Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 791/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
26.02.2024 e vertente TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. LO PRESTI Giuseppe del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via Kennedy n. 388); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. STAITI Roberto del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Peculio Frumentario n. 31); pec: ; Email_2
APPELLATA
n.q. di procuratrice speciale di n.q. di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria da a sua volta cessionaria dei crediti di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5 parte rappresentata e difesa dagli avv.ti CALABRESI Roberto e GABOARDI Elisa ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dei menzionati: pec: ; Email_3 pec: ; Email_4
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 C.P.C.).
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per parte appellante:
“… in riforma della sentenza n.1067/2021 R. Sent emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Dott. Francesco MONTERA, in data 25.10.2021, a definizione del procedimento recante R.G. 240/2009, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) ritenere e dare atto che il contratto di mutuo convenuto tra il concludente e la dante causa di a causa delle modificazioni intervenute - per effetto, Controparte_1 dapprima, dell'introduzione del tasso soglia e, dopo, con la introduzione della disposizione di cui all'art. 3 D.L 394/2000 e della legge di conversione – non ha, o comunque non ha più, le caratteristiche di titolo esecutivo ex art. 474 C.P.C., costituite dalla certezza del diritto;
3) di ritenere e dichiarare che l'atto di precetto intimato il giorno 13.12.2009 è nullo di pieno diritto e, con qualunque statuizione, annullarlo, adottando ogni conseguente statuizione anche in mancanza di specifica domanda o conclusione;
4) senza recesso, di dichiarare e ritenere che gli importi precettati non corrispondono a quelli effettivamente dovuti, essendo stati arbitrariamente calcolati gli interessi sulle rate successive alla richiesta di pagamento integrale del debito;
5) senza recesso, di ritenere e dare atto che l'atto di precetto non dà conto della modifica delle rate a seguito della variazione ex lege del tasso di interesse, così come non dà conto dei versamenti eseguiti da parte opponente;
6) senza recesso, di ritenere e dare atto che nel precetto non si dà conto del tasso di interesse applicato;
7) per l'effetto, dichiarare e ritenere la nullità dell'atto di precetto opposto o, quanto meno, ritenere e dichiarare che le somme intimate non corrispondono al debito effettivo dell'opponente, convenientemente rideterminandole. Si chiede altresì, in caso di avvenuta corresponsione delle somme oggetto della procedura esecutiva da parte del Giudice dell'Esecuzione, che la S.V. Voglia disporre la condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme eventualmente già distribuite. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie e nello specifico, Voglia Codesta Corte d'Appello disporre nuova consulenza tecnica che possa dare atto, sulla scorta di quanto evidenziato in parte narrativa, della originarietà del carattere usurario degli interessi richiesti all'appellante …”.
Per parte appellata:
“… 1. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario come sopra precisato;
2. Rigettare, comunque, l'appello avversario perché del tutto infondato;
3. Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi di causa …”.
Per parte interveniente:
“… riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla cedente, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti e i documenti già depositati (ivi compresi i titoli esecutivi)
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A fini di miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, prima dell'esame del merito gioverà segnalare quanto appresso.
*
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2009, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 13.2.2009 ad istanza d' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il quale – in forza di contratto di mutuo stipulato in data 16.12.1996 – gli s'intimava il pagamento della complessiva somma di euro
62.199,61 (di cui 41.261,68 per presunte rate scadute ed euro 20.869,21 per interessi di mora e per la differenza per premio assicurativo e spese varie accessorie).
L'opponente, richiamando le modificazioni intervenute – per effetto, dapprima, dell'introduzione della legge n. 108/1996 (con previsione d'un tasso soglia anti usura) e, dopo, con l'introduzione dell'art. 3 D.L 394/2000 e l'emanazione della relativa legge di conversione – nel suddetto rapporto bancario, assumeva che:
- non avendo avuto esito le sue richieste (esperite nel 1998 ed a gennaio del 1999) di concordare la rinegoziazione delle originarie condizioni di contratto, in conseguenza della superiore sopravvenienza normativa;
- avendo egli provveduto unilateralmente, dal secondo semestre del 1999, a versare con causali distinte per le rate in scadenza gli importi: del capitale da rimborsare, come da contratto;
degli interessi, con loro riliquidazione in minus rispetto alla previsione di contratto, ossia nei limiti del tasso cd. soglia;
- avendo la banca, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002, dichiarato di aver provveduto ad ottemperare ai nuovi obblighi di legge senza tuttavia fornirgli alcun nuovo piano d'ammortamento per il seguito d'esecuzione del rapporto (tramite il quale verificare se tale dichiarazione rispondesse o meno a verità);
- avendo ricevuta intimazione di saldo in data 21.9.2004 per l'intero importo residuo;
- essendogli stato notificato il superiore precetto, circa cinque anni dopo, per voci di debito indicate nel loro ammontare finale senza tuttavia specificare i criteri e parametri di detti conteggi;
il precetto meritasse annullamento per:
1) carenza sopravvenuta nell'atto di mutuo dei requisiti di cui all'art. 474 n. 3 C.P.C.;
2) erronea determinazione del saldo dovuto (perché, a seguito della modifica del tasso d'interesse, l'opponente “… non era in condizione di controllare se ed in che maniera sono state ricalcolate le rate di mutuo, se ed in che maniera sono stati imputati i versamenti eseguiti …”);
3) asserita illegittima determinazione delle somme richieste (perché “… una volta che il creditore ha intimato il pagamento dell'intero residuo, bisognerà provvedere a decurtare le rate ancora a scadere dell'importo degli interessi che – ovviamente – non sono più dovuti …”);
e concludeva chiedendo per l'effetto l'accoglimento delle seguenti domande:
“… - pregiudizialmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
- di ritenere e dare atto che il contratto di mutuo convenuto tra il concludente e la dante causa di a causa delle modificazioni Controparte_1 intervenute - per effetto, dapprima, dell'introduzione del tasso soglia e, dopo, con la introduzione della disposizione di cui all'art. 3 D.L 394/2000 e della legge di conversione – non ha, o comunque non ha più, le caratteristiche di titolo esecutivo ex art. 474 C.P.C., costituite dalla certezza del diritto;
- di ritenere e dichiarare che l'atto di precetto intimato il giorno 13.12.2009 è nullo di pieno diritto e, con qualunque statuizione, annullarlo, adottando ogni conseguente statuizione anche in mancanza di specifica domanda o conclusione;
- senza recesso, di dichiarare e ritenere che gli importi precettati non corrispondono a quelli effettivamente dovuti, essendo stati arbitrariamente calcolati gli interessi sulle rate successive alla richiesta di pagamento integrale del debito; - senza recesso, di ritenere e dare atto che l'atto di precetto non dà conto della modifica delle rate a seguito della variazione ex lege del tasso di interesse, così come non dà conto dei versamenti eseguiti da parte opponente;
- senza recesso, di ritenere e dare atto che nel precetto non si dà conto del tasso di interesse applicato;
- per l'effetto, dichiarare e ritenere la nullità dell'atto di precetto opposto o, quanto meno, ritenere e dichiarare che le somme intimate non corrispondono al debito effettivo dell'opponente, convenientemente rideterminandole;
- in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio che determini il saldo del debito derivante dal contratto di mutuo convenuto, integrato con le disposizioni legislative via via emanate e decurtato delle somme via via versate per capitale ed interessi limitati al tasso soglia, ordinando alla banca intimante il deposito della documentazione relativa ai ricalcoli eseguiti per effetto delle normative via via intervenute e di quella comprovante la determinazione del saldo presunto dovuto al settembre 2004 e ad oggi …”.
Inciso, l'ultimo – si rileva fin d'ora –, includente una domanda di contenimento del debito da interessi (ove ne fosse stato accertato il tasso debitore in concreto praticato) comunque entro il cd. tasso soglia antiusura e dunque implicitamente anche di censura d'una illegittima applicazione d'interessi usurari, ove avvenuta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.4.2009 si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare eccepiva l'assoluta infondatezza delle Controparte_1 deduzioni e richieste avversarie e la genericità e indeterminatezza delle doglianze attrici, non solo perché prive di riscontro delle medesime ma anche:
“… non proponendo una propria ricostruzione del rapporto intercorso indicando un saldo a suo giudizio più corretto di CP_ quello esposto dalla;
non precisando se e in quale misura sarebbero stati applicati tassi di interesse non dovuti, non individuando i saggi che si sarebbero dovuti applicare …”.
Deduceva nel merito che:
“… il contratto in discorso – che è stato concluso in epoca anteriore all'applicabilità della L. 108/96 – ha subito le sorti di tutti gli analoghi atti coevi che, com'è noto, sono state disciplinate per legge (DL 394/2000); - il tasso, originariamente previsto in misura fissa, è stato poi variato e aggiornato secondo le disposizioni di legge sopravvenute;
il complessivo credito attuale si compone (oltre a piccoli importi per assicurazione e spese) di una certa somma (€ 41.264,68) pari all'importo delle rate impagate e di un secondo ammontare (€ 20.896,21) corrispondente agli interessi di mora” … “le rate di cui al contratto di mutuo intercorso tra l'Odierno Opponente e la (oggi ) sono Controparte_7 Controparte_5 ormai tutte scadute …”;
e concludeva per il rigetto integrale delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
Istruita la causa mediante c.t.u., il Tribunale adito, con sentenza emessa in data 25.10.2021 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. 240/2009 RGAC, così statuiva:
“
1. In parziale accoglimento della proposta opposizione ed accogliendo nello specifico la domanda di cui al punto 4, ridetermina la somma precettata come quella effettivamente dovuta in €. 46.625,23 per le causali esposte, oltre interessi ulteriormente maturati sul capitale accertato;
2. Rigetta le altre domande nei limiti esposti in motivazione;
3. Compensa le spese di giudizio e pone in via definitiva a carico delle parti, in via solidale fra loro , le spese di Ctu …”.
* Con atto di citazione notificato in data 16.11.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la sopracitata pronuncia, con vocatio in ius non estesa alla società cessionaria ed interveniente in epigrafe, invocando l'erroneità della stessa poiché fondata su risultanze, quelle dell'espletata c.t.u., asseritamente erronee.
In specifico, l'originario opponente denunciava l'erroneità della pronuncia:
1. nella parte in cui il primo Giudice aveva affermato che nel caso di specie per una parte del rapporto di mutuo decorso si era in presenza di usura sopravvenuta anziché originaria; di contro, l'appellante deduceva che il tasso di interesse stipulato e concordato in sede di stipula del contratto di mutuo sarebbe stato usurario sin dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. Invocava, all'uopo, la pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione n. 19597 del
18.9.2020, secondo cui:
«… anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento …».
Appariva pertanto infondata l'affermazione del CTU circa l'irrilevanza dell'ipotesi di usurarietà sopravvenuta:
“… l'usura applicata appare sussistente sin dall'origine del rapporto tra appellante ed appellato, e non soltanto dall'anno 1999 come invece affermato dal CTU, così come anche facilmente evincibile dalle condizioni generali di contratto laddove non prevedono la sostituzione del tasso di mora al tasso convenzionale, bensì la somma tra i due. Il tasso di mora pattuito e convenuto all'atto di sottoscrizione del contratto di mutuo non si sostituisce al tasso convenzionale applicato ma viene ad esso sommato (tasso di mora + tasso convenzionale), così come è anche facilmente evincibile dalle ricevute di pagamento presenti in atti laddove si coglie, oltre al pagamento delle rate con gli interessi (del 10,50%), anche il pagamento del separato importo degli interessi di mora, pari anch'essi al 10,50% sul valore della rata. È indubitabile che, così facendo, dalla somma degli interessi capitali con gli interessi di mora, si giunga ad un tasso di interesse complessivo pari addirittura al 21%, tasso di gran lunga superiore al tasso soglia pari, nel 1996, al 15,90%. Inoltre, all'art. 8 del contratto di mutuo e 4 delle condizioni generali dei contratti di mutuo (allegato A al repertorio n. 325/73) è possibile cogliere la previsione della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora. La sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista dal contratto e deve determinare la dichiarazione di nullità della clausola del contratto di mutuo e, conseguentemente, portare alla dichiarazione di nullità del precetto opposto …”;
2. per preterizione ovvero per mancanza di motivazione in ordine alle richieste formulate ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 delle conclusioni esposte con l'atto di opposizione a precetto, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso di motivare in tema.
Di contro, la giurisprudenza della Suprema Corte avrebbe più volte affermato il principio secondo il quale nel valutare il carattere usurario degli interessi pattuiti, è necessario tenere anche presente la sussistenza di un eventuale stato di bisogno del mutuatario. Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, le circostanze (rectius: lo stato di bisogno) che indussero il alla stipula del contratto di mutuo sarebbero state Parte_1 chiaramente evincibili dalla mera lettura dell'art. 2 del contratto medesimo, in cui si prevedeva il prelievo dalla somma mutuata a copertura del debito del conto corrente del mutuatario senza che lo stesso potesse opporsi o negarne l'autorizzazione. Parte_1 E per tali vicende sarebbe a tutt'oggi pendente un procedimento penale finalizzato, appunto, all'accertamento della sussistenza di responsabilità in capo a coloro che avevano indotto il nominato a stipulare tal contratto di mutuo per sovvenire alle sofferenze sorte nel c/corrente in essere tra costui e la banca.
Concludeva reiterando le domande di primo grado e chiedendo disporsi nuova c.t.u. che potesse dare atto dell'originarietà del carattere usurario degli interessi richiesti ex adverso.
*
Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2023, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
formulando, in via preliminare, eccezione d'inammissibilità dell'appello Controparte_5 proposto ex adverso per violazione dell'art. 348 bis C.P.C., con il lamentare:
“… l'insussistenza della “ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello, in quanto l'atto di impugnazione fonderebbe le sue ragioni:
- sulla eventuale usurarietà dei tassi di interesse, che non è stata allegata e dedotta nell'atto di opposizione a precetto con cui è stato definito il thema decidendum;
- sulla circostanza che un contratto non può essere illegittimo in virtù di una legge intervenuta successivamente: nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo oggetto di causa è stato rogato il 16.12.1996 e il primo decreto attuativo della L. 108/1996 è stato pubblicato sulla GURI n. 76 del 2.4.1997 con periodo di applicazione dal 1.10.1997 al 31.12.1997; conseguentemente, è escluso che possano essere state superate le cd. soglie d'usura per il semplice fatto che all'epoca della stipula ancora non esistevano (sicché non può riscontrarsi usura cd. contrattuale od originaria, ma solo sopravvenuta;
in ogni caso, in primo grado, si è fatta applicazione del tasso sostitutivo (di cui al DL 394/2000) …”;
e deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che:
“La doglianza avversaria è inammissibile perché non è stata preceduta da analoga contestazione nella fase introduttiva del presente giudizio in primo grado: il thema decidendum della causa viene definito con l'atto introduttivo ed essendo documentalmente certo che l'odierno appellante, nell'atto di citazione del 23.2.2009, non ha neanche lontanamente rappresentato la possibilità della usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa, è evidente che il motivo in esame non potrà essere preso in considerazione …”.
nonché l'ulteriore ragione d'inammissibilità per mancato adempimento degli oneri di allegazione e prova, giacché:
“… chi voglia sostenere l'usurarietà di un certo rapporto bancario deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi …”.
Deduceva che in ogni caso l'affermazione avversaria circa “la sussistenza dell'usura sin dall'origine del rapporto tra appellante ed appellato” sarebbe manifestamente priva di fondamento perché il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data 16.12.1996 e il primo decreto attuativo della L.108/1996 è stato pubblicato sulla GURI n. 76 del 2.4.1997 con periodo di applicazione dal 1.10.1997 al 31.12.1997. Al momento della conclusione del contratto mancava dunque un parametro normativo per la definizione ed individuazione delle cd. soglie usurarie. Conseguentemente, era escluso che potesse rilevarsi nell'occorso un'usura cd. originaria o contrattuale.
In merito all'ulteriore causale d'usura originante dalla presunta sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora, l'appellata sosteneva che il regolamento contrattuale originario prevedeva espressamente che gli interessi di mora venissero applicati sull'importo della rata scaduta con decorrenza dalla data di scadenza della rata stessa, ossia da quando sarebbe cessata l'applicazione degli interessi corrispettivi. Così come appariva fuori luogo affermare, in terza istanza, che “nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi” poiché l'usura sopravvenuta (e nel caso specifico, si ribadiva, non poteva che essere sopravvenuta) era certamente irrilevante.
Ed ancora, il contratto di mutuo – quando era stato stipulato – era perfettamente determinato e completo ed era comunque conforme alle disposizioni vigenti, come non contestato da controparte;
che poi l'ammontare del debito fosse determinabile sarebbe stato dimostrato ex facto, avendo senza difficoltà il Ctu provveduto a quantificarlo proprio sulla scorta delle risultanze degli atti di causa e delle disposizioni di legge ratione temporis vigenti;
sub 2., che: la doglianza non era mai stata dedotta in precedenza e, quindi, costituiva difesa assolutamente inammissibile.
Comunque, era evidente come la previsione del versamento dell'importo mutuato su un conto corrente con conseguente estinzione della passività registrata sul medesimo non costituisca certo indice di stato di bisogno, essendo invece operazione usualmente ricorrente, e, in ogni caso, più in generale, è escluso che la Banca fosse a conoscenza – ove mai potesse dirsi effettivamente sussistente una tal condizione – d'un qualche stato di bisogno del Parte_1
(dedotto ma aliunde rimasto indimostrato).
Concludeva chiedendo il rigetto d'ogni avversaria richiesta e la conferma dell'impugnata pronuncia, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Con comparsa d'intervento ex art. 111 C.P.C., depositata telematicamente in data 30.1.2023, si costituiva rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2
quale successore a titolo particolare di n virtù del contratto
[...] Controparte_5 di cessione dei crediti individuabili in blocco ex lege 30.4.1999 n. 130 stipulato in data 30.5.2017 con nove banche appartenenti al , tra cui era ricompreso Controparte_8 anche quello vantato da nei confronti del (siccome Controparte_1 Parte_1 identificato con NDG 1025_0573544731000_184003), riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla cedente, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza dalla cedente già svolta e chiedendo altresì che venissero mantenuti in fascicolo tutti gli atti e documenti già depositati
(ivi compresi i titoli esecutivi).
*
In esito all'udienza di prima comparizione del 3.3.2023 con ordinanza pubblicata in pari data la
Corte dichiarava l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis C.P.C., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2024.
Le parti precisavano le conclusioni – in modalità di trattazione scritta – e, previa surroga del relatore già designato, la causa veniva posta in decisione (con ordinanza del 26.2.2024) con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 16.5.2024). *
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 23.4.2024 e
13.5.2024), nulla eccependo quanto alla legittimazione dell'interveniente 6cessionaria, rilevava che:
- “… l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti appare altresì palese già dalle condizioni generali del contratto di mutuo, in cui si prevede, oltre al pagamento delle rate con gli interessi (del 10,50%), anche il pagamento del separato importo degli interessi di mora, pari anch'essi al 10,50% sul valore della rata. Indubitabilmente sommando gli interessi capitali con gli interessi di mora, si giunge ad un tasso di interesse complessivo pari addirittura al 21%, tasso di gran lunga superiore al tasso soglia pari, nel 1996, al 15,90%. Con la sentenza n 17477 del 2019, la Suprema Corte di cassazione ha affermato il principio in virtù del quale in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute. È pacifica l'inammissibilità di una sommatoria aritmetica dei due tassi posto che essa porterebbe a computare due volte gli interessi corrispettivi perché di regola il tasso moratorio è determinato dal corrispettivo, aumentato di una maggiorazione pattuita in contratto. Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, all'art. 8 del contratto di mutuo e 4 delle condizioni generali dei contratti di mutuo (allegato A al repertorio n. 325/73) è possibile cogliere la previsione della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora così come peraltro facilmente evincibile, si ripete, dalle ricevute di pagamento presenti in atti. Ed allora, applicando il principio summenzionato espresso dalla Suprema Corte il Giudice di prime cure avrebbe anch'egli dovuto dichiarare la nullità del precetto opposto …”;
- “… è evidente che seppur non contenente l'espressione “contratto usurario” o “interessi usurari”, l'atto di opposizione poneva quale oggetto specifico e prioritario del thema decidendum proprio l'illegittimità della pretesa creditoria concernente proprio la corresponsione degli interessi, con esplicita richiesta (al punto n. 8 dell'opposizione a precetto), di nomina di CTU che potesse determinare, per l'appunto, la legittimità degli interessi richiesti dal creditore. E, conseguentemente, è per tale ragione che il Giudice di prime cure giungeva alla decisione di disporre la nomina di CTU al quale veniva esplicitamente richiesto di rispondere al quesito concernente il superamento dei tassi soglia e, quindi, l'usurarietà del contratto di mutuo, in considerazione anche del fatto che l'appellante ha da subito richiesto la rinegoziazione del mutuo in virtù della stessa Parte_1 legge 108/96 e del superamento tasso soglia;
richiesta fatta con raccomandata A.R. risultante agli atti della controversia e rimasta disattesa dalla banca. Parte appellata ed intervenuta si dolgono altresì dell'inammissibilità dell'atto di appello considerata la asserita impossibilità che il contratto di mutuo oggetto della controversia possa dirsi originariamente usurario attesa la stipula dello stesso in periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge 108/1996. In verità, la Suprema Corte di cassazione ha più volte ribadito il concetto di retroattività della legge in tema di usura anche quindi con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della predetta legge. In particolare, con sentenza n. 5286/2000 ha ritenuto l'applicabilità delle disposizioni in materia di usura di cui alla L. 108/96 anche a quei rapporti bancari pregressi alla data di entrata in vigore della legge de qua, i cui effetti tuttavia non fossero ancora esauriti, come nel caso di mancata estinzione del saldo passivo in un precedente rapporto bancario. Sulla scia di tale interpretazione la sentenza n. 14899/2000 della Cassazione Civile ha ulteriormente motivato l'applicazione retroattiva della L. 108/96 sostenendo che l'obbligazione degli interessi, difatti, non si esaurisce in una sola prestazione, bensì in una serie di prestazioni successive e, in particolare, ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, assume rilevanza, tenuto presente il disposto dell'articolo 644, comma 1 del Codice penale, oltre il momento della stipula del contratto di mutuo, il momento della effettiva dazione delle somme stabilite per ogni rata, effettiva dazione degli interessi che, peraltro, nel caso di specie, ha inizio proprio a seguito del decreto attuativo della normativa in questione pubblicato il 2.04.1997…”;
di contro, parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 26.4.2024 e 16.5.2024) asseriva ulteriormente ex adverso che: - “… l'Appellante sostiene che le condizioni generali di contratto non prevedono la sostituzione del tasso di mora al tasso convenzionale, bensì la somma dei due e richiama al proposito l'art. 8 del contratto di mutuo e l'art. 4 delle condizioni generali allegate al contratto medesimo. In realtà, le due disposizioni citate ex adverso non giovano alle tesi avversarie. Infatti, all'art. 8 è solo previsto che la misura degli interessi di mora che si concordano “allo stesso tasso dei precedenti”; all'art. 5 si prevede che, “in CP_ caso di ritardo nel pagamento della rata, la parte Mutuataria è tenuta a corrispondere alla gli interessi di mora nella misura convenuta all'art. 8 del contratto di mutuo (…). Tali interessi saranno calcolati sull'importo della sola rata scaduta con decorrenza dalla data di scadenza della stessa”. Non si vede, quindi, come possa sostenersi che gli interessi corrispettivi e di mora andrebbero sommati;
al contrario, come appena ricordato, il regolamento contrattuale prevede espressamente che gli interessi di mora vengano applicati sull'importo della rata scaduta con decorrenza dalla data di scadenza della rata stessa ossia da quando cessa l'applicazione degli interessi corrispettivi. Pertanto, non si coglie il senso e, a maggior ragione, la fondatezza – che, anzi, è chiaramente esclusa dell'affermazione avversaria secondo cui “è pacifica l'inammissibilità di una sommatoria aritmetica dei due tassi”. Inoltre, poiché il contratto di cui si discute è ampiamente anteriore all'entrata in vigore della attuale disciplina antiusura, è escluso che il contratto stesso possa esser considerato usurario. Conseguentemente, l'affermazione avversaria per la quale “nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi” è certamente del tutto fuori luogo. In ogni caso, è evidente che la usura sopravvenuta (e nel caso specifico, si ribadisce, non può che essere sopravvenuta) è certamente irrilevante…”;
- “… posto che l'Appellante afferma che “è necessario tenere anche presente la sussistenza di un eventuale stato di bisogno del mutuatario”, deve ribadirsi che anche questa notazione è inammissibile non essendo mai stata nemmeno dedotto e, men che mai, provata nel corso del giudizio. Peraltro, nell'atto avversario non è nemmeno accennato in che modo l'osservazione de qua possa rilevare nel presente giudizio. Giusto per amor di discussione (stante la evidente inammissibilità di cui sopra), deve ribadirsi che – se pure fosse stato tempestivamente e ritualmente dedotto e provato che le somme mutuate siano andate a ripianare una scopertura di conto corrente (operazione che la S.C. ha ripetutamente ritenuto del tutto legittima) - ciò non avrebbe alcuna incidenza sullo CP_ strumentalmente e labialmente prospettato stato di bisogno del mutuatario. Resta fermo, inoltre, che la
[... non era a conoscenza – ove mai potesse dirsi effettivamente sussistente – dello stato di bisogno del Sig.
(anch'esso non dedotto e rimasto indimostrato) …”; Pt_1
- “… molto semplicemente (e giustamente), il Tribunale ha ritenuto che le domande de quibus siano rimaste assorbite dal parziale accoglimento della domanda principale ovvero, per dirla in termini concreti, ha ritenuto che la riduzione dell'importo precettato invocato dall'Opponente abbia esaurito le doglianze accoglibili (cfr. Cass. n. 12193 del 22/06/2020). …”;
ed infine la società interveniente (con atto depositato in data 24.4.2024) insisteva nelle difese e nei petita formulati dall'appellata sua cedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette il Collegio all'esame del merito la constatazione per cui, pur avendo la società cessionaria in epigrafe formulato – con intervento esperito solo in questo grado – domanda integralmente adesiva rispetto a quella di parte appellata, detta sua costituzione va riconosciuta come ammissibile, in ossequio al principio di diritto (per cui si v. Cass. Sez. II, sentenza n. 22972 del 22/7/2022) secondo il quale:
«… in tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese …»; ed invero, come da lungi riconosciuto in sede di legittimità (fin dalla sentenza della Sez. I n. 2200 del 12/3/1999):
«… il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della "res" litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 C.P.C., non ha, pertanto alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105 stesso codice, e la sua esprimibilità, in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 C.P.C., trova giustificazione nella situazione particolare dell'interveniente …»;
sicché (in termini, v. la Sez. III, sentenza n. 18767 del 28/7/2017):
«… Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 C.P.C. e non dall'art. 105 C.P.C. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 C.P.C. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva ...»;
che così in motivazioni ha illustrato le relative conclusioni (cui questa Corte intende prestare adesione):
«… la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte esclude (…)che il successore a titolo particolare, nel caso in cui entri in un processo ove è parte il suo dante causa, dia luogo ad un intervento adesivo dipendente: assume invece un ruolo di parte processuale corrispondente a quello rivestito dal titolare del diritto controverso, cioè dal dante causa, e il suo intervento non è infatti riconducibile all'articolo 105 C.P.C. - che prevede al secondo comma la fattispecie dell'intervento adesivo -, bensì all'articolo 111 C.P.C., che, al terzo comma, esclude chiaramente la natura adesiva dell'intervento del successore a titolo particolare, perché l'intervento effettuato da quest'ultimo giustifica "se le altre parti vi consentono" l'estromissione del suo dante causa (oltre a Cass. Sez. I, 1° settembre 2006 n. 18937, correttamente citata dalla ricorrente, v. Cass. sez. L 24 giugno 2008 n. 17151; e cfr. altresì, in aggiunta a Cass. Sez. I, 12 marzo 1999 n. 2200 - più volte richiamata, con pertinenza, nel motivo in esame -, Cass. Sez. I, 6 luglio 2001 n. 9189, Cass. Sez. II, 27 febbraio 2002 n. 2889 e Cass. Sez. III, 19 maggio 2006 n. 11757). Per logica giuridica, ed esattamente al contrario rispetto alla prospettazione adottata nell'impugnato provvedimento, può semmai il dante causa assumere una posizione di intervenuto ad adiuvandum nel caso in cui, nonostante l'intervento del successore a titolo particolare, rimanga nel giudizio (in tal senso v. la recentissima Cass. Sez. II, 7 febbraio 2017 n. 3236; e sulla inapplicabilità dell'articolo 105 C.P.C. nel caso di successione a titolo particolare, il conseguente intervento venendo governato esclusivamente dall'articolo 111 C.P.C. cfr. pure Cass. Sez. III, 9 aprile 2009 n. 8700 e Cass. Sez. I, 13 luglio 2007 n. 15674). La posizione che assume intervenendo il successore a titolo particolare, sempre su una linea di chiara logica giuridica, non necessita da parte sua una impugnazione: intervenendo, il successore può limitarsi a fare propri i motivi d'appello del dante causa (anche qui corretto è il riferimento del motivo alla giurisprudenza di legittimità, ovvero a Cass. Sez. III, 14 giugno 2012 n. 9727; e v. pure Cass. Sez. III, 1° agosto 2001 n. 10490). È dunque evidente che, assumendo - come nel caso in esame ha fatto l'attuale ricorrente, rendendo sue le doglianze dell'appello - la posizione del dante causa impugnante, il successore a titolo particolare, già divenuto titolare del diritto sostanziale controverso, del dante causa acquisisce anche l'interesse processuale, onde, ai fini dell'articolo 306 C.P.C., affinché la rinuncia agli atti del suo dante causa giunga ad espletare l'effetto estintivo del giudizio, non è sufficiente l'accettazione dell'appellato bensì occorre altresì quella di chi può ben definirsi il nuovo reale appellante …».
Di ciò si dovrà tenere conto anche ai fini del regolamento delle spese del grado.
*
Ciò posto, ritiene questa Corte che l'appello sia in parte inammissibile e in parte non fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto in toto disatteso.
* Premesso in rito, in punto d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello: che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito, come da ordinanza di questa Corte del 30.1.2023), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
donde il rigetto per infondatezza di detta eccezione;
sempre in via preliminare deve darsi atto che:
- n.q. di procuratrice speciale di n.q. di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria da in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_4 intervenuta volontariamente nel presente grado, in qualità di cessionaria del credito per cui è la presente causa (in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio
2017, pubblicato sulla G. U. R. S. del 20 giugno 2017, parte seconda, n. 72, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e 58 del T. U. B.), e dunque di successore a titolo particolare dell'Istituto di credito appellato (cfr. Cass. Civ. nn. 8936/2013;
), già opposto in primo grado, esercitando la facoltà prevista dal terzo comma P.IVA_2 dell'art. 111 C.P.C.;
- parte del giudizio continua ad essere anche quale parte originaria Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 1, C.P.C.;
e quindi deve essere affrontata, ancora in via preliminare, l'eccezione dell'appellata
[...] in merito all'inammissibilità della domanda avanzata dal in asserita CP_1 Parte_1 violazione dell'art. 345 C.P.C. e quindi del divieto di nova in appello.
In proposito, si rileva quanto appresso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado laddove il Giudice, aderendo acriticamente alle risultanze della c.t.u., non ha riconosciuto la sussistenza dell'usura originaria al momento della pattuizione.
In prime cure, a fronte della pretesa creditoria riferita al pagamento delle rate di mutuo insolute ed al residuo capitale mutuato, l'opponente contestava l'incidenza delle sopravvenienze normative sulla determinazione del tasso di interesse così come inizialmente pattuito e la mancata comunicazione da parte dell'Istituto di credito del nuovo piano di ammortamento, anch'esso redatto a seguito delle riforme legislative.
Peraltro, pur lamentando l'indeterminatezza del quantum in relazione al deficitario piano di ammortamento nulla allegava in merito ad un diverso (ed esatto) calcolo degli interessi dovuti, ritenendo che fosse la banca a dover produrre la documentazione a sostegno del precetto. Allorché il primo Giudice disponeva in tal senso, nel mandato conferito – in cui si legge: “… al fine di accertare, alla luce delle prospettazioni delle parti e sulla scorta della documentazione già versata in atti nonché di quella che verrà eventualmente messa a disposizione dall'istituto convenuto, la correttezza dei calcoli contenuti in seno al precetto opposto facendo applicazione del tasso di sostituzione previsto dal D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001 n. 24, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura, e con la decorrenza di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 25 febbraio 2002” – attribuiva al professionista officiato legittimazione ad accertare anche, in conformità al dictum espresso di parte opponente, se vi fosse o meno stata applicazione d'un tasso debitore sopra soglia con depurazione delle poste relative in caso d'esito affermativo dell'indagine.
Nel primo elaborato depositato, il Ctu evidenziava che l'analisi del tasso di usura era stata eseguita dal 2.4.1997 in poi, in quanto non esistevano tassi soglia per il periodo precedente, e dal prospetto allegato si evinceva che nel piano di ammortamento il tasso di usura era stato sempre superato, ma dal periodo 1.1.1999 e concludeva che trattavasi di usura sopravvenuta.
In esito all'invito a chiarimenti, in particolare a “… se trattasi di usura sopravvenuta … In caso di esito positivo, valutare se la soluzione di calcolo n. 1, sia conducente al fine di causa …” (calcolo n. 1 avvenuto a norma dell'art. 1815 C.,C. e della L. n. 108/1996), l'Ausiliario chiariva come di seguito:
“… 1) Trattasi di usura sopravvenuta;
2) In merito al secondo chiarimento si precisa che al momento della redazione/deposito della consulenza del 17/04/17 l'orientamento in merito all'usura sopravvenuta non era univoco per cui si era proceduto ad effettuare i due calcoli come da pagina 5 in poi della stessa perizia. Successivamente una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha stabilito che l'usura sopravvenuta non è rilevante ai fini della nullità della clausola e il mutuatario è tenuto al pagamento dei tassi di interesse. Secondo la sentenza n 24675 del 19 ottobre 2017 delle sez. Unite della Corte di cassazione, per quanto riguarda l'usura deve essere considerato rilevante soltanto il momento della pattuizione in quanto soltanto così si valorizza "il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente". La Corte ha affermato il seguente principio di diritto "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". Inoltre, con l'ordinanza numero 2311/2018 del 30 gennaio, la Corte di cassazione è tornata a confrontarsi con la questione dell'usura sopravvenuta, sposando ancora una volta le ragioni delle banche. In tale pronuncia, infatti, i giudici hanno escluso, con riferimento ai contratti di mutuo, che possa considerarsi nulla o inefficace la clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata antecedentemente all'entrata in vigore della legge numero 108/1996 che superi la soglia fissata da tale legge nel corso di svolgimento del rapporto. La nullità e l'inefficacia vanno escluse, poi, anche per la clausola che è stipulata successivamente per un tasso che non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Per cui la soluzione di calcolo n. 1 (a norma dell'art. 1815 e della L. 108/96) a seguito di quanto su richiamato non è più conducente al fine di causa …”.
Con le osservazioni dell'8.5.2018, la difesa di parte lamentava quanto appresso: Parte_1
“… Le conclusioni del CTU non sono affatto condivisibili. Infatti, il contratto di mutuo in questione (come pacificamente riconosciuto anche da controparte) non è affatto regolato da un tasso convenzionale, ma la convenzione di interesse è stata travolta dal tasso di sostituzione di cui al D.L. 394/00 (art. 1 commi 2 e 3). Con quella norma, le convenzioni di tasso stipulate furono sostituite da tassi “legali” cui deve ritenersi inapplicabile la previsione della richiamata pronuncia delle SS.UU. della Cassazione, riferentesi esclusivamente alle convenzioni di tasso. Né, quella norma, ha riguardato i tassi convenzionali moratori che non sono stati per nulla interessati e che sono e restano, ab origine, usurari. Il contratto in questione, quindi, è e resta usurario e deve vedere azzerato il tasso di interesse ex art. 1815 e della L. 108/96 così come illustrato al calcolo n.
1. In tal senso si chiede che il CTU voglia modificare le conclusioni dei chiarimenti inviati il 26 aprile …”.
A tanto il C.t.u. replicava che:
“… 1) si ribadisce che trattasi di usura “sopravvenuta” e che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 24675 del 19/10/2017 delle SS.UU. della Corte di cassazione, l'usura sopravvenuta non è rilevante ai fini della nullità della clausola e il mutuatario è tenuto al pagamento dei tassi di interesse. L'usura deve essere considerata rilevante soltanto al momento della pattuizione (vedasi anche l'art.1 della L. n.24 del 28/02/2001). 2) La pronuncia della Cassazione richiamata sopra è applicabile alla causa in esame in quanto il calcolo per stabilire se si tratta di usura sopravvenuta è stato effettuato considerando il tasso convenzionale del contratto di mutuo del 10,50% e non il tasso di sostituzione di cui al D.L. 394/00 …”.
Alla luce anche delle contestazioni alla c.t.u., l'opponente dunque aveva dedotto che il tasso di interesse stipulato e concordato in sede di stipula del contratto di mutuo fosse a suo dire usurario sin dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e pertanto l'eccezione d'inammissibilità del motivo di gravame sub 1. per novità non è fondata.
La doglianza in questione di parte appellante, sebbene ammissibile, va però disattesa nel merito.
Alla condivisibilità della prima tesi articolata in sede d'impugnazione (ossia, a quella dell'operatività anche retroattiva della l. n. 108/10996), infatti, osta il chiaro contrario principio di diritto (per cui si v. già Cass. Sez. III, sentenza n. 8945 del 5/5/2016) secondo il quale:
«… La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996) non è retroattiva, sicché non influisce sulla validità delle clausole dei contratti conclusi prima della sua entrata in vigore (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che, in mancanza di un saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l'eventuale usurarietà, aveva valutato la correttezza del tasso richiesto dalla banca riferendosi a quelli medi applicati, nel periodo, dalla Banca d'Italia alle aziende operanti nello stesso contesto territoriale e per crediti per cassa di pari importo) …»;
principio poi ulteriormente declinato (in seguito al pronunciamento delle SS.UU. richiamato in c.t.u., dalla Sez. III, ordinanza n. 24743 del 17/8/2023) nel senso che:
«… Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto …».
Vero è che la medesima Sez. III, appena un mese dopo ( con l'ordinanza n. 27545 del 28/9/2023), ha statuito in apparente parziale difformità a ciò, assumendo quanto appresso:
«… In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto …»; e ciò considerando che:
«… Vero è che le Sezioni Unite con sentenza n. 7294/17 hanno statuito che: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Tuttavia, nella stessa richiamata sentenza le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno precisare in motivazione che: «È evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione». Più di recente, le Sezioni Unite, tornando sull'argomento con sentenza n. 19597 del 2020, sopra già citata, oltre ad affermare che «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori» e che «nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio» - hanno precisato che: «In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento» …»
ma vero è pure che tale ultima pronuncia, là dove ha concluso nei seguenti termini:
«… Dando seguito al dictum delle Sezioni Unite, occorre qui affermare che: «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto …»;
ha poi puntualizzato che:
«… Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato le conclusioni degli attori in opposizione, che erano dirette a portare in compensazione gli importi eccedenti la soglia di usura: invero, è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal Ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto …»;
ossia, ha ritenuto che non sia possibile prescindere da un'espressa allegazione e domanda al riguardo da parte del cliente e che il tasso debitore pretendibile dalla banca possa comunque essere individuato in quello corrispondente al tasso soglia (e non al di sotto di esso);
e poiché nel caso che ne occupa in c.t.u. il ricalcolo della debenza del con Parte_1 depurazione dell'eccedenza indebita, è avvenuto (tra l'altro, in conformità alla domanda del medesimo e, quindi, comunque in ossequio al principio dispositivo) proprio applicando quale tasso debitore il tasso soglia (in eterointegrazione in parte qua della clausola convenzionale originaria, in quanto comunque valida ed efficace, secondo quanto si legge in p. 9 del relativo elaborato: “… si procede a sostituire il tasso convenuto, ove usuraio, con il tasso soglia stesso
…”), e così è stato recepito in sentenza, la doglianza in argomento va per tal profilo disattesa.
Quanto al secondo profilo dedotto, ossia alla censurata pretesa indebita sommatoria (che sarebbe avvenuta da parte della banca in ossequio al regolamento convenzionale originario) di interessi corrispettivi e moratori, con conseguente superamento della soglia antiusura – non rilevato in c.t.u. – osserva la Corte che:
- fermo in diritto (con Cass. Sez. III, ordinanza n. 16526 del 13/6/2024) che:
«… La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, C.C., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, C.C. …»;
- rilevato, in fatto, che (come rettamente ed incontestatamente avvisato da parte appellata) negli atti contrattuali “… all'art. 8 è … previsto che la misura degli interessi di mora che si concordano “allo stesso tasso dei precedenti” …”;
- ancora in diritto, ha rammentato Cass. Sez. I, ordinanza n. 14214 del 5/5/2022 che:
«… la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore) …»;
e, ad integrazione di ciò, si legge in Cass. Sez. III, ordinanza n. 8103 del 21/3/2023 che comunque:
«… La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. …»;
l'avvenuta liquidazione del quantum debeatur operata dal C.t.u. con riconduzione anche dei tassi debitori moratori entro il tasso soglia esclude in radice la sussistenza dell'erroneità decisoria paventata.
*
Occorre ora dire delle doglianze sub 2., a proposito delle quali si rileva:
quanto al profilo inerente all'asserita preterizione dei petita di cui punti da 2) a 3) (e cioè, con riferimento all'asserita inidoneità del contratto di mutuo già vigente inter partes a fungere da titolo esecutivo), nonché da 5) a 6) della citazione di prime cure (ossia dei vizi denunciati come
“intrinseci” all'atto di precetto, per non esser stato richiamato in esso il regolamento unilateralmente sostituito a quello originario in corso di rapporto dopo l'introduzione della legge n. 108/1996), che il primo Giudice ha statuito:
- sia quanto ai primi, disattendendoli implicitamente (e fondatamente, alla luce dell'esito di merito di prime cure, essendosi avvalso il C.t.u. proprio delle clausole ivi convenute);
- sia quanto ai secondi, in parziale accoglimento della domanda sub 7) – che da essi traeva scaturigine – con riliquidazione del debito suscettibile d'esecuzione in entità di cui va in rigetto della censura sub 1. operata la conferma;
donde il suo rigetto per infondatezza;
quanto alla pretesa mancata delibazione della quaestio inerente il cd. stato di bisogno del
[...] nella stipula del mutuo che ne occupa, che essa è effettivamente inammissibile, in Pt_1 quanto nuova per assoluta estraneità al thema decidendum di prime cure (non rinvenendosene traccia di sorta in alcuno degli scritti difensivi ivi formati).
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore sia della parte appellata sia di quella interveniente delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n.
147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 C.P.C. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché nel minimo, per la marginalità del suo rilievo;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, C.P.C. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 16.11.2022 e iscritto a ruolo in data 21.11.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico In persona del G.O.T. emessa al n. 1067 in data 25.10.2021 nel procedimento già iscritto al n. 240/2009 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 con l'intervento volontario adesivo dipendente di: n.q. di procuratrice speciale di n.q. di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria da a sua volta cessionaria dei crediti di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5 così provvede:
1) dichiara ammissibile l'intervento volontario di n.q. di procuratrice Controparte_2 speciale di n.q. di cessionaria da a sua volta Controparte_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore;
2) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di nonché di Controparte_5
n.q. di procuratrice speciale di n.q. di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria da a sua volta cessionaria dei crediti di Controparte_4 CP_1
delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida per Controparte_5 ognuna in complessivi euro 9.739,35 per onorario, oltre accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 19.3.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa ROTOLO Ottavia.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)