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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 9319/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9319 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Epomeo n. 180 Parte_1
– Parco del Pino, presso lo studio dell'Avv. Antonio Massimo Malasomma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 45, presso lo studio degli Avv.ti
SC SA RM, IS CI e SC OC, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
; Controparte_2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 convenuto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa accogliere la domanda che, con il presente atto, il Sig. propone e, conseguentemente, condannare essa Parte_1
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convenuta al risarcimento di tutti i danni, da esso istante, subiti nella misura di euro 38.224,40
(trentottomiladuecentoventiquattro/40) e/o in quella diversa misura che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, oltre indennizzo per la forzata sosta ed interessi dal fatto al soddisfo, da contenersi, comunque, nel limite della competenza per valore dell'adito
Giudice; - condannare, inoltre, la convenuta al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che in data 12/11/2020 viaggiava, quale trasportato, a bordo dello scooter marca/mod. Piaggio Beverly targato BP64527 di sua esclusiva proprietà; che alle ore 10,40 circa, in Frattaminore (NA), alla Via Turati, il proprietario/conducente del veicolo marca/mod. Peugeot targato FM132YZ - in una repentina manovra effettuata provenendo da un'area di parcheggio per immettersi sulla perpendicolare traversa Carrara - tagliava la strada allo scooter targato BP64527; che a causa dell'impatto è rovinato a terra riportando lesioni.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato gli assunti Controparte_1 di controparte, rilevando in particolare che l'attore era il conducente dello scooter e non il trasportato al momento del sinistro, per poi così concludere: “
1. Preliminarmente, sempre che non sia dichiarata ex officio la nullità dell'atto di citazione, dichiarare la domanda attorea inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché per carenza di legittimazione passiva, ovvero inammissibile per carenza di interesse ad agire, anche per l'insussistenza delle condizioni dell'azione.
2. Nel merito e subordinatamente, dichiarare l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In del tutto gradata, nella remota e denegata ipotesi in cui l'avversa pretesa sia ritenuta ammissibile e fondata, perché le somme eventualmente riconosciute in favore dell'attore siano diminuite in relazione all'obiettiva valutazione dei postumi e del periodo d'inabilità temporanea patito, nonché sulla base dell'accertato concorso di colpa ritenuto sussistente, anche ex art. 1227 cod. civ., a carico dello stesso, in relazione ai diversi profili della condotta tenuta in occasione dell'evento de quo.
4. Con vittoria di spese e competenze”.
Con provvedimento del 7.12.2021 il precedente giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del “responsabile civile proprietario del veicolo Peugeot targato
FM132YZ”. Sono seguiti alcuni rinvii per consentire all'attore di espletare l'attività demandata dal giudice.
Benché ritualmente citata, la non si è costituita in giudizio, sicché ne Controparte_2 deve essere dichiarata la contumacia.
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All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24.2.2023, ritenuto integro il contraddittorio, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e mediante l'espletamento di una Ctu.
Sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 02.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio formulata in corso di causa dalla convenuta.
Invero, trattandosi di azione diretta proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale lo stesso viaggiava, ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, non può ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo asserito responsabile civile nel sinistro.
Deve infatti rilevarsi che «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102
c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022).
Sicché non trova giustificazione il provvedimento emesso dal precedente giudicante in data
7.12.2021, con il quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
“responsabile civile proprietario del veicolo Peugeot targato FM132YZ”.
Ne consegue ulteriormente che, l'eventuale mancata corretta esecuzione dell'ordine del giudice, siccome trattasi di provvedimento che non avrebbe dovuto essere adottato, non può portare all'estinzione del giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013; principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. L, Sentenza n. 1614 del
26/04/1975).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata, atteso che le risultanze istruttorie depongono nel senso che fosse il conducente dello scooter coinvolto Parte_1 nel sinistro per cui è causa, non il trasportato.
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È noto che «Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi
- ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.» (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
Nel caso di specie, risulta presente in atti il verbale redatto dalla Polizia Municipale di
Frattaminore intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), dal quale si desume che gli operanti hanno accertato la presenza dei veicoli coinvolti nel sinistro, la loro posizione in strada immediatamente dopo l'incidente, nonché la presenza dei relativi conducenti, tra i quali è stato identificato anche l'attore, , mediante esame patente di guida. Parte_1
Inoltre, gli agenti intervenuti hanno dato atto delle dichiarazioni raccolte dai conducenti dei veicoli per descrivere la dinamica del sinistro, altro momento in cui, all'evidenza, hanno individuato in il conducente dello scooter coinvolto nell'incidente, Parte_1 sulla base delle sue stesse dichiarazioni.
A corredo delle dichiarazioni, gli agenti hanno anche scattato fotografie dei luoghi e dei veicoli, dalla visione delle quali si ha modo di rilevare che il conducente dello scooter fosse ancora a terra al momento dell'accertamento della Polizia Municipale, a riprova che l'intervento degli agenti è stato tempestivo e immediatamente successivo all'incidente.
Non vi è traccia negli accertamenti degli agenti di polizia di un conducente diverso da
[...]
, né che quest'ultimo fosse trasportato sullo scooter. Parte_1
Nella parte in cui il verbale riporta tali fatti, siccome direttamente accertati dagli agenti di polizia, lo stesso ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.
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Ne consegue che le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa non sono idonee a superare il necessario vaglio di attendibilità, a fronte dell'evidente contraddizione esistente tra le stesse e l'atto pubblico appena esaminato.
In particolare, i testimoni e , escussi all'udienza del 2.7.2024, Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato che alla guida dello scooter vi fosse un uomo, che il primo dei testimoni ha individuato in , precisando che dovrebbe trattarsi dello zio dell'attore (“se Controparte_3 non sbaglio era lo zio dell'attore”); le dichiarazioni, oltre che smentite dalle risultanze del verbale della Polizia Municipale, appaiono anche inverosimili, se solo si considera che
[...]
, identificato come conducente dello scooter, era ancora a terra al momento Parte_1 dell'intervento degli agenti, sicché non si comprende per quale ragione l'asserito reale conducente, , legato da rapporti di parentela all'attore, avrebbe dovuto Controparte_3 repentinamente allontanarsi dal luogo del sinistro prima dell'arrivo degli agenti di polizia (che come visto sono intervenuti nell'immediatezza del fatto), lasciando il nipote a terra in strada.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la complessiva attività difensiva svolta.
Stante la contumacia di , nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite Controparte_2 relativamente alla sua posizione.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, restano definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa – ulteriore rispetto al danno risarcito con la
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previsione di interessi – la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla sulle spese relativamente alla posizione di;
Controparte_2
5) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di Ctu;
6) rigetta la domanda avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Così deciso in Aversa, il 24.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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