Art. 2.
Principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attivita' agricole sia le attivita' di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
b) definire l'attivita' agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell' articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , nonche' prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attivita', tenendo conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;
d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
e) prevedere l'elaborazione, con periodicita' quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ;
f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilita', alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonche' per la competitivita' e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarita' delle stesse;
h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantita' di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonche' della loro sostenibilita' ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformita' alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualita' e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonche' forestali;
n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attivita' agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonche' i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facolta' di agraria, previa eventuale concertazione con le autorita' statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 ;
q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
r) prevedere specifici criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 , e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003 , siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprieta' privata, allo scopo di sostenere le attivita' di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonche' di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attivita' di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprieta' ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante: «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004.
- Si riporta l' articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 ). - 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 , e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell' articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde). - 1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all' articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004 - Suppl. Ordinario n. 14.
Principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attivita' agricole sia le attivita' di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
b) definire l'attivita' agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell' articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , nonche' prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attivita', tenendo conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;
d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
e) prevedere l'elaborazione, con periodicita' quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ;
f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilita', alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonche' per la competitivita' e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarita' delle stesse;
h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantita' di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonche' della loro sostenibilita' ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformita' alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualita' e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonche' forestali;
n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attivita' agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonche' i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facolta' di agraria, previa eventuale concertazione con le autorita' statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 ;
q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
r) prevedere specifici criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 , e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003 , siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprieta' privata, allo scopo di sostenere le attivita' di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonche' di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attivita' di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprieta' ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante: «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004.
- Si riporta l' articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 ). - 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 , e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell' articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde). - 1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all' articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004 - Suppl. Ordinario n. 14.