Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 438/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difeso dall'Avv. Angelo Giuseppe Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
-d'essere, a seguito dell'intervenuto decesso del di lei coniuge, divenuta titolare, in compartecipazione con la di lei figlia minorenne, nata Persona_1
il 20.06.1989), di pensione ai superstiti cat. SOCTPS n.05691237 Iscr.
18015233;
-con missiva datata 18.03.2024 e recapitata il 24.04.2024 l' le CP_1
comunicava che, a seguito del ricalcolo della prestazione, era stata accertata l'avvenuta corresponsione da parte dell' di maggiori somme per un CP_1
importo complessivo lordo di € 32.299,94 nel periodo 01.11.2014-
31.03.2024, e che quindi si sarebbe proceduto al recupero dell'importo netto di € 22.920,75 a mezzo di trattenute mensili sui ratei di pensione in godimento (prod. n.1); che dallo scorso mese di Giugno l' ha iniziato ad operare una trattenuta CP_1
di € 344,13 sulla pensione ai superstiti cat. SOCTPS n.05691237;
-tuttavia, l'indebito originato dal ricalcolo della prestazione non è ripetibile;
-trattandosi di pensione ai superstiti ex la materia dell'indebito è CP_2
disciplinata dal D.P.R. n.1092/1973 (T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), che all'art.206 comma 1 così testualmente recita: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.”
-in merito all'elemento soggettivo, l'art.86 dello stesso D.P.R. n.1092/1973 con riferimento al trattamento di reversibilità stabilisce al comma 3 che “È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.”;
-tuttavia, come si evince dalla stessa corrispondenza intercorsa tra l' ed CP_1
il Patronato (prod. n.2), l' aveva tempestivamente cessato di CP_3 CP_1
erogare la pensione in favore della figlia dal mese di Novembre 2014, e quindi fin da allora era a piena conoscenza dell'essere venuta meno la contitolarità coniuge-figlia.
-l' ha sempre avuto la disponibilità di tutti i dati reddituali necessari per CP_1
procedere al ricalcolo della pensione ai superstiti da lei goduta, avendo ella sempre regolarmente presentato le proprie dichiarazioni dei redditi (prod.ni n.3-13).
-nel nostro ordinamento, infatti, è previsto un sistema di interscambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria e al fine di consentire a CP_1
quest'ultimo di verificare le situazioni reddituali dei pensionati e al predetto scopo è stato istituito il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
-che la Corte Suprema di Cassazione nell'Ordinanza n.13223/2020 ha affermato che “nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall' al quale gia' il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. CP_1 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 15 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. 19. Lo stesso Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso articolo 13 stabilisce che "i titolari di all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle Lo stesso Decreto Legge
n. 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'Amministrazione finanziaria. prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata.”.
-oltre all'assenza di dolo va considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra il verificarsi dell'evento modificativo (completamento degli studi universitari da parte della figlia con conseguente cessazione della contitolarità della pensione) ed il ricalcolo della prestazione da parte dell' ossia quasi 10 CP_1
anni, atteso che la tutela del legittimo affidamento dei cittadini (in particolare allorchè si tratti di soggetti particolarmente deboli) a fronte di condotte omissive colpevoli consistenti in ingiustificati ritardi da parte della P.A., è da considerarsi un principio cardine del nostro ordinamento, quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra i privati, immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “…in accoglimento del presente ricorso dichiarare la non ripetibilità da parte dell delle maggiori somme erroneamente CP_1
erogate in favore della conchiudente a titolo di pensione ai superstiti nel periodo
01.11.2014-31.03.2024, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall' e condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme già trattenute e CP_1
trattenende sui ratei di pensione della conchiudente a titolo di recupero dell'indebito.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
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In primis va rilevato che ragioni della comunicazione di recupero della somma lorda di € 32.299,94 non risiedono in quelle (evidentemente) erroneamente indicate nella comunicazione medesima - nella quale si rappresenta, tra l'altro, che “sono state percepite quote di pensioni non spettanti a seguito della rideterminazione della 13° mensilità” - bensì nell'allegato 2 depositato dalla ricorrente e dalla relazione prodotta dall' (all. 1). CP_1
In quest'ultima si legge che la era (ed è) titolare di pensione di Pt_1
reversibilità dal febbraio 2008 e che “sino alla data dell'1/11/2014 era presente la figlia contitolare”, la quale, pertanto, ne beneficiava secondo la quota lei riservata dalla legge.
Si soggiunge che in data 5 febbraio (verosimilmente del 2024) “s'era provveduto
a riliquidare la pensione….la pensione cat. SOCPTS n. 05691238 intestata a Per_1
figlia contitolare studente, è stata sospesa a seguito del raggiungimento del 26° anno
[...]
d'età”.
Il documento 1 di parte ricorrente consta d'una email di risposta inoltrata il
20/6/2024 dall' all' con la quale l'ente previdenziale, scriveva CP_1 CP_3
testualmente “ cessata 11/2024”. Persona_1
Da ciò si desume che l' ha proceduto a ricalcolare retroattivamente CP_1
l'entità della pensione d'invalidità in ragione del disposto dell'art. 13, comma
3, R.D., n. 636/1939, il quale stabilisce che ai figli superstiti che siano a carico del genitore deceduto e non prestino lavoro retribuito compete una quota di pensione del de cuius, stabilendosi che “,,,,il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”.
Va evidenziato che alla luce della relazione dell' la cessazione del diritto CP_1
a percepire la quota della pensione è avvenuta in ragione del compimento dei 26 anni e non, come allegato, in ricorso con il completamento degli studi universitari da parte della Pt_2
Essendo nata nel giugno del 1989, tuttavia costei raggiunse la suddetta età nel giugno del 2015 e non nel novembre del 2014, come asserito dall' CP_1
il che induce a ritenere che la giovane donna finì di frequentare l'università proprio nella suddetta epoca.
Tale apparente incongruenza è comunque irrilevante.
Ciò a parere dello scrivente comporta solleva questione riguardo non già la legittimazione passiva della , ma la sua posizione di titolarità passiva del Pt_1
diritto sostanziale dedotto in giudizio poiché la richiesta stragiudiziale di rimborso della somma di € 32.299,94 è stata rivolta nei suoi confronti.
A far data dal compimento del 18° della di lei figlia, ossia dal giugno 2007, costei, infatti, oltre ad essere beneficiaria pro quota della prestazione, acquisì anche la facoltà di disporne a suo piacimento.
Al riguardo occorre puntualizzare che cosa diversa dalla legittimazione processuale è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Questa, come chiarito dalla giurisprudenza, attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda cosicchè incombe sull'attore l'onere della prova, la quale può essere data in positivo oppure in virtù del comportamento processuale del convenuto qualora costui riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale. La relativa eccezione è, pertanto, “in senso lato” ossia una mera difesa purché la carenza di titolarità emerga dagli atti del processo (Cass. Civ. Sez. Unite,
Sent, 16/02/2016, n. 2951; Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del
1.9.2021, n. 23721).
Tuttavia, tale mera difesa non è stata opposta dalla o, più Pt_1
correttamente, rivestendo essa il ruolo di attrice, non è stata addotta a fondamento della domanda, atteso che non è stato chiesto dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di restituzione in ragione della mancanza di titolarità dell'obbligo.
A fronte di ciò deve ragionevolmente dedursi che la quota di pensione spettante alla sia stata sempre erogata direttamente all'attrice e Pt_2
probabilmente accreditata su d'un c/c intestato soltanto a costei, la quale, pertanto, è stata l'esclusiva accipiens.
Per contrastare la richiesta dell' la ricorrente s'è richiamata alla CP_1
giurisprudenza riportata in premessa, assumendo, in buona sostanza, che, non avendo ella posto in essere alcun comportamento attivo o omissivo
“doloso”, la richiesta di restituzione da parte dell' sarebbe priva di CP_1
fondamento, considerato che l'ente previdenziale ben avrebbe potuto avere conoscenza delle sue dichiarazioni di redditi degli anni 2014 in poi, prodotte sub all. 3-12.
La tesi non è condivisibile poiché, per quanto consta allo scrivente, il modulo della dichiarazione dei redditi prevede l'indicazione del numero dei figli a carico, ma non anche le loro generalità.
Tuttavia, il ricorso va accolto per diverse ragioni. In tema d'indebito previdenziale in generale va rilevato che dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991 (sul punto Cass. sent. 25/01/2018 n. 1919), la giurisprudenza ha affermato “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto a pensione (fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986) nonché che “…il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati
e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni
e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (Cass. n. 11498 del
1996), ovvero che “…allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa” (Cass. n.
11498 del 1996; n. 8731/2019).
Inoltre, anche la Corte Costituzionale ha statuito che nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., vige il diverso principio per il quale va esclusa la ripetizione della prestazione in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percipiens (Corte Cost. n. 431 del
1993; cfr. Cass. n. 1446/2008).
Ebbene, è palese che le generalità della e quindi anche l'epoca di Pt_2
nascita, era un dato che l'ente previdenziale poteva conoscere con assoluta facilità, sì da rendersi conto tempestivamente che la donna aveva compiuto
26 anni nel 2015 e, conseguentemente, cessare d'erogare alla la quota Pt_1
di trattamento spettante alla figlia.
V'è poi da presumere che fosse al corrente anche del fatto che la CP_1 Pt_2
aveva intrapreso un percorso universitario, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui il resistente abbia continuato ad attribuire la prestazione anche dopo il compimento del 21° anno d'età ossia dopo il giugno del 2010, a meno non si voglia ipotizzare che non fu mai fatto alcun controllo sull'età della beneficiaria.
Pertanto anche il completamento del corso di studi – circostanza che, invece, la o la erano tenute a comunicare in qualsiasi forma, anche ad Pt_1 Pt_2 es. tramite il cd. modello red – era fatto che l' avrebbe potuto CP_1
agevolmente verificare.
In buona sostanza non si riscontra alcuna condotta “dolosa” posta in essere dalla ricorrente.
Sul punto è opportuno puntualizzare che secondo la giurisprudenza ritiene che “…l'assenza di solo è condizione non per la ripetizione ma per la irripetibilità, mentre il dolo rende ripetibili le prestazioni che altrimenti sarebbero irripetibili;
inoltre non è
l'assenza di dolo a dover essere provata, ma la esistenza dello stesso…” nonché – ed è ciò che nel caso di specie rileva maggiormente – il fatto che il dolo possa essere accertato, come elemento della fattispecie, dal giudice di ufficio, non equivale…a porre a carico dell'assicurato la prova della assenza di dolo, cioè di un fatto negativo”.
In sintesi, il ricorso va accolto e l' condannata al rimborso degli oneri CP_1
processuali, che si quantificano come in dispositivo (Cass. 3728/1997).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_3
dell' così provvede: CP_1
Dichiara non ripetibile da parte dell' la somma di 32.299,94 erogata alla CP_1
ricorrente nel periodo 01.11.2014-31.03.2024 e oggetto della comunicazione in atti recante data 18/3/2024.
Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente degli importi già CP_1
trattenuti sulla pensione ai superstiti cat. SOCTPS n.05691237 Iscr.
18015233 sino al tempo della notifica del ricorso. Condanna l' alla rifusione in favore della resistente delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in € 2500,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase di trattazione, € 2200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 22/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli