Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2720
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e correlato vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine alla contestata condotta

    Il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse motivato sia in ordine al fumus commissi delicti, poiché recava la descrizione dei fatti contestati mediante specifici capi d'imputazione, sia in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, indicando la necessità di svolgere accertamenti tecnici sui beni in sequestro. Inoltre, ha ritenuto che l'informativa di reato della GDF, relativa a soggetti che vendevano prodotti contraffatti e acquistavano dalla società dell'indagata, costituisse un riscontro della sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati. Il Tribunale ha anche argomentato che la società NE UE PP vendesse pupazzi che potevano essere commercializzati solo in determinati negozi, cosa non avvenuta nel caso di specie. La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta non apparente e priva di errori di diritto.

  • Inammissibile
    Omesso esame di elementi decisivi

    Il Tribunale di Salerno ha ritenuto che la documentazione prodotta non consentisse di escludere il fumus dei reati, poiché non vi erano riscontri che si riferisse ai beni sequestrati, la certificazione relativa al pallone 'Tifo Napoli' non comprovasse l'autenticità e non vi fossero elementi per ricondurre le licenze all'indagata o alla società NE UE PP. Le censure sollevate dalla ricorrente riguardano la valutazione della valenza probatoria della documentazione, prospettando una mancanza di adeguatezza o persuasività, il che non è ammissibile in sede di impugnazione di un'ordinanza emessa in materia di sequestro probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2720
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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