TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 25/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 4734/2024
ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Dato atto che è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e rilevato che il giudizio deve proseguire, avendo le parti chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che per la procedibilità di detta domanda occorre attendere il decorso del termine previsto all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), della Legge 898/1970 e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo e rinvia la causa all'udienza dell'11.11.2025.
Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, non trattandosi di memorie. Unitamente alle note le parti dovranno produrre sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato ed attestazione di non essersi riconciliate e di non volerlo fare.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. assegna alle parti termine perentorio sino alla data sopraindicata per il deposito delle note.
Si comunichi
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 4734/2024
ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Dato atto che è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e rilevato che il giudizio deve proseguire, avendo le parti chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che per la procedibilità di detta domanda occorre attendere il decorso del termine previsto all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), della Legge 898/1970 e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo e rinvia la causa all'udienza dell'11.11.2025.
Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, non trattandosi di memorie. Unitamente alle note le parti dovranno produrre sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato ed attestazione di non essersi riconciliate e di non volerlo fare.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. assegna alle parti termine perentorio sino alla data sopraindicata per il deposito delle note.
Si comunichi
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa