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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994 /2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice,
letto il ricorso monitorio depositato da (c.f./p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
GHISALBERTI TOMMASO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., non essendo sufficienti i documenti prodotti a fornire evidenza della concreta sussistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (v. doc. 10);
INGIUNGE A
INVIDIA 3MILA A.S.D. (c.f./p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore e a P.IVA_2
(c.f. ) nato a Bergamo in data [...], in [...], di pagare alla CP_1 C.F._1 parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 30.303,78;
2. gli interessi di mora come da domanda dal dovuto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Bergamo, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice,
letto il ricorso monitorio depositato da (c.f./p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
GHISALBERTI TOMMASO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., non essendo sufficienti i documenti prodotti a fornire evidenza della concreta sussistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (v. doc. 10);
INGIUNGE A
INVIDIA 3MILA A.S.D. (c.f./p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore e a P.IVA_2
(c.f. ) nato a Bergamo in data [...], in [...], di pagare alla CP_1 C.F._1 parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 30.303,78;
2. gli interessi di mora come da domanda dal dovuto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Bergamo, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano