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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1262/2023 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giacomo
Dipaola, presso il cui studio in Barletta, alla via R. Coletta n. 32, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 4 giugno 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 21.02.2023, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 7.808,19 di cui
l' ha prospettato l'indebita percezione sulla pensione numero 04021574 cat. CP_1
AS per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2020 con comunicazione del 21.10.2021 notificata il 18.11.2021.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di aver ricevuto, con missiva del 21 ottobre 2021 (notificata il 18 novembre 2021), comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione categoria AS n.
04021574; che, in particolare, l'Istituto comunicava che, a seguito di verifiche, era emerso che essa ricorrente aveva ricevuto, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €
7.808,19; che ciò derivava, secondo la comunicazione, dalla riscossione di rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta
e, più specificamente, dalla corresponsione della maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che avverso tale comunicazione era proposto ricorso amministrativo.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità e insussistenza del preteso indebito per intervenuta prescrizione e per sanatoria ex art. 13 legge n. 412/1991, che prevede
l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, dolo che doveva escludersi stante la regolare comunicazione delle dichiarazioni reddituali.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme e l'insussistenza dell'indebito di € 7.808,19 di cui alla comunicazione del 21 ottobre 2021 (notificata il 18 novembre 2021) con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente riscosso CP_1
e/o recuperato per tale indebito, oltre interessi legali;
in subordine, dichiari la prescrizione della pretesa creditoria azionata;
con vittoria di spese con attribuzione.
2 L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
Più specificamente, ha eccepito: che con TE08 del 3 gennaio 2019, l' aveva CP_1 liquidato alla ricorrente l'assegno sociale n. 04021574 e la maggiorazione sociale di
€ 190,00 mensili, con decorrenza 1° gennaio 2019, in considerazione dei redditi del nucleo familiare, ovvero della pensione VO percepita dal marito ammontante ad €
10.478,00 per l'anno 2019; che, successivamente, in forza di domanda del 12 settembre 2016 cui faceva seguito ricorso giudiziario RG 6785/2018, conclusosi con omologa del 6 giugno 2019, le era riconosciuta, in base alla perizia del Dr.
del 2 maggio 2019, la pensione quale cieca assoluta comprensiva Persona_1 dell'indennità di accompagnamento;
che, quindi, con TE08 del 18 novembre 2019,
l' liquidava per l'anno 2019 la complessiva somma di € 11.329,29 in favore CP_1 della ricorrente a titolo di pensione mensile (€ 303,93 per tredici mensilità) ed a titolo di indennità (€ 921,13 per dodici mensilità); che, quindi, per effetto di tale nuovo reddito, quello della ricorrente e del suo nucleo familiare diveniva incompatibile con l'erogazione della maggiorazione sociale.
Ciò posto, ha quindi dedotto la legittimità della richiesta di ripetizione, evidenziando che nel caso di specie non è invocabile la disciplina derogatoria richiamata dalla ricorrente anche perché essa era a conoscenza della percezione della nuova prestazione.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
La disciplina dell'indebito previdenziale viene così ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
3 La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, aveva evidenziato il consolidamento di un principio di settore secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, pur se in forme e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
La disciplina in esame, dunque, soffre dell'avvicendamento di norme speciali, succedutesi nel tempo, con la conseguenza che risulta determinante individuare l'epoca in cui si è verificata l'erogazione, da parte dell' della somma non CP_1 dovuta, nonché individuare la causale della indebita corresponsione, al fine di centrare la disciplina ratione temporis applicabile all'obbligo restitutorio.
Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (di cui si dirà meglio oltre), trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto da ultimo un
4 atteggiamento più rigoroso, affermando che la Corte ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, il pieno recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma
11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1).
Integra, infine, un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_1 prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dell'espletamento di detta attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass. 12097/13).
La nozione di “dolo omissivo”, comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, è stata ribadita in base all'art. 19 Legge n. 843/1978 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. n.
1919/18).
La qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice, con la precisazione che all'indagine sul dolo del beneficiario di trattamenti previdenziali indebiti non può sopperirsi con elementi di giudizio e valutazione esterni alla persona del percettore (Cass. 02.08.2021, n. 22081).
L'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha poi così previsto:
5 “
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, tale norma, che trova applicazione con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore (Corte Cost. n. 39/1993) ed unicamente in materia pensionistica, non risultando estensibile alle altre prestazioni contributive, alle quali deve applicarsi la disciplina codicistica dell'indebito, ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti correttivi:
1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
1.2 Per quanto concerne, poi, più specificamente l'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . CP_1
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13223/2020, ha affermato che “(…) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”.
6 Così, in particolare, la Suprema Corte ha argomentato nella parte motiva della citata decisione: “Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
7 Particolarmente rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie è quanto poi affermato nella pronuncia in esame, secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
2. Ciò posto in termini di disciplina generale, nel caso di specie la ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione CP_1 della somma oggetto di causa, indebitamente corrisposta da gennaio 2019 a dicembre 2020 sulla prestazione a essa erogata (maggiorazione sociale su pensione) in quanto basata su dati di cui l' disponeva, il che quindi esclude CP_1 la sussistenza di un dolo in capo alla percipiente.
Ciò posto, assume rilievo decisivo la circostanza che, come risulta anche dalla stessa difesa dell' , l'indebito nel caso di specie scaturisce dal cumulo di CP_1 redditi conseguenti a quelli già precedentemente dichiarati e noti per effetto del riconoscimento in favore della ricorrente, in virtù di decreto di omologa del
6.06.2019, della pensione quale cieca assoluta comprensiva dell'indennità di accompagnamento, il che ha determinato il superamento del requisito reddituale per beneficiare della maggiorazione sociale, da cui è derivata, quindi, la richiesta di indebito.
Si tratta, in realtà di una situazione di cui l' aveva o comunque avrebbe CP_1 dovuto avere contezza già dalla notifica del decreto di omologa e certamente nel momento in cui, con TE08 del 18.11.2019 in atti, ha proceduto alla liquidazione della prestazione, con la conseguenza che era certamente nelle condizioni di poter verificare la complessiva situazione reddituale della ricorrente, che si era
8 modificata proprio per effetto della liquidazione di una nuova prestazione a carico dell' ; rispetto a tale circostanza, quindi, il silenzio della ricorrente risulta CP_1 del tutto irrilevante e tale, certamente, da non integrare gli estremi del dolo omissivo, come ricostruito innanzi, vertendo su circostanze di cui l' stesso CP_1 era a conoscenza.
Diversamente, invece, l' ha continuato a corrispondere la maggiorazione CP_1 sociale fino alla comunicazione del TE08 del 12.02.2021 e a quella del
21.10.2021, da cui è scaturita la proposizione del ricorso in esame, con un comportamento che quindi contrasta con i limiti all'operatività della ripetizione dell'indebito affermati dalla Suprema Corte, stante l'assoluta buona fede della parte che non poteva ritenere che l' non disponesse di tutte le informazioni CP_1 per calcolare l'entità della prestazione realmente dovuta.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 7.808,19, di cui alla nota del 21.10.2021, notificata il 18.11.2021, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di di CP_1 Parte_1 quanto eventualmente recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Giacomo Dipaola che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1262/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
7.808,19, di cui alla nota del 21.10.2021, notificata il 18.11.2021, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di di CP_1 Parte_1 quanto eventualmente recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
9 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Giacomo
Dipaola.
Trani, 4.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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