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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n, 730/2025
N. R.G. 399/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL MA ON Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1731/2025 del Tribunale di
Milano, est. dr. ATANASIO, pubblicata in data 8.04.2025, promossa da:
con l'avv. PIERLUCIO NAPOLI e Parte_1
l'avv. FRANCESCA NAPOLI, elettivamente domiciliata in Milano via Umberto Ceva 4 contro
con l'avv. MARIO ROBERTO TARZIA con elezione di domicilio in Milano, presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, via M. e G. Savarè n. 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
l'Ecc. Corte, in accoglimento del presente appello:
1) condanni l' al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di primo grado da CP_1 liquidarsi ai sensi della tabella 4 allegata al D.M. 55/2014 e succ. modif., per il 4° scaglione di
Pagina 1 valore e con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 147/2022, con distrazione ai difensori antistatari;
2) in caso di resistenza, porre a carico dell' i compensi e le spese del presente giudizio, CP_1 da liquidarsi con la maggiorazione di cui all ' art. 4, comma 1- bis del DM 147/2022 – utilizzo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e con distrazione ai difensori antistatari.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:
Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano n.
1731/2025 emessa dal Trib. Milano sez. lav. e pubblicata in data 08.04.2025 RG. n.
870/2025) e, per l'effetto,
Dichiarare cessata la materia del contendere quanto al capitale rivendicato dalla parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso, con pagamento degli interessi maturati sul capitale.
Sulle altre domande, rigettare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 1731 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel giudizio instaurato da nel contraddittorio con l' ha Parte_1 CP_1 così disposto “dichiara cessata la materia del contendere quanto al capitale rivendicato dalla parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso;
condanna a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente gli interessi maturati sul capitale. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Con il ricorso introduttivo in primo grado ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice di dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità con la maggiorazione sociale e all'indennità di accompagnamento da Marzo 2023 e di condannare al pagamento delle prestazioni di legge oltre interessi legali e rivalutazione con vittoria CP_1 di spese la distrarre il favore nel difensore.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che ha integralmente pagato il capitale CP_1 richiesto, tra gennaio e marzo 2025, a seguito dell'accertamento della condizione di invalidità della ricorrente.
Pagina 2 Tuttavia, accogliendo la prospettazione dell'Istituto, il primo giudice ha ritenuto non tempestivo l'esercizio del diritto da parte dell'attore, avendo lo stesso agito per il recupero dei crediti prima del decorso dei 120 giorni di legge di cui all'art. 14 comma 1 DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n.
30. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata:, “in data 22.10.2024 è stato notificato ad CP_1 il decreto di omologa unitamente alle altre certificazioni richiesta dalla legge. Il ricorso è stato depositato in data 23.1.25 dopo poco più di tre mesi. ha poi pagato l'assegno in CP_1 data 20.1.25 e gli altri arretrati il 3.2.25 ed a marzo 2025.”
In considerazione di ciò, il Tribunale, pur condannando l' al pagamento degli interessi di CP_1 legge maturati e non ancora pagati ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti a fronte dell'esercizio anticipato del diritto da parte dell'attore.
Con atto depositato in data 16/04/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per due motivi:
1.Errore in fatto
Con un primo motivo di appello, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che la domanda giudiziale è stata proposta prima dello spirare del termine di 120 giorni. Evidenzia che “il decreto di omologa, il modello ap70 attestante il non ricovero dell'assistibile, l'iban ed il documento d'identità (doc.9 ), sono stati notificati telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede CP_1
Provinciale (doc. 10 – relata di notifica) il giorno 23/09/2024.” Mentre il ricorso è stato depositato il 23.1.2025, trascorso quindi 122 giorni
2. Errore in diritto
Con un secondo motivo di gravame, sostiene che, in ogni caso, Parte_1 nella fattispecie non troverebbe applicazione il citato dell'art. 14 comma 1 DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio1997, n.
30, ai sensi del quale “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto” .
Pagina 3 Nell'ottica del gravame, la suddetta norma, da ritenersi speciale, troverebbe applicazione ai soli casi previsti, e non quindi con riguardo alla domanda giudiziale di accertamento del diritto e condanna al pagamento delle prestazioni di invalidità civile.
Pertanto “la sola norma ipoteticamente applicabile è quella dell'art. 445 bis, V comma, cpc che dispone che Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.” che tale termine risulta rispettato poiché il ricorso di primo grado è stato Pt_2 Pt_1 depositato il 122° giorno e i pagamenti degli arretrati liquidati sono avvenu6ti rispettivamente il 3.2.2025 relativamente alla prestazione di invalidità e a marzo 2025 i ratei dell'indennità di accompagnamento.
Con atto depositato in data 29/04/2025 l' si è costituito chiedendo la conferma integrale CP_1 della sentenza di primo grado.
L' difende la sentenza impugnata riproponendo le medesime deduzioni ed eccezioni CP_2 svolte in primo grado. In particolare, ribadito che in data 22/10/2024 (come specificato nel ricorso) venivano notificati il decreto di omologa, il modello AP70, l'iban e il documento di identità, evidenzia come “NON sono trascorsi 121 giorni dal 22/10/2024 al 03/02/2025, data di pagamento degli arretrati della prestazione di invalidità, mentre solo per gli arretrati di accompagnamento verranno superati i 121 giorni, e ciò altrimenti in violazione art. 14 D.L.
31.12.1996 n. 669, conv. in L. 28.02.1997 n. 30 e modificato, da ultimo, dal D.L. 269/03 conv. in L. 326/03.”
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello, avente ad oggetto la sola statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti, è fondato e merita, pertanto, accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il primo giudice ha ritenuto che “l'esercizio anticipato del diritto da parte dell'attore giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
La decisione non può essere condivisa.
E'fondato innanzi tutto il primo motivo di gravame, con il quale parte appellante ha evidenziato l'errore di fatto in cui è incorso il primo giudice nell'affermare che la notifica del decreto di omologa è intervenuta il 22.10.2024.
Pagina 4 I doc. 10-11-12 di parte appellante provano, infatti, che la notifica del decreto di omologa è intervenuta il 23.09.2024.
Ne consegue che il ricorso di primo grado è stato depositato oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 comma 1 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.
Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la parte appellante ha dedotto la non applicabilità al caso in esame dell' art. 14 D.L. 31.12.1996 n. 669, conv. in L.
28.02.1997 n. 30 e modificato, da ultimo, dal D.L. 269/03 conv. in L. 326/0, che al primo comma stabilisce che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l' completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_3 provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notificazione dell'atto di precetto.
Preso atto che la norma richiamata si riferisce solo al termine prima del quale non può essere notificato il precetto né iniziata l'azione esecutiva, e atteso il carattere eccezionale dell'art. 14 con conseguente insuscettibilità di applicazione analogica ex art. 14, disp. prel. c.c., nella fattispecie deve evidenziarsi che si è in presenza di un ricorso giudiziale contenente una domanda di accertamento e di condanna al pagamento delle prestazioni, che certamente con costituisce azione esecutiva né atto di precetto, con conseguente inapplicabilità della norma speciale di garanzia.
Ritenuta invece l'applicabilità dell'art. 445 bis cpc nella parte in cui prevede che “ Il decreto, non Impugnabile né modificabile, e notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” , nella fattispecie deve rilevarsi che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 23.1.2025 (122 giorno dalla notifica) e il pagamento degli arretrati della pensione di invalidità e dei ratei dell'indennità di accompagnamento sono intervenuti rispettivamente il 3.02.2025 e a marzo
2025, quindi dopo la scadenza di detto termine.
Pagina 5 Accertata quindi la tempestività del ricorso di primo grado, ritiene la corte che non sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
L'appello va quindi accolto.
Per le già indicate ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, applicato il criterio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese d lite CP_1 del primo grado che vengono liquidate -in ragione del valore della controversia, (Scaglione da
€ 26.000 ad € 52.000), della natura del contenzioso, dell'aumento per collegamenti ipertestuali e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 4.278,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei
Procuratori dichiaratisi antistatari.
La decisione del TRIBUNALE merita, nel resto, conferma.
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione sino ad € 5.200,00, in € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1731/2025 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del primo grado liquidate in complessivi € 4278,00 oltre spese
[...] generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna a rimborsare alla parte appellante le spese del presente grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Milano, 30/09/2025
Presidente est.
IL MA ON
Pagina 6
N. R.G. 399/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL MA ON Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1731/2025 del Tribunale di
Milano, est. dr. ATANASIO, pubblicata in data 8.04.2025, promossa da:
con l'avv. PIERLUCIO NAPOLI e Parte_1
l'avv. FRANCESCA NAPOLI, elettivamente domiciliata in Milano via Umberto Ceva 4 contro
con l'avv. MARIO ROBERTO TARZIA con elezione di domicilio in Milano, presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, via M. e G. Savarè n. 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
l'Ecc. Corte, in accoglimento del presente appello:
1) condanni l' al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di primo grado da CP_1 liquidarsi ai sensi della tabella 4 allegata al D.M. 55/2014 e succ. modif., per il 4° scaglione di
Pagina 1 valore e con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 147/2022, con distrazione ai difensori antistatari;
2) in caso di resistenza, porre a carico dell' i compensi e le spese del presente giudizio, CP_1 da liquidarsi con la maggiorazione di cui all ' art. 4, comma 1- bis del DM 147/2022 – utilizzo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e con distrazione ai difensori antistatari.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:
Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano n.
1731/2025 emessa dal Trib. Milano sez. lav. e pubblicata in data 08.04.2025 RG. n.
870/2025) e, per l'effetto,
Dichiarare cessata la materia del contendere quanto al capitale rivendicato dalla parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso, con pagamento degli interessi maturati sul capitale.
Sulle altre domande, rigettare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 1731 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel giudizio instaurato da nel contraddittorio con l' ha Parte_1 CP_1 così disposto “dichiara cessata la materia del contendere quanto al capitale rivendicato dalla parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso;
condanna a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente gli interessi maturati sul capitale. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Con il ricorso introduttivo in primo grado ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice di dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità con la maggiorazione sociale e all'indennità di accompagnamento da Marzo 2023 e di condannare al pagamento delle prestazioni di legge oltre interessi legali e rivalutazione con vittoria CP_1 di spese la distrarre il favore nel difensore.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che ha integralmente pagato il capitale CP_1 richiesto, tra gennaio e marzo 2025, a seguito dell'accertamento della condizione di invalidità della ricorrente.
Pagina 2 Tuttavia, accogliendo la prospettazione dell'Istituto, il primo giudice ha ritenuto non tempestivo l'esercizio del diritto da parte dell'attore, avendo lo stesso agito per il recupero dei crediti prima del decorso dei 120 giorni di legge di cui all'art. 14 comma 1 DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n.
30. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata:, “in data 22.10.2024 è stato notificato ad CP_1 il decreto di omologa unitamente alle altre certificazioni richiesta dalla legge. Il ricorso è stato depositato in data 23.1.25 dopo poco più di tre mesi. ha poi pagato l'assegno in CP_1 data 20.1.25 e gli altri arretrati il 3.2.25 ed a marzo 2025.”
In considerazione di ciò, il Tribunale, pur condannando l' al pagamento degli interessi di CP_1 legge maturati e non ancora pagati ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti a fronte dell'esercizio anticipato del diritto da parte dell'attore.
Con atto depositato in data 16/04/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per due motivi:
1.Errore in fatto
Con un primo motivo di appello, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che la domanda giudiziale è stata proposta prima dello spirare del termine di 120 giorni. Evidenzia che “il decreto di omologa, il modello ap70 attestante il non ricovero dell'assistibile, l'iban ed il documento d'identità (doc.9 ), sono stati notificati telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede CP_1
Provinciale (doc. 10 – relata di notifica) il giorno 23/09/2024.” Mentre il ricorso è stato depositato il 23.1.2025, trascorso quindi 122 giorni
2. Errore in diritto
Con un secondo motivo di gravame, sostiene che, in ogni caso, Parte_1 nella fattispecie non troverebbe applicazione il citato dell'art. 14 comma 1 DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio1997, n.
30, ai sensi del quale “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto” .
Pagina 3 Nell'ottica del gravame, la suddetta norma, da ritenersi speciale, troverebbe applicazione ai soli casi previsti, e non quindi con riguardo alla domanda giudiziale di accertamento del diritto e condanna al pagamento delle prestazioni di invalidità civile.
Pertanto “la sola norma ipoteticamente applicabile è quella dell'art. 445 bis, V comma, cpc che dispone che Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.” che tale termine risulta rispettato poiché il ricorso di primo grado è stato Pt_2 Pt_1 depositato il 122° giorno e i pagamenti degli arretrati liquidati sono avvenu6ti rispettivamente il 3.2.2025 relativamente alla prestazione di invalidità e a marzo 2025 i ratei dell'indennità di accompagnamento.
Con atto depositato in data 29/04/2025 l' si è costituito chiedendo la conferma integrale CP_1 della sentenza di primo grado.
L' difende la sentenza impugnata riproponendo le medesime deduzioni ed eccezioni CP_2 svolte in primo grado. In particolare, ribadito che in data 22/10/2024 (come specificato nel ricorso) venivano notificati il decreto di omologa, il modello AP70, l'iban e il documento di identità, evidenzia come “NON sono trascorsi 121 giorni dal 22/10/2024 al 03/02/2025, data di pagamento degli arretrati della prestazione di invalidità, mentre solo per gli arretrati di accompagnamento verranno superati i 121 giorni, e ciò altrimenti in violazione art. 14 D.L.
31.12.1996 n. 669, conv. in L. 28.02.1997 n. 30 e modificato, da ultimo, dal D.L. 269/03 conv. in L. 326/03.”
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello, avente ad oggetto la sola statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti, è fondato e merita, pertanto, accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il primo giudice ha ritenuto che “l'esercizio anticipato del diritto da parte dell'attore giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
La decisione non può essere condivisa.
E'fondato innanzi tutto il primo motivo di gravame, con il quale parte appellante ha evidenziato l'errore di fatto in cui è incorso il primo giudice nell'affermare che la notifica del decreto di omologa è intervenuta il 22.10.2024.
Pagina 4 I doc. 10-11-12 di parte appellante provano, infatti, che la notifica del decreto di omologa è intervenuta il 23.09.2024.
Ne consegue che il ricorso di primo grado è stato depositato oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 comma 1 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.
Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la parte appellante ha dedotto la non applicabilità al caso in esame dell' art. 14 D.L. 31.12.1996 n. 669, conv. in L.
28.02.1997 n. 30 e modificato, da ultimo, dal D.L. 269/03 conv. in L. 326/0, che al primo comma stabilisce che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l' completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_3 provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notificazione dell'atto di precetto.
Preso atto che la norma richiamata si riferisce solo al termine prima del quale non può essere notificato il precetto né iniziata l'azione esecutiva, e atteso il carattere eccezionale dell'art. 14 con conseguente insuscettibilità di applicazione analogica ex art. 14, disp. prel. c.c., nella fattispecie deve evidenziarsi che si è in presenza di un ricorso giudiziale contenente una domanda di accertamento e di condanna al pagamento delle prestazioni, che certamente con costituisce azione esecutiva né atto di precetto, con conseguente inapplicabilità della norma speciale di garanzia.
Ritenuta invece l'applicabilità dell'art. 445 bis cpc nella parte in cui prevede che “ Il decreto, non Impugnabile né modificabile, e notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” , nella fattispecie deve rilevarsi che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 23.1.2025 (122 giorno dalla notifica) e il pagamento degli arretrati della pensione di invalidità e dei ratei dell'indennità di accompagnamento sono intervenuti rispettivamente il 3.02.2025 e a marzo
2025, quindi dopo la scadenza di detto termine.
Pagina 5 Accertata quindi la tempestività del ricorso di primo grado, ritiene la corte che non sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
L'appello va quindi accolto.
Per le già indicate ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, applicato il criterio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese d lite CP_1 del primo grado che vengono liquidate -in ragione del valore della controversia, (Scaglione da
€ 26.000 ad € 52.000), della natura del contenzioso, dell'aumento per collegamenti ipertestuali e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 4.278,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei
Procuratori dichiaratisi antistatari.
La decisione del TRIBUNALE merita, nel resto, conferma.
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione sino ad € 5.200,00, in € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1731/2025 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del primo grado liquidate in complessivi € 4278,00 oltre spese
[...] generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna a rimborsare alla parte appellante le spese del presente grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Milano, 30/09/2025
Presidente est.
IL MA ON
Pagina 6