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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (pec presso il cui studio, in Rimini Email_1 C.so D'Augusto n. 220, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro subito in data 04\09\2023 per il quale l' aveva riconosciuto solo postumi invalidanti CP_1 nella misura del 6% mentre la parte ricorrente voleva fosse giudizialmente accertato in misura superiore .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che in seguito all'infortunio sul lavoro del 04\09\2023 presenta Parte_1 postumi permanenti − ed in particolare : esiti di politraumatismo contusivo da incidente stradale (4.9.2023) con contusione occipitale;
trauma distorsivo del rachide cervicale con sindrome sensitiva dell'arto superiore sinistro;
trauma chiuso del torace con fratture lievemente scomposte all'arco anteriore dalla terza all'ottava costa di sinistra;
trauma contusivo del ginocchio sinistro;
con reliquati anatomici, dolore e limitazione funzionale residui, in portatrice di fenomeni artrosici del rachide cervicale e del ginocchio − valutabili nella misura del 9 % (nove per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 ed abbia inoltre subito una inabilità temporanea assoluta fino al 18\11\2023.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 9 % , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 24\10\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che in seguito all'infortunio sul lavoro del Parte_1
04\09\2023 presenta postumi permanenti − ed in particolare : esiti di politraumatismo contusivo da incidente stradale (4.9.2023) con contusione occipitale;
trauma distorsivo del rachide cervicale con sindrome sensitiva dell'arto superiore sinistro;
trauma chiuso del torace con fratture lievemente scomposte all'arco anteriore dalla terza all'ottava costa di sinistra;
trauma contusivo del ginocchio sinistro;
con reliquati anatomici, dolore e limitazione funzionale residui, in portatrice di fenomeni artrosici del rachide cervicale e del ginocchio − valutabili nella misura del 9 % (nove per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , condanna l' al pagamento del CP_1 relativo indennizzo in capitale a favore del ricorrente nella misura accertata del 9
% con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 488,00 per esborsi e IVA , CPA e rimborso spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 12\06\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'