Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 20.11.23, di sgombero coattivo dell’immobile sito in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-particella -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, i difensori di parte ricorrente, presenti così come da verbale.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 9 febbraio 2024, -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 20 novembre 2023, notificatale il giorno 11 dicembre 2023, con cui il Comune di Marsala ha disposto lo sgombero coattivo dell’immobile sito in -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-particella -OMISSIS-
Il provvedimento impugnato richiama l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, intervenuta con la presupposta ordinanza -OMISSIS-del 2010, adottata a seguito della mancata ottemperanza agli ordini di demolizione emessi negli anni 1978 e 1995, regolarmente notificata e trascritta nei registri immobiliari.
La ricorrente contesta la legittimità dell’ordine di sgombero deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere il Comune di Marsala omesso di valutare l’eventuale interesse pubblico alla conservazione dell’opera acquisita prima di procedere alla demolizione.
Sostiene che tale valutazione sarebbe stata necessaria in considerazione del contesto territoriale, descritto come caratterizzato da un agglomerato edilizio di fatto, con presenza di numerosi fabbricati a destinazione abitativa.
In tale prospettiva richiama la normativa regionale in materia di recupero degli insediamenti abusivi (L.R. n. 7/1980, L.R. n. 37/1985, L.R. n. 17/1994) e deduce che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla perimetrazione dell’area e all’adozione di un piano particolareggiato di recupero, anziché disporre lo sgombero in funzione della demolizione, lamentando carenza di istruttoria, difetto dei presupposti ed eccesso di potere.
Un ulteriore profilo di censura riguarda la pregressa istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985, respinta sul presupposto della collocazione dell’immobile nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia gravta da vincolo di inedificabilità assoluta.
La ricorrente sostiene che il manufatto sarebbe stato realizzato anteriormente al 1° ottobre 1983 e richiama la sentenza non definitiva n. 60 del 2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché la conseguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991, chiedendo, in ragione di tale pendenza, la sospensione impropria del giudizio.
A corredo del ricorso è stata prodotta una perizia tecnica redatta il 3 ottobre 2025, avente natura ricognitiva, volta a descrivere il contesto urbanistico dell’area ove è ubicato l’immobile.
La ricorrente, pertanto, chiede l’annullamento dell’ordinanza di sgombero e la sospensione impropria del giudizio fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale.
Il Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, su richiesta di parte ricorrente la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’immobile oggetto dell’ordinanza impugnata è stato acquisito al patrimonio comunale in conseguenza della mancata ottemperanza agli ordini di demolizione emessi negli anni 1978 e 1995, con ordinanza -OMISSIS-del 2010, regolarmente notificata e trascritta.
Ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’acquisizione ha determinato il definitivo trasferimento della proprietà in capo al Comune di Marsala, senza che risulti proposta alcuna tempestiva impugnazione avverso l’atto di acquisizione, né avverso gli atti sanzionatori presupposti.
Da ciò discende il difetto di legittimazione e di interesse attuale e concreto della ricorrente a contestare l’ordinanza di sgombero, atteso che, una volta intervenuta l’acquisizione, il privato perde ogni posizione soggettiva qualificata in relazione al bene, non potendo più incidere sulle scelte inerenti alla sua utilizzazione o destinazione, che rientrano nella sfera esclusiva dell’ente proprietario (cfr. TAR Palermo, IV, 10 ottobre 2023, n.3010; id . 11 dicembre 2023, n. 3657).
L’ordinanza impugnata si configura come atto meramente consequenziale ed esecutivo, volto a consentire l’immissione in possesso del bene già acquisito, e non introduce alcuna nuova valutazione discrezionale, né incide su situazioni giuridiche ancora riferibili alla ricorrente: essa non può pertanto costituire il veicolo per rimettere in discussione la legittimità degli atti presupposti, ormai definitivi, né per riaprire profili attinenti alla sanabilità dell’opera.
In tale contesto risultano non pertinenti le censure fondate sulla dedotta violazione dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001.
La disposizione invocata attribuisce all’amministrazione comunale una facoltà discrezionale in ordine alla destinazione del bene acquisito, ma non riconosce al privato alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione dell’immobile, tanto più a fronte di un atto, quale lo sgombero, che si colloca nella fase meramente esecutiva del procedimento sanzionatorio. Analogamente, le doglianze fondate sulla normativa regionale in materia di recupero degli insediamenti abusivi attengono a scelte pianificatorie di carattere generale e non sono idonee a incidere sugli effetti di un’acquisizione al patrimonio comunale ormai consolidata.
Neppure possono trovare accoglimento le censure relative alla pretesa sanabilità dell’opera.
Il diniego di condono edilizio opposto nel 1986 non risulta impugnato ed è divenuto definitivo, così come inoppugnati sono rimasti gli ordini di demolizione e l’atto di acquisizione.
Le questioni prospettate avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione degli atti presupposti e non possono adesso essere riproposte attraverso il ricorso avverso un provvedimento esecutivo, in violazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici.
In ogni caso, a seguito dell’acquisizione, la possibilità di conseguire una sanatoria risulta comunque giuridicamente preclusa per difetto del presupposto soggettivo della titolarità del bene.
Quanto alla richiesta di sospensione impropria del giudizio, va rilevato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti dell’art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991 (e, in via subordinata, dell’art. 32-33, comma 11, L. n. 47/1985), confermando:
– la piena legittimità della disciplina regionale che preclude la sanatoria per gli immobili situati nella fascia di 150 metri dalla battigia, anche se realizzati prima del 1° ottobre 1983;
– la compatibilità della norma con gli artt. 3 e 117 Cost., in quanto finalizzata alla tutela del paesaggio e alla corretta gestione del territorio;
– la discrezionalità del legislatore regionale nel fissare limiti più rigorosi rispetto alla disciplina statale della L. n. 47/1985.
La Corte costituzionale ha quindi escluso ogni possibilità di interpretare la disciplina regionale siciliana nel senso di ampliare la condonabilità degli immobili abusivi collocati nella fascia di inedificabilità assoluta.
Alla luce di tale pronuncia, ogni prospettazione di parte ricorrente volta a ritenere “riespandibile” la possibilità di condono deve ritenersi definitivamente preclusa.
In conclusione, in considerazione della carenza di legittimazione della ricorrente, della definitività degli atti presupposti, dell’impossibilità di qualsiasi sanatoria e della natura meramente esecutiva dell’ordinanza di sgombero, il ricorso va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Marsala.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Nulla dispone in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC BR, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
NN EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | SC BR |
IL SEGRETARIO