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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 27.03.2025 nella causa iscritta al N. di R.G. 3955 del 2022.
E' presente, per l'appellante, l'Avv. Luca Siniscalchi, su delega dell'Avv. Giacomo Matrone, che si riporta all'atto di appello, insistendo, in via principale, per il suo accoglimento, con vittoria delle competenze del doppio grado, o, solo in subordine, per l'ammissione della prova per testi articolata in primo grado ed oggetto di rinnovazione di richiesta di ammissione in atto di appello, con gli informatori ivi indicati. L'Avv. Siniscalchi deduce quanto segue: Si evidenzia che la prova è diretta a far accertare che il conducente del veicolo era nelle vicinanze del veicolo e che la ricerca dello stesso non è stata effettuata dal vigile accertatore per superficialità e per le modalità con cui esercitava la sua funzione. Si reitera l'impugnazione di quanto ex adverso eccepito e dedotto, rilevandone in rito l'inammissibilità per tardività della costituzione e nel merito l'infondatezza. Si rappresenta che, in materia de qua, vige il principio secondo cui “Poiché oggetto del giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzione amministrativa, non è l'atto amministrativo ma il rapporto sanzionatorio, ossia il rapporto giuridico di obbligazione sottostante all'ordinanza ingiunzione (o al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada), è onere della P.A., che nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale, dimostrare la ricorrenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria” (Tribunale Salerno sez. I, 19/05/2016, n.2234) e che tale onere non risulta essere stato assolto dal attraverso il deposito del verbale. Ciò perché, per CP_1 essere esaustivo, e, quindi, valido ed efficace ai fini sanzionatori il verbale di elevazione della sanzione oltre al rilievo della violazione dell'obbligo accertato avrebbe dovuto contenere, necessariamente, l'attestazione dell'avvenuta effettuazione delle ricerche del conducente, il che manca. Né tale prova risulta essere stata fornita aliunde dall'Ente resistente. In particolare, si precisa che, per impugnare il verbale nei termini formulati dall'appellante, (vale
a dire della nullità per incompletezza dello stesso per la mancata attestazione dell''avvenuta effettuazione delle ricerche) non è necessaria la proposizione di querela di falso in quanto non
è contestata la dichiarazione esistente, bensì la mancata precisazione necessaria ai fini di validità nei termini precisati. Del resto, il verbale manca, altresì, dell'attestazione delle ricerche non solo ai fini di verificare se la esistente situazione costituiva una sosta, piuttosto che una fermata, ma anche con riguardo a quanto stabilito dall'art. 200 C.d.S. in ordine all'obbligo dell'immediata contestazione, ove possibile, anche ai fini del possibile recepimento delle dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire.
Udita la discussione di parte appellante, alle ore 12.17, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Siniscalchi si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n.
3955/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente:
1 SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 16.02.2022 e notificato in data
20.05.2022
DA
, codice fiscale nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ercolano alla Via B. Cozzolino n. 136 presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Matrone
(Avv. Giacomo Matrone)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2 la Casa Comunale, sita in via Campitelli CP
(Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale n. 01-2020/0727702, elevato in data 29.05.2020, con cui la polizia municipale del comune di ha contestato ad CP
, proprietaria dell'automobile Peugeot targata EN519HY e obbligata in solido, la Parte_1 violazione dell'art. 158, commi 2 e 6, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), in quanto il conducente della suddetta autovettura “effettuava la sosta collocando il veicolo in seconda fila impedendo lo spostamento di altro veicolo regolarmente in sosta. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione (art. 201 comma 1 bis C.D.S.) perché: Assenza del trasgressore e proprietario” (violazione accertata in via della Libertà n. 326). CP
Con sentenza n. 25772/2021, pubblicata in data 23.09.2021, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla , ritenendo legittima la contestazione differita, Parte_1 stante l'assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, e ritenendo il verbale di accertamento assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., pertanto, contestabile solo con la querela di falso.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, sostenendo che non era necessario Parte_1 proporre querela di falso avverso il verbale, atteso che si poteva eccepire e quindi provare con qualsiasi mezzo istruttorio: «a) l'erroneità delle circostanze di fatto indicate nel verbale nel caso di manifesta contraddittorietà con quelle reali;
b) l'insufficienza della motivazione adottata a giustificazione della omessa - dovuta - immediata contestazione al contravventore, così come disposto dall'art. 200, comma n. 1, 2 e 3 e dall'art. 201, comma 1 ed 1 comma bis lettera d, del
C.d.S. e c) la conseguenziale errata qualificazione dell'addebito attribuito: “sosta”». Inoltre,
l'appellante ha eccepito che: - in mancanza di contestazione immediata il verbale era nullo;
- la
2 motivazione alla base della contestazione differita non era esaustiva;
- dal verbale non risultava l'effettuazione, da parte della polizia municipale, di ricerche, ancorché minime, del trasgressore;
- in corrispondenza del civico n. 237 non si poteva sostare in doppia fila;
- gli agenti avevano rilevato la violazione, mentre si trovavano a bordo di un auto di servizio e non durante un pattugliamento pedonale;
- tale modalità di accertamento aveva determinato l'errore del verbalizzante di ritenere in sosta l'auto che invece era “lecitamente ferma”. Ciò dedotto, ha concluso per la riforma della sentenza appellata con conseguente dichiarazione di nullità del verbale ed ha avanzato istanza di prova testimoniale volta a dimostrare che nel giorno e nell'ora in cui l'infrazione era stata rilevata nessun agente municipale era in servizio di pattugliamento pedonale in via della Libertà.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_2 rilevando che, ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. f), del Codice della Strada, la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui il veicolo sia in sosta ed il trasgressore o il proprietario non siano presenti al momento dell'accertamento. Il Comune ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio “anche in considerazione della palese temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.”.
§ 2. L'appello è infondato.
In primo luogo, secondo pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (cfr. Cass., sez. un., n. 17355 del 24/07/2009; in senso conforme Cass., sez.
II, n. 30129 del 22/11/2024; Cass., sez. VI, n. 11792 del 18/06/2020, Cass., sez. VI, n. 339 del
12/01/2012).
Nel caso in esame, la sosta in doppia fila della Peugeot della e l'assenza del Parte_1 trasgressore e del proprietario sono circostanze percepite in via diretta dal pubblico ufficiale, che elevò la contestazione, sicché per dimostrare che le stesse sono il frutto di un errore percettivo, la avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale. Non essendo stata Parte_1 proposta querela, il documento in esame è pienamente idoneo a provare le circostanze in esso attestate.
Quanto alla contestazione immediata, secondo il disposto dell'art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, la stessa non è necessaria e si procede a contestazione differita in caso di
“accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo” (vedi anche art. 384 del d.P.R. n. 495 del 16.12.1992). Ebbene, come rilevato dalla Corte di
3 Cassazione, una volta constatata diligentemente l'assenza del trasgressore e del proprietario, il verbalizzante “può procedere alla redazione del verbale di accertamento di infrazione, senza alcun obbligo di preventiva ricerca dei predetti, posto che, sebbene un siffatto comportamento rientri nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa anche con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall'Amministrazione” (cfr. Cass., sez. II, n.
19902 del 15/09/2009).
Dunque, poiché il verbale indica la ragione per la quale non è stata effettuata la contestazione immediata e tale ragione rientra nei casi previsti dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. n. 285 del
1992, il motivo che fa leva sulla nullità del verbale è infondato.
Onde dimostrare la presenza del trasgressore (o del proprietario) al momento del rilievo dell'infrazione, l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Infine, il fatto che gli agenti non fossero in servizio di pattugliamento pedonale non esclude che gli stessi abbiano rilevato l'infrazione sostando il tempo necessario per verificare l'assenza del trasgressore e del proprietario, sicché la prova testimoniale richiesta è del tutto irrilevante.
Peraltro, si tratta di prova che non è volta a contestare l'accadimento dell'infrazione, ma solo ad accertare la circostanza del pattugliamento a bordo dell'auto di servizio.
Alla luce di quanto precede, l'appello è respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Non è possibile condannare l'appellante alle spese del primo grado in mancanza di appello incidentale relativo alla decisione del giudice di non liquidare le dette spese in considerazione del fatto che il si è difeso a mezzo di un funzionario delegato e in assenza di nota degli CP_1 esborsi affrontati per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 25772/2021, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
b) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_2 nel presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 per compenso del difensore (di cui
€ 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 27.03.2025 Il Giudice
4
E' presente, per l'appellante, l'Avv. Luca Siniscalchi, su delega dell'Avv. Giacomo Matrone, che si riporta all'atto di appello, insistendo, in via principale, per il suo accoglimento, con vittoria delle competenze del doppio grado, o, solo in subordine, per l'ammissione della prova per testi articolata in primo grado ed oggetto di rinnovazione di richiesta di ammissione in atto di appello, con gli informatori ivi indicati. L'Avv. Siniscalchi deduce quanto segue: Si evidenzia che la prova è diretta a far accertare che il conducente del veicolo era nelle vicinanze del veicolo e che la ricerca dello stesso non è stata effettuata dal vigile accertatore per superficialità e per le modalità con cui esercitava la sua funzione. Si reitera l'impugnazione di quanto ex adverso eccepito e dedotto, rilevandone in rito l'inammissibilità per tardività della costituzione e nel merito l'infondatezza. Si rappresenta che, in materia de qua, vige il principio secondo cui “Poiché oggetto del giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzione amministrativa, non è l'atto amministrativo ma il rapporto sanzionatorio, ossia il rapporto giuridico di obbligazione sottostante all'ordinanza ingiunzione (o al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada), è onere della P.A., che nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale, dimostrare la ricorrenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria” (Tribunale Salerno sez. I, 19/05/2016, n.2234) e che tale onere non risulta essere stato assolto dal attraverso il deposito del verbale. Ciò perché, per CP_1 essere esaustivo, e, quindi, valido ed efficace ai fini sanzionatori il verbale di elevazione della sanzione oltre al rilievo della violazione dell'obbligo accertato avrebbe dovuto contenere, necessariamente, l'attestazione dell'avvenuta effettuazione delle ricerche del conducente, il che manca. Né tale prova risulta essere stata fornita aliunde dall'Ente resistente. In particolare, si precisa che, per impugnare il verbale nei termini formulati dall'appellante, (vale
a dire della nullità per incompletezza dello stesso per la mancata attestazione dell''avvenuta effettuazione delle ricerche) non è necessaria la proposizione di querela di falso in quanto non
è contestata la dichiarazione esistente, bensì la mancata precisazione necessaria ai fini di validità nei termini precisati. Del resto, il verbale manca, altresì, dell'attestazione delle ricerche non solo ai fini di verificare se la esistente situazione costituiva una sosta, piuttosto che una fermata, ma anche con riguardo a quanto stabilito dall'art. 200 C.d.S. in ordine all'obbligo dell'immediata contestazione, ove possibile, anche ai fini del possibile recepimento delle dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire.
Udita la discussione di parte appellante, alle ore 12.17, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Siniscalchi si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n.
3955/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente:
1 SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 16.02.2022 e notificato in data
20.05.2022
DA
, codice fiscale nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ercolano alla Via B. Cozzolino n. 136 presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Matrone
(Avv. Giacomo Matrone)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2 la Casa Comunale, sita in via Campitelli CP
(Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale n. 01-2020/0727702, elevato in data 29.05.2020, con cui la polizia municipale del comune di ha contestato ad CP
, proprietaria dell'automobile Peugeot targata EN519HY e obbligata in solido, la Parte_1 violazione dell'art. 158, commi 2 e 6, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), in quanto il conducente della suddetta autovettura “effettuava la sosta collocando il veicolo in seconda fila impedendo lo spostamento di altro veicolo regolarmente in sosta. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione (art. 201 comma 1 bis C.D.S.) perché: Assenza del trasgressore e proprietario” (violazione accertata in via della Libertà n. 326). CP
Con sentenza n. 25772/2021, pubblicata in data 23.09.2021, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla , ritenendo legittima la contestazione differita, Parte_1 stante l'assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, e ritenendo il verbale di accertamento assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., pertanto, contestabile solo con la querela di falso.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, sostenendo che non era necessario Parte_1 proporre querela di falso avverso il verbale, atteso che si poteva eccepire e quindi provare con qualsiasi mezzo istruttorio: «a) l'erroneità delle circostanze di fatto indicate nel verbale nel caso di manifesta contraddittorietà con quelle reali;
b) l'insufficienza della motivazione adottata a giustificazione della omessa - dovuta - immediata contestazione al contravventore, così come disposto dall'art. 200, comma n. 1, 2 e 3 e dall'art. 201, comma 1 ed 1 comma bis lettera d, del
C.d.S. e c) la conseguenziale errata qualificazione dell'addebito attribuito: “sosta”». Inoltre,
l'appellante ha eccepito che: - in mancanza di contestazione immediata il verbale era nullo;
- la
2 motivazione alla base della contestazione differita non era esaustiva;
- dal verbale non risultava l'effettuazione, da parte della polizia municipale, di ricerche, ancorché minime, del trasgressore;
- in corrispondenza del civico n. 237 non si poteva sostare in doppia fila;
- gli agenti avevano rilevato la violazione, mentre si trovavano a bordo di un auto di servizio e non durante un pattugliamento pedonale;
- tale modalità di accertamento aveva determinato l'errore del verbalizzante di ritenere in sosta l'auto che invece era “lecitamente ferma”. Ciò dedotto, ha concluso per la riforma della sentenza appellata con conseguente dichiarazione di nullità del verbale ed ha avanzato istanza di prova testimoniale volta a dimostrare che nel giorno e nell'ora in cui l'infrazione era stata rilevata nessun agente municipale era in servizio di pattugliamento pedonale in via della Libertà.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_2 rilevando che, ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. f), del Codice della Strada, la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui il veicolo sia in sosta ed il trasgressore o il proprietario non siano presenti al momento dell'accertamento. Il Comune ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio “anche in considerazione della palese temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.”.
§ 2. L'appello è infondato.
In primo luogo, secondo pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (cfr. Cass., sez. un., n. 17355 del 24/07/2009; in senso conforme Cass., sez.
II, n. 30129 del 22/11/2024; Cass., sez. VI, n. 11792 del 18/06/2020, Cass., sez. VI, n. 339 del
12/01/2012).
Nel caso in esame, la sosta in doppia fila della Peugeot della e l'assenza del Parte_1 trasgressore e del proprietario sono circostanze percepite in via diretta dal pubblico ufficiale, che elevò la contestazione, sicché per dimostrare che le stesse sono il frutto di un errore percettivo, la avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale. Non essendo stata Parte_1 proposta querela, il documento in esame è pienamente idoneo a provare le circostanze in esso attestate.
Quanto alla contestazione immediata, secondo il disposto dell'art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, la stessa non è necessaria e si procede a contestazione differita in caso di
“accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo” (vedi anche art. 384 del d.P.R. n. 495 del 16.12.1992). Ebbene, come rilevato dalla Corte di
3 Cassazione, una volta constatata diligentemente l'assenza del trasgressore e del proprietario, il verbalizzante “può procedere alla redazione del verbale di accertamento di infrazione, senza alcun obbligo di preventiva ricerca dei predetti, posto che, sebbene un siffatto comportamento rientri nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa anche con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall'Amministrazione” (cfr. Cass., sez. II, n.
19902 del 15/09/2009).
Dunque, poiché il verbale indica la ragione per la quale non è stata effettuata la contestazione immediata e tale ragione rientra nei casi previsti dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. n. 285 del
1992, il motivo che fa leva sulla nullità del verbale è infondato.
Onde dimostrare la presenza del trasgressore (o del proprietario) al momento del rilievo dell'infrazione, l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Infine, il fatto che gli agenti non fossero in servizio di pattugliamento pedonale non esclude che gli stessi abbiano rilevato l'infrazione sostando il tempo necessario per verificare l'assenza del trasgressore e del proprietario, sicché la prova testimoniale richiesta è del tutto irrilevante.
Peraltro, si tratta di prova che non è volta a contestare l'accadimento dell'infrazione, ma solo ad accertare la circostanza del pattugliamento a bordo dell'auto di servizio.
Alla luce di quanto precede, l'appello è respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Non è possibile condannare l'appellante alle spese del primo grado in mancanza di appello incidentale relativo alla decisione del giudice di non liquidare le dette spese in considerazione del fatto che il si è difeso a mezzo di un funzionario delegato e in assenza di nota degli CP_1 esborsi affrontati per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 25772/2021, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
b) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_2 nel presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 per compenso del difensore (di cui
€ 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 27.03.2025 Il Giudice
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