Art. 10. 1. All' articolo 8, comma 11-bis, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , dopo la parola: "commerciale," sono inserite le seguenti: "industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,".
Nota all'art. 10:
- Il testo vicente del comma 11-bis, dell'art. 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"11-bis. - Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell' art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto".
Nota all'art. 10:
- Il testo vicente del comma 11-bis, dell'art. 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"11-bis. - Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell' art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto".