenza, provvedendo a porre in essere autonomamente ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Come visto, l ha dato prova della notifica di molti atti interruttivi della CP_3 prescrizione dopo l'affidamento del ruolo, anche se ciò non ha consentito di evitare la prescrizione dei crediti per il periodo ante anno 2012, ma lo ha fatto per tutti quelli successivi sino all'anno 2021. Di contro, non è stato possibile qualificare gli atti depositati dalla come idonei atti interruttivi della CP_1 prescrizione in assenza di elementi di riconducibilità degli stessi agli avvisi di ricevimento parimenti depositati. Pertanto, il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, mediante la notifica sia di propri atti interruttivi sia controllando l'attività del concessionario. Rimane, infatti, un'affermazione del tutto indimostrata quella secondo cui l'eventuale prescrizione dei crediti dovuti alla sarebbe da imputare all'esclusiva responsabilità del Parte_2 concessionario successivamente all'iscrizione a ruolo non essendovi norma che impedisca, al titolare sostanziale del credito, di porre in essere atti conservativi del credito già affidato al concessionario per la riscossione e, in particolare quello di cui all'art. 2943, comma 4 c.c..
Come sottolineato, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 ratione temporis vigente (poi abrogato dal dlgs 33/2025) l'ente che abbia affidato un proprio credito al concessionario per la riscossione conserva un potere - dovere di controllo nei confronti dell'agente della riscossione che è, a sua volta, tenuto a notiziare tempestivamente il titolare sostanziale del credito, ove specificamente sollecitato, in merito all'attività posta in essere.
Nulla di tutto ciò è stato effettuato dalla dal momento che, come visto, CP_1 non risulta provato abbia posto in essere atti interruttivi della prescrizione successivi all'affidamento del ruolo, a differenza dell' . Controparte_8
Rileva ancora evidenziare, tenuto conto dell'epoca in cui risultano notificate le cartelle di pagamento ed i successivi atti interruttivi della prescrizione, il prevalente orientamento – seguito anche da questo Tribunale – prima delle
Sezioni Unite n. 23397 del 2016, di applicazione del termine di prescrizione previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. , dunque, decennale, nel caso di cartella non opposta. Ed invero, nel caso di specie, vigente siffatto orientamento, tutte le intimazioni di pagamento sono state notificate dall' CP_3 nell'anno 2015 dopo circa 7 anni dalla notifica della cartella di pagamento. E ciò consente altresì di escludere qualsivoglia profilo di colpa in capo all'Ente di Riscossione.
Le spese processuali, stante la parziale reciproca soccombenza e la obiettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, sono parzialmente compensate tra l'opponente e l'opposto e liquidate come da dispositivo.
Sono invece compensate le spese con l' CP_3
PQM
- Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 7/2024, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma pari ad euro 82.734,85, oltre accessori nella misura e decorrenza di legge;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Cassa opposta, di 1/3 delle spese processuali che liquida per intero in euro 6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali;
compensa tra le parti i restanti 2/3;
- compensa le spese processuali con l' Controparte_2
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino