Sentenza 26 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2019, n. 13103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13103 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2019 |
Testo completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE VA nato il [...] avverso la sentenza del 16/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/4/2018, la Corte d'Appello di Torino ha rideterminato la pena inflitta a BE AV riqualificato il fatto ascritto all'imputato nel reato di cui all'art. 589-bis, comma 4, 5 e 8 cod. pen., in quela di anni 6 mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Torino. Il ricorrente era ritenuto responsabile di avere cagionato la morte di TO RL e lesioni personali ad IN EL IN, SI UN e TT FR, con violazione delle norme in materia di circolazione stradale: il predetto, percorrendo la tangenziale sud di Torino a bordo di un trattore stradale con rimorchio, in senso contrario di marcia, in violazione dell'art. 176, commi 1, 19 e 22 cod. strada, ponendosi altresì alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, si scontrava frontalmente con la vettura condotta dal TO (cagionando il decesso di questi e lesioni personali alla trasportata IN EL IN) e, successivamente con la vettura condotta da SI UN (cagionando lesioni personali a questi ed alla trasportata TT FR).
2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso. Nel primo motivo deduce travisamento della prova- relativamente alla ipotesi di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod.pen. La difesa rappresenta che nell'atto di appello aveva denunciato uno specifico errore del primo giudice: pure avendo il Tribunale ritenuto in sentenza che lo scontro tra il veicolo del TO ed il rimorchio dello BE sia avvenuto sulla corsia di sorpasso occupata da entrambi, il Giudice di primo grado aveva negato l'attenuante, escludendo la ricorrenza di un concorso di colpa del conducente della GA ed il conducente del trattore. Argomentava tale decisione sulla base di alcuni atti processuali (verbale di accertamento urgente della Polizia stradale, verbale di sommarie informazioni del teste AN). L'errore in diritto in cui, secondo la difesa, era incorso il primo giudice, aveva formato oggetto di motivo di appello. Ivi si sosteneva che il Giudice aveva confuso il concorso di colpa con il concorso della parte offesa nella causazione dell'evento. La Corte d'appello avrebbe disatteso la censura difensiva seguendo un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal primo giudice. La sentenza impugnata prospetta una ricostruzione alternativa della collisione secondo cui essa non avvenne in corsia di sorpasso. Nella motivazione si legge che il TO viaggiava del tutto legittimamente impegnando la seconda corsia di sorpasso mentre l'autoarticolato, oltre a viaggiare contromano, non manteneva strettamente la destra. Tali elementi di prova risultano contrastare con quanto si afferma nella sentenza di primo grado e disattendono le dichiarazioni dell'unico teste oculare, introducendo un fraintendimento del contenuto di alcuni atti (verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi;
CNR della Polizia stradale del 17/9/16; verbale di sommarie informazioni del teste AN CO, di cui si allega copia al ricorso). La Corte di merito avrebbe quindi disatteso, senza giustificarne le ragioni, la dinamica risultante dagli atti, in base alla quale lo scontro tra i due veicoli avvenne sulla corsia di sorpasso, adottando un'alternativa ricostruzione del fatto, in base alla quale il TO viaggiava nella seconda corsia, diversa da quella di sorpasso, venendo ivi investito dallo BE (a cavallo tra le due corsie), senza contribuire in alcun modo alla produzione dell'evento. Tutto ciò, afferma la difesa, rileverebbe ai fini dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., di cui si invoca l'applicazione. Nel secondo motivo lamenta carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Sostiene che lo scarno riferimento alla gravità del fatto, nella motivazione della sentenza, è riferito soltanto all'aspetto concernente le attenuanti e non alla individuazione della pena base, coincidente quasi con il massimo della pena. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva: allo scopo di mitigare il rigore del trattamento punitivo riservato all'autore del reato di omicidio stradale (o di lesioni stradali) è stata introdotta l'attenuante speciale della "causalità non esclusivamente riferibile all'agente" prevista sia dall'art. 589- bis cod.pen., sia dell'art. 590-bis cod.pen. L'attenuante in parola, che comporta una diminuzione della pena fino alla metà, si applica quando "l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole". In sostanza, il legislatore, in termini definitori molto estesi, ha valorizzato il concorso di cause in una prospettiva applicativa inconsueta, cioè come strumento di graduazione del trattamento sanzionatorio. La peculiarità della formulazione della norma è insita nel fatto che l'attenuante andrebbe inquadrata non tanto nell'ambito del concorso di colpa ma in quello del consorso di cause. Sulla base di tale interpretazione, che è quella più aderente al testo della norma, fatta eccezione per quegli interventi causali che siano tali da escludere ipso facto la stessa imputazione dell'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., l'attenuante in esame sembra riferirsi a tutti quei fattori che, da un lato, non siano in rapporto di derivazione eziologica rispetto alla condotta dell'agente, e che, dall'altro, si inseriscano nel medesimo decorso causale in cui si colloca quest'ultima, di modo che tanto i primi quanto la seconda costituiscano altrettante condizioni senza le quali l'evento non si sarebbe verificato. Con la previsione in esame, dunque, il legislatore viene ad arricchire il panorama delle previsioni offerte dall'art. 41 cod. pen., inserendo, fra gli opposti poli costituiti dal principio di equivalenza delle cause - con conseguente irrilevanza delle concause nell'accertamento del nesso di derivazione eziologica fra singola condotta ed evento - e di esclusione del nesso di causalità da parte di fattori eccezionali sopravvenuti, una sorta di tertium genus in virtù del quale, in talune fattispecie di reato (quelle previste appunto dagli artt. 589-bis e 590- bis cod. pen.), alcune concause esercitano un effetto attenuante sulla responsabilità del soggetto agente e sulla conseguente relativa sanzione per la sua condotta. In tal senso, vengono in considerazione non solo le ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito della vittima nella determinazione dell'evento ma anche ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta. In conclusione, per l'ampiezza della sua formulazione, l'attenuante in esame, attingendo a qualunque interferenza sul piano causale - che non siano quelle idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.- si presta a legittimare la sua applicazione in presenza di qualsivoglia fattore eziologico (anche concause di tipo oggettivo, frequentemente ricorrenti nell'ambito di sinistri stradali).
2. Venendo al caso in esame, il Giudice d'appello ha correttamente negato l'attenuante, proponendo una interpretazione della dinamica del fatto che è conforme alla rappresentazione degli elementi probatori enunciati nella stessa sentenza, i quali non risultano per nulla affetti dal vizio del travisamento lamentato dalla difesa. 4 1() Invero, la Corte territoriale, seguendo un ragionamento logico scevro da aporie e contraddizioni ed illustrando in maniera chiara e dettagliata gli elementi fattuali dai quali ha tratto il proprio convincimento (accertamenti del personale di Polizia, sede del ritrovamento dei frammenti sulla strada), ha escluso che la persona offesa deceduta, al momento del sinistro, si trovasse nella terza corsia di sorpasso, sostenendo che la vettura condotta da TO era a cavallo tra la corsia mediana e la terza corsia. Anche l'asserito travisamento della testimonianza del teste AN CO non trova riscontro in atti: la strada percorsa dal TO si componeva di tre corsie di scorrimento. Come precisa il giudice in sentenza il teste AN nella sua testimonianza (allegata al ricorso dalla difesa), riferisce che al momento del fatto occupava la prima corsia di marcia. Quindi, allorquando egli afferma genericamente che la vettura di TO si trovava nella corsia di sorpasso, non significa che egli intendesse riferirsi alla terza corsia di sorpasso e non piuttosto a quella mediana, rispetto alla sua posizione. La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale a cui è pervenuta la Corte di merito, pertanto, non risulta inficiata dai vizi logici lamentati dal ricorrente e la conclusione a cui giunge, in base alla quale la vittima deceduta non avrebbe in alcun modo contribuito sul piano causale alla determinazione dell'evento è sorretta da conferente apparato argomentativo in grado di resistere alle censure difensive.
3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Sebbene la Corte di merito non si sia soffermata sui criteri di individuazione della pena base, occorre comunque rilevare che nella motivazione la Corte di merito ha espresso un diffuso giudizio di gravità del fatto che vale in modo sufficiente a sostenere la scelta sanzionatoria adottata.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.