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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità (ex artt 2 e 12 L.118/71) sull'assunto di essere invalido nella misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza attribuendo un grado di invalidità pari solo al 80% a decorrere dal 09/05/2022 e, pertanto, insufficiente al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta riportandosi integralmente alle risultanze della Ctu espletata in sede di Atp
(rg. n. 4040/2022).
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In primis si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , dopo una Persona_1
dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando e concludendo: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico – sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico- legale del 11 ottobre 2024, può rispondersi con parere motivato ai quesiti proposti dalla S.V. Pt_2
Risulta documentato in atti che in data 8 giugno 2022, il sig. ottenne il Parte_1
riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 75% dalla
Competente Commissione Medica in quanto affetto da “tossicodipendente con disturbo CP_1
d'ansia NAS con discontrollo degli impulsi e livello cognitivo borderline in trattamento farmacologico”.
Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso in giudizio, per il quale in data 9 maggio 2023 fu nominato il CTU dr. , che concludeva che il sig. all'epoca della valutazione Persona_2 Pt_1 presentasse “un complesso morboso valutabile nella misura globale del 80 % (ottantapercento)”.
Avverso tale giudizio fu proposto ulteriore ricorso giudiziario ex art. 445 bis, comma VI c.p.c.
In sede di operazioni di consulenza dell'11 ottobre 2024 emerse rilievo anamnestico positivo per intervento di protesizzazione dell'articolazione della spalla destra, di rimozione di una cisti tendinea a livello della mano sinistra e di intervento non meglio indicato, né documentato, a livello del ginocchio destro.
Riferì altresì un primo contatto psichiatrico in epoca indefinita per motivazioni che ha ascritto a vissuti di irrequietezza associati a stati ansiosi che attualmente ha riferito trattare, con parziali benefici, mediante l'assunzione di psicofarmacoterapia alla quale aderirebbe passivamente.
Sotto il profilo obiettivo fu possibile rilevare un soggetto in discrete condizioni generali, dell'altezza di circa 180 cm e del peso di circa 92 Kg, vigile orientato e collaborante, sebbene, nel corso del colloquio sia emersa una componente protesa a fornire una immagine di sé di persona sofferente e malata, anche nel timore che tali aspetti non fossero adeguatamente valutati. La facies è risultata improntata alla tristezza ed alla preoccupazione, congrua con l'umore che è risultato lievemente orientato in senso depressivo. Sono state verbalizzate idee di morte non in un contesto di attuale progettualità. Il controllo degli impulsi è risultato essere adeguato nel corso del colloquio, pur apprezzandosi una quota di impulsività di base con ridotta tolleranza alla frustrazione. Non si sono apprezzate alterazioni della forma e del contenuto del pensiero o alterazioni della percezione. Il funzionamento cognitivo è risultato clinicamente povero, concreto, scarsamente incline al pensiero simbolico ed astratto. Le capacità superiori, segnatamente critica e giudizio, sono esercitate in modo superficiale.
Le sopra richiamate patologie, parzialmente provate anche sotto il profilo documentale, determinano un quadro menomativo a moderato impatto funzionale in rapporto alla capacità lavorativa generica residua del sig. Pt_1 Tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992 e delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti, il sig. ha documentato una condizione di insufficienza Pt_1
mentale lieve ed una sindrome ansioso-depressiva lieve in trattamento, in rapporto ai codici 1005,
2208 e 2207 del DM 05.02.1992, in un soggetto con storia di uso/abuso di sostanze stupefacenti
(cannabis, cocaina).
Quanto sopra consente di affermare che il sig. risulta affetto da una condizione patologica Pt_1
complessiva che determina un quadro di invalidità civile parziale con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 80%, risultando meritevole dei benefici correlati al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (assegno di invalidità civile) previsto dalle Leggi
118/71; 18/80; 508/88 e s.m.i.
Deve segnalarsi che tali benefici devono essere riconosciuti successivamente all'accertamento posto in essere dalla Competente Commissione Medica e con decorrenza a far data dal 9 maggio CP_1
2022, allorquando il paziente presentava domanda per il riconoscimento di Invalidità Civile.
In considerazione della potenziale evoluzione, sia in senso migliorativo che peggiorativo, delle condizioni cliniche del sig. soprattutto per ciò che concerne il disturbo depressivo, si segnala Pt_1
l'opportunità di rivalutare le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a distanza di due anni dal presente accertamento.”
Avverso tali risultanze non perveniva osservazione alcuna ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Spese di ctu a carico del ricorrente.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso. b)- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00 oltre
CP_ accessori come per legge in favore di c)- Spese di ctu a carico del ricorrente.
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio