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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1677/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1677/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. MAURIZIO C.F._2
CURATOLO, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/11/2025
FATTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 25/08/2002 (atto n. 186, parte II, Per_ serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002) e che dalla loro unione sono nati i figli
(24/11/2006), (18/7/2016) e (22/4/2019); che il Sig. è lavoratore Persona_2 Per_3 Pt_2 dipendente e percepisce un reddito annuo di circa 18.000,00, mentre la Sig.ra è priva Pt_1 di occupazione dal 2021 ed entrambi rinunciano al mantenimento;
infine, hanno dedotto di volersi separare consensualmente, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis.
1 Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono:
“A. I coniugi vivranno separatamente ed ognuno stabilirà la propria residenza ove riterrà; poiché le figlie continueranno a vivere nella casa coniugale con la madre, il ricorrente Pt_2 trasferirà altrove la propria residenza non appena avrà trovato alternativa, e comunque entro sei mesi dal deposito del presente ricorso. B. Le minori e saranno in Persona_2 Per_3 affido condiviso tra entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre Parte_1
Per_
nell'abitazione di C/da Olivola, ove la medesima risiede;
la maggiorenne figlia ,
[...] non ancora autonoma economicamente, ugualmente continuerà a vivere, con residenza anche anagrafica presso l 'abitazione della madre. C. Per l 'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l 'inclinazione naturale e le aspirazioni delle medesime. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi momenti di convivenza. D.
Il padre terrà le figlie minori con sé un giorno nel fine settimana senza pernottamento, alternando il sabato e la domenica, da definire settimana per settimana in base ai turni di lavoro, ed a tal fine il comunicherà i turni di servizio non appena ne avrà la Pt_2 disponibilità. Il padre provvederà ad andare a prendere ed a accompagnare le bambine presso l'abitazione materna. E. le figlie minori durante le vacanze natalizie, alternando annualmente Natale e Capodanno trascorreranno una festa con il padre, e lo stesso vale per le festività pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. F.
Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie un Pt_2 Pt_1 assegno mensile di €.600,00, (seicento/00) rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese.
6. I genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno senza preventivo accordo le seguenti spese straordinarie, con le seguenti precisazioni: a. - spese mediche, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, apparecchi dentistici, occhiali o lenti a contatto se prescritte e spese mediche aventi il carattere dell'urgenza; b. - spese per l'acquisto di libri scolastici conseguenti alla scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c. - spese per campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola, necessitati da esigenze della madre, se il padre non offre tempestive alternative;
d. - spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto della relativa attrezzatura e del
2 corredo sportivo;
e. - spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
f. - spese per il conseguimento della patente.
7. Tutte le altre spese straordinarie vanno preventivamente concordate tra i genitori, quali a titolo esemplificativo le spese scolastiche per l'iscrizione a istituti privati, corsi di recupero o lezioni private, gite scolastiche che richiedono uno o più pernottamenti, tasse e spese universitarie, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede universitaria;
spese per viaggi e vacanze;
spese per l'acquisto di computer, tablet e cellulari.
8. Il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta dietro esibizione dei documenti di spesa, e laddove anticipate dal padre, potranno essere portate in detrazione dal mantenimento mensile successivo all'esborso, sempre dietro presentazione dei documenti di spesa, consistenti nella fattura/ricevuta (no scontrino) e dalla prova del pagamento;
9. I genitori danno atto che eventuali assegni unici, e/o altri sussidi relativi ai figli, se ed in quanto spettanti, verranno percepiti dalla madre. 10. Per quanto ivi non previsto i coniugi si riportano integralmente al
Protocollo siglato il 25.10.2021 fra il Presidente del Tribunale di Benevento e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. 11. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie fino al raggiungimento della loro autonomia economica con le modalità e nella misura sopra indicate. I coniugi – di comune volontà – intendono dichiarare ed indicare in questo atto anche quanto appresso. Posto che la ha avuto problemi Pt_1 di salute di rilievo, che potrebbero ripresentarsi, i coniugi decidono di designare quale tutore futuro uno dei genitori della ricorrente, il padre ovvero la madre Persona_4 [...]
, che risiedono ed abitano nello stesso fabbricato dove è situata la casa della CP_1
, e che quotidianamente sono riferimento delle figlie dei ricorrenti.” Parte_1
All'udienza del 05/11/2025, le parti hanno precisato “che la somma di euro 600,00 prevista nell'accordo sarà così ripartita: euro 225,00 per ciascun figlio minore ed euro 150,00 per la figlia maggiorenne non autonoma economicamente” ed hanno chiesto di riservare la causa alla decisione del Collegio.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
3 materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli della coppia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. C.F._1 Parte_2 C.F._2
186, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso -con le precisazioni di cui al verbale dell'udienza del 05/11/2025-, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1677/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. MAURIZIO C.F._2
CURATOLO, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/11/2025
FATTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 25/08/2002 (atto n. 186, parte II, Per_ serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002) e che dalla loro unione sono nati i figli
(24/11/2006), (18/7/2016) e (22/4/2019); che il Sig. è lavoratore Persona_2 Per_3 Pt_2 dipendente e percepisce un reddito annuo di circa 18.000,00, mentre la Sig.ra è priva Pt_1 di occupazione dal 2021 ed entrambi rinunciano al mantenimento;
infine, hanno dedotto di volersi separare consensualmente, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis.
1 Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono:
“A. I coniugi vivranno separatamente ed ognuno stabilirà la propria residenza ove riterrà; poiché le figlie continueranno a vivere nella casa coniugale con la madre, il ricorrente Pt_2 trasferirà altrove la propria residenza non appena avrà trovato alternativa, e comunque entro sei mesi dal deposito del presente ricorso. B. Le minori e saranno in Persona_2 Per_3 affido condiviso tra entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre Parte_1
Per_
nell'abitazione di C/da Olivola, ove la medesima risiede;
la maggiorenne figlia ,
[...] non ancora autonoma economicamente, ugualmente continuerà a vivere, con residenza anche anagrafica presso l 'abitazione della madre. C. Per l 'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l 'inclinazione naturale e le aspirazioni delle medesime. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi momenti di convivenza. D.
Il padre terrà le figlie minori con sé un giorno nel fine settimana senza pernottamento, alternando il sabato e la domenica, da definire settimana per settimana in base ai turni di lavoro, ed a tal fine il comunicherà i turni di servizio non appena ne avrà la Pt_2 disponibilità. Il padre provvederà ad andare a prendere ed a accompagnare le bambine presso l'abitazione materna. E. le figlie minori durante le vacanze natalizie, alternando annualmente Natale e Capodanno trascorreranno una festa con il padre, e lo stesso vale per le festività pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. F.
Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie un Pt_2 Pt_1 assegno mensile di €.600,00, (seicento/00) rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese.
6. I genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno senza preventivo accordo le seguenti spese straordinarie, con le seguenti precisazioni: a. - spese mediche, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, apparecchi dentistici, occhiali o lenti a contatto se prescritte e spese mediche aventi il carattere dell'urgenza; b. - spese per l'acquisto di libri scolastici conseguenti alla scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c. - spese per campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola, necessitati da esigenze della madre, se il padre non offre tempestive alternative;
d. - spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto della relativa attrezzatura e del
2 corredo sportivo;
e. - spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
f. - spese per il conseguimento della patente.
7. Tutte le altre spese straordinarie vanno preventivamente concordate tra i genitori, quali a titolo esemplificativo le spese scolastiche per l'iscrizione a istituti privati, corsi di recupero o lezioni private, gite scolastiche che richiedono uno o più pernottamenti, tasse e spese universitarie, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede universitaria;
spese per viaggi e vacanze;
spese per l'acquisto di computer, tablet e cellulari.
8. Il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta dietro esibizione dei documenti di spesa, e laddove anticipate dal padre, potranno essere portate in detrazione dal mantenimento mensile successivo all'esborso, sempre dietro presentazione dei documenti di spesa, consistenti nella fattura/ricevuta (no scontrino) e dalla prova del pagamento;
9. I genitori danno atto che eventuali assegni unici, e/o altri sussidi relativi ai figli, se ed in quanto spettanti, verranno percepiti dalla madre. 10. Per quanto ivi non previsto i coniugi si riportano integralmente al
Protocollo siglato il 25.10.2021 fra il Presidente del Tribunale di Benevento e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. 11. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie fino al raggiungimento della loro autonomia economica con le modalità e nella misura sopra indicate. I coniugi – di comune volontà – intendono dichiarare ed indicare in questo atto anche quanto appresso. Posto che la ha avuto problemi Pt_1 di salute di rilievo, che potrebbero ripresentarsi, i coniugi decidono di designare quale tutore futuro uno dei genitori della ricorrente, il padre ovvero la madre Persona_4 [...]
, che risiedono ed abitano nello stesso fabbricato dove è situata la casa della CP_1
, e che quotidianamente sono riferimento delle figlie dei ricorrenti.” Parte_1
All'udienza del 05/11/2025, le parti hanno precisato “che la somma di euro 600,00 prevista nell'accordo sarà così ripartita: euro 225,00 per ciascun figlio minore ed euro 150,00 per la figlia maggiorenne non autonoma economicamente” ed hanno chiesto di riservare la causa alla decisione del Collegio.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
3 materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli della coppia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. C.F._1 Parte_2 C.F._2
186, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso -con le precisazioni di cui al verbale dell'udienza del 05/11/2025-, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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