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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE NG nella causa civile iscritta al n. 432/2023 R.G.L., promossa
D A
-
Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] Il Cancelliere
Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n.
6.
- opponente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_3 dagli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G.
Oberdan n. 5.
- opposto –
All'udienza dell'11 dicembre 2025 trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n. 5040/2022 emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Lavoro.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con atto di citazione depositato il 9 gennaio 2023 la parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5040/2022 del 01/12/2022, emesso dal
Tribunale di Palermo, con cui era stato ingiunto, nei confronti dell'Assessorato opponente, il pagamento in favore del sig. - funzionario direttivo in servizio presso Parte_3
l'ispettorato tecnico del Dipartimento LL PP dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia -
1 della somma di euro 98.540,29, oltre interessi legali e spese del procedimento, di cui alla determina di liquidazione prot. m. 48412 dell'1/03/2019, a titolo di emolumenti dovuti per l'attività svolta nell'ambito dei lavori del progetto “Gela (Cl)-PO-FESR 2014-2020-A.P.Q. Trasporto marittimo”, quale supporto al Responsabile del procedimento;
segnatamente, l'Assessorato opponente deduceva il necessario completamento dell'incarico, quale fatto costitutivo della pretesa ingiunta - alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale - e, a tal fine, la necessaria verifica e successiva validazione da parte del RUP del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 262 del D.lgs 50/2016 ed ss.mm.ii., previa acquisizione di ogni altro parere/nulla osta/autorizzazione prescritto dalle norme vigenti;
contestava, quindi, la circostanza di fatto allegata in ricorso per decreto ingiuntivo secondo la quale “La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del 28.01.2019, ha esitato positivamente il Progetto definitivo di cui in oggetto” […] “Invero, emerge per tabulas (all.
2) che la commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del 28.01.2019, lungi da esitare favorevolmente sic et simpliciter il progetto, ha fatto riferimento prescrittivo e ha di fatto condizionato l'assenso a “prescrizioni, raccomandazioni indicate in narrativa, comprese quelle comprese quelle contenute nelle determinazioni degli enti che hanno rilasciato pareri, nulla osta, autorizzazioni o comunicazioni che fanno parte integrante del presente parere”. La commissione ha, altresì, previsto che “l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva dovrà essere preceduto dalla verifica e dalla successiva validazione del progetto da porre a base d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, da parte del RUP, previa acquisizione di ogni altro parere/nulla osta/autorizzazione prescritto dalle norme vigneti” e che “Sarà infine cura del R.U.P. verificare, in fase di progettazione esecutiva, l'osservanza e l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai parerei resi dagli enti interessati e dalla
Commissione”. Orbene, l'attività prescritta dalla Commissione non risulta essere completata né dal
Responsabile del Procedimento Ing. , né tampoco dal Supporto al R.U.P. arch. CP_1
” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione); lamentava, in ultimo, in merito al quantum, Parte_3 che “tutta la normativa di riferimento prescrive che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”; premesso che con decreto dell'11 gennaio 2023 il Presidente della Terza Sezione Civile, ritenendo che secondo l'esposizione dei fatti illustrati nell'atto di citazione “il rapporto obbligatorio da cui trae origine la controversia è disciplinato dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ha ad oggetto il diritto alla retribuzione pretesa dall'Ing, nei confronti dell'Assessorato regionale […] che CP_1 il giudizio rientra, pertanto, nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro”, disponeva
2 trasmettersi il fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale assegnava il procedimento alla sezione
Lavoro; premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice del Lavoro, si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare evidenziando come “a)
Nessuna previsione del Codice dei Contratti vigente ratione temporis o più in generale della normativa operante in materia prevede che le spettanze per l'attività svolta del Rup maturino soltanto successivamente al perfezionamento della verifica e della validazione del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016
b) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, l'Ing. ha correttamente CP_1 espletato tutte le funzioni tecniche oggetto dell'incarico anche durante la fase di verifica e validazione del progetto.”; soggiungeva inoltre come “le tesi di controparte non trovano alcun riscontro né nei richiamati artt. 26 e 113 del d.lgs 50/2016, che nulla prevedono al riguardo, né tantomeno nell'art. 31 che disciplina funzioni e attività del RUP.[…] il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, Parte_1 pubblicato sulla GURS n. 8 del 24/02/2017, il quale all'art. 6, comma 7, prevede testualmente che
“l'incentivo per funzioni tecniche, per la parte che riguarda la progettazione, matura con l'approvazione in linea tecnica del progetto” e contestava quindi la fondatezza dell'opposizione, sul presupposto che la disciplina di settore richieda, ai fini della maturazione dell'incentivo in questione, la sola approvazione del progetto definitivo, oggetto di “parere favorevole” da parte della
Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con n. prot. 916 del 28/10/2019; premesso che la causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025; rilevato che gli “Incentivi per funzioni tecniche” sono disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale all'art. 113 prevede che “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base
3 di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
[…]”; rilevato che il decreto presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 della Regione Sicilia all'art. 3, comma II, prevede che “Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del
Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni
4 tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
[…] 12. Partecipano alla ripartizione del fondo:
a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
d) il personale al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);
e) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
f) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformita' e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del
Codice dei contratti pubblici;
g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale”; rilevato che l'art. 4 d.p. citato stabilisce che “1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, ne' in aumento, ne' in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme e' proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati «A» e «B» che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi e' di competenza del
5 dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento. […]
8. Nessun incentivo e' riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attivita' di cui all'art. 2”; rilevato che dal quadro normativo appena richiamato emerge anzitutto che l'unica circostanza in cui l'incentivo non venga riconosciuto per l'intero è quella in cui il progetto “non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato”, mentre allorquando le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti;
rilevato, inoltre, che anche la redazione di eventuali cosiddette perizie di variante - modifiche sostanziali apportate a un progetto originario durante l'esecuzione dei lavori a causa di circostanze impreviste o errori progettuali per adeguarlo alla realtà del cantiere, senza alterare la natura complessiva dell'opera che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali - per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, ne' in aumento, ne' in diminuzione;
ritenuto, pertanto, che la disciplina in esame solo nella eventualità di materiale assenza di progetto esclude la corresponsione dell'incentivo, mentre in tutti gli altri casi il legislatore ha voluto commisurare lo stesso alla percentuale di raggiungimento del risultato;
rilevato che nessuna previsione del Codice dei Contratti vigente ratione temporis o più in generale Cont della normativa operante in materia prevede che le spettanze per l'attività svolta del maturino soltanto successivamente al perfezionamento della verifica e della validazione del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016; rilevato che, nel caso di specie, la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del
28.01.2019 (cfr. allegato n. 9 della memoria di costituzione), ha invece esitato positivamente il progetto definitivo;
considerato, per altro verso, che nessuna censura in grado di giustificare una diversa liquidazione degli incentivi, formulata rispetto all'operato della parte opposta dalla Stazione Appaltante o da altri
Enti, risulta depositata in atti, né si rinviene dalle allegazioni della parte opponente;
ritenuta, pertanto, la spettanza degli incentivi come liquidati con nota prot. n. 48412 del 01.03.2019; rilevato, per quanto concerne il quantum debeatur, che va disattesa la doglianza di parte opponente avuto riguardo del tenore letterale dell'art. 113 citato, il quale fa riferimento agli “incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni”;
6 rilevato, in ogni caso, che la recente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.prot. 9377 del 16/2/2024, richiamando quanto indicato dalla Circolare n.8/2012 della Funzione
Pubblica, ha chiarito che, per gli incarichi pluriennali, "le amministrazioni [..] devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi" e che "ai fini dell'applicazione della norma, per le collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo per operare la riduzione tiene conto del riparto del corrispettivo in ragione d'anno"; in altri termini, l'incentivo può distribuirsi, quota parte, in tutti gli anni in cui il dipendente è stato impegnato nello svolgimento della prestazione (nel caso di specie dal 2003 al 2018 per un totale di quindici anni); ritenuto, pertanto, che va rigettata l'opposizione, ma la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/12/2025.
Il Giudice
PE NG
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE NG nella causa civile iscritta al n. 432/2023 R.G.L., promossa
D A
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Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] Il Cancelliere
Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n.
6.
- opponente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_3 dagli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G.
Oberdan n. 5.
- opposto –
All'udienza dell'11 dicembre 2025 trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n. 5040/2022 emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Lavoro.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con atto di citazione depositato il 9 gennaio 2023 la parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5040/2022 del 01/12/2022, emesso dal
Tribunale di Palermo, con cui era stato ingiunto, nei confronti dell'Assessorato opponente, il pagamento in favore del sig. - funzionario direttivo in servizio presso Parte_3
l'ispettorato tecnico del Dipartimento LL PP dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia -
1 della somma di euro 98.540,29, oltre interessi legali e spese del procedimento, di cui alla determina di liquidazione prot. m. 48412 dell'1/03/2019, a titolo di emolumenti dovuti per l'attività svolta nell'ambito dei lavori del progetto “Gela (Cl)-PO-FESR 2014-2020-A.P.Q. Trasporto marittimo”, quale supporto al Responsabile del procedimento;
segnatamente, l'Assessorato opponente deduceva il necessario completamento dell'incarico, quale fatto costitutivo della pretesa ingiunta - alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale - e, a tal fine, la necessaria verifica e successiva validazione da parte del RUP del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 262 del D.lgs 50/2016 ed ss.mm.ii., previa acquisizione di ogni altro parere/nulla osta/autorizzazione prescritto dalle norme vigenti;
contestava, quindi, la circostanza di fatto allegata in ricorso per decreto ingiuntivo secondo la quale “La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del 28.01.2019, ha esitato positivamente il Progetto definitivo di cui in oggetto” […] “Invero, emerge per tabulas (all.
2) che la commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del 28.01.2019, lungi da esitare favorevolmente sic et simpliciter il progetto, ha fatto riferimento prescrittivo e ha di fatto condizionato l'assenso a “prescrizioni, raccomandazioni indicate in narrativa, comprese quelle comprese quelle contenute nelle determinazioni degli enti che hanno rilasciato pareri, nulla osta, autorizzazioni o comunicazioni che fanno parte integrante del presente parere”. La commissione ha, altresì, previsto che “l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva dovrà essere preceduto dalla verifica e dalla successiva validazione del progetto da porre a base d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, da parte del RUP, previa acquisizione di ogni altro parere/nulla osta/autorizzazione prescritto dalle norme vigneti” e che “Sarà infine cura del R.U.P. verificare, in fase di progettazione esecutiva, l'osservanza e l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai parerei resi dagli enti interessati e dalla
Commissione”. Orbene, l'attività prescritta dalla Commissione non risulta essere completata né dal
Responsabile del Procedimento Ing. , né tampoco dal Supporto al R.U.P. arch. CP_1
” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione); lamentava, in ultimo, in merito al quantum, Parte_3 che “tutta la normativa di riferimento prescrive che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”; premesso che con decreto dell'11 gennaio 2023 il Presidente della Terza Sezione Civile, ritenendo che secondo l'esposizione dei fatti illustrati nell'atto di citazione “il rapporto obbligatorio da cui trae origine la controversia è disciplinato dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ha ad oggetto il diritto alla retribuzione pretesa dall'Ing, nei confronti dell'Assessorato regionale […] che CP_1 il giudizio rientra, pertanto, nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro”, disponeva
2 trasmettersi il fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale assegnava il procedimento alla sezione
Lavoro; premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice del Lavoro, si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare evidenziando come “a)
Nessuna previsione del Codice dei Contratti vigente ratione temporis o più in generale della normativa operante in materia prevede che le spettanze per l'attività svolta del Rup maturino soltanto successivamente al perfezionamento della verifica e della validazione del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016
b) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, l'Ing. ha correttamente CP_1 espletato tutte le funzioni tecniche oggetto dell'incarico anche durante la fase di verifica e validazione del progetto.”; soggiungeva inoltre come “le tesi di controparte non trovano alcun riscontro né nei richiamati artt. 26 e 113 del d.lgs 50/2016, che nulla prevedono al riguardo, né tantomeno nell'art. 31 che disciplina funzioni e attività del RUP.[…] il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, Parte_1 pubblicato sulla GURS n. 8 del 24/02/2017, il quale all'art. 6, comma 7, prevede testualmente che
“l'incentivo per funzioni tecniche, per la parte che riguarda la progettazione, matura con l'approvazione in linea tecnica del progetto” e contestava quindi la fondatezza dell'opposizione, sul presupposto che la disciplina di settore richieda, ai fini della maturazione dell'incentivo in questione, la sola approvazione del progetto definitivo, oggetto di “parere favorevole” da parte della
Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con n. prot. 916 del 28/10/2019; premesso che la causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025; rilevato che gli “Incentivi per funzioni tecniche” sono disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale all'art. 113 prevede che “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base
3 di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
[…]”; rilevato che il decreto presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 della Regione Sicilia all'art. 3, comma II, prevede che “Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del
Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni
4 tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
[…] 12. Partecipano alla ripartizione del fondo:
a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
d) il personale al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);
e) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
f) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformita' e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del
Codice dei contratti pubblici;
g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale”; rilevato che l'art. 4 d.p. citato stabilisce che “1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, ne' in aumento, ne' in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme e' proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati «A» e «B» che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi e' di competenza del
5 dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento. […]
8. Nessun incentivo e' riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attivita' di cui all'art. 2”; rilevato che dal quadro normativo appena richiamato emerge anzitutto che l'unica circostanza in cui l'incentivo non venga riconosciuto per l'intero è quella in cui il progetto “non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato”, mentre allorquando le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti;
rilevato, inoltre, che anche la redazione di eventuali cosiddette perizie di variante - modifiche sostanziali apportate a un progetto originario durante l'esecuzione dei lavori a causa di circostanze impreviste o errori progettuali per adeguarlo alla realtà del cantiere, senza alterare la natura complessiva dell'opera che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali - per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, ne' in aumento, ne' in diminuzione;
ritenuto, pertanto, che la disciplina in esame solo nella eventualità di materiale assenza di progetto esclude la corresponsione dell'incentivo, mentre in tutti gli altri casi il legislatore ha voluto commisurare lo stesso alla percentuale di raggiungimento del risultato;
rilevato che nessuna previsione del Codice dei Contratti vigente ratione temporis o più in generale Cont della normativa operante in materia prevede che le spettanze per l'attività svolta del maturino soltanto successivamente al perfezionamento della verifica e della validazione del progetto da porre a base dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016; rilevato che, nel caso di specie, la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con parere n. 121 del
28.01.2019 (cfr. allegato n. 9 della memoria di costituzione), ha invece esitato positivamente il progetto definitivo;
considerato, per altro verso, che nessuna censura in grado di giustificare una diversa liquidazione degli incentivi, formulata rispetto all'operato della parte opposta dalla Stazione Appaltante o da altri
Enti, risulta depositata in atti, né si rinviene dalle allegazioni della parte opponente;
ritenuta, pertanto, la spettanza degli incentivi come liquidati con nota prot. n. 48412 del 01.03.2019; rilevato, per quanto concerne il quantum debeatur, che va disattesa la doglianza di parte opponente avuto riguardo del tenore letterale dell'art. 113 citato, il quale fa riferimento agli “incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni”;
6 rilevato, in ogni caso, che la recente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.prot. 9377 del 16/2/2024, richiamando quanto indicato dalla Circolare n.8/2012 della Funzione
Pubblica, ha chiarito che, per gli incarichi pluriennali, "le amministrazioni [..] devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi" e che "ai fini dell'applicazione della norma, per le collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo per operare la riduzione tiene conto del riparto del corrispettivo in ragione d'anno"; in altri termini, l'incentivo può distribuirsi, quota parte, in tutti gli anni in cui il dipendente è stato impegnato nello svolgimento della prestazione (nel caso di specie dal 2003 al 2018 per un totale di quindici anni); ritenuto, pertanto, che va rigettata l'opposizione, ma la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/12/2025.
Il Giudice
PE NG
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