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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile/Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1539/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino, al Vico I Crotone, n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.04.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229008527831/000, notificatale, in data 12.12.2022, da
[...]
, con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_2
39420160001992361000, notificato il 5.08.2016, afferente all'omesso versamento di contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per i periodi 5-8-9-10-12/2015 (dm insoluti)., per il complessivo importo di
€2.649,76. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata dalla data di notifica dell'avviso di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229008527831/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160001992361000, con ogni conseguenza di legge”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente deducendo la infondatezza CP_1 dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi della stessa e dei termini di sospensione dettati dalla normativa emergenziale Covid-19. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisite le note di trattazione scritta depositate esclusivamente da parte resistente, la causa veniva riservata in decisione
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1. In via preliminare, si osserva che, nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo. CP_1
Ciò in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. 2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività della presente opposizione. Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente. La doglianza è infondata. Va, innanzitutto, evidenziato che è documentalmente provato e non contestato, che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di addebito in questione (cfr. prod.ne . CP_1
Inoltre, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia depositato presso l'ente riscossore, in data 1.06.2017, istanza di rateizzazione del debito con identificativo 127390 in cui era ricompreso anche l'avviso di addebito sotteso all'intimazione oggetto della presente impugnativa. Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, altresì, che, in data 12.05.2018, il ricorrente abbia depositato presso Agenzia dell'Entrate- Riscossione istanza di definizione agevolata, prot. 2018-ADERISC-2733251, in cui era ricompreso anche l'avviso di addebito n. 39420160001992361000. Tale circostanza non può che rivelare la conoscenza del debito da parte del ricorrente e, quindi, la configurabilità dell'istanza di rateizzazione/definizione agevolata quale atto interruttivo dei termini di prescrizione. Invero, quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze di rateizzazione, il Giudice aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (v. Cass. 19401/2022): “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. Ne discende che, nel caso in esame, dalla data di presentazione -da ultimo- dell'istanza di definizione agevolata (12.05.2018) a quella dell'intimazione di pagamento n. 09420229008527831/000 (12.12.2022), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 12 settembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano