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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14884 2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
,in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in in Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Pt_1
Servizio Legale della Azienda, unitamente agli avv.ti SELVAGGI ISABELLA e LUIGIA
MANDES, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
elett. dom. in Via Posillipo, 382 Controparte_1 C.F._1 Pt_1 presso lo studio dell'avv.SARNATARO GIOVANNI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 10.10.2024 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, e come ivi meglio articolate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2558/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 6.04.2022 in favore di , quale erede di , titolare della Controparte_1 Persona_1
“Farmacia Veltri Dr. Saverio Veltri”, per l'importo complessivo di € 133.658,72 per le mensilità di dicembre 2012, gennaio 2013, marzo 2013, aprile 2013, maggio 2013, ottobre 2013, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte La , a sostegno dell'opposizione ha in primo luogo eccepito il pagamento del credito come da nota prot. n. 0116276 del 10.05.2022 del Direttore della Unità Operativa
1 Complessa Gestione Economico Finanziaria, allegata in atti, in cui si da atto della corresponsione della somma di € 115.192, 86 per le mensilità oggetto di ingiunzione.
Inoltre ha dedotto la carenza di legittimazione attiva di , dal momento Controparte_1 che a seguito della morte del dr. , titolare della farmacia, in data Persona_1
17.10.2012, gli eredi ,tra cui nominata direttrice per la gestione Controparte_1 provvisoria della Farmacia, hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario giusta atto per Notaio in data 6.11.2012 Rep. 45118 trascritto a il 13.11.2012 al Per_2 Pt_1
n. 20973 r.p., tuttavia dall'inventario non risulterebbe la distinta riepilogativa dei crediti indicati nel procedimento monitorio.
Pertanto concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta che rilevava, quanto all'eccepito pagamento, che in Controparte_1 ogni caso residuerebbe un credito di € 18.465,86, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Concessi i termini dell'art 183 comma 6 c.p.c. la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024, nella quale era rimessa in decisione con i termini dell'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1 Parte sollevata dalla sul presupposto che nell'atto di accettazione dell'eredità con
[...] beneficio di inventario del 6.11.2012 non risultano indicati nell'ambito dello stato patrimoniale della farmacia del padre i crediti oggetto del ricorso monitorio.
Ed invero, occorre considerare che l'accettazione con beneficio di inventario ex art 484
c.c. mira ad impedire la confusione tra i patrimonio personale dell'erede e quello del de cuius, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede intra vires , ovvero nei limiti del valore dell'attivo ereditario. Pertanto l'istituto assolve alla funzione di agevolare l'accettazione dell'eredità, anche allorché sia gravata da debiti, al fine di soddisfare l'interesse generale a che vi sia un erede che permetta la continuazione dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte.
Nel caso di specie occorre considerare che il dr. è deceduto il 17.10.2012, Persona_1 sicchè l'inventario compiuto in sede di accettazione il 6.11.2012, come si evince dall'atto rogato dal notaio ha ad oggetto i rapporti patrimoniali attivi e passivi derivanti Per_2 dalla gestione della farmacia fino alla data del decesso del de cuius, mentre i crediti azionati in sede monitoria si riferiscono ai corrispettivi delle ricette spedite nei mesi di dicembre 2012, gennaio 2013, marzo, aprile, maggio, ottobre 2013, ovvero maturati successivamente al decesso di in forza della gestione provvisoria affidata Persona_1 alla figlia . CP_1
2 Pertanto i crediti azionati in sede monitoria non potevano essere ricompresi nell'inventario redatto con l'accettazione beneficiata, in quanto sorti in data successiva.
3.Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione . Parte Ed invero dalla documentazione prodotta dalla è emerso che i crediti oggetto del Part ricorso monitorio sono stati parzialmente pagati, avendo la corrisposto per le suddette mensilità la somma complessiva €. 115.192, 86 come attestato dai mandati di pagamento allegati in atti. Parte
Segnatamente la ha documentato i seguenti pagamenti:
-Dicembre 2012 – E. 1.117,09 mandato ORS n. 242 del 23.9.2013;
- Gennaio 2013 – E. 48.398,87 mandato ORS n. 1591 del 26.3.2013;
- Marzo 2013 – E. 23.049,55 mandato ORS n. 2929 del 5.6.2013;
- Aprile 2013 – E. 17.335,02 mandato ORS n. 3418 del 27.6.2013;
- Maggio 2013 – 21.047,00 mandato ORS n. 3795 del 17.7.2013;
- Ottobre 2013 -mandato ORS n. 1515 del 16.1.2014 di E. 4.273,92 in favore della soc. come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli n. Controparte_2
18876/12 del 19.6.2013;
Pertanto il credito richiesto da in forza delle distinte contabili allegate in Controparte_1 atti per le predette mensilità, risulta parzialmente estinto in forza dei pagamenti eseguiti Part dalla e va circoscritto all'importo di € 18.465,86. Parte Né d'altro canto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte opposta ha sollevato specifiche contestazioni, limitandosi a ribadire l'esistenza di un debito residuo non contestato pari ad €18.465,86.
In definitiva sulla base delle argomentazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il credito dovuto in favore , quale erede di Controparte_1 Per_1
, titolare della “Farmacia Veltri Dr. Saverio Veltri per i mesi di dicembre 2012,
[...] gennaio 2013, marzo, aprile, maggio, ottobre 2013 va rideterminato in complessivi €
18.465,86.
Stante il parziale accoglimento dei motivi di opposizione proposti, con conseguente riduzione del credito accertato, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria
Giugliano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall , avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 2558/2022 emesso in favore di così provvede: Controparte_1
3 1) Accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2558/2022 e condanna la in persona del legale Parte_3 rappresentante al pagamento in favore di della somma Controparte_1 complessiva di € 18.465,86,oltre interessi legali dalla domanda;
2) Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso, in Napoli il 21.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria Giugliano
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