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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manzi Patrizia
- ATTORE
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ha citato in giudizio gli eredi di ( Parte_1 Persona_1 CP_1
e ) rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“- dichiarare l'attore, ai sensi dell'art. 1158 c.c., proprietario per intervenuta usucapione del terreno sopra descritto, sito in Castrignano del Capo (Le) e riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 21, particella 474.
- Conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del
Sig. con esonero da responsabilità. Parte_1 - Condannare, ancora, i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Entrambi i convenuti non si sono costituiti in giudizio e, nel corso dello stesso sono stati escussi testimoni.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
Il ha mantenuto un possesso ventennale ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis del Pt_1 seguente immobile: appezzamento di terreno ubicato in Castrignano del Capo (Le), distinto in catasto del medesimo comune al foglio 21, particella 474, seminativo di classe 5, are 01 e centiare 36, reddito dominicale di € 0,06.
Tale terreno era catastalmente intestato alla Sig.ra deceduta in data 07/04/2008. Persona_1
L'odierno attore rappresenta di aver conservato il bene in buono stato di conservazione, provvedendo alla pulitura dalle erbacce, alla manutenzione e anche alla sua recinzione, sopportandone tutti i costi.
Peraltro, l'attore afferma di essere proprietario di diversi fondi confinanti con quello per cui è causa oltre a impiegare quest'ultimo per accedere al confinante terreno di sua proprietà identificato al foglio
21 particella 782, nonché agli altri fondi di sua proprietà.
Nel corso del giudizio è stato sentito un teste che ha confermato il possesso del bene esclusivo ultraventennale.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di dover accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge ce effettivamente l'attore godeva in maniera esclusiva del bene per un termine superiore ai 20 anni provvedendo anche alla manutenzione e alla coltivazione dello stesso.
D'altronde le parti convenute, pur regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e, di conseguenza non hanno fornito una versione dei fatti alternativa.
A tal proposito, questo giudicante ritiene di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale, in tema di usufrutto, la coltivazione del fondo è di per sé manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per cui, presumendosi ai sensi dell'art.1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base a un titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr. ex multis C. App Napoli n.
4073/2023).
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui trattasi, l'attore deve essere dichiarato proprietario dei beni indicati in citazione per averli usucapiti.
***
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara, ad ogni effetto di legge, che è divenuto proprietario per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno sito in Castrignano del Capo (Le) e riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 21, particella 474.
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manzi Patrizia
- ATTORE
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ha citato in giudizio gli eredi di ( Parte_1 Persona_1 CP_1
e ) rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“- dichiarare l'attore, ai sensi dell'art. 1158 c.c., proprietario per intervenuta usucapione del terreno sopra descritto, sito in Castrignano del Capo (Le) e riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 21, particella 474.
- Conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del
Sig. con esonero da responsabilità. Parte_1 - Condannare, ancora, i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Entrambi i convenuti non si sono costituiti in giudizio e, nel corso dello stesso sono stati escussi testimoni.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
Il ha mantenuto un possesso ventennale ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis del Pt_1 seguente immobile: appezzamento di terreno ubicato in Castrignano del Capo (Le), distinto in catasto del medesimo comune al foglio 21, particella 474, seminativo di classe 5, are 01 e centiare 36, reddito dominicale di € 0,06.
Tale terreno era catastalmente intestato alla Sig.ra deceduta in data 07/04/2008. Persona_1
L'odierno attore rappresenta di aver conservato il bene in buono stato di conservazione, provvedendo alla pulitura dalle erbacce, alla manutenzione e anche alla sua recinzione, sopportandone tutti i costi.
Peraltro, l'attore afferma di essere proprietario di diversi fondi confinanti con quello per cui è causa oltre a impiegare quest'ultimo per accedere al confinante terreno di sua proprietà identificato al foglio
21 particella 782, nonché agli altri fondi di sua proprietà.
Nel corso del giudizio è stato sentito un teste che ha confermato il possesso del bene esclusivo ultraventennale.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di dover accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge ce effettivamente l'attore godeva in maniera esclusiva del bene per un termine superiore ai 20 anni provvedendo anche alla manutenzione e alla coltivazione dello stesso.
D'altronde le parti convenute, pur regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e, di conseguenza non hanno fornito una versione dei fatti alternativa.
A tal proposito, questo giudicante ritiene di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale, in tema di usufrutto, la coltivazione del fondo è di per sé manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per cui, presumendosi ai sensi dell'art.1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base a un titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr. ex multis C. App Napoli n.
4073/2023).
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui trattasi, l'attore deve essere dichiarato proprietario dei beni indicati in citazione per averli usucapiti.
***
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara, ad ogni effetto di legge, che è divenuto proprietario per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno sito in Castrignano del Capo (Le) e riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 21, particella 474.
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me