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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4189/2023 promossa da:
(Avv. A. Carroli, G. Marchesi) ATTORE Parte_1
Nei confronti di
(avv. M. Bastolla) Controparte_1
(avv. R. R. Riccardi) Controparte_2
(avv. R. R. Riccardi) Controparte_3
(avv. V. P. Azzolini) CP_4
(avv. C. Cavazza, S. Bonora) Controparte_5
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per il FALLIMENTO:
“IN VIA PRELIMINARE Confermare, occorrendo, la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e il convenuto Parte_2
, e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. CP_4 con spese di difesa compensate tra le parti.
Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e la convenuta Parte_2 CP_5
e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. con spese
[...] di difesa compensate tra le parti. Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e la convenuta Parte_2 CP_2
e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. con
[...] spese di difesa compensate tra le parti.
Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e il convenuto Parte_2 [...]
, e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. Controparte_3 civ. con spese di difesa compensate tra le parti. NEL MERITO
Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge, dichiarare gli amministratori della fallita qui convenuti responsabili della violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli artt.2426 ss, 2475ter, 2476, 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2476 VI co., 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti, e conseguentemente tenuti in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori della Società Parte_2 fallita ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, in ogni caso entro il limite dell'importo di € 1.000.000 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in ragione delle intervenute definizioni separate dei rapporti processuali intercorrenti tra il e il Parte_2 convenuto , la convenuta la convenuta il convenuto CP_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, in assenza di diversa determinazione delle quote di responsabilità astrattamente riferibili a detti Controparte_3 convenuti, ridurre la condanna risarcitoria di importo pari, rispettivamente, a 3/4 del danno di € 245.326 calcolato dalla
Pagina 1 di 14 CTU in relazione al primo periodo riferibile ai convenuti e e pari a 2/3 del danno CP_5 CP_2 CP_4 CP_1 di € 726.025 calcolato dalla CTU per il periodo successivo riferibile ai convenuti , e CP_4 CP_3 CP_1 conseguentemente condannare l'attuale convenuto a risarcire al i danni subiti dai Controparte_1 Parte_2 creditori della fallita in relazione al primo periodo individuato dalla CTU sino a concorrenza di € 61.331,50 (€ 245.326
– quote di complessivi € 183.994,50), nonché l'attuale convenuto a risarcire CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_1 al gli ulteriori danni subiti dai creditori della fallita nel secondo periodo individuato dalla CTU sino Parte_2 a concorrenza di € 242.000 (€ 726.025 – quote e di complessivi € 484.017), in entrambi i casi con CP_4 CP_3 aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con rifusione delle spese anche peritali liquidate dal Tribunale e provvisoriamente anticipate dal e Parte_2 degli onorari di difesa.” Per : Controparte_1
“In via preliminare e nel merito Accertare e dichiarare la nullità della citazione per genericità della domanda (violazione della disposizione di cui all'art.
163 n. 4 c.p.c.), per difetto degli elementi di valutazione della presunta responsabilità degli amministratori e dei criteri di ripartizione della medesima. Criterio che non può essere determinato in via equitativa in difetto di consenso della parte convenuta. Nel merito
Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa,ex adverso spiegate in quanto infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto per tutte le motivazioni infra meglio descritte in narrativa.
In subordine Ci si oppone alla integrazione di nuovi mezzi istruttori che non siano la diretta conseguenza di domande ed eccezioni di cui alla memoria integrativa e dovevano invece costituire l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi”(Art. 163 n. 5 c.p.c.)
- In ogni caso con salvezza di spese e compensi di lite.”
Le altre parti convenute hanno precisato le conclusioni come da scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. e note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.4.2025.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona Parte_1
del curatore fallimentare, conveniva innanzi a questo Tribunale i convenuti in epigrafe, ex amministratori della fallita (sentenza dichiarativa del Tribunale di Reggio Emilia in data 25-
28.1.2022) per loro asserita responsabilità, avendo concorso ad impoverire il patrimonio sociale dopo la perdita del capitale sociale, in ipotesi verificatasi durante l'esercizio 2016.
Premetteva che “L'azione risarcitoria concerne i seguenti amministratori della fallita (doc.8):
Amministratore Unico (AU) dal 13 agosto 2019 alla dichiarazione di fallimento Controparte_1
e concorrente di fatto nella gestione precedente;
– Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (CDA) dal 2007 al maggio Controparte_5
2008, consigliere con deleghe dal maggio 2008 al 3 giugno 2009, Presidente del CDA dal 4 giugno 2009
al 30 gennaio 2019 e interferente anche nella gestione successiva;
– membro del CDA dal giugno 2018 ad agosto 2019; CP_3 Controparte_3
– membro del CDA dal giugno 2009 al giugno 2018; Controparte_2
– Vice-Presidente del CDA dal maggio 2008 al 30 gennaio 2019 e membro del CDA CP_4
da gennaio ad agosto 2019.”
La Curatela deduceva di esercitare sia l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali a norma del combinato disposto degli artt. 146 l.f. e 255 CCII e 2476/2486/2394 c.c. per la violazione degli
Pagina 2 di 14 obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e comunque ex artt. 2043 e
2055 c.c. comma 6 c.c.
1.2. Esponeva che la società (in persona di nel 2006 aveva preso Controparte_6 CP_1
in affitto un ramo di azienda di riparazione cellulari dal fallimento CRC Italia Spa, comprendente il marchio nel 2007 era stata costituita (anche da ), che aveva Pt_2 Parte_2 CP_4
acquistato il ramo affittato a;
nel 2010 aveva acquisito una partecipazione in HDS Controparte_6
Computer srl (riparazione computer, diretta da e l'aveva finanziata;
nel 2011, con CP_1
(sempre diretta da e che aveva registrato una sua unità locale nella sede di CP_6 CP_1
), aveva costituito la Teleca Service srl per operare all'estero, e l'aveva finanziata. Parte_2
Perdite erano iniziate sin dal 2014, e nonostante un aumento di capitale nel 2018, nel 2019 un nuovo
CDA aveva rilevato una grave crisi di liquidità e chiuso il bilancio 2018 con una grave perdita, rilevante ex art. 2482 ter c.c. di euro 649.973; detto bilancio (l'ultimo) era stato approvato solo il
10.2.2020 con delega a mettere in liquidazione la società e nominare i liquidatori, CP_1
ma nessuno si era attivato in tal senso, e non si erano più tenute assemblee. era Controparte_6
fallita pochi mesi dopo . L'importante cliente Lenovo era stato “trasferito” da Parte_2
a nel 2020-2021. Parte_2 CP_6
Aggiungeva che alla data del fallimento soci erano fra gli altri , e CP_4 CP_3 questi due ultimi tramite Cofit srl) che inoltre “L'ex-AU ha consegnato al CP_1 CP_1
Curatore alcuni Libri, documenti, e gli estratti conto bancari;
non ha reso disponibili le schede contabili,
il Libro Inventari, la quasi totalità del Libro cespiti, la documentazione bancaria di supporto degli estratti
conto bancari (contabili, assegni, ri-ba, disposizioni multiple, etc), i contratti, la corrispondenza e gli atti
inerenti i rapporti con HDS, e;
non ha documentato passaggi di consegne della contabilità, CP_6 CP_6
Libri e documenti societari tra gli amministratori che si sono succeduti nella carica”.
Erano state rinvenute molte fatture di a e viceversa, e una fattura di Penta del CP_6 Parte_2
2021 per l'acquisto di tutti i materiali e attrezzature di , peraltro rimasti alla fallita e Parte_2
poi appresi dal fallimento.
1.3. Il curatore aveva riclassificato i bilanci: (i) quanto alle immobilizzazioni immateriali, svalutando partecipazioni in HSD e Teleca Service, ingiustificatamente mantenute;
(ii) rilevando che il credito per finanziamento a Teleca Service di euro 267.750, da rimborsare entro il 1.7.2016, era rimasto in bilancio sino al 2018 fra i crediti esigibili, invece di essere azzerato, stante l'inconsistenza della finanziata, il che avrebbe comportato una perdita erosiva, necessitante di liquidazione sin dal 2017;
(iii) azzerando conseguentemente per il 2017 la posta attiva di euro 78.748 per imposte anticipate esigibili, non essendovi certezza dal 2017 della loro annullabilità in ragione di redditi futuri;
(iv) considerando presunti crediti di nei confronti di emergenti dai soli partitari di CP_6 Parte_2
per euro 289.627 nel solo 2018 . CP_6
Pagina 3 di 14 1.4. Il FALLIMENTO attore sosteneva che oltre a non aver dato seguito al mandato CP_1
liquidatorio ricevuto, e ad aver gestito (di fatto anche prima della formale nomina) in modo irrazionale e caotico la società, aveva sistematicamente omesso il pagamento di imposte e contributi, asservendola di fatto a (sottraendole il cliente Lenovo, progressivamente operando una CP_6
commistione nella stessa sede e tentando di acquisirne e liquidarne gli ultimi beni materiali).
Contestava ai convenuti tutti di non aver dotato di adeguati assetti ex art. 2086 c.c.; Parte_2
di aver compiuto investimenti in HDS e Teleca Service non giustificabili, e in conflitto di interessi;
di non aver aggiornato la contabilità; di aver redato bilanci non chiari veridici e corretti;
di aver proseguito l'attività nonostante la perdita del capitale sociale;
di aver dissipato i beni restanti dell'attivo “anche in concorso con alcuni soci” , solidalmente responsabili ex art. 2476, 7° co. c.c.; di non aver richiesto l'accesso ad una procedura concorsuale e nel frattempo aver eseguito pagamenti in violazione della par condicio creditorum.
1.5. Sulla quantificazione del danno il sosteneva che secondo il criterio dei netti Parte_1
patrimoniali, la differenza fra il PN (liquidatorio) riclassificato al 31.12.2026 e quello alla data del fallimento sarebbe di euro 1.150.345 (pur non tenendo conto dei debiti erariali non ancora insinuati per oltre 522.000 euro); mentre secondo il criterio della differenza fra attivo e passivo (senza i debiti erariali di cui sopra) il danno sarebbe di euro 1.026.000. Conteneva la domanda nei limiti di euro
1.000.000, oltre interessi e rivalutazione.
2.1. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda del . Parte_1
2.1.1. scludeva ogni responsabilità genericamente ascritta e comunque susseguente alla CP_5
cessazione del suo mandato;
richiamava il suo ruolo puramente formale di l.r. ; negava ogni “gestione di fatto”, tantomeno col suocero che effettivamente prendeva decisioni per CP_1 Pt_2
sistematicamente ed informalmente;
ella era piuttosto dipendente di impiegata addetta al CP_6
personale, e poteva in tale veste aver eseguito pagamenti anche a dipendenti di , in una fase Pt_2
di passaggio o affitto (formalizzato o meno) di azienda fra le due società. Negava l'insolvenza di a fine 2018, l'inadeguatezza degli assetti sino a tale epoca, la tenuta irregolare della Pt_2
contabilità. Asseriva che era stato formulato un piano di rilancio, notava che eseguito un aumento di capitale, cui erano seguite le dimissioni. Contestava la carenza di allegazione avversaria, la genericità degli addebiti, l'assenza di individuazione di specifiche condotte dannose. Sosteneva la corretta valutazione delle partecipazioni in società in buone condizioni, negando che vi fosse un termine di restituzione del finanziamento a Teleca Service, o non vi fosse possibilità di ricavi futuri quanto alle imposte anticipate. Invocava la business judgement rule e contestava i criteri di calcolo del danno presunti dal nonché la solidarietà da queto ipotizzata fra i convenuti. Proponeva Parte_1
Pagina 4 di 14 comunque riconvenzionale trasversale nei confronti degli stessi per la quota interna eccedente la sua eventuale responsabilità.
2.1.2. e , separatamente costituiti con lo stesso difensore, parimenti CP_2 CP_3
chiedevano circoscriversi l'accertamento al periodo della loro carica sociale di amministratore fra l'altro non operativo;
la genericità degli addebiti;
l'infondatezza delle rettifiche apportate ai bilanci.
2.1.3. eccepiva la prescrizione per i fatti anteriori al quinquennio decorrente dalla messa in CP_4
mora del curatore del 16.9.2022; negava la perdita del capitale sociale dal 2016, epoca dalla quale peraltro nessun utile era stato distribuito;
rimarcava il ruolo gestorio di ella società e CP_1
le plurime assemblee convocate dagli amministratori per l'approvazione del bilancio 2018, senza esito;
notava che anche in presenza di una causa di scioglimento non tutte le operazioni -anche non conservative – erano vietate, ma solo quelle di assunzione di nuovi rischi economico -commerciali,
e comunque spettava al curatore dimostrarle.
2.1.4. Infine oltre a delimitare il periodo di rilievo rispetto alla formale carica da lui CP_1
ricoperta, negava ogni coinvolgimento o prova di un suo ruolo di amministratore di fatto in periodo diverso, essendo insufficienti o contraddittorie le dichiarazioni degli altri convenuti;
rimarcava il suo legittimo ruolo di socio di riferimento della fallita (con diritto di controllo della contabilità, partecipazione alle riunioni confronto con gli altri amministratori), e di presidente della ben più importante . CP_6
Quanto alle scritture contabili sosteneva di essersi reso disponibile a individuarle e CP_1
reperirle, senza riscontro da parte del curatore. Aggiungeva che dopo la nomina ad a.u., la pandemia, che aveva gravemente colpito lui stesso, aveva impedito ogni sforzo per risollevare la società, e i dovuti pagamenti e piani di rientro coi dipendenti si erano svolti nel rispetto della par condicio.
Contestava l'assoluta genericità degli addebiti e l'ipotizzata solidarietà con gli altri convenuti.
3. In corso di causa venivano ammesse ed assunte prove testimoniali e svolta CTU tecnico contabile.
Veniva dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al rapporto tra il e , Parte_1 CP_4
a seguito di transazione, che veniva esibita.
Prima della rimessione al collegio per la decisione, previ termini ex art. 189 c.p.c. novellato - in data
4.4.2025 a seguito di udienza cartolare in pari data - venivano depositate dal rinuncia Parte_1
agli atti ex art. 306 c.p.c. quanto ai convenuti , con le CP_5 CP_3 CP_2
relative accettazioni a seguito di proposte accettate di transazione che venivano depositate;
rinunciava anche alla domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli altri CP_2
convenuti, a spese compensate, e che non depositava scritti conclusivi ma solo note CP_1
scritte finali con conferma delle precedenti conclusioni), in persona del suo difensore munito dei necessari poteri, accettava detta rinuncia .
Pagina 5 di 14 3. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dei convenuti diversi da
. Controparte_1
Come appena esposto, il e i difensori degli stessi convenuti , muniti dei necessari Parte_1
poteri, hanno depositato rituali rinunce agli atti ex art. 306 p.c. e relative accettazioni;
anche il difensore di a notificato rituale accettazione della rinuncia di lla sua CP_1 CP_2
riconvenzionale trasversale, a spese compensate. In ogni caso (ciò vale per tutti i convenuti)
l'accettazione non era necessaria, per carenza del relativo interesse, da escludere ove non si acquisirebbe in caso contrario un risultato più favorevole di quello conseguente all'estinzione, o quando si intenda solo conseguire le spese processuali (Cass. 9066/2002, 11384/1999, 24376/2010).
4. Le domande del nei confronti di anno invece accolte. Parte_1 CP_1
In via preliminare: sulla nullità della citazione
4.1. L'eccezione di parte (a suo tempo fatta propria anche da altri convenuti) va CP_1
respinta.
Infatti le conclusioni originarie del , nel rifarsi per la valutazione del Tribunale Parte_1 all'equità 1, si riferiscono evidentemente al profilo del quantum del risarcimento del danno, e non al profilo della responsabilità (an debeatur), eventualmente da ripartire fra i singoli convenuti, dei quali comunque inizialmente si chiese cumulativamente la condanna in solido.
Sotto tale profilo il criterio dell'equità integrativa ex art. 113 c.p.c. (che non richiede il consenso di tutte le parti ex art. 114 c.p.c.) è espressamente previsto dagli art. 1226 e 2056 c.c.
Quanto invece ai profili di responsabilità contestati, gli stessi sono stati precisamente determinati in citazione, che ha anche enucleato i periodi in cui i convenuti rivestirono cariche sociali e/o furono soci;
il allega comunque anche il ruolo del di permanente Parte_1 CP_1
amministratore di fatto, e in ogni caso lo stesso si è specificamente difeso sin CP_1 dall'inizio sulle singole contestazioni, come sopra esposto, avendo quindi avuto la possibilità di esercitare appieno il suo diritto di difesa.
4.2. Nel merito: il ruolo di amministratore di fatto di CP_1
Il ruolo di amministratore di fatto di a trovato sufficiente conferma nelle risultanze CP_1
processuali. Da un lato infatti è pacifico e non contestato (anzi espressamente ammesso, pag. 7 comparsa di costituzione che lo stesso abbia assunto il ruolo di “socio di riferimento” (e di CP_1
maggioranza relativa tramite la fiduciaria COFIT SRL) della fallita, dall'altro che la sua attività non si sia limitata ai controlli ex lege previsti per il socio, nella specie della contabilità con cadenza mensile come da lui allegato, ma che abbia indirizzato scelte gestionali e decisionali in modo significativo all'interno della società, palesandosi nei confronti dei terzi, anche nel periodo antecedente la sua formale nomina ad a.u. dell'agosto 2019.
RR detta conclusione intanto le stesse dichiarazioni al curatore di doc. 21), CP_1
che ha esposto d'aver partecipato a “qualche riunione” del CDA quale consulente, sempre su invito degli amministratori che gli chiedevano consigli su come ridurre i costi o su come risolvere problematiche data la sua esperienza;
di aver presenziato alle assemblee come socio e di aver effettuato un controllo contabile mensile. Inoltre ha dichiarato che non erano stati presentati i bilanci degli ultimi due anni perché aveva “voluto vedere cosa succedesse lasciando pertanto la situazione com'era visto che vi erano solo perdite e nessun piano industriale”; ha inoltre aggiunto di non aver messo in liquidazione la società nonostante il mandato dell'assemblea del febbraio 2020 perché aveva
“cercato di salvarla”.
L'ex amministratore e dipendente che presentò istanza di fallimento per un suo CP_7
credito retributivo ha dichiarato al curatore (doc. 22) : “Ritengo che fin dalla costituzione della
l'amministrazione di fatto fosse in mano al dott. Tutte le decisioni prese in Parte_2 CP_1
azienda venivano prese dal Lo stesso… partecipava anche senza deleghe alle riunioni CP_1
del cda ,assemblee dei soci e riunioni operative antecedentemente alla sua nomina ad amministratore unico. Tutti i mesi veniva in azienda con il socio per verificare il conto economico. La Parte_3
signora che ha rivestito la carica di consigliere presidente del cda dalla costituzione al 7 CP_5 gennaio 2019, altri non era che la nuora di . CP_1
L'ex amministratore e socio ha dichiarato al curatore (doc. 23): “ritengo che all'interno della CP_4
vi fosse un amministratore di fatto nella persona del dott Le Parte_2 Controparte_1
decisioni all'interno delle assemblee e del cda venivano prese da lui in quanto socio di maggioranza per il tramite della fiduciaria Cofit. Il dott. artecipava a tutti i CDA e a tutte le assemblee CP_1
con la nuora signora La era anche il direttore del personale di Controparte_5 Controparte_5
Lo stesso si ingeriva nella gestione della società dando direttive alla Parte_4 CP_1
signora responsabile amministrativa, che doveva poi riferire solo allo stesso o al signor Per_1
per tutte le questioni operative. In caso di bisogno e di necessità di chiarimenti la signora Parte_3
de medici si interfacciava direttamente con il per prassi costante.” CP_1
I testi escussi hanno confermato ( dipendente dal 2008 al 2019) che si Per_1 Parte_3
confrontava ogni mese con er avere conferma dei dati di fatturazione attiva e ricevuto CP_1
Pagina 7 di 14 in modo continuativo da lui istruzioni sulla medesima fatturazione mensile;
di aver ricevuto dallo stesso istruzioni circa tutti i pagamenti da effettuare nei periodi di assenza della responsabile amministrativa (cap. 55 b) e comunque autorizzava i pagamenti (cap.55 c); svolgeva riunioni e gestiva in prima persona i rapporti con i dipendenti e le rappresentanze sindacali. La teste (dipendente Tes_1
dal 2008 al 2020) ha dichiarato che e dovevano avere il benestare di CP_7 Parte_3
on cui si consultavano, per le decisioni relative ai centri di assistenza, ai rivenditori, CP_1
alla gestione dei diversi marchi, in riunioni con gli stessi e anche altre persone;
ha confermato la gestione diretta dei rapporti coi dipendenti, rappresentanze sindacali e collaboratori esterni.
Ugualmente la teste (dipendente dal 2008 al 2020) sul benestare di per gli Tes_2 CP_1
aspetti di maggior rilievo, per i rapporti coi dipendenti, rappresentanze sindacali, collaboratori esterni e anche fornitori, decidendo quali pagamenti anticipare e posticipare.
Il ruolo del convenuto oltrepassava quindi chiaramente quelli che erano i diritti del semplice socio di maggioranza, per integrare di fatto aspetti eminentemente gestori anche nel periodo antecedente a quello dell'assunzione della formale carica di a.u. (da agosto 2019 sino al fallimento).
4.3. Nel merito: la responsabilità del convenuto CP_1
L'art.146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere a beneficio della massa tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c.”
(Cass. 29 dicembre 2017, n.31204).
Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le S.R.L.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l'onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il curatore abbia allegato le condotte (anche omissive) del he hanno portato, negli anni in cui ha gestito formalmente o di fatto la società e sino CP_1
alla dichiarazione di fallimento, all'aggravamento del dissesto societario e che sono astrattamente idonee a dimostrare come l'a.u., oltre a ritardare colposamente il fallimento, abbia agito in modo tale da cagionare una diminuzione del patrimonio sociale. Quest'ultima è pure dimostrata per tabulas dal fatto che dichiarato il fallimento, è stato accertato un passivo di euro 1.120.184,41 mentre l'attivo realizzato è pari a euro 94.000 circa (doc. 4,5, 7 ; attivo poi rivelatosi inferiore), con Parte_1
una differenza di circa 1.026.000 euro.
Pagina 8 di 14 Si è inoltre precisato che (Cass. Civ., sez 1, sentenza n. 8069 del 25/3/2024; Cass. Civ. sez. 1, sentenza n. 5252 del 28.2.2024):
“.. nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali…. pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022,
n. 198)”.
Nel caso concreto il ha sostenuto che, dopo le perdite evidenziatesi a partire dal 2014, Parte_1
e nonostante un aumento di capitale di euro 130.000 nel 2018, il capitale sociale fosse andato perduto già al 31.12.2016. La conclusione è stata confermata dalla CTU tecnico contabile, che ha approfonditamente esaminato gli atti e i documenti di causa e risposto esaustivamente al quesito2 con motivazione logica e congruente, qui condivisa. In particolare la relazione ha rettificato i bilanci disponibili, disattendendo le deduzioni del in merito alla svalutazione della Parte_1 2 “ Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti di parte e compiuto ogni altro utile accertamento nell'esercizio di tutti i poteri previsti dalla legge come recentemente confermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.3086 del 1° febbraio 2022, il CTU verifichi: a) la corrispondenza alle risultanze documentali di causa, della prospettazione del Fallimento attore secondo cui la redazione dei bilanci al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 della richiede rettifiche di funzionamento nonché rettifiche di liquidazione, risultando già Parte_2 consumato al 31 dicembre 2016 il capitale sociale;
trovando riscontro l'assunto dell'attore, il CTU: b) determini la data di perdita del capitale sociale e di conseguente scioglimento della srl. All'esito delle complessive acquisizioni probatorie di causa:
c) verifichi i risultati di esercizio al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, alla luce delle rettifiche da apportarsi ai predetti;
d) verifichi l'eventuale aggravamento della differenza tra i patrimoni netti relativi agli esercizi dal 2016 al 16 gennaio 2022 – data di apertura del fallimento - al netto dei costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
e) verifichi l'entità del predetto aggravamento in ciascuna delle annualità in cui si è prodotto ed entro i termini in cui sono rimasti in carica i vari convenuti ovvero nell'eventuale impossibilità di determinazione dei netti patrimoniali ai sensi dell'art.2486 III co. I alinea cod. civ.: f) verifichi il danno liquidabile quale differenza tra attivo e passivo accertato nella sede fallimentare, entro il limite del petitum attoreo ridotto a seguito di definizione della sola quota riferibile al convenuto .. “individui in particolare i comportamenti e/o atti e/o relativi danni riferibili a ciascuno dei CP_4 convenuti, tenuto conto della carica rivestita e della relativa durata, avuto riguardo anche al momento in cui hanno cessato di avere accesso agli atti della Società. Il tutto con specifica individuazione delle quote astratte di responsabilità, in ipotesi, addebitabili a ciascuno dei convenuti.”
Pagina 9 di 14 partecipazione in HDS, ma accogliendole quanto alla partecipazione in Teleca Service e al credito verso di questa, e affermando che al riguardo sarebbe stato necessario “un accantonamento al fondo svalutazione crediti da iscriversi nel Bilancio nell'anno 2016 per € 157.750,00 e nell'anno 2017 per ulteriori € 110.000 oltre alla svalutazione della partecipazione dall'anno 2017” (pag. 56 CTU) sicché “dalle analisi svolte sopra si evince la parziale corrispondenza alle risultanze documentali di causa e in ogni caso la prospettazione del Fallimento attore secondo cui la redazione dei bilanci al
31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 della richiede le rettifiche Parte_2
di funzionamento nonché rettifiche di liquidazione, risultando già consumato al 31 dicembre 2016 il capitale sociale”. Infatti alla dovuta svalutazione della partecipazione doveva conseguire anche la svalutazione dei crediti verso la stessa “oltre alla rettifica delle imposte anticipate per € 78.748 in presenza di scarsa certezza dei redditi futuri a seguito delle perdite e svalutazioni avvenute nell'anno
2016” (pag. 57-58 CTU).
La conseguenza è che il PN rettificato della società era negativo nel 2016 per euro 6.557, nel 2017 per euro 299.973, nel 2018 (ultimo bilancio approvato) per euro 949.973. Quindi dal 2017 era necessario azzerare e ricostituire il capitale sociale, cosa che non è avvenuta;
e del tutto insufficiente si palesava comunque l'aumento di soli euro 130.000 eseguito nel 2018.
Dal 2017 in avanti invece nessun adempimento ex art. 2446 e 2447 c.c. e tantomeno ex artt. 2484 e ss. c.c. risulta eseguito;
la gestione caratteristica e l'attività normale della società è invece continuata, non solo fino alla delibera assembleare del febbraio 2020 (quando si decise tardivamente di porre la società in liquidazione con delega al anche per la nomina del liquidatore, cui non si CP_1
diede alcun seguito), ma anche dopo e sino al 25.1.2022, data del fallimento.
Il ha individuato e documentato nello specifico, così assolvendo al suo onere di Parte_1
allegazione e prova come da giurisprudenza di cui sopra: una gestione sovrapposta a quella delle società , pure gestita da con incremento di rapporti commerciali mai Controparte_6 CP_1
chiariti, e apparenti passaggi o tentati passaggi, di beni dall'una all'altra; l'esecuzione di piani di rientro non pianificati dal 2019 in avanti;
la sistematica e cospicua omissione di versamenti di imposte e contributi a partire dal 2019 per oltre almeno 522.000 euro;
il trasferimento dell'importante contratto di con Lenovo a senza alcun apparente corrispettivo o compensazione;
il Parte_2 CP_6
pagamento preferenziale di crediti di fornitori per circa 26.000 euro e di solo alcuni crediti privilegiati di dipendenti a scapito di altri, insinuati per oltre 200.000 euro.
Viceversa il convenuto non ha dimostrato che l'attività successiva al verificarsi della causa di scioglimento non comportasse nuovo rischio d'impresa, o fosse giustificata da finalità liquidatoria, o necessaria per specifiche ragioni.
Pagina 10 di 14 Risulta in conclusione accertata la responsabilità del er le condotte di cui sopra, a lui CP_1
ascrivibili.
4.4. Il risarcimento del danno
Non sono stati redatti e depositati bilanci dopo quello relativo all'esercizio 2018. Il Parte_1
ha dedotto che sono stati reperiti o consegnati al curatore solo una parte dei documenti e delle scritture contabili. In particolare, mancano le schede contabili, il libro inventari, la quasi totalità del libro cespiti, la documentazione bancaria di supporto agli e/c, i contratti, la corrispondenza e gli atti inerenti i rapporti con HDS, e Teleca Service. Non sono documentati i passaggi di consegne CP_6 dall'uno all'altro degli amministratori succedutisi, né risulta un bilancio di liquidazione, né un inventario dopo il febbraio 2020.
Nonostante le richieste stragiudiziali del curatore e l'ordine di esibizione emesso in corso di causa, nonché la generica diponibilità espressa dal convenuto, non ha prodotto la CP_1
documentazione mancante.
Tanto ha reso non praticabile la specifica individuazione e accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta del convenuto, considerato che anche secondo la relazione di CTU “negli atti non risulta documentato l'andamento contabile degli anni successivi all'anno
2018; nulla è dato sapere sulla movimentazione delle rimanenze o dei crediti, nè sulla operatività o meno dell'azienda in termini di fatturato e redditi” (pag. 63 CTU).
Difficoltosa per le medesime ragioni, secondo la CTU, operare la presunzione ex art. 2486 c.c. nuovo testo, inerente i cd. netti patrimoniali, applicabile anche ai giudizi in corso, che si collega ad un precedente filone giurisprudenziale (Cass. 9983/2017) per il quale
“In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486
c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo
a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.”.
Ciononostante, la CTU ha plausibilmente considerato che il PN finale alla data del fallimento coincida col passivo accertato, dedotto l'attivo (euro 1.026.000), e indicato in un bilancio iniziale di liquidazione rettificato (al 31.12.2016) con le svalutazioni del caso (pag. 63-64 CTU) un PN liquidatorio di euro – 54.649; inoltre“Il differenziale tra il patrimonio netto liquidatorio al 2016 di -
€ 54.649 e quello del Bilancio al 31/12/2017 esposto a pag. 60 della relazione di - € 299.975 fa
Pagina 11 di 14 rilevare un aggravio patrimoniale di € 245.326. Il differenziale tra il patrimonio netto al 2017 di - €
299.975 e quello alla data del fallimento pari ad € 1.026.000 fa rilevare un aggravio patrimoniale di
€ 726.025.”.
Tale criterio appare ragionevolmente applicabile al caso concreto, e più favorevole al convenuto rispetto a quello della mera differenza fra attivo e passivo, per il quale la giurisprudenza prevede condizioni residuali sostanzialmente ancor più restrittive, ma che sarebbero ugualmente ricorrenti nella fattispecie qui esaminata3.
4.5. La ripartizione di responsabilità e le intervenute transazioni
4.5.1. Non vi sono motivi per discostarsi dalla paritaria ripartizione interna di responsabilità fra i convenuti, condebitori solidali ex artt. 1298 e 2055 c.c. .
In proposito sono condivisibili le considerazioni della CTU, per la quale “In relazione al quesito della parte inerente all'individuazione dei comportamenti e delle quote astratte di responsabilità CP_5
si fa presente che seguendo la domanda dell'attore vi sarebbe da imputare potenzialmente ai Sigg.ri
e il fatto di non aver rilevato l'intervenuta perdita di capitale di con CP_5 CP_2 CP_4 Pt_2
il Bilancio chiuso al 31/12/2016 che hanno approvato in data 25/05/2017 protraendo poi l'attività nell'anno 2017 e al Bilancio chiuso al 31/12/2017 che hanno approvato in data 28/05/2018;
l'aggravio patrimoniale è risultato essere di € 245.326. Successivamente, vi sarebbe da imputare potenzialmente agli amministratori Sigg.ri e nonché a Controparte_3 CP_4
il fatto di non aver rilevato l'intervenuta perdita di capitale di oltre all'ommessa CP_1 Pt_2
e/o tardiva approvazione del Bilancio al 31/12/2018 e quelli successivi fino alla data del fallimento che ha comportato l'aggravio del patrimonio negativo della di ulteriore misura di € Parte_2
726.025.”. La detta suddivisione dei periodi e delle responsabilità porterebbe per ad una CP_1
complessiva somma risarcibile di euro 971.351.
4.5.2. Le transazioni intervenute tra il e gli altri convenuti , Parte_1 CP_4 CP_2
, tutte prodotte in causa, sono tuttavia rilevanti ai fini della concreta CP_5 CP_3
quantificazione del dovuto.
Si tratta di transazioni parziarie, espressamente aventi ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria
“astratta, ideale, ipotetica, interna e personale”, e pertanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, esula dall'applicazione dell'art. 1304 c.c.4, ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest'ultimo ha pagato, come in questo caso concreto, una somma inferiore. 5
Va quindi accolta la conclusione finale del , volta a “ridurre la condanna risarcitoria Parte_1
di importo pari, rispettivamente, a 3/4 del danno di € 245.326 calcolato dalla CTU in relazione al primo periodo riferibile ai convenuti e e pari a 2/3 del danno CP_5 CP_2 CP_4 CP_1
di € 726.025 calcolato dalla CTU per il periodo successivo riferibile ai convenuti , CP_4 CP_3
e , quantificata quindi per il primo periodo in euro 61.331,50, e per il secondo in euro CP_1
242.008,33 (arrotondata dal in euro 242.000; totale euro 303.331,50), oltre Parte_1
rivalutazione e interessi, come da dispositivo.
5. Spese processuali
Pagina 13 di 14 Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza e sul decisum, a carico della parte convenuta come da dispositivo;
parametri fra i minimi e i medi. Per lo stesso motivo CP_1
le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Conferma la già dichiarata estinzione del processo tra il e Parte_1 [...]
a spese compensate;
CP_4 dichiara l'estinzione del processo tra il e Parte_1 Controparte_2
a spese compensate, nonché tra e , Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e , a spese compensate;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
dichiara l'estinzione del processo tra il e Parte_1 [...]
, a spese compensate;
Controparte_3 dichiara l'estinzione del processo tra il e , a Parte_1 Controparte_5 spese compensate;
2. condanna al risarcimento del danno del Controparte_1 Parte_1
per euro 303.331,50 , oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via progressivamente
[...]
rivalutata con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 3.399 per anticipazioni ed euro 15.000 per compensi, oltre spese generali
[...]
15%, CP ed IVA se dovuta.
Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Bologna, 16.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
Pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i predetti ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ.e 146 R.D.267/1942, in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione ed entro i limiti legalmente dovuti, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori della fallita, sino Parte_2 a concorrenza dell'importo di € 1.000.000 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
“
Pagina 6 di 14 3 Cass. 15245/2022:“In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere”; Cass. 13220/2021:“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito
l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa).”
Pagina 12 di 14 4 Cass. 2426/2024:“La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.”. Cass. 7094/2022: “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” 5 Cass. SSUU 30174/2011:“Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari
o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”. Cass. 25980/2021:“In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4189/2023 promossa da:
(Avv. A. Carroli, G. Marchesi) ATTORE Parte_1
Nei confronti di
(avv. M. Bastolla) Controparte_1
(avv. R. R. Riccardi) Controparte_2
(avv. R. R. Riccardi) Controparte_3
(avv. V. P. Azzolini) CP_4
(avv. C. Cavazza, S. Bonora) Controparte_5
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per il FALLIMENTO:
“IN VIA PRELIMINARE Confermare, occorrendo, la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e il convenuto Parte_2
, e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. CP_4 con spese di difesa compensate tra le parti.
Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e la convenuta Parte_2 CP_5
e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. con spese
[...] di difesa compensate tra le parti. Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e la convenuta Parte_2 CP_2
e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. civ. con
[...] spese di difesa compensate tra le parti.
Dichiarare la separazione del rapporto processuale intercorrente tra il e il convenuto Parte_2 [...]
, e la conseguente estinzione del rapporto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cod. proc. Controparte_3 civ. con spese di difesa compensate tra le parti. NEL MERITO
Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale circa la eventuale rilevanza penale degli atti e fatti censurati con il presente atto ad ogni effetto di legge, dichiarare gli amministratori della fallita qui convenuti responsabili della violazione delle norme e principi di condotta stabiliti anche dagli artt.2426 ss, 2475ter, 2476, 2478bis 2482ter, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2497, 2497ter, 2476 VI co., 2394, e comunque 2043 e 2055 cod. civ., per le ragioni illustrate e documentate in atti, e conseguentemente tenuti in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori della Società Parte_2 fallita ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ. e 146 R.D.267/1942, in ogni caso entro il limite dell'importo di € 1.000.000 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in ragione delle intervenute definizioni separate dei rapporti processuali intercorrenti tra il e il Parte_2 convenuto , la convenuta la convenuta il convenuto CP_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, in assenza di diversa determinazione delle quote di responsabilità astrattamente riferibili a detti Controparte_3 convenuti, ridurre la condanna risarcitoria di importo pari, rispettivamente, a 3/4 del danno di € 245.326 calcolato dalla
Pagina 1 di 14 CTU in relazione al primo periodo riferibile ai convenuti e e pari a 2/3 del danno CP_5 CP_2 CP_4 CP_1 di € 726.025 calcolato dalla CTU per il periodo successivo riferibile ai convenuti , e CP_4 CP_3 CP_1 conseguentemente condannare l'attuale convenuto a risarcire al i danni subiti dai Controparte_1 Parte_2 creditori della fallita in relazione al primo periodo individuato dalla CTU sino a concorrenza di € 61.331,50 (€ 245.326
– quote di complessivi € 183.994,50), nonché l'attuale convenuto a risarcire CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_1 al gli ulteriori danni subiti dai creditori della fallita nel secondo periodo individuato dalla CTU sino Parte_2 a concorrenza di € 242.000 (€ 726.025 – quote e di complessivi € 484.017), in entrambi i casi con CP_4 CP_3 aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con rifusione delle spese anche peritali liquidate dal Tribunale e provvisoriamente anticipate dal e Parte_2 degli onorari di difesa.” Per : Controparte_1
“In via preliminare e nel merito Accertare e dichiarare la nullità della citazione per genericità della domanda (violazione della disposizione di cui all'art.
163 n. 4 c.p.c.), per difetto degli elementi di valutazione della presunta responsabilità degli amministratori e dei criteri di ripartizione della medesima. Criterio che non può essere determinato in via equitativa in difetto di consenso della parte convenuta. Nel merito
Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa,ex adverso spiegate in quanto infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto per tutte le motivazioni infra meglio descritte in narrativa.
In subordine Ci si oppone alla integrazione di nuovi mezzi istruttori che non siano la diretta conseguenza di domande ed eccezioni di cui alla memoria integrativa e dovevano invece costituire l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi”(Art. 163 n. 5 c.p.c.)
- In ogni caso con salvezza di spese e compensi di lite.”
Le altre parti convenute hanno precisato le conclusioni come da scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. e note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.4.2025.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona Parte_1
del curatore fallimentare, conveniva innanzi a questo Tribunale i convenuti in epigrafe, ex amministratori della fallita (sentenza dichiarativa del Tribunale di Reggio Emilia in data 25-
28.1.2022) per loro asserita responsabilità, avendo concorso ad impoverire il patrimonio sociale dopo la perdita del capitale sociale, in ipotesi verificatasi durante l'esercizio 2016.
Premetteva che “L'azione risarcitoria concerne i seguenti amministratori della fallita (doc.8):
Amministratore Unico (AU) dal 13 agosto 2019 alla dichiarazione di fallimento Controparte_1
e concorrente di fatto nella gestione precedente;
– Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (CDA) dal 2007 al maggio Controparte_5
2008, consigliere con deleghe dal maggio 2008 al 3 giugno 2009, Presidente del CDA dal 4 giugno 2009
al 30 gennaio 2019 e interferente anche nella gestione successiva;
– membro del CDA dal giugno 2018 ad agosto 2019; CP_3 Controparte_3
– membro del CDA dal giugno 2009 al giugno 2018; Controparte_2
– Vice-Presidente del CDA dal maggio 2008 al 30 gennaio 2019 e membro del CDA CP_4
da gennaio ad agosto 2019.”
La Curatela deduceva di esercitare sia l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali a norma del combinato disposto degli artt. 146 l.f. e 255 CCII e 2476/2486/2394 c.c. per la violazione degli
Pagina 2 di 14 obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e comunque ex artt. 2043 e
2055 c.c. comma 6 c.c.
1.2. Esponeva che la società (in persona di nel 2006 aveva preso Controparte_6 CP_1
in affitto un ramo di azienda di riparazione cellulari dal fallimento CRC Italia Spa, comprendente il marchio nel 2007 era stata costituita (anche da ), che aveva Pt_2 Parte_2 CP_4
acquistato il ramo affittato a;
nel 2010 aveva acquisito una partecipazione in HDS Controparte_6
Computer srl (riparazione computer, diretta da e l'aveva finanziata;
nel 2011, con CP_1
(sempre diretta da e che aveva registrato una sua unità locale nella sede di CP_6 CP_1
), aveva costituito la Teleca Service srl per operare all'estero, e l'aveva finanziata. Parte_2
Perdite erano iniziate sin dal 2014, e nonostante un aumento di capitale nel 2018, nel 2019 un nuovo
CDA aveva rilevato una grave crisi di liquidità e chiuso il bilancio 2018 con una grave perdita, rilevante ex art. 2482 ter c.c. di euro 649.973; detto bilancio (l'ultimo) era stato approvato solo il
10.2.2020 con delega a mettere in liquidazione la società e nominare i liquidatori, CP_1
ma nessuno si era attivato in tal senso, e non si erano più tenute assemblee. era Controparte_6
fallita pochi mesi dopo . L'importante cliente Lenovo era stato “trasferito” da Parte_2
a nel 2020-2021. Parte_2 CP_6
Aggiungeva che alla data del fallimento soci erano fra gli altri , e CP_4 CP_3 questi due ultimi tramite Cofit srl) che inoltre “L'ex-AU ha consegnato al CP_1 CP_1
Curatore alcuni Libri, documenti, e gli estratti conto bancari;
non ha reso disponibili le schede contabili,
il Libro Inventari, la quasi totalità del Libro cespiti, la documentazione bancaria di supporto degli estratti
conto bancari (contabili, assegni, ri-ba, disposizioni multiple, etc), i contratti, la corrispondenza e gli atti
inerenti i rapporti con HDS, e;
non ha documentato passaggi di consegne della contabilità, CP_6 CP_6
Libri e documenti societari tra gli amministratori che si sono succeduti nella carica”.
Erano state rinvenute molte fatture di a e viceversa, e una fattura di Penta del CP_6 Parte_2
2021 per l'acquisto di tutti i materiali e attrezzature di , peraltro rimasti alla fallita e Parte_2
poi appresi dal fallimento.
1.3. Il curatore aveva riclassificato i bilanci: (i) quanto alle immobilizzazioni immateriali, svalutando partecipazioni in HSD e Teleca Service, ingiustificatamente mantenute;
(ii) rilevando che il credito per finanziamento a Teleca Service di euro 267.750, da rimborsare entro il 1.7.2016, era rimasto in bilancio sino al 2018 fra i crediti esigibili, invece di essere azzerato, stante l'inconsistenza della finanziata, il che avrebbe comportato una perdita erosiva, necessitante di liquidazione sin dal 2017;
(iii) azzerando conseguentemente per il 2017 la posta attiva di euro 78.748 per imposte anticipate esigibili, non essendovi certezza dal 2017 della loro annullabilità in ragione di redditi futuri;
(iv) considerando presunti crediti di nei confronti di emergenti dai soli partitari di CP_6 Parte_2
per euro 289.627 nel solo 2018 . CP_6
Pagina 3 di 14 1.4. Il FALLIMENTO attore sosteneva che oltre a non aver dato seguito al mandato CP_1
liquidatorio ricevuto, e ad aver gestito (di fatto anche prima della formale nomina) in modo irrazionale e caotico la società, aveva sistematicamente omesso il pagamento di imposte e contributi, asservendola di fatto a (sottraendole il cliente Lenovo, progressivamente operando una CP_6
commistione nella stessa sede e tentando di acquisirne e liquidarne gli ultimi beni materiali).
Contestava ai convenuti tutti di non aver dotato di adeguati assetti ex art. 2086 c.c.; Parte_2
di aver compiuto investimenti in HDS e Teleca Service non giustificabili, e in conflitto di interessi;
di non aver aggiornato la contabilità; di aver redato bilanci non chiari veridici e corretti;
di aver proseguito l'attività nonostante la perdita del capitale sociale;
di aver dissipato i beni restanti dell'attivo “anche in concorso con alcuni soci” , solidalmente responsabili ex art. 2476, 7° co. c.c.; di non aver richiesto l'accesso ad una procedura concorsuale e nel frattempo aver eseguito pagamenti in violazione della par condicio creditorum.
1.5. Sulla quantificazione del danno il sosteneva che secondo il criterio dei netti Parte_1
patrimoniali, la differenza fra il PN (liquidatorio) riclassificato al 31.12.2026 e quello alla data del fallimento sarebbe di euro 1.150.345 (pur non tenendo conto dei debiti erariali non ancora insinuati per oltre 522.000 euro); mentre secondo il criterio della differenza fra attivo e passivo (senza i debiti erariali di cui sopra) il danno sarebbe di euro 1.026.000. Conteneva la domanda nei limiti di euro
1.000.000, oltre interessi e rivalutazione.
2.1. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda del . Parte_1
2.1.1. scludeva ogni responsabilità genericamente ascritta e comunque susseguente alla CP_5
cessazione del suo mandato;
richiamava il suo ruolo puramente formale di l.r. ; negava ogni “gestione di fatto”, tantomeno col suocero che effettivamente prendeva decisioni per CP_1 Pt_2
sistematicamente ed informalmente;
ella era piuttosto dipendente di impiegata addetta al CP_6
personale, e poteva in tale veste aver eseguito pagamenti anche a dipendenti di , in una fase Pt_2
di passaggio o affitto (formalizzato o meno) di azienda fra le due società. Negava l'insolvenza di a fine 2018, l'inadeguatezza degli assetti sino a tale epoca, la tenuta irregolare della Pt_2
contabilità. Asseriva che era stato formulato un piano di rilancio, notava che eseguito un aumento di capitale, cui erano seguite le dimissioni. Contestava la carenza di allegazione avversaria, la genericità degli addebiti, l'assenza di individuazione di specifiche condotte dannose. Sosteneva la corretta valutazione delle partecipazioni in società in buone condizioni, negando che vi fosse un termine di restituzione del finanziamento a Teleca Service, o non vi fosse possibilità di ricavi futuri quanto alle imposte anticipate. Invocava la business judgement rule e contestava i criteri di calcolo del danno presunti dal nonché la solidarietà da queto ipotizzata fra i convenuti. Proponeva Parte_1
Pagina 4 di 14 comunque riconvenzionale trasversale nei confronti degli stessi per la quota interna eccedente la sua eventuale responsabilità.
2.1.2. e , separatamente costituiti con lo stesso difensore, parimenti CP_2 CP_3
chiedevano circoscriversi l'accertamento al periodo della loro carica sociale di amministratore fra l'altro non operativo;
la genericità degli addebiti;
l'infondatezza delle rettifiche apportate ai bilanci.
2.1.3. eccepiva la prescrizione per i fatti anteriori al quinquennio decorrente dalla messa in CP_4
mora del curatore del 16.9.2022; negava la perdita del capitale sociale dal 2016, epoca dalla quale peraltro nessun utile era stato distribuito;
rimarcava il ruolo gestorio di ella società e CP_1
le plurime assemblee convocate dagli amministratori per l'approvazione del bilancio 2018, senza esito;
notava che anche in presenza di una causa di scioglimento non tutte le operazioni -anche non conservative – erano vietate, ma solo quelle di assunzione di nuovi rischi economico -commerciali,
e comunque spettava al curatore dimostrarle.
2.1.4. Infine oltre a delimitare il periodo di rilievo rispetto alla formale carica da lui CP_1
ricoperta, negava ogni coinvolgimento o prova di un suo ruolo di amministratore di fatto in periodo diverso, essendo insufficienti o contraddittorie le dichiarazioni degli altri convenuti;
rimarcava il suo legittimo ruolo di socio di riferimento della fallita (con diritto di controllo della contabilità, partecipazione alle riunioni confronto con gli altri amministratori), e di presidente della ben più importante . CP_6
Quanto alle scritture contabili sosteneva di essersi reso disponibile a individuarle e CP_1
reperirle, senza riscontro da parte del curatore. Aggiungeva che dopo la nomina ad a.u., la pandemia, che aveva gravemente colpito lui stesso, aveva impedito ogni sforzo per risollevare la società, e i dovuti pagamenti e piani di rientro coi dipendenti si erano svolti nel rispetto della par condicio.
Contestava l'assoluta genericità degli addebiti e l'ipotizzata solidarietà con gli altri convenuti.
3. In corso di causa venivano ammesse ed assunte prove testimoniali e svolta CTU tecnico contabile.
Veniva dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al rapporto tra il e , Parte_1 CP_4
a seguito di transazione, che veniva esibita.
Prima della rimessione al collegio per la decisione, previ termini ex art. 189 c.p.c. novellato - in data
4.4.2025 a seguito di udienza cartolare in pari data - venivano depositate dal rinuncia Parte_1
agli atti ex art. 306 c.p.c. quanto ai convenuti , con le CP_5 CP_3 CP_2
relative accettazioni a seguito di proposte accettate di transazione che venivano depositate;
rinunciava anche alla domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli altri CP_2
convenuti, a spese compensate, e che non depositava scritti conclusivi ma solo note CP_1
scritte finali con conferma delle precedenti conclusioni), in persona del suo difensore munito dei necessari poteri, accettava detta rinuncia .
Pagina 5 di 14 3. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dei convenuti diversi da
. Controparte_1
Come appena esposto, il e i difensori degli stessi convenuti , muniti dei necessari Parte_1
poteri, hanno depositato rituali rinunce agli atti ex art. 306 p.c. e relative accettazioni;
anche il difensore di a notificato rituale accettazione della rinuncia di lla sua CP_1 CP_2
riconvenzionale trasversale, a spese compensate. In ogni caso (ciò vale per tutti i convenuti)
l'accettazione non era necessaria, per carenza del relativo interesse, da escludere ove non si acquisirebbe in caso contrario un risultato più favorevole di quello conseguente all'estinzione, o quando si intenda solo conseguire le spese processuali (Cass. 9066/2002, 11384/1999, 24376/2010).
4. Le domande del nei confronti di anno invece accolte. Parte_1 CP_1
In via preliminare: sulla nullità della citazione
4.1. L'eccezione di parte (a suo tempo fatta propria anche da altri convenuti) va CP_1
respinta.
Infatti le conclusioni originarie del , nel rifarsi per la valutazione del Tribunale Parte_1 all'equità 1, si riferiscono evidentemente al profilo del quantum del risarcimento del danno, e non al profilo della responsabilità (an debeatur), eventualmente da ripartire fra i singoli convenuti, dei quali comunque inizialmente si chiese cumulativamente la condanna in solido.
Sotto tale profilo il criterio dell'equità integrativa ex art. 113 c.p.c. (che non richiede il consenso di tutte le parti ex art. 114 c.p.c.) è espressamente previsto dagli art. 1226 e 2056 c.c.
Quanto invece ai profili di responsabilità contestati, gli stessi sono stati precisamente determinati in citazione, che ha anche enucleato i periodi in cui i convenuti rivestirono cariche sociali e/o furono soci;
il allega comunque anche il ruolo del di permanente Parte_1 CP_1
amministratore di fatto, e in ogni caso lo stesso si è specificamente difeso sin CP_1 dall'inizio sulle singole contestazioni, come sopra esposto, avendo quindi avuto la possibilità di esercitare appieno il suo diritto di difesa.
4.2. Nel merito: il ruolo di amministratore di fatto di CP_1
Il ruolo di amministratore di fatto di a trovato sufficiente conferma nelle risultanze CP_1
processuali. Da un lato infatti è pacifico e non contestato (anzi espressamente ammesso, pag. 7 comparsa di costituzione che lo stesso abbia assunto il ruolo di “socio di riferimento” (e di CP_1
maggioranza relativa tramite la fiduciaria COFIT SRL) della fallita, dall'altro che la sua attività non si sia limitata ai controlli ex lege previsti per il socio, nella specie della contabilità con cadenza mensile come da lui allegato, ma che abbia indirizzato scelte gestionali e decisionali in modo significativo all'interno della società, palesandosi nei confronti dei terzi, anche nel periodo antecedente la sua formale nomina ad a.u. dell'agosto 2019.
RR detta conclusione intanto le stesse dichiarazioni al curatore di doc. 21), CP_1
che ha esposto d'aver partecipato a “qualche riunione” del CDA quale consulente, sempre su invito degli amministratori che gli chiedevano consigli su come ridurre i costi o su come risolvere problematiche data la sua esperienza;
di aver presenziato alle assemblee come socio e di aver effettuato un controllo contabile mensile. Inoltre ha dichiarato che non erano stati presentati i bilanci degli ultimi due anni perché aveva “voluto vedere cosa succedesse lasciando pertanto la situazione com'era visto che vi erano solo perdite e nessun piano industriale”; ha inoltre aggiunto di non aver messo in liquidazione la società nonostante il mandato dell'assemblea del febbraio 2020 perché aveva
“cercato di salvarla”.
L'ex amministratore e dipendente che presentò istanza di fallimento per un suo CP_7
credito retributivo ha dichiarato al curatore (doc. 22) : “Ritengo che fin dalla costituzione della
l'amministrazione di fatto fosse in mano al dott. Tutte le decisioni prese in Parte_2 CP_1
azienda venivano prese dal Lo stesso… partecipava anche senza deleghe alle riunioni CP_1
del cda ,assemblee dei soci e riunioni operative antecedentemente alla sua nomina ad amministratore unico. Tutti i mesi veniva in azienda con il socio per verificare il conto economico. La Parte_3
signora che ha rivestito la carica di consigliere presidente del cda dalla costituzione al 7 CP_5 gennaio 2019, altri non era che la nuora di . CP_1
L'ex amministratore e socio ha dichiarato al curatore (doc. 23): “ritengo che all'interno della CP_4
vi fosse un amministratore di fatto nella persona del dott Le Parte_2 Controparte_1
decisioni all'interno delle assemblee e del cda venivano prese da lui in quanto socio di maggioranza per il tramite della fiduciaria Cofit. Il dott. artecipava a tutti i CDA e a tutte le assemblee CP_1
con la nuora signora La era anche il direttore del personale di Controparte_5 Controparte_5
Lo stesso si ingeriva nella gestione della società dando direttive alla Parte_4 CP_1
signora responsabile amministrativa, che doveva poi riferire solo allo stesso o al signor Per_1
per tutte le questioni operative. In caso di bisogno e di necessità di chiarimenti la signora Parte_3
de medici si interfacciava direttamente con il per prassi costante.” CP_1
I testi escussi hanno confermato ( dipendente dal 2008 al 2019) che si Per_1 Parte_3
confrontava ogni mese con er avere conferma dei dati di fatturazione attiva e ricevuto CP_1
Pagina 7 di 14 in modo continuativo da lui istruzioni sulla medesima fatturazione mensile;
di aver ricevuto dallo stesso istruzioni circa tutti i pagamenti da effettuare nei periodi di assenza della responsabile amministrativa (cap. 55 b) e comunque autorizzava i pagamenti (cap.55 c); svolgeva riunioni e gestiva in prima persona i rapporti con i dipendenti e le rappresentanze sindacali. La teste (dipendente Tes_1
dal 2008 al 2020) ha dichiarato che e dovevano avere il benestare di CP_7 Parte_3
on cui si consultavano, per le decisioni relative ai centri di assistenza, ai rivenditori, CP_1
alla gestione dei diversi marchi, in riunioni con gli stessi e anche altre persone;
ha confermato la gestione diretta dei rapporti coi dipendenti, rappresentanze sindacali e collaboratori esterni.
Ugualmente la teste (dipendente dal 2008 al 2020) sul benestare di per gli Tes_2 CP_1
aspetti di maggior rilievo, per i rapporti coi dipendenti, rappresentanze sindacali, collaboratori esterni e anche fornitori, decidendo quali pagamenti anticipare e posticipare.
Il ruolo del convenuto oltrepassava quindi chiaramente quelli che erano i diritti del semplice socio di maggioranza, per integrare di fatto aspetti eminentemente gestori anche nel periodo antecedente a quello dell'assunzione della formale carica di a.u. (da agosto 2019 sino al fallimento).
4.3. Nel merito: la responsabilità del convenuto CP_1
L'art.146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere a beneficio della massa tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c.”
(Cass. 29 dicembre 2017, n.31204).
Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le S.R.L.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l'onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il curatore abbia allegato le condotte (anche omissive) del he hanno portato, negli anni in cui ha gestito formalmente o di fatto la società e sino CP_1
alla dichiarazione di fallimento, all'aggravamento del dissesto societario e che sono astrattamente idonee a dimostrare come l'a.u., oltre a ritardare colposamente il fallimento, abbia agito in modo tale da cagionare una diminuzione del patrimonio sociale. Quest'ultima è pure dimostrata per tabulas dal fatto che dichiarato il fallimento, è stato accertato un passivo di euro 1.120.184,41 mentre l'attivo realizzato è pari a euro 94.000 circa (doc. 4,5, 7 ; attivo poi rivelatosi inferiore), con Parte_1
una differenza di circa 1.026.000 euro.
Pagina 8 di 14 Si è inoltre precisato che (Cass. Civ., sez 1, sentenza n. 8069 del 25/3/2024; Cass. Civ. sez. 1, sentenza n. 5252 del 28.2.2024):
“.. nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali…. pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022,
n. 198)”.
Nel caso concreto il ha sostenuto che, dopo le perdite evidenziatesi a partire dal 2014, Parte_1
e nonostante un aumento di capitale di euro 130.000 nel 2018, il capitale sociale fosse andato perduto già al 31.12.2016. La conclusione è stata confermata dalla CTU tecnico contabile, che ha approfonditamente esaminato gli atti e i documenti di causa e risposto esaustivamente al quesito2 con motivazione logica e congruente, qui condivisa. In particolare la relazione ha rettificato i bilanci disponibili, disattendendo le deduzioni del in merito alla svalutazione della Parte_1 2 “ Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti di parte e compiuto ogni altro utile accertamento nell'esercizio di tutti i poteri previsti dalla legge come recentemente confermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.3086 del 1° febbraio 2022, il CTU verifichi: a) la corrispondenza alle risultanze documentali di causa, della prospettazione del Fallimento attore secondo cui la redazione dei bilanci al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 della richiede rettifiche di funzionamento nonché rettifiche di liquidazione, risultando già Parte_2 consumato al 31 dicembre 2016 il capitale sociale;
trovando riscontro l'assunto dell'attore, il CTU: b) determini la data di perdita del capitale sociale e di conseguente scioglimento della srl. All'esito delle complessive acquisizioni probatorie di causa:
c) verifichi i risultati di esercizio al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, alla luce delle rettifiche da apportarsi ai predetti;
d) verifichi l'eventuale aggravamento della differenza tra i patrimoni netti relativi agli esercizi dal 2016 al 16 gennaio 2022 – data di apertura del fallimento - al netto dei costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
e) verifichi l'entità del predetto aggravamento in ciascuna delle annualità in cui si è prodotto ed entro i termini in cui sono rimasti in carica i vari convenuti ovvero nell'eventuale impossibilità di determinazione dei netti patrimoniali ai sensi dell'art.2486 III co. I alinea cod. civ.: f) verifichi il danno liquidabile quale differenza tra attivo e passivo accertato nella sede fallimentare, entro il limite del petitum attoreo ridotto a seguito di definizione della sola quota riferibile al convenuto .. “individui in particolare i comportamenti e/o atti e/o relativi danni riferibili a ciascuno dei CP_4 convenuti, tenuto conto della carica rivestita e della relativa durata, avuto riguardo anche al momento in cui hanno cessato di avere accesso agli atti della Società. Il tutto con specifica individuazione delle quote astratte di responsabilità, in ipotesi, addebitabili a ciascuno dei convenuti.”
Pagina 9 di 14 partecipazione in HDS, ma accogliendole quanto alla partecipazione in Teleca Service e al credito verso di questa, e affermando che al riguardo sarebbe stato necessario “un accantonamento al fondo svalutazione crediti da iscriversi nel Bilancio nell'anno 2016 per € 157.750,00 e nell'anno 2017 per ulteriori € 110.000 oltre alla svalutazione della partecipazione dall'anno 2017” (pag. 56 CTU) sicché “dalle analisi svolte sopra si evince la parziale corrispondenza alle risultanze documentali di causa e in ogni caso la prospettazione del Fallimento attore secondo cui la redazione dei bilanci al
31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 della richiede le rettifiche Parte_2
di funzionamento nonché rettifiche di liquidazione, risultando già consumato al 31 dicembre 2016 il capitale sociale”. Infatti alla dovuta svalutazione della partecipazione doveva conseguire anche la svalutazione dei crediti verso la stessa “oltre alla rettifica delle imposte anticipate per € 78.748 in presenza di scarsa certezza dei redditi futuri a seguito delle perdite e svalutazioni avvenute nell'anno
2016” (pag. 57-58 CTU).
La conseguenza è che il PN rettificato della società era negativo nel 2016 per euro 6.557, nel 2017 per euro 299.973, nel 2018 (ultimo bilancio approvato) per euro 949.973. Quindi dal 2017 era necessario azzerare e ricostituire il capitale sociale, cosa che non è avvenuta;
e del tutto insufficiente si palesava comunque l'aumento di soli euro 130.000 eseguito nel 2018.
Dal 2017 in avanti invece nessun adempimento ex art. 2446 e 2447 c.c. e tantomeno ex artt. 2484 e ss. c.c. risulta eseguito;
la gestione caratteristica e l'attività normale della società è invece continuata, non solo fino alla delibera assembleare del febbraio 2020 (quando si decise tardivamente di porre la società in liquidazione con delega al anche per la nomina del liquidatore, cui non si CP_1
diede alcun seguito), ma anche dopo e sino al 25.1.2022, data del fallimento.
Il ha individuato e documentato nello specifico, così assolvendo al suo onere di Parte_1
allegazione e prova come da giurisprudenza di cui sopra: una gestione sovrapposta a quella delle società , pure gestita da con incremento di rapporti commerciali mai Controparte_6 CP_1
chiariti, e apparenti passaggi o tentati passaggi, di beni dall'una all'altra; l'esecuzione di piani di rientro non pianificati dal 2019 in avanti;
la sistematica e cospicua omissione di versamenti di imposte e contributi a partire dal 2019 per oltre almeno 522.000 euro;
il trasferimento dell'importante contratto di con Lenovo a senza alcun apparente corrispettivo o compensazione;
il Parte_2 CP_6
pagamento preferenziale di crediti di fornitori per circa 26.000 euro e di solo alcuni crediti privilegiati di dipendenti a scapito di altri, insinuati per oltre 200.000 euro.
Viceversa il convenuto non ha dimostrato che l'attività successiva al verificarsi della causa di scioglimento non comportasse nuovo rischio d'impresa, o fosse giustificata da finalità liquidatoria, o necessaria per specifiche ragioni.
Pagina 10 di 14 Risulta in conclusione accertata la responsabilità del er le condotte di cui sopra, a lui CP_1
ascrivibili.
4.4. Il risarcimento del danno
Non sono stati redatti e depositati bilanci dopo quello relativo all'esercizio 2018. Il Parte_1
ha dedotto che sono stati reperiti o consegnati al curatore solo una parte dei documenti e delle scritture contabili. In particolare, mancano le schede contabili, il libro inventari, la quasi totalità del libro cespiti, la documentazione bancaria di supporto agli e/c, i contratti, la corrispondenza e gli atti inerenti i rapporti con HDS, e Teleca Service. Non sono documentati i passaggi di consegne CP_6 dall'uno all'altro degli amministratori succedutisi, né risulta un bilancio di liquidazione, né un inventario dopo il febbraio 2020.
Nonostante le richieste stragiudiziali del curatore e l'ordine di esibizione emesso in corso di causa, nonché la generica diponibilità espressa dal convenuto, non ha prodotto la CP_1
documentazione mancante.
Tanto ha reso non praticabile la specifica individuazione e accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta del convenuto, considerato che anche secondo la relazione di CTU “negli atti non risulta documentato l'andamento contabile degli anni successivi all'anno
2018; nulla è dato sapere sulla movimentazione delle rimanenze o dei crediti, nè sulla operatività o meno dell'azienda in termini di fatturato e redditi” (pag. 63 CTU).
Difficoltosa per le medesime ragioni, secondo la CTU, operare la presunzione ex art. 2486 c.c. nuovo testo, inerente i cd. netti patrimoniali, applicabile anche ai giudizi in corso, che si collega ad un precedente filone giurisprudenziale (Cass. 9983/2017) per il quale
“In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486
c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo
a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.”.
Ciononostante, la CTU ha plausibilmente considerato che il PN finale alla data del fallimento coincida col passivo accertato, dedotto l'attivo (euro 1.026.000), e indicato in un bilancio iniziale di liquidazione rettificato (al 31.12.2016) con le svalutazioni del caso (pag. 63-64 CTU) un PN liquidatorio di euro – 54.649; inoltre“Il differenziale tra il patrimonio netto liquidatorio al 2016 di -
€ 54.649 e quello del Bilancio al 31/12/2017 esposto a pag. 60 della relazione di - € 299.975 fa
Pagina 11 di 14 rilevare un aggravio patrimoniale di € 245.326. Il differenziale tra il patrimonio netto al 2017 di - €
299.975 e quello alla data del fallimento pari ad € 1.026.000 fa rilevare un aggravio patrimoniale di
€ 726.025.”.
Tale criterio appare ragionevolmente applicabile al caso concreto, e più favorevole al convenuto rispetto a quello della mera differenza fra attivo e passivo, per il quale la giurisprudenza prevede condizioni residuali sostanzialmente ancor più restrittive, ma che sarebbero ugualmente ricorrenti nella fattispecie qui esaminata3.
4.5. La ripartizione di responsabilità e le intervenute transazioni
4.5.1. Non vi sono motivi per discostarsi dalla paritaria ripartizione interna di responsabilità fra i convenuti, condebitori solidali ex artt. 1298 e 2055 c.c. .
In proposito sono condivisibili le considerazioni della CTU, per la quale “In relazione al quesito della parte inerente all'individuazione dei comportamenti e delle quote astratte di responsabilità CP_5
si fa presente che seguendo la domanda dell'attore vi sarebbe da imputare potenzialmente ai Sigg.ri
e il fatto di non aver rilevato l'intervenuta perdita di capitale di con CP_5 CP_2 CP_4 Pt_2
il Bilancio chiuso al 31/12/2016 che hanno approvato in data 25/05/2017 protraendo poi l'attività nell'anno 2017 e al Bilancio chiuso al 31/12/2017 che hanno approvato in data 28/05/2018;
l'aggravio patrimoniale è risultato essere di € 245.326. Successivamente, vi sarebbe da imputare potenzialmente agli amministratori Sigg.ri e nonché a Controparte_3 CP_4
il fatto di non aver rilevato l'intervenuta perdita di capitale di oltre all'ommessa CP_1 Pt_2
e/o tardiva approvazione del Bilancio al 31/12/2018 e quelli successivi fino alla data del fallimento che ha comportato l'aggravio del patrimonio negativo della di ulteriore misura di € Parte_2
726.025.”. La detta suddivisione dei periodi e delle responsabilità porterebbe per ad una CP_1
complessiva somma risarcibile di euro 971.351.
4.5.2. Le transazioni intervenute tra il e gli altri convenuti , Parte_1 CP_4 CP_2
, tutte prodotte in causa, sono tuttavia rilevanti ai fini della concreta CP_5 CP_3
quantificazione del dovuto.
Si tratta di transazioni parziarie, espressamente aventi ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria
“astratta, ideale, ipotetica, interna e personale”, e pertanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, esula dall'applicazione dell'art. 1304 c.c.4, ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest'ultimo ha pagato, come in questo caso concreto, una somma inferiore. 5
Va quindi accolta la conclusione finale del , volta a “ridurre la condanna risarcitoria Parte_1
di importo pari, rispettivamente, a 3/4 del danno di € 245.326 calcolato dalla CTU in relazione al primo periodo riferibile ai convenuti e e pari a 2/3 del danno CP_5 CP_2 CP_4 CP_1
di € 726.025 calcolato dalla CTU per il periodo successivo riferibile ai convenuti , CP_4 CP_3
e , quantificata quindi per il primo periodo in euro 61.331,50, e per il secondo in euro CP_1
242.008,33 (arrotondata dal in euro 242.000; totale euro 303.331,50), oltre Parte_1
rivalutazione e interessi, come da dispositivo.
5. Spese processuali
Pagina 13 di 14 Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza e sul decisum, a carico della parte convenuta come da dispositivo;
parametri fra i minimi e i medi. Per lo stesso motivo CP_1
le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Conferma la già dichiarata estinzione del processo tra il e Parte_1 [...]
a spese compensate;
CP_4 dichiara l'estinzione del processo tra il e Parte_1 Controparte_2
a spese compensate, nonché tra e , Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e , a spese compensate;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
dichiara l'estinzione del processo tra il e Parte_1 [...]
, a spese compensate;
Controparte_3 dichiara l'estinzione del processo tra il e , a Parte_1 Controparte_5 spese compensate;
2. condanna al risarcimento del danno del Controparte_1 Parte_1
per euro 303.331,50 , oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via progressivamente
[...]
rivalutata con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 3.399 per anticipazioni ed euro 15.000 per compensi, oltre spese generali
[...]
15%, CP ed IVA se dovuta.
Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Bologna, 16.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
Pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i predetti ai sensi degli artt.2476 VI co. e/o 2486 e/o 2394 e/o 2043 e 2055 cod. civ.e 146 R.D.267/1942, in via solidale fra loro, ciascuno per quanto di ragione ed entro i limiti legalmente dovuti, occorrendo in via equitativa, a risarcire al tutti i danni subiti dai creditori della fallita, sino Parte_2 a concorrenza dell'importo di € 1.000.000 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
“
Pagina 6 di 14 3 Cass. 15245/2022:“In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere”; Cass. 13220/2021:“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito
l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa).”
Pagina 12 di 14 4 Cass. 2426/2024:“La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.”. Cass. 7094/2022: “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” 5 Cass. SSUU 30174/2011:“Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari
o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”. Cass. 25980/2021:“In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.”