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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 43 dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Libertà n. 167 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Duca che la rappresenta e difesa per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 105 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minà che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO (C.F. . IVA Controparte_1 PartitaIVA_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo ed elettivamente domiciliata in
Palermo presso lo studio dell'Avv. Pietro Capizzi per procura a margine della comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI , con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio il NO , nella qualità di gestore Parte_2
della stazione di rifornimento n. 9813 della (Q8), Controparte_1
sito in Castelbuono, Via Cefalù n. 92 spiegando le seguenti domande:
“dire e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili le domande attoree e, con
qualsiasi statuizione accoglierle nel merito perché fondate in fatto ed in diritto e perché
assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
dire e dichiarare che il sig. è responsabile ex artt. 130 cod. del Parte_2
consumo e 1218, 1223 e 1228 c.c. del sinistro oggetto di causa;
Pag. 2 dire e dichiarare il diritto dell'ing. al ristoro di tutti i danni subiti e Parte_1
sopra meglio specificati quale conseguenza, diretta ed indiretta, del sinistro oggetto di
causa;
condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'ing. Parte_2
(danno patrimoniale, danno da fermo tecnico dell'auto, rimborso Parte_1
spese) e quindi a corrispondere all'odierna attrice la somma complessiva di €. 7.972,17
per tutte le voci ed i titoli specificatamente indicati in narrativa oltre interessi legali
maturati e maturandi e rivalutazione dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo
o quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, anche secondo
equità ed a seguito dell'espletanda c.t.u.
Con il favore delle spese”.
A fondamento dell'avanzata domanda rappresentava di aver subito dei danni alla propria autovettura AUDI modello A3 targata EX712LV, derivanti dal rifornimento di gasolio effettuato presso il distributore gestito dal convenuto nella giornata del 21.05.2019, imputabili alla non conformità del gasolio, come risultante da analisi e verifiche effettuate presso l' e presso il CP_2
laboratorio Ecocontrol Sud S.R.L. di Siracusa previo campionamento del prodotto effettuato dal chimico Dott. Persona_1
Rilevava, altresì, di aver denunciato l'accaduto anche alla Controparte_1
(Q8), nella qualità di distributore del gasolio, la quale, conferito
[...]
Pag. 3 incarico alla Alco Gestione Rischi S.R.L. di provvedere alla verifica dell'accaduto, negava ogni responsabilità non essendo emersa nessuna irregolarità/contaminazione nel prodotto rifornito al suddetto punto vendita.
Si costituiva in giudizio il NO chiedendo, Parte_2
preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in giudizio la
[...]
per essere dalla stessa manlevato nel caso di accoglimento Controparte_3
della domanda di parte attrice;
negava ogni responsabilità nell'accaduto in quanto mero gestore della stazione di rifornimento imputandola alla terza chiamata in quanto fornitore del prodotto.
Contestava le richieste della SI rilevando come non era emersa Pt_1
alcuna criticità a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Alco Gestione Rischi
S.R.L., incaricata dal fornitore ed eccepiva il difetto di prova in ordine all'effettivo utilizzo del carburante acquistato dalla attrice proprio per la macchina Audi, sul rilievo che la ricevuta di pagamento prodotta dimostrava solo l'acquisto effettuato e non la destinazione del carburante ad uno specifico mezzo.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva del NO in quanto mero gestore del distributore e, quindi, Parte_2
l'estromissione del predetto convenuto, dichiarando di costituirsi nel giudizio
Pag. 4 accettando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c.p.c., di assumere la causa in luogo del garantito.
La società Q8 rilevava l'idoneità del carburante erogato dall'impianto di servizio di sua esclusiva proprietà, anche alla luce degli accertamenti eseguiti,
nonché la carenza del nesso di causalità tra il danno e la condotta dell'agente.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale del convenuto ed escussione testi e all'udienza del 14.06.2023 tenutasi nelle forme di Parte_2
cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, non può essere disposta la estromissione dal giudizio del
NO , convenuto nella qualità di gestore della stazione di Parte_2
rifornimento, nemmeno a seguito dell'assunzione della causa da parte della in luogo del garantito, dovendo procedersi all'accertamento di una CP_1
eventuale responsabilità dello stesso convenuto in ordine alle Parte_2
procedure di controllo, avendo parte attrice contestato espressamente l'operato del gestore nella fase di approvvigionamento del carburante.
Ciò posto, è stata raggiunta con l'esame del teste la prova che Testimone_1
l'attrice aveva effettuato il rifornimento di carburante in data 21.05.2019 presso
Pag. 5 la stazione sita in Castelbuono via Cefalù n. 92 e che successivamente, utilizzata l'autovettura per un percorso di circa 40 km, la stessa aveva subito un arresto necessitante l'intervento del carroattrezzi che la ricoverava presso l'officina
Audi dove veniva effettuato un primo preliminare accertamento.
E' stato altresì provato dalle dichiarazioni rese dai testi e Persona_1
che parte attrice aveva effettuato con il chimico dr. Tes_2 Persona_1
il campionamento del carburante all'interno dell'autovettura,
[...]
sottoponendola ad analisi chimica presso il laboratorio Ecocontrol Sud S.R.L. di
Siracusa, accreditato da Accredia con il n. 0378. Il rapporto di prova fornito dal laboratorio incaricato, esaminati i campioni pervenuti in data 08.07.2019, ha riscontrato la non conformità del carburante esaminato.
Nessun elemento di prova con valenza confessoria di fatti sfavorevoli ex art. 232
c.p.c. è emerso dall'interrogatorio formale del convenuto . Parte_2
Secondo la giurisprudenza di merito in tema di danni da rifornimento di carburante non conforme “l'onere probatorio in capo all'acquirente è limitato alla
dimostrazione dell'acquisto del carburante presso la stazione di servizio convenuta e
dell'immissione dello stesso nel veicolo successivamente danneggiato, non essendo
necessario provare che il carburante fosse effettivamente difettoso né che le impurità
riscontrate provenissero specificamente da quel rifornimento. Il rivenditore è
responsabile dei danni cagionati dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver
Pag. 6 attuato un idoneo comportamento positivo volto a verificare lo stato e la qualità della
merce, dovendo effettuare, secondo l'uso della normale diligenza professionale, controlli
periodici o su campione per evitare la presenza di vizi di composizione” (Tribunale
Civile Crotone sentenza n. 822 del 3 novembre 2022).
Ancor più di recente il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2440/2023 ha ribadito che “In tema di vendita di carburante difettoso, il riparto dell'onere probatorio
prevede che l'acquirente-danneggiato debba provare esclusivamente di essersi rifornito
presso il distributore convenuto e che il proprio veicolo abbia subito danni, mentre
spetta al venditore dimostrare l'assenza di vizi del prodotto venduto o l'interruzione del
nesso causale. L'azione può essere esercitata direttamente nei confronti del venditore
finale, senza necessità di agire contro il produttore, conservando l'acquirente la doppia
tutela sia contrattuale verso l'intermediario che extracontrattuale verso il produttore”.
Sull'azione di risarcimento nei confronti del gestore quanto del distributore ritiene questo giudicante che la sussistenza del difetto di conformità del carburante oggetto di rifornimento e il suo nesso di causalità con i danni lamentati dall'attrice possano ritenersi ragionevolmente provati all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, secondo il richiamato onere di ripartizione della prova.
In relazione agli accertamenti eseguiti da parte attrice questo giudice ritiene di potersi conformare al principio espresso dal Tribunale di Lucca con la sentenza
Pag. 7 283 del 2024 che ha riconosciuto valenza probatoria agli accertamenti svolti anche senza il contraddittorio delle parti così precisando “Tale accertamento
peritale, sebbene non si sia svolto nel contraddittorio delle parti, assume un alto valore
indiziario, sia perché richiesto da un soggetto terzo, sia perché fondato su indagini di
laboratorio basate su criteri scientifici, nei confronti delle quali parte convenuta si è
limitata ad una generica contestazione di mancato contraddittorio, senza svolgere
puntuali contestazioni sul piano tecnico-scientifico.”
Ed invero la società convenuta ha confutato le risultanze degli accertamenti di laboratorio allegando le bolle di consegna del carburante presso la stazione di servizio che risultano irrilevanti ai fini della dimostrazione della idoneità del carburante venduto a fronte degli esiti dell'analisi chimica (Tribunale di Lucca
sentenza n. 283/2024).
Sul punto prosegue il Tribunale di Lucca che “Né le su esposte emergenze
istruttorie risultano in alcun modo contraddette dalle bolle di consegna del carburante
presso la stazione di servizio di…omississ… prodotte dalla convenuta a confutazione
delle allegazioni attoree, trattandosi di documentazione unilateralmente formata e del
tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della idoneità del carburante venduto”.
Anche la semplice asserzione che altri clienti non avevano avanzato alcuna lamentela a seguito del rifornimento di carburante nella medesima giornata o nell'intero mese è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Pag. 8 Non vi sono inoltre concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria,
che i danni lamentati dall'attrice sono riconducibili - come sostenuto da parte convenuta - ad una omessa manutenzione del veicolo.
Ne consegue che parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante secondo i suesposti principi.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni e delle prove testimoniali e documentali emerse in fase istruttoria, entrambi i convenuti devono ritenersi responsabili in solido per i vizi del carburante e per i conseguenti danni subiti dalla vettura della SI , consistenti nella restituzione dell'importo Pt_1
corrisposto per il rifornimento del carburante e nelle spese sostenute per l'accertamento delle prove eseguite.
Ne consegue la condanna del NO , quale gestore della Parte_2
stazione di rifornimento numero 9813 della in Controparte_1
solido con la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della SI
[...]
della complessiva somma di € 7.233,90, oltre interessi legali dalla Parte_1
data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Non trova invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno limitatamente alle spese sostenute dall'attrice per i noleggi delle autovetture, sia perché di tratta di documenti unilateralmente predisposti e prodotti, sia perché,
Pag. 9 come dall'istruttoria, la SI , oltre a non aver richiesto un'auto Pt_1
sostitutiva di cortesia alla propria officina Audi, aveva comunque a disposizione un'altra auto familiare utilizzabile per i propri spostamenti,
risultando ininfluenti le valutazioni personali rese dal marito in sede di prova in ordine all'affidabilità della stessa, né dei tragitti che l'attrice avrebbe dovuto compiere.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte attrice ed a carico delle parti convenute, in solido tra loro, in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Duca,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto Parte_2
;
[...]
- dichiara che il NO , nella qualità di gestore della Parte_2
stazione di rifornimento numero 9813 della in Controparte_1
solido con la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, è responsabile del sinistro del 21.05.2019 oggetto di causa;
Pag. 10 - condanna il NO , nella qualità di gestore della stazione Parte_2
di rifornimento numero 9813 della in solido con Controparte_1
la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della SI , della Parte_1
complessiva somma di € 7.233,90, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il NO , nella qualità di gestore della stazione Parte_2
di rifornimento numero 9813 della in solido con Controparte_1
la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso
15% spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Duca.
Così deciso in Termini Imerese il 17 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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