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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2986/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2986/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. NINO GIUSEPPE CONSENTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede principale in Dublino (Irlanda), One Molesworth Street 2, e sede secondaria in Milano, via della Moscova n. 18, QUALE PROCURATRICE DI
[...]
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata in Catania,
Piazza P. Jolanda n. 2, presso lo studio dell'avv. CORRADO MICIELI, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA GRECO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto con il quale – per il tramite della procuratrice Controparte_2
– aveva intimato il pagamento di €. 80.771,31 in virtù del mutuo fondiario Controparte_1 stipulato dall'esponente con e rogato dal notaio dott. in Controparte_1 Persona_1
data 22.1.2010 (n. rep. 4490 e n. racc. 3249). Parte opponente ha anzitutto sostenuto che la società intimante non avrebbe fornito adeguata dimostrazione della titolarità della posizione creditoria azionata.
In secondo luogo, ha ritenuto nullo il contratto sopra richiamato per violazione del Parte_1 limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. . Pt_2
Ancora, l'intimato ha lamentato la discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello CP_3
effettivamente praticato nonché il superamento della soglia di usura prevista dalla legge n. 108/1996, prospettando la necessità di tenere conto - nel vaglio di usurarietà - degli interessi moratori effettivamente addebitati (da ricostruirsi secondo il c.d. T.E.M.O.) e degli oneri connessi alla estinzione anticipata del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.1.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
per il tramite della procuratrice , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_1 dell'avversaria opposizione.
In dettaglio, l'opposta ha ritenuto di aver adeguatamente provato l'acquisto del credito azionato in via esecutiva ed ha recisamente contestato sia il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del decr. lgs. n. 385/1993 sia la censura di usurarietà degli interessi addebitati.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo necessaria istruttoria, la causa
è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione va respinta per le seguenti ragioni.
Va anzitutto precisato che tutte le doglianze mosse da parte opponente si risolvono in contestazioni del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, sicché esse devono reputarsi sussumibili nella previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c.
2.1. Quanto alla prima censura, con la quale ha sostenuto che la società intimante Parte_1
avrebbe omesso di dimostrare di essere titolare della posizione creditoria azionata, si rileva in punto di diritto che, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.) l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini,
Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito.
In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020,
n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha prodotto l'avviso della Gazzetta Ufficiale del 2.2.2019 in cui si rappresenta che “ (l'Acquirente) comunica di aver acquistato pro Controparte_2
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 28 gennaio 2019 con , Controparte_1
filiale italiana , con effetto dal 20 gennaio 2019 (escluso) (Data di Valutazione), tutti i CP_1
crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali (i) aventi almeno due rate dovute e non pagate o (ii) classificati come non-performing (i Mutui), erogati ai sensi di contratti di mutuo (i Contratti di
Mutuo) stipulati da con i propri clienti, che alla Data di Valutazione rispondevano ai CP_1 seguenti criteri cumulativi: (i) siano classificati come mutui fondiari in conformità al Testo Unico
Bancario; (ii) siano stati originati con denominazione in euro e non indicizzati al CHF;
(iii) siano stati interamente erogati, non vi siano importi non erogati e non sia previsto il diritto di ulteriori erogazioni;
(iv) siano stati erogati a persone fisiche (individualmente o in cointestazione), appartenenti alla categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici – ai sensi del Regolamento di
Vigilanza; (v) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado “economico” cioè, (i) mutui garantiti da un'ipoteca di primo grado rispetto ai quali non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, (ii) un'ipoteca di grado successivo in relazione alla quale le obbligazioni garantite dal/i mutuatario/i di grado prioritario rispetto a tale successiva ipoteca sono state integralmente estinte (come risultante dal relativo
Contratto di Mutuo) o esiste il consenso alla cancellazione della precedente ipoteca (come risultante dal relativo Contratto di Mutuo) ovvero, (iii) un'ipoteca di grado successivo rispetto all'ipoteca di primo grado qualora i crediti garantiti da un'ipoteca di grado prioritario ed in relazione alla quale il debitore sia la medesima persona, sono ceduti all'Acquirente; (vi) siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali con codice catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (vii) in relazione ai quali alla Data di Valutazione: (a) vi siano almeno due rate esigibili e non pagate e almeno una rata ancora esigibile successivamente alla Data di Valutazione (e non ricadano nel criterio di cui alla lettera (b) che segue); o (b) (i) vi siano rate non pagate da più di 360 giorni dalla relativa data di scadenza, o (ii) siano classificate come “sofferenze” ai sensi della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti) della Banca d'Italia; e (iii) che abbiano un importo capitale dovuto superiore a Euro 0; (viii) in relazione ai quali il rapporto tra l'importo erogato ed il valore del relativo immobile, alla data di erogazione, non era superiore all'80% o, ove eccedente l'80%, in relazione al quale il debitore abbia fornito una garanzia fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione;
(ix) siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
(x) non beneficino di alcun sussidio da parte di soggetti terzi (quali ad esempio enti statali); (xi) non siano mutui frazionati;
(xii) non siano stati soggetti a rinegoziazioni ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 27 maggio 2008 (Decreto Tremonti), convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008; e (xiii) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata” (v. pag. 1 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Orbene, nel caso di specie, il credito azionato in via esecutiva trae origine da mutuo fondiario stipulato il 22.1.2010 con valuta €. e senza alcuna indicizzazione al CHF, integralmente erogato e garantito da ipoteca su bene sito nel territorio italiano, rispetto al quale è incontestato il mancato pagamento di almeno due rate e la debenza di almeno una rata alla data di valutazione (v. all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Si rileva per altro verso che parte opposta ha prodotto il testo del contratto di cessione di crediti intercorso tra e di cui costituisce parte Controparte_1 Controparte_2 integrante l'elenco delle posizioni creditorie trasferite (v. all. 10 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con particolare riguardo a pag. 22, recante oltretutto sottoscrizione).
Ebbene, nell'ambito di quest'ultimo risulta riportato il numero 348002.
La riconducibilità di tale dato alla posizione vantata nei confronti dell'odierno opponente si evince dalla lettera di risoluzione del 15.10.2019 e dalla diffida del 10.1.2020 (v. all. 11 e 12 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In siffatti allegati, il suddetto numero n. 348002 è inequivocabilmente associato al nominativo di
. Parte_1
In relazione alla superiore produzione documentale, nulla ha osservato parte opponente.
Sempre dall'angolo visuale della prova presuntiva, occorre ricordare che, secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387). Orbene, la odierna opposta ha prodotto il testo del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario costituente il titolo esecutivo, redatto da notaio e munito della formula esecutiva (v. all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di cessione con la quale sono stati trasferiti a crediti deteriorati di (v. all. 10 della Controparte_2 CP_2 Controparte_1 memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., contenente il detto contratto di cessione), è ragionevole ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima la copia del contratto munito di formula esecutiva.
La consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 28.1.2019 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, CP_2 Controparte_2 Controparte_1
in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che la odierna opposta sia divenuta titolare del diritto azionato (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”).
Va ancora rilevato come, in seguito alla documentata cessione intercorsa tra Controparte_2
e , nessun atto di preannuncio dell'esecuzione né di natura
[...] Controparte_1 propriamente esecutiva sia stato compiuto a nome di quest'ultima (v. all. 9 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. da parte opposta, contenente il precetto notificato a nome di indicata quale “cessionaria dei crediti”; v., da tale angolo Controparte_2 visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n. 5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria oggetto di esecuzione.
Va, a scanso di equivoci, precisato che divenuta titolare del credito Controparte_2
oggetto del presente giudizio per averlo acquistato da , ha conferito procura Controparte_1
speciale in data 5.3.2019 a , a sua volta cessionaria (non già delle posizioni Controparte_1
creditorie, bensì in generale) dei beni e dei rapporti giuridici di , ossia della Controparte_1
medesima dante causa della odierna opposta (v., sul punto, già pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, ove nella intestazione si legge che “ … Controparte_1 cessionaria dei beni e dei rapporti giuridici di ” agisce, “nella sua qualità, in Controparte_1
forza di procura speciale del 05/03/2019 in autentica Notaio ..., di procuratore Persona_2 della società – cessionaria dei crediti di ”; v., CP_2 Controparte_2 Controparte_1
poi, la procura speciale rilasciata da a , Controparte_2 Controparte_1
costituente l'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta; v. quanto evidenziato dalla stessa parte opponente a pag. 2 della comparsa conclusionale, ove la sequenza è correttamente ricostruita in questi termini: “- in data 22.01.2010, il sig. ha contratto mutuo con Pt_1 CP_1
; - in data 28.01.2019, , in qualità di cedente, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, in qualità di cessionario, hanno sottoscritto un contratto di cessione con il quale
[...]
ha ceduto a , tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in CP_1 CP_2
relazione a tali crediti, derivanti da e/o relativi dai Contratti di Mutui, contestualmente, conferendo incarico a affinché agisca in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Controparte_1
crediti ceduti, ovvero quale servicer;
- in data 28.02.2019, in qualità di cedente Controparte_1
e in qualità di cessionario hanno sottoscritto un ulteriore contratto di Controparte_1 cessione”; tale contratto, peraltro, non ha investito un complesso di crediti comprensivo di quello vantato nei confronti di , bensì i beni ed i rapporti giuridici – incluse le posizioni Parte_1
fondate su contratti di mandato - facenti capo al trasferente, contrariamente a quanto sostenuto dall'intimato, per il quale, secondo quanto esposto a pag. 3 della medesima comparsa conclusionale,
“ad oggi titolare del diritto controverso dovrebbe essere e, Controparte_2
“tuttavia, il soggetto che oggi si afferma titolare … è , con evidente Controparte_1 contraddizione rispetto alla documentazione prodotta in atti da parte convenuta”; v. infine pag. 6 della comparsa conclusionale della opposta in cui, esattamente come ritenuto necessario da parte opponente, si individua quale titolare del credito e si legge CP_2 Controparte_2 testualmente che “non vi può essere quindi più alcun dubbio sulla cessione del rapporto in favore di , quale unico titolare del credito e soggetto legittimato a porre in essere qualsiasi azione per CP_2
il recupero – coattivo o bonario che sia – dello stesso”).
2.2. Nessuna invalidità tale da inficiare la qualificazione dell'atto notarile del 22.1.2010 in termini di titolo esecutivo può configurarsi in dipendenza della (oltretutto solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.).
Su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio.
Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. , non è elemento Pt_2
essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719).
Per quanto sopra esposto, del tutto ininfluente si presenta, nel caso di specie, ogni indagine in merito al superamento o meno della richiamata soglia.
2.3. Ancora, dall'eventuale discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello effettivamente CP_3
praticato – anche ove provata – non potrebbe discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993, ai commi 6 e 7, prevede oggi in materia di credito al consumo che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”. Siffatta disposizione, nella quale la nullità e il conseguente meccanismo di tassi sostitutivi vengono riconnessi anche alla ipotesi di non corretta inclusione nel T.A.E.G. di costi ad esso invece riconducibili (“sono nulle le clausole … relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato”), risulta entrata in vigore il 19.9.2010 in seguito alla approvazione del decr. lgs. n. 141/2010 e non può ritenersi applicabile al contratto oggetto di causa, che, essendo stato stipulato in data 22.1.2010 (v. pag. 1 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), deve essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente fino al 19.9.2010.
Quest'ultimo, applicabile al rapporto de quo, disponeva, al comma 5, che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”, mentre né nella medesima disposizione né in altre contenute nel Capo II relativo al credito al consumo del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo vigente fino al 19.9.2010 si commina la nullità per la fattispecie di discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente praticato.
La superiore impostazione ha trovato l'avallo pressoché integrale della giurisprudenza di merito (v., in questi condivisibili termini, Trib. Milano Sez. III 5.2.2020, n. 1029, ove, con riguardo a finanziamento stipulato nel 2008, testualmente si legge: “né, d'altra parte, in ragione della data di stipula del contratto di mutuo può invocarsi il disposto dell'art. 125-bis T.U.B., introdotto con decorrenza dal 19.9.2010. Viceversa, l'art. 124 T.U.B. nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G., al quinto comma ricollegava
l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità … ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili
…, potendo al più consentire il risarcimento del danno nel caso in cui l'opponente alleghi e provi che, qualora avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente”; in senso analogo v. Trib. Milano Sez. VI 7.7.2023, n. 5705; v. poi Trib. Bari Sez. IV 19.9.2023, n. 3535, per cui “la questione circa la facoltatività o obbligatorietà delle polizze assicurative ai fini dell'ottenimento del prestito per l'errata indicazione del T.A.E.G., frutto di un mancato computo di tali costi, come quella relativa alla richiesta di CTU, non assumono rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del T.U. Bancario e l'introduzione dell'art.125-bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 T.U.B. previgente, che lo stesso art.
117 del T.U.B. non riguardano le ipotesi di divergenza tra T.A.E.G. effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del T.A.E.G. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 T.U.B., costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo”; App. Napoli Sez. III 18.9.2023, n. 3910 e App. Napoli Sez. III
21.4.2023, n. 1800, in cui si legge che “la sanzione della nullità è prevista solo dall'art. 125-bis comma 6 T.U.B.” e che “peraltro l'art. 124, in tema di credito al consumo, nel testo vigente prima del 19.9.2010, all'epoca di stipula del contratto per il quale è causa, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di indicazione non corretta, come successivamente previsto in via espressa”; in passato v. già Trib. Torino Sez. I 21.11.2022, n. 4472, in cui si legge che “il predetto articolo 125-bis del T.U.B.
… introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 … è entrato in vigore … nel dicembre del 2010 … in data successiva rispetto al giorno della stipulazione del contratto oggetto di causa … ovverosia il contratto di finanziamento personale … stipulato in data 2.3.2010… Non può dunque trovare applicazione nella fattispecie qui delibata la norma di cui all'articolo 125-bis del T.U.B., e ciò per il ben noto principio generale dell'irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle c.d. preleggi
… il quale stabilisce espressamente che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Anteriormente al dicembre 2010 non era presente nell'ordinamento alcuna norma … di contenuto simile al comma 6 dell'articolo 125 bis del T.U.B. … che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del T.A.E.G., e ciò tenuto anche conto che l'articolo 124 del T.U.B. in allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del T.A.E.G., e non già l'erroneo calcolo di esso”; App. Venezia Sez. I 1.6.2022, n. 1369; v., infine, per la inapplicabilità dell'art. 125- bis del decr. lgs. n. 385/1993 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, anche App. Catania
Sez. I 27.9.2021, n. 1850).
In una recente pronuncia, inoltre, anche il Supremo Collegio, ricordato come la sentenza di merito avesse reputato nel caso esaminato inapplicabile l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993
“essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.9.2010” e dal momento che, “nel testo vigente all'epoca di stipula”, “l'art. 124 T.U.B. ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità”, ha respinto il ricorso, aggiungendo che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, CP_3
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 T.U.B.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' . CP_6 CP_7 è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125-bis, comma 6 T.U.B. (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto ... di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I
14.2.2023, n. 4597).
Per quanto sopra esposto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, tenuto conto della applicabilità dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo anteriore alla novella del decr. lgs. n. 141/2010, la eventuale difformità tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente praticato non può determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 né il diritto al rimborso dei costi non correttamente riportati, potendo essa rilevare esclusivamente ai fini del riconoscimento di risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto.
2.4. Infondata si mostra la censura di usurarietà.
Va anzitutto ricordato che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (così Cass. Civ.
Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Con specifico riguardo agli interessi moratori occorre poi ricordare che nella ricostruzione del tasso soglia di usura degli stessi occorre tenere conto delle maggiorazioni applicate dalla Banca d'Italia ai tassi medi previsti per gli interessi corrispettivi, per procedere successivamente – secondo quanto precisato dal recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio - alla individuazione della soglia fissata dall'art. 2 della legge n. 108/1996 in conformità al testo vigente all'epoca della stipula del mutuo (v. chiaramente Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597, nella quale vengono ricostruite le diverse modalità di verifica della usurarietà degli interessi moratori in ragione del momento di instaurazione del rapporto contrattuale: “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”). Tanto chiarito, nel caso di specie parte opponente non ha in alcun modo ricostruito – neppure con la perizia prodotta il 21.1.2022 - la misura del tasso di interessi moratori concretamente applicato al rapporto in esame da porre eventualmente in comparazione con il tasso soglia previsto per la categoria di operazioni di appartenenza (del pari non indicato).
Fermo quanto sopra, non può poi condividersi la tesi che, in sede di verifica di usurarietà, provvede alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo sul punto il Supremo Collegio evidenziato come i primi siano previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (così Cass. Civ. Sez.
I ord. 5.5.2022, n. 14214, nel solco di Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597 cit.).
Ancora, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Conseguentemente, come è stato evidenziato dalla più accorta dottrina, allorché sia presente la superiore clausola, risulterebbe erronea la metodologia - prospettata da parte opponente – per cui la verifica di usurarietà degli interessi moratori dovrebbe eseguirsi rapportando l'importo a tale titolo addebitabile alla sola quota della rata costituita dal capitale, con esclusione della quota riferibile agli interessi (v., in questo senso e per le medesime argomentazioni, Trib. Milano Sez. VI 18.6.2021, n.
5283, ove si legge che “parte attrice ha altresì allegato di aver calcolato, in relazione al predetto mutuo, un tasso effettivo di mora … T.E.M.O.… superiore al tasso soglia. L'operazione compiuta è consistita nell'ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata … Nel merito non si comprende perché il valore assoluto della mora sia stato rapportato alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata, come da previsione contrattuale, sull'intera rata non pagata e quindi anche sulla quota interessi, di modo che è la rata intera a costituire il capitale considerato per il suo calcolo. In pratica la parte ha prima calcolato l'importo della mora dovuta per 29 giorni di ritardo in termini assoluti e subito dopo ha rapportato tale importo ad una diversa e minore base di calcolo, rappresentata dalla sola quota capitale della rata, svolgendo così un'operazione matematica palesemente scorretta … Inoltre è del tutto arbitrario anche ipotizzare un ritardo di 29 giorni, dato che non ha alcun riscontro con i fatti di causa”).
In disparte ciò, si rileva che nel caso di specie l'art. 6 del contratto di mutuo specifica che “gli interessi di mora” sono “calcolati sulla quota capitale delle rate scadute” (v. pag. 12 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), sicché difetta anche la ragione su cui si regge la doglianza dell'intimato.
Ancora, gli oneri correlati alla estinzione anticipata del rapporto non possono ritenersi idonei ad incidere sul tasso di interessi rilevante ai fini della verifica di usurarietà, tenuto conto del fatto che gli stessi risultano assimilabili alla multa penitenziale di cui all'art. 1373 c.c.
Tali conclusioni hanno trovato inizialmente l'avallo della più avveduta giurisprudenza di merito (v., in materia, specialmente Trib. Milano Sez. VI 14.10.2020, n. 6225; Trib. Oristano Sez. I 1.10.2020,
n. 402; Trib. Torino Sez. I 3.8.2020, n. 2733; Trib. Novara 1.7.2020, n. 324; Trib. Lecce 29.6.2020,
n. 1510).
In tempi recenti, infine, si è orientato nella medesima direzione anche il Supremo Collegio, rilevando che: “per il principio di simmetria […] non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo
l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè,
a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).
2.5. I motivi di opposizione formulati da nell'atto introduttivo si esauriscono in Parte_1
quelli sopra esaminati e disattesi.
Premesso ciò, in data 21.2.2022 – e, dunque, successivamente alla citazione - l'opponente ha depositato una perizia nella quale, in sintesi, si è censurato “il rapporto di mutuo fondiario”, in quanto esso “viola l'art. 1284 c.c. per indeterminatezza dovuta alla mancata specificazione del regime
d'interessi per il calcolo della rata” e “l'art. 1283 c.c. per anatocismo” (v. pag. 16 della detta perizia).
La superiore doglianza è inammissibile e non può, pertanto, essere esaminata.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
In disparte le superiori considerazioni – già di per sé sufficienti a giustificare il mancato accoglimento della doglianza in esame -, si rileva che i vizi lamentati da parte opponente devono reputarsi insussistenti.
Va anzitutto ricordato che costituiscono tratti caratteristici del sistema di ammortamento alla francese il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I 19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore. Come si è precisato, peraltro, siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice.
Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
La ricostruzione esposta è condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Lecce 18.8.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Foggia
22.5.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Venezia
27.11.2014; Trib. Treviso 12.1.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.1.2016; Trib. Padova
9.3.2016; Trib. Padova 29.5.2016; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli
20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Palermo
31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Savona 2.5.2017; Trib. Brescia 13.6.2017;
Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 9.11.2017; App. Milano 17.4.2018; Trib. Monza 27.3.2018;
Trib. Modena 13.3.2018; Trib. Lucca 24.4.2018; App. Bologna 13.4.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Catania 11.7.2018, in cui, premesso che l'ammortamento francese non configura anatocismo, si aggiunge che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale, atteso che la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo, risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.; Trib. Torino 30.5.2019; Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Bergamo 26.6.2020; Trib. Patti 18.6.2020; Trib. Trani 3.6.2020; App. Napoli 19.2.2020; App. Roma
30.1.2020).
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese.
Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il on tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento CP_8
e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.
La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i CP_8 CP_9
due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Anche tale conclusione risulta avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Modena
11.11.2014, per cui, in caso di restituzione mediante ammortamento alla francese, non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.; Trib. Milano 28.4.2016; Trib.
Varese 29.11.2016; Trib. Milano 6.6.2018, per il quale una difformità tra il tasso espresso su base annua, il c.d. e il tasso effettivamente praticato dipende dal pagamento anticipato degli CP_8 interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, e per cui tale fenomeno, pur risolvendosi a vantaggio della banca con un suo arricchimento di fatto, non significa tuttavia che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale - né tantomeno di interessi anatocistici -, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto;
Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, in cui si respinge la tesi di parte attrice poiché fondata sull'erronea confusione tra il concetto giuridico di tasso d'interesse - per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto - ed il concetto economico di costo materiale dell'operazione di prestito, che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti — ivi compresa la periodicità delle rate — e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G./I.S.C.;
Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano 29.9.2017, per cui una difformità tra e dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza CP_8 CP_9 inferiore all'anno a vantaggio della banca, ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal T.A.N.; Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Monza 19.6.2017, per cui nei contratti in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo concesso in finanziamento, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib.
Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, per cui, laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento;
la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito, in misura pari ad €. x al tasso d'interesse y, con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti, ad esempio, z;
in altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
App.
Bologna 13.5.2018, che esclude che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra-legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., tale ipotesi potendo verificarsi solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato - anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive - le modalità per determinare in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza;
Trib. Napoli Nord 26.4.2018, in cui si legge che, non derivando dal metodo di ammortamento alla francese alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo, è escluso che vi sia violazione dell'art. 1284 c.c.; Trib. Modena 19.4.2018; Trib. Torino 13.6.2018).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022;
Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica
(interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ. Sez. V 2.10.2023, n.
27823).
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
Infine, appare opportuno evidenziare che, nella pronuncia testé esaminata, la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso ha escluso l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit., per cui, in sintesi, il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820 c.c.).
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo.
In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.
Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso.
Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse.
Come è stato linearmente esplicato da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App.
Perugia 25.9.2024, n. 663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Venendo al caso di specie, nel testo contrattuale prodotto in atti si legge specificamente che esso ha previsto il “piano di ammortamento alla francese”, con “tipologia di rata costante” (v. pag. 14 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Ancora, in allegato al mutuo è stato depositato il piano di ammortamento sottoscritto dalla parte mutuataria, dal quale emerge la crescita progressiva, di rata in rata, della quota di capitale restituito
(v. pag. 15 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.).
Tenuto conto di ciò, nessun ragionevole dubbio può sussistere in ordine al fatto che le parti abbiano previsto il ricorso al sistema di ammortamento alla francese (v., per conclusioni analoghe, App.
Perugia 25.9.2024, n. 663 cit., che, in relazione a mutuo a tasso variabile, ha ritenuto evidente che i contraenti avessero inteso ricorrere al piano di ammortamento alla francese, in quanto “il mutuatario non può ragionevolmente presumere, in assenza della relativa pattuizione, che la rata periodica sia
a capitale decrescente o costante, perché ciò è escluso dalla indicazione del rimborso a rate costanti”).
Come si è sopra chiarito, il fatto che il sistema di determinazione della rata restitutoria proprio dell'ammortamento alla francese sia fondato su una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto, nell'ambito della quale il tempo è utilizzato come esponente e non quale fattore, non integra violazione del divieto di anatocismo.
Ancora, si legge nel contratto oggetto di causa, che la parte mutuataria si è obbligata al rimborso del mutuo di €. 118.007,78 in 300 mensilità, con rata costante, a tasso variabile ancorato alla media mensile Euribor 3 mesi con divisore 365 – rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di spread di 1,400%
- (tasso di preammortamento del 2,550%; v. in sintesi pag. 10 e pag. 13 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Per le argomentazioni sopra esposte le clausole testé riportate non si pongono tra loro in contraddizione in termini idonei a viziarle sotto il profilo della determinabilità.
Ed infatti, nel caso di specie, il piano di ammortamento alla francese risulta elaborato ipotizzando – in via simulata – la fissità del tasso di interesse; tuttavia, esso, dal momento che i contraenti hanno previsto nel testo negoziale la quantificazione degli interessi a tasso variabile, riveste esclusivamente la funzione di rendere manifesto alle parti come la quota di capitale restituita cresca progressivamente di rata in rata, rimanendo inteso che gli interessi siano calcolati sul capitale residuo al tasso variabile contrattualmente pattuito (cfr. App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1719, in cui la Corte territoriale, in relazione a mutuo nel quale la determinazione del tasso di interesse variabile era avvenuta con clausole sovrapponibili a quelle oggetto di odierno esame, ha osservato:
“con il quarto motivo del gravame, l'appellante deduce che il piano di ammortamento non è determinabile;
che da esso non è dato desumere a priori le modalità di calcolo delle rate da pagarsi mese per mese;
che in tal modo è impossibile determinare preventivamente e con la necessaria certezza il preciso tasso di interesse concretamente applicabile di periodo in periodo;
che ciò incide sugli elementi essenziali del contratto e sull'obbligo per l'istituto bancario di determinare con precisione le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse;
che l'omessa indicazione del tipo di piano di ammortamento costituisce una omissione informativa rilevante. Anche tale motivo è infondato. Invero, il mutuo stipulato prevede un tasso di interesse variabile determinabile siccome ancorato all'Euribor a tre mesi … con uno spread nominale annuo dell'1,90 punti …, rilevato dal
Comitato di Gestione dell'Euribor e pubblicato su Il Sole 24Ore, troncato al terzo decimale e rilevato
l'ultimo giorno lavorativo del mese … Le rate, stante la scelta del mutuatario di prevedere il tasso di interesse variabile, non possono dunque essere predeterminate con certezza … infatti, il contratto prevede che “la variazione della quotazione del parametro preso a riferimento … comporterà la variazione delle rate trimestrali” … ed il piano di ammortamento allegato al contratto rappresenta la mera proiezione attuale dell'ammortamento … formulato nella forma dell'ammortamento alla francese, ovverosia con rate comprensive di capitali ed interessi …, suscettibile di modifica in ragione dell'aumento o della diminuzione del tasso Euribor tre mesi. E se, per un verso, la mancata attuale certezza del tasso di interesse applicabile deriva proprio dalla scelta del tasso di interesse variabile, per altro verso il piano di ammortamento nulla ha a che vedere con le clausole contrattuali, mentre la mancata indicazione della tipologia di ammortamento … nel caso di specie, alla francese
… non incide affatto sulla validità del contratto né sull'esistenza di omissioni informative rilevanti, evidente essendo che si tratti di un piano di ammortamento che prevede, in ogni rata, tanto il capitale quanto gli interessi”).
Gli esiti sopra prospettati, inizialmente raggiunti dalla sola giurisprudenza di merito, appaiono oggi in linea anche con l'indirizzo del Supremo Collegio.
In una recentissima pronuncia, la Corte regolatrice, dopo aver richiamato la sentenza n. 15130 resa dalle Sezioni Unite nel 2024, ha testualmente affermato che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così Cass.
Civ. Sez. I 19.3.2025, n. 7382).
Sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve altresì escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo negoziale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato. In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Nel caso di specie, come si è visto, il divisore risulta specificamente indicato in contratto, essendo stato previsto espressamente il ricorso al criterio dell'anno solare o civile di 365 giorni (v. pag. 10 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si fa espressa menzione del “tasso Euribor 3 mese divisore 365”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2986/2021:
- respinge l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 19.5.2021 da Parte_1
– per il tramite della procuratrice -, per Controparte_2 Controparte_1
le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare a – per il tramite della Parte_1 Controparte_2
procuratrice - le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 31.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2986/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. NINO GIUSEPPE CONSENTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede principale in Dublino (Irlanda), One Molesworth Street 2, e sede secondaria in Milano, via della Moscova n. 18, QUALE PROCURATRICE DI
[...]
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata in Catania,
Piazza P. Jolanda n. 2, presso lo studio dell'avv. CORRADO MICIELI, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA GRECO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto con il quale – per il tramite della procuratrice Controparte_2
– aveva intimato il pagamento di €. 80.771,31 in virtù del mutuo fondiario Controparte_1 stipulato dall'esponente con e rogato dal notaio dott. in Controparte_1 Persona_1
data 22.1.2010 (n. rep. 4490 e n. racc. 3249). Parte opponente ha anzitutto sostenuto che la società intimante non avrebbe fornito adeguata dimostrazione della titolarità della posizione creditoria azionata.
In secondo luogo, ha ritenuto nullo il contratto sopra richiamato per violazione del Parte_1 limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. . Pt_2
Ancora, l'intimato ha lamentato la discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello CP_3
effettivamente praticato nonché il superamento della soglia di usura prevista dalla legge n. 108/1996, prospettando la necessità di tenere conto - nel vaglio di usurarietà - degli interessi moratori effettivamente addebitati (da ricostruirsi secondo il c.d. T.E.M.O.) e degli oneri connessi alla estinzione anticipata del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.1.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
per il tramite della procuratrice , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_1 dell'avversaria opposizione.
In dettaglio, l'opposta ha ritenuto di aver adeguatamente provato l'acquisto del credito azionato in via esecutiva ed ha recisamente contestato sia il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del decr. lgs. n. 385/1993 sia la censura di usurarietà degli interessi addebitati.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo necessaria istruttoria, la causa
è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione va respinta per le seguenti ragioni.
Va anzitutto precisato che tutte le doglianze mosse da parte opponente si risolvono in contestazioni del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, sicché esse devono reputarsi sussumibili nella previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c.
2.1. Quanto alla prima censura, con la quale ha sostenuto che la società intimante Parte_1
avrebbe omesso di dimostrare di essere titolare della posizione creditoria azionata, si rileva in punto di diritto che, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.) l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini,
Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito.
In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020,
n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha prodotto l'avviso della Gazzetta Ufficiale del 2.2.2019 in cui si rappresenta che “ (l'Acquirente) comunica di aver acquistato pro Controparte_2
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 28 gennaio 2019 con , Controparte_1
filiale italiana , con effetto dal 20 gennaio 2019 (escluso) (Data di Valutazione), tutti i CP_1
crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali (i) aventi almeno due rate dovute e non pagate o (ii) classificati come non-performing (i Mutui), erogati ai sensi di contratti di mutuo (i Contratti di
Mutuo) stipulati da con i propri clienti, che alla Data di Valutazione rispondevano ai CP_1 seguenti criteri cumulativi: (i) siano classificati come mutui fondiari in conformità al Testo Unico
Bancario; (ii) siano stati originati con denominazione in euro e non indicizzati al CHF;
(iii) siano stati interamente erogati, non vi siano importi non erogati e non sia previsto il diritto di ulteriori erogazioni;
(iv) siano stati erogati a persone fisiche (individualmente o in cointestazione), appartenenti alla categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici – ai sensi del Regolamento di
Vigilanza; (v) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado “economico” cioè, (i) mutui garantiti da un'ipoteca di primo grado rispetto ai quali non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, (ii) un'ipoteca di grado successivo in relazione alla quale le obbligazioni garantite dal/i mutuatario/i di grado prioritario rispetto a tale successiva ipoteca sono state integralmente estinte (come risultante dal relativo
Contratto di Mutuo) o esiste il consenso alla cancellazione della precedente ipoteca (come risultante dal relativo Contratto di Mutuo) ovvero, (iii) un'ipoteca di grado successivo rispetto all'ipoteca di primo grado qualora i crediti garantiti da un'ipoteca di grado prioritario ed in relazione alla quale il debitore sia la medesima persona, sono ceduti all'Acquirente; (vi) siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali con codice catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (vii) in relazione ai quali alla Data di Valutazione: (a) vi siano almeno due rate esigibili e non pagate e almeno una rata ancora esigibile successivamente alla Data di Valutazione (e non ricadano nel criterio di cui alla lettera (b) che segue); o (b) (i) vi siano rate non pagate da più di 360 giorni dalla relativa data di scadenza, o (ii) siano classificate come “sofferenze” ai sensi della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti) della Banca d'Italia; e (iii) che abbiano un importo capitale dovuto superiore a Euro 0; (viii) in relazione ai quali il rapporto tra l'importo erogato ed il valore del relativo immobile, alla data di erogazione, non era superiore all'80% o, ove eccedente l'80%, in relazione al quale il debitore abbia fornito una garanzia fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione;
(ix) siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
(x) non beneficino di alcun sussidio da parte di soggetti terzi (quali ad esempio enti statali); (xi) non siano mutui frazionati;
(xii) non siano stati soggetti a rinegoziazioni ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 27 maggio 2008 (Decreto Tremonti), convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008; e (xiii) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata” (v. pag. 1 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Orbene, nel caso di specie, il credito azionato in via esecutiva trae origine da mutuo fondiario stipulato il 22.1.2010 con valuta €. e senza alcuna indicizzazione al CHF, integralmente erogato e garantito da ipoteca su bene sito nel territorio italiano, rispetto al quale è incontestato il mancato pagamento di almeno due rate e la debenza di almeno una rata alla data di valutazione (v. all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Si rileva per altro verso che parte opposta ha prodotto il testo del contratto di cessione di crediti intercorso tra e di cui costituisce parte Controparte_1 Controparte_2 integrante l'elenco delle posizioni creditorie trasferite (v. all. 10 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con particolare riguardo a pag. 22, recante oltretutto sottoscrizione).
Ebbene, nell'ambito di quest'ultimo risulta riportato il numero 348002.
La riconducibilità di tale dato alla posizione vantata nei confronti dell'odierno opponente si evince dalla lettera di risoluzione del 15.10.2019 e dalla diffida del 10.1.2020 (v. all. 11 e 12 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In siffatti allegati, il suddetto numero n. 348002 è inequivocabilmente associato al nominativo di
. Parte_1
In relazione alla superiore produzione documentale, nulla ha osservato parte opponente.
Sempre dall'angolo visuale della prova presuntiva, occorre ricordare che, secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387). Orbene, la odierna opposta ha prodotto il testo del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario costituente il titolo esecutivo, redatto da notaio e munito della formula esecutiva (v. all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di cessione con la quale sono stati trasferiti a crediti deteriorati di (v. all. 10 della Controparte_2 CP_2 Controparte_1 memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., contenente il detto contratto di cessione), è ragionevole ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima la copia del contratto munito di formula esecutiva.
La consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 28.1.2019 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, CP_2 Controparte_2 Controparte_1
in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che la odierna opposta sia divenuta titolare del diritto azionato (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”).
Va ancora rilevato come, in seguito alla documentata cessione intercorsa tra Controparte_2
e , nessun atto di preannuncio dell'esecuzione né di natura
[...] Controparte_1 propriamente esecutiva sia stato compiuto a nome di quest'ultima (v. all. 9 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. da parte opposta, contenente il precetto notificato a nome di indicata quale “cessionaria dei crediti”; v., da tale angolo Controparte_2 visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n. 5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria oggetto di esecuzione.
Va, a scanso di equivoci, precisato che divenuta titolare del credito Controparte_2
oggetto del presente giudizio per averlo acquistato da , ha conferito procura Controparte_1
speciale in data 5.3.2019 a , a sua volta cessionaria (non già delle posizioni Controparte_1
creditorie, bensì in generale) dei beni e dei rapporti giuridici di , ossia della Controparte_1
medesima dante causa della odierna opposta (v., sul punto, già pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, ove nella intestazione si legge che “ … Controparte_1 cessionaria dei beni e dei rapporti giuridici di ” agisce, “nella sua qualità, in Controparte_1
forza di procura speciale del 05/03/2019 in autentica Notaio ..., di procuratore Persona_2 della società – cessionaria dei crediti di ”; v., CP_2 Controparte_2 Controparte_1
poi, la procura speciale rilasciata da a , Controparte_2 Controparte_1
costituente l'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta; v. quanto evidenziato dalla stessa parte opponente a pag. 2 della comparsa conclusionale, ove la sequenza è correttamente ricostruita in questi termini: “- in data 22.01.2010, il sig. ha contratto mutuo con Pt_1 CP_1
; - in data 28.01.2019, , in qualità di cedente, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, in qualità di cessionario, hanno sottoscritto un contratto di cessione con il quale
[...]
ha ceduto a , tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in CP_1 CP_2
relazione a tali crediti, derivanti da e/o relativi dai Contratti di Mutui, contestualmente, conferendo incarico a affinché agisca in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Controparte_1
crediti ceduti, ovvero quale servicer;
- in data 28.02.2019, in qualità di cedente Controparte_1
e in qualità di cessionario hanno sottoscritto un ulteriore contratto di Controparte_1 cessione”; tale contratto, peraltro, non ha investito un complesso di crediti comprensivo di quello vantato nei confronti di , bensì i beni ed i rapporti giuridici – incluse le posizioni Parte_1
fondate su contratti di mandato - facenti capo al trasferente, contrariamente a quanto sostenuto dall'intimato, per il quale, secondo quanto esposto a pag. 3 della medesima comparsa conclusionale,
“ad oggi titolare del diritto controverso dovrebbe essere e, Controparte_2
“tuttavia, il soggetto che oggi si afferma titolare … è , con evidente Controparte_1 contraddizione rispetto alla documentazione prodotta in atti da parte convenuta”; v. infine pag. 6 della comparsa conclusionale della opposta in cui, esattamente come ritenuto necessario da parte opponente, si individua quale titolare del credito e si legge CP_2 Controparte_2 testualmente che “non vi può essere quindi più alcun dubbio sulla cessione del rapporto in favore di , quale unico titolare del credito e soggetto legittimato a porre in essere qualsiasi azione per CP_2
il recupero – coattivo o bonario che sia – dello stesso”).
2.2. Nessuna invalidità tale da inficiare la qualificazione dell'atto notarile del 22.1.2010 in termini di titolo esecutivo può configurarsi in dipendenza della (oltretutto solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.).
Su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio.
Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. , non è elemento Pt_2
essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719).
Per quanto sopra esposto, del tutto ininfluente si presenta, nel caso di specie, ogni indagine in merito al superamento o meno della richiamata soglia.
2.3. Ancora, dall'eventuale discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello effettivamente CP_3
praticato – anche ove provata – non potrebbe discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993, ai commi 6 e 7, prevede oggi in materia di credito al consumo che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”. Siffatta disposizione, nella quale la nullità e il conseguente meccanismo di tassi sostitutivi vengono riconnessi anche alla ipotesi di non corretta inclusione nel T.A.E.G. di costi ad esso invece riconducibili (“sono nulle le clausole … relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato”), risulta entrata in vigore il 19.9.2010 in seguito alla approvazione del decr. lgs. n. 141/2010 e non può ritenersi applicabile al contratto oggetto di causa, che, essendo stato stipulato in data 22.1.2010 (v. pag. 1 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), deve essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente fino al 19.9.2010.
Quest'ultimo, applicabile al rapporto de quo, disponeva, al comma 5, che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”, mentre né nella medesima disposizione né in altre contenute nel Capo II relativo al credito al consumo del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo vigente fino al 19.9.2010 si commina la nullità per la fattispecie di discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente praticato.
La superiore impostazione ha trovato l'avallo pressoché integrale della giurisprudenza di merito (v., in questi condivisibili termini, Trib. Milano Sez. III 5.2.2020, n. 1029, ove, con riguardo a finanziamento stipulato nel 2008, testualmente si legge: “né, d'altra parte, in ragione della data di stipula del contratto di mutuo può invocarsi il disposto dell'art. 125-bis T.U.B., introdotto con decorrenza dal 19.9.2010. Viceversa, l'art. 124 T.U.B. nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G., al quinto comma ricollegava
l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità … ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili
…, potendo al più consentire il risarcimento del danno nel caso in cui l'opponente alleghi e provi che, qualora avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente”; in senso analogo v. Trib. Milano Sez. VI 7.7.2023, n. 5705; v. poi Trib. Bari Sez. IV 19.9.2023, n. 3535, per cui “la questione circa la facoltatività o obbligatorietà delle polizze assicurative ai fini dell'ottenimento del prestito per l'errata indicazione del T.A.E.G., frutto di un mancato computo di tali costi, come quella relativa alla richiesta di CTU, non assumono rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del T.U. Bancario e l'introduzione dell'art.125-bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 T.U.B. previgente, che lo stesso art.
117 del T.U.B. non riguardano le ipotesi di divergenza tra T.A.E.G. effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del T.A.E.G. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 T.U.B., costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo”; App. Napoli Sez. III 18.9.2023, n. 3910 e App. Napoli Sez. III
21.4.2023, n. 1800, in cui si legge che “la sanzione della nullità è prevista solo dall'art. 125-bis comma 6 T.U.B.” e che “peraltro l'art. 124, in tema di credito al consumo, nel testo vigente prima del 19.9.2010, all'epoca di stipula del contratto per il quale è causa, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di indicazione non corretta, come successivamente previsto in via espressa”; in passato v. già Trib. Torino Sez. I 21.11.2022, n. 4472, in cui si legge che “il predetto articolo 125-bis del T.U.B.
… introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 … è entrato in vigore … nel dicembre del 2010 … in data successiva rispetto al giorno della stipulazione del contratto oggetto di causa … ovverosia il contratto di finanziamento personale … stipulato in data 2.3.2010… Non può dunque trovare applicazione nella fattispecie qui delibata la norma di cui all'articolo 125-bis del T.U.B., e ciò per il ben noto principio generale dell'irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle c.d. preleggi
… il quale stabilisce espressamente che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Anteriormente al dicembre 2010 non era presente nell'ordinamento alcuna norma … di contenuto simile al comma 6 dell'articolo 125 bis del T.U.B. … che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del T.A.E.G., e ciò tenuto anche conto che l'articolo 124 del T.U.B. in allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del T.A.E.G., e non già l'erroneo calcolo di esso”; App. Venezia Sez. I 1.6.2022, n. 1369; v., infine, per la inapplicabilità dell'art. 125- bis del decr. lgs. n. 385/1993 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, anche App. Catania
Sez. I 27.9.2021, n. 1850).
In una recente pronuncia, inoltre, anche il Supremo Collegio, ricordato come la sentenza di merito avesse reputato nel caso esaminato inapplicabile l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993
“essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.9.2010” e dal momento che, “nel testo vigente all'epoca di stipula”, “l'art. 124 T.U.B. ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità”, ha respinto il ricorso, aggiungendo che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, CP_3
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 T.U.B.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' . CP_6 CP_7 è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125-bis, comma 6 T.U.B. (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto ... di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I
14.2.2023, n. 4597).
Per quanto sopra esposto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, tenuto conto della applicabilità dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo anteriore alla novella del decr. lgs. n. 141/2010, la eventuale difformità tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente praticato non può determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 né il diritto al rimborso dei costi non correttamente riportati, potendo essa rilevare esclusivamente ai fini del riconoscimento di risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto.
2.4. Infondata si mostra la censura di usurarietà.
Va anzitutto ricordato che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (così Cass. Civ.
Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Con specifico riguardo agli interessi moratori occorre poi ricordare che nella ricostruzione del tasso soglia di usura degli stessi occorre tenere conto delle maggiorazioni applicate dalla Banca d'Italia ai tassi medi previsti per gli interessi corrispettivi, per procedere successivamente – secondo quanto precisato dal recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio - alla individuazione della soglia fissata dall'art. 2 della legge n. 108/1996 in conformità al testo vigente all'epoca della stipula del mutuo (v. chiaramente Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597, nella quale vengono ricostruite le diverse modalità di verifica della usurarietà degli interessi moratori in ragione del momento di instaurazione del rapporto contrattuale: “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”). Tanto chiarito, nel caso di specie parte opponente non ha in alcun modo ricostruito – neppure con la perizia prodotta il 21.1.2022 - la misura del tasso di interessi moratori concretamente applicato al rapporto in esame da porre eventualmente in comparazione con il tasso soglia previsto per la categoria di operazioni di appartenenza (del pari non indicato).
Fermo quanto sopra, non può poi condividersi la tesi che, in sede di verifica di usurarietà, provvede alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo sul punto il Supremo Collegio evidenziato come i primi siano previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (così Cass. Civ. Sez.
I ord. 5.5.2022, n. 14214, nel solco di Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597 cit.).
Ancora, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Conseguentemente, come è stato evidenziato dalla più accorta dottrina, allorché sia presente la superiore clausola, risulterebbe erronea la metodologia - prospettata da parte opponente – per cui la verifica di usurarietà degli interessi moratori dovrebbe eseguirsi rapportando l'importo a tale titolo addebitabile alla sola quota della rata costituita dal capitale, con esclusione della quota riferibile agli interessi (v., in questo senso e per le medesime argomentazioni, Trib. Milano Sez. VI 18.6.2021, n.
5283, ove si legge che “parte attrice ha altresì allegato di aver calcolato, in relazione al predetto mutuo, un tasso effettivo di mora … T.E.M.O.… superiore al tasso soglia. L'operazione compiuta è consistita nell'ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata … Nel merito non si comprende perché il valore assoluto della mora sia stato rapportato alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata, come da previsione contrattuale, sull'intera rata non pagata e quindi anche sulla quota interessi, di modo che è la rata intera a costituire il capitale considerato per il suo calcolo. In pratica la parte ha prima calcolato l'importo della mora dovuta per 29 giorni di ritardo in termini assoluti e subito dopo ha rapportato tale importo ad una diversa e minore base di calcolo, rappresentata dalla sola quota capitale della rata, svolgendo così un'operazione matematica palesemente scorretta … Inoltre è del tutto arbitrario anche ipotizzare un ritardo di 29 giorni, dato che non ha alcun riscontro con i fatti di causa”).
In disparte ciò, si rileva che nel caso di specie l'art. 6 del contratto di mutuo specifica che “gli interessi di mora” sono “calcolati sulla quota capitale delle rate scadute” (v. pag. 12 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), sicché difetta anche la ragione su cui si regge la doglianza dell'intimato.
Ancora, gli oneri correlati alla estinzione anticipata del rapporto non possono ritenersi idonei ad incidere sul tasso di interessi rilevante ai fini della verifica di usurarietà, tenuto conto del fatto che gli stessi risultano assimilabili alla multa penitenziale di cui all'art. 1373 c.c.
Tali conclusioni hanno trovato inizialmente l'avallo della più avveduta giurisprudenza di merito (v., in materia, specialmente Trib. Milano Sez. VI 14.10.2020, n. 6225; Trib. Oristano Sez. I 1.10.2020,
n. 402; Trib. Torino Sez. I 3.8.2020, n. 2733; Trib. Novara 1.7.2020, n. 324; Trib. Lecce 29.6.2020,
n. 1510).
In tempi recenti, infine, si è orientato nella medesima direzione anche il Supremo Collegio, rilevando che: “per il principio di simmetria […] non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo
l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè,
a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).
2.5. I motivi di opposizione formulati da nell'atto introduttivo si esauriscono in Parte_1
quelli sopra esaminati e disattesi.
Premesso ciò, in data 21.2.2022 – e, dunque, successivamente alla citazione - l'opponente ha depositato una perizia nella quale, in sintesi, si è censurato “il rapporto di mutuo fondiario”, in quanto esso “viola l'art. 1284 c.c. per indeterminatezza dovuta alla mancata specificazione del regime
d'interessi per il calcolo della rata” e “l'art. 1283 c.c. per anatocismo” (v. pag. 16 della detta perizia).
La superiore doglianza è inammissibile e non può, pertanto, essere esaminata.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
In disparte le superiori considerazioni – già di per sé sufficienti a giustificare il mancato accoglimento della doglianza in esame -, si rileva che i vizi lamentati da parte opponente devono reputarsi insussistenti.
Va anzitutto ricordato che costituiscono tratti caratteristici del sistema di ammortamento alla francese il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I 19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore. Come si è precisato, peraltro, siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice.
Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
La ricostruzione esposta è condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Lecce 18.8.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Foggia
22.5.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Venezia
27.11.2014; Trib. Treviso 12.1.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.1.2016; Trib. Padova
9.3.2016; Trib. Padova 29.5.2016; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli
20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Palermo
31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Savona 2.5.2017; Trib. Brescia 13.6.2017;
Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 9.11.2017; App. Milano 17.4.2018; Trib. Monza 27.3.2018;
Trib. Modena 13.3.2018; Trib. Lucca 24.4.2018; App. Bologna 13.4.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Catania 11.7.2018, in cui, premesso che l'ammortamento francese non configura anatocismo, si aggiunge che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale, atteso che la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo, risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.; Trib. Torino 30.5.2019; Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Bergamo 26.6.2020; Trib. Patti 18.6.2020; Trib. Trani 3.6.2020; App. Napoli 19.2.2020; App. Roma
30.1.2020).
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese.
Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il on tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento CP_8
e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.
La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i CP_8 CP_9
due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Anche tale conclusione risulta avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Modena
11.11.2014, per cui, in caso di restituzione mediante ammortamento alla francese, non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.; Trib. Milano 28.4.2016; Trib.
Varese 29.11.2016; Trib. Milano 6.6.2018, per il quale una difformità tra il tasso espresso su base annua, il c.d. e il tasso effettivamente praticato dipende dal pagamento anticipato degli CP_8 interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, e per cui tale fenomeno, pur risolvendosi a vantaggio della banca con un suo arricchimento di fatto, non significa tuttavia che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale - né tantomeno di interessi anatocistici -, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto;
Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, in cui si respinge la tesi di parte attrice poiché fondata sull'erronea confusione tra il concetto giuridico di tasso d'interesse - per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto - ed il concetto economico di costo materiale dell'operazione di prestito, che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti — ivi compresa la periodicità delle rate — e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G./I.S.C.;
Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano 29.9.2017, per cui una difformità tra e dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza CP_8 CP_9 inferiore all'anno a vantaggio della banca, ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal T.A.N.; Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Monza 19.6.2017, per cui nei contratti in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo concesso in finanziamento, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib.
Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, per cui, laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento;
la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito, in misura pari ad €. x al tasso d'interesse y, con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti, ad esempio, z;
in altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
App.
Bologna 13.5.2018, che esclude che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra-legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., tale ipotesi potendo verificarsi solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato - anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive - le modalità per determinare in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza;
Trib. Napoli Nord 26.4.2018, in cui si legge che, non derivando dal metodo di ammortamento alla francese alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo, è escluso che vi sia violazione dell'art. 1284 c.c.; Trib. Modena 19.4.2018; Trib. Torino 13.6.2018).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022;
Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica
(interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ. Sez. V 2.10.2023, n.
27823).
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
Infine, appare opportuno evidenziare che, nella pronuncia testé esaminata, la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso ha escluso l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit., per cui, in sintesi, il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820 c.c.).
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo.
In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.
Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso.
Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse.
Come è stato linearmente esplicato da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App.
Perugia 25.9.2024, n. 663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Venendo al caso di specie, nel testo contrattuale prodotto in atti si legge specificamente che esso ha previsto il “piano di ammortamento alla francese”, con “tipologia di rata costante” (v. pag. 14 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Ancora, in allegato al mutuo è stato depositato il piano di ammortamento sottoscritto dalla parte mutuataria, dal quale emerge la crescita progressiva, di rata in rata, della quota di capitale restituito
(v. pag. 15 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.).
Tenuto conto di ciò, nessun ragionevole dubbio può sussistere in ordine al fatto che le parti abbiano previsto il ricorso al sistema di ammortamento alla francese (v., per conclusioni analoghe, App.
Perugia 25.9.2024, n. 663 cit., che, in relazione a mutuo a tasso variabile, ha ritenuto evidente che i contraenti avessero inteso ricorrere al piano di ammortamento alla francese, in quanto “il mutuatario non può ragionevolmente presumere, in assenza della relativa pattuizione, che la rata periodica sia
a capitale decrescente o costante, perché ciò è escluso dalla indicazione del rimborso a rate costanti”).
Come si è sopra chiarito, il fatto che il sistema di determinazione della rata restitutoria proprio dell'ammortamento alla francese sia fondato su una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto, nell'ambito della quale il tempo è utilizzato come esponente e non quale fattore, non integra violazione del divieto di anatocismo.
Ancora, si legge nel contratto oggetto di causa, che la parte mutuataria si è obbligata al rimborso del mutuo di €. 118.007,78 in 300 mensilità, con rata costante, a tasso variabile ancorato alla media mensile Euribor 3 mesi con divisore 365 – rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di spread di 1,400%
- (tasso di preammortamento del 2,550%; v. in sintesi pag. 10 e pag. 13 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Per le argomentazioni sopra esposte le clausole testé riportate non si pongono tra loro in contraddizione in termini idonei a viziarle sotto il profilo della determinabilità.
Ed infatti, nel caso di specie, il piano di ammortamento alla francese risulta elaborato ipotizzando – in via simulata – la fissità del tasso di interesse; tuttavia, esso, dal momento che i contraenti hanno previsto nel testo negoziale la quantificazione degli interessi a tasso variabile, riveste esclusivamente la funzione di rendere manifesto alle parti come la quota di capitale restituita cresca progressivamente di rata in rata, rimanendo inteso che gli interessi siano calcolati sul capitale residuo al tasso variabile contrattualmente pattuito (cfr. App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1719, in cui la Corte territoriale, in relazione a mutuo nel quale la determinazione del tasso di interesse variabile era avvenuta con clausole sovrapponibili a quelle oggetto di odierno esame, ha osservato:
“con il quarto motivo del gravame, l'appellante deduce che il piano di ammortamento non è determinabile;
che da esso non è dato desumere a priori le modalità di calcolo delle rate da pagarsi mese per mese;
che in tal modo è impossibile determinare preventivamente e con la necessaria certezza il preciso tasso di interesse concretamente applicabile di periodo in periodo;
che ciò incide sugli elementi essenziali del contratto e sull'obbligo per l'istituto bancario di determinare con precisione le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse;
che l'omessa indicazione del tipo di piano di ammortamento costituisce una omissione informativa rilevante. Anche tale motivo è infondato. Invero, il mutuo stipulato prevede un tasso di interesse variabile determinabile siccome ancorato all'Euribor a tre mesi … con uno spread nominale annuo dell'1,90 punti …, rilevato dal
Comitato di Gestione dell'Euribor e pubblicato su Il Sole 24Ore, troncato al terzo decimale e rilevato
l'ultimo giorno lavorativo del mese … Le rate, stante la scelta del mutuatario di prevedere il tasso di interesse variabile, non possono dunque essere predeterminate con certezza … infatti, il contratto prevede che “la variazione della quotazione del parametro preso a riferimento … comporterà la variazione delle rate trimestrali” … ed il piano di ammortamento allegato al contratto rappresenta la mera proiezione attuale dell'ammortamento … formulato nella forma dell'ammortamento alla francese, ovverosia con rate comprensive di capitali ed interessi …, suscettibile di modifica in ragione dell'aumento o della diminuzione del tasso Euribor tre mesi. E se, per un verso, la mancata attuale certezza del tasso di interesse applicabile deriva proprio dalla scelta del tasso di interesse variabile, per altro verso il piano di ammortamento nulla ha a che vedere con le clausole contrattuali, mentre la mancata indicazione della tipologia di ammortamento … nel caso di specie, alla francese
… non incide affatto sulla validità del contratto né sull'esistenza di omissioni informative rilevanti, evidente essendo che si tratti di un piano di ammortamento che prevede, in ogni rata, tanto il capitale quanto gli interessi”).
Gli esiti sopra prospettati, inizialmente raggiunti dalla sola giurisprudenza di merito, appaiono oggi in linea anche con l'indirizzo del Supremo Collegio.
In una recentissima pronuncia, la Corte regolatrice, dopo aver richiamato la sentenza n. 15130 resa dalle Sezioni Unite nel 2024, ha testualmente affermato che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così Cass.
Civ. Sez. I 19.3.2025, n. 7382).
Sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve altresì escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo negoziale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato. In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Nel caso di specie, come si è visto, il divisore risulta specificamente indicato in contratto, essendo stato previsto espressamente il ricorso al criterio dell'anno solare o civile di 365 giorni (v. pag. 10 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si fa espressa menzione del “tasso Euribor 3 mese divisore 365”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2986/2021:
- respinge l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 19.5.2021 da Parte_1
– per il tramite della procuratrice -, per Controparte_2 Controparte_1
le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare a – per il tramite della Parte_1 Controparte_2
procuratrice - le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 31.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti