Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1980, n. 4815
CASS
Sentenza 24 luglio 1980

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L'esecuzione degli obblighi di fare deve avvenire nei modi stabiliti dall'art 612 cod proc civ - che devolve all'esclusiva Competenza del pretore di determinare le modalita dell'esecuzione e di designare l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione medesima nonche le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta - e non puo quindi essere rimessa o devoluta all'iniziativa del soggetto nel cui interesse l'esecuzione deve essere effettuata. ( V 3020/55).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1980, n. 4815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4815
    Data del deposito : 24 luglio 1980

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