Versione
1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita' 1. Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sara' approvato, varranno le modalita' in uso precedentemente.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 21/11/2016, n. 840Provvedimento: […] Per quanto attiene all'applicazione del beneficio previsto dall'art.6 della legge regionale n.21/1986, si rileva che tale beneficio è applicabile ai pensionati regionali già in quiescenza alla data del 1° gennaio 1983, dato l'espresso rinvio operato dall'art.9 della legge regionale n.21/1986 all'art.4 della legge regionale n.115/1983. Agli atti risulta che il signor C. è andato in quiescenza in data 2 gennaio 1983, mentre non risulta la data della cancellazione dal ruolo che, peraltro, sarebbe in questa sede irrilevante (cfr. dds n.1198 del 24.4.2012, allegato al ricorso introduttivo): ne discende che anche la domanda relativa a tale beneficio deve essere rigettata.Leggi di più...
- art. 54 l.r. 41/1985·
- pensione di reversibilità·
- data di quiescenza·
- art. 9 l.r. 21/1986·
- art. 14 l.r. 11/1988·
- prescrizione pensionistica·
- beneficio alternativo·
- maturato in itinere·
- cancellazione dal ruolo·
- compensazione spese legali