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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1963/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2024 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARRONCELLI ROSA, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RU LF, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nata una figlia (10/06/2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
- I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- , diciassettenne, resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio prevalente Per_1 presso la madre a San Nicola La Strada alla Via S. Quasimodo, 29;
- La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia;
Pt_1 Per_1
- Il Sig. ha ritirato i beni e gli effetti personali dalla casa coniugale;
Pt_2
- , considerata l'età, organizzerà con il padre le modalità e le cadenze degli incontri soprattutto durante la Per_1 settimana;
i genitori concordano solo l'alternanza dei fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
in ogni caso sarà in accordo con il padre e con la madre a modificare se necessario per esigenze Per_1 sopravvenute i tempi ed i giorni di permanenza con il padre;
- Durante il periodo natalizio trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre o il 31 e il Per_1
1° gennaio;
se uno dei genitori avrà la possibilità di portare in vacanza l'alternanza potrà essere gestita Per_1 per le settimane dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio;
- Durante le festività pasquali trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Per_1
Albis. Anche in occasione delle festività natalizie e pasquali ed i genitori potranno stabilire modalità e Per_1 tempi diversi;
- Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
i Per_1 periodi delle ferie estive saranno concordati di anno in anno ed entro la fine del mese di maggio tra i genitori e la figlia, tenendo conto delle reciproche esigenze;
- I genitori comunicheranno tra di loro il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con;
Per_1
- trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà; inoltre trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori il giorno del compleanno ed onomastico;
così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
- avrà rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e le famiglie di origine dei genitori;
Per_1
- Ad anni alterni trascorrerà con i genitori le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° Per_1 novembre e dell'8 dicembre, così come trascorrerà settimane di vacanze durante l'anno con l'uno o l'altro genitore;
- I genitori convengono che le modalità, i tempi ed i giorni di visita saranno modificati secondo le esigenze di Per_1
e che di ogni modifica sarà data comunicazione reciproca;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario la somma complessiva di €. 450,00. La Sig.ra percepirà come da accordo Pt_1 sottoscritto già nell'atto di separazione consensuale l'assegno unico per per l'intera somma;
Per_1
- La somma di €. 450,00 versata per il mantenimento di sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Per_1
ISTAT;
- Il Sig. continuerà a pagare le rate di mutuo che gravano sull'unità immobiliare di sua esclusiva Pt_2 proprietà in S. Nicola La Strada alla Via Quasimodo, 29, assegnata alla Sig.ra nell'interesse della Pt_1 figlia;
Per_1 3
- I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie per secondo le linee guida del Per_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V. del marzo 2024;
- Nessun assegno divorzile viene stabilito tra i coniugi perché entrambi sono economicamente autosufficienti;
- I genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto per la figlia;
- Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta-San Leucio (CE) il
04/07/2007 da nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, Uff. II, anno
2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1963/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2024 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARRONCELLI ROSA, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RU LF, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nata una figlia (10/06/2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
- I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- , diciassettenne, resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio prevalente Per_1 presso la madre a San Nicola La Strada alla Via S. Quasimodo, 29;
- La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia;
Pt_1 Per_1
- Il Sig. ha ritirato i beni e gli effetti personali dalla casa coniugale;
Pt_2
- , considerata l'età, organizzerà con il padre le modalità e le cadenze degli incontri soprattutto durante la Per_1 settimana;
i genitori concordano solo l'alternanza dei fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
in ogni caso sarà in accordo con il padre e con la madre a modificare se necessario per esigenze Per_1 sopravvenute i tempi ed i giorni di permanenza con il padre;
- Durante il periodo natalizio trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre o il 31 e il Per_1
1° gennaio;
se uno dei genitori avrà la possibilità di portare in vacanza l'alternanza potrà essere gestita Per_1 per le settimane dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio;
- Durante le festività pasquali trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Per_1
Albis. Anche in occasione delle festività natalizie e pasquali ed i genitori potranno stabilire modalità e Per_1 tempi diversi;
- Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
i Per_1 periodi delle ferie estive saranno concordati di anno in anno ed entro la fine del mese di maggio tra i genitori e la figlia, tenendo conto delle reciproche esigenze;
- I genitori comunicheranno tra di loro il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con;
Per_1
- trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà; inoltre trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori il giorno del compleanno ed onomastico;
così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
- avrà rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e le famiglie di origine dei genitori;
Per_1
- Ad anni alterni trascorrerà con i genitori le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° Per_1 novembre e dell'8 dicembre, così come trascorrerà settimane di vacanze durante l'anno con l'uno o l'altro genitore;
- I genitori convengono che le modalità, i tempi ed i giorni di visita saranno modificati secondo le esigenze di Per_1
e che di ogni modifica sarà data comunicazione reciproca;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario la somma complessiva di €. 450,00. La Sig.ra percepirà come da accordo Pt_1 sottoscritto già nell'atto di separazione consensuale l'assegno unico per per l'intera somma;
Per_1
- La somma di €. 450,00 versata per il mantenimento di sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Per_1
ISTAT;
- Il Sig. continuerà a pagare le rate di mutuo che gravano sull'unità immobiliare di sua esclusiva Pt_2 proprietà in S. Nicola La Strada alla Via Quasimodo, 29, assegnata alla Sig.ra nell'interesse della Pt_1 figlia;
Per_1 3
- I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie per secondo le linee guida del Per_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V. del marzo 2024;
- Nessun assegno divorzile viene stabilito tra i coniugi perché entrambi sono economicamente autosufficienti;
- I genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto per la figlia;
- Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta-San Leucio (CE) il
04/07/2007 da nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, Uff. II, anno
2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese