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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9306 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 2076-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.2076-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale Permuniam come da procura allegata al fascicolo
Ricorrente contro
Il in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliato per la carica in Napoli
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo e note allegate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza in linea retta della nata il [...] nel Comune di Villanova Persona_1 senza mai naturalizzarsi americana come da certificato allegato.
Il non si è costituito in giudizio. Viene dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza”.
Nel caso di specie l'avo era di Serino da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata
Infatti si evince dagli atti che la Sig.ra è diretta discendente di Parte_1 [...]
(conosciuta come ) nata a [...] Persona_1 Parte_2
TT (AV) il 18.05.1883 e ivi coniugatasi il 07.02.1901 con alias Persona_2
, cittadino italiano naturalizzato statunitense;
. Benvero Persona_3 contrariamente al Sig. , (naturalizzato cittadino statunitense prima della Persona_2 nascita del figlio), la Sig.ra mai acquisirà la cittadinanza statunitense Persona_1 per naturalizzazione mantenendo la cittadinanza italiana e trasmettendola pertanto a suo figlio. La stessa non si è mai naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.); da detto matrimonio
Inoltre, nascendo da madre italiana, acquisiva anche la cittadinanza italiana iure sanguinis. Difatti - a differenza di suo marito, - la Sig.ra mai si naturalizzerà cittadina statunitense, come comprovato dai certificati di inesistenza di naturalizzazione prodotti in atti, mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis al proprio figlio legittimo.
Come è noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Ai sensi del Codice civile del 1865 all'art. 4 “è cittadino italiano il figlio di padre cittadino”.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”
e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1 (eguaglianza davanti alla
Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi).
Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
La sig.ra non perdeva la cittadinanza italiana. Ciò perché era in vigore negli Persona_1
Stati Uniti, all'epoca dei fatti, una legislazione garantista che aveva eliminato qualsiasi automatismo, nei confronti della moglie, in conseguenza del matrimonio con un cittadino statunitense o della naturalizzazione del marito straniero. Secondo la legge federale “Cable
Act”, approvata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cittadinanza statunitense per effetto del matrimonio;
allo stesso modo, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ottenevano la cittadinanza statunitense a seguito della naturalizzazione del marito. Tale normativa aveva rivoluzionato drasticamente la normativa Statunitense in tema di cittadinanza, introducendo il diritto e dovere delle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espressamente le sezioni 3 e 4 della Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e che, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito comportasse l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.In particolare il “Cable
Act” disponeva che «qualsiasi donna che contragga matrimonio con un cittadino degli Stati
Uniti dopo l'entrata in vigore di questa legge, o una donna il cui marito si naturalizzi dopo l'entrata in vigore di questa legge non diventerà una cittadina degli Stati Uniti in conseguenza di tale matrimonio o naturalizzazione».
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922 le donne che volevano acquisire la cittadinanza
Statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civitatis. Ad ulteriore riprova di quanto esposto sinora, la Sig.ra del Giudice mai si Pt_3 naturalizzava cittadina americana.
Anche dal punto di vista della legislazione italiana, la Sig.ra manteneva la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell'1.1.1948.
Più specificamente, la Corte di Cassazione - nei casi di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria ... alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza . contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29
Cost.)».
La cittadinanza italiana, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia persa per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione determinata dalla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della Costituzione. La limitazione temporale della efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1 gennaio 1948 non impedisce, pertanto, il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
Una interpretazione diversa determinerebbe la lesione del diritto della donna ad essere trattata non diversamente dall'uomo, diritto che la Carta Costituzionale "riconosce" e non
"attribuisce"anche in riferimento al ruolo dei coniugi nella famiglia.
Ne consegue che contrariamente al Sig. , il quale si naturalizzava cittadino statunitense prima della Persona_2
nascita del figlio - la Sig.ra mai acquisirà la cittadinanza statunitense per naturalizzazione Persona_1 mantenendo la cittadinanza italiana e trasmettendola pertanto a suo figlio.
di conseguenza anche i discendenti sono cittadini statunitensi iure soli e cittadini italiani iure sanguinis per via materna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente come sopra generalizzata
è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16 ottobre 2025
Il GOT
Dott.ssa Antonietta De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.2076-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale Permuniam come da procura allegata al fascicolo
Ricorrente contro
Il in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliato per la carica in Napoli
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo e note allegate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza in linea retta della nata il [...] nel Comune di Villanova Persona_1 senza mai naturalizzarsi americana come da certificato allegato.
Il non si è costituito in giudizio. Viene dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza”.
Nel caso di specie l'avo era di Serino da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata
Infatti si evince dagli atti che la Sig.ra è diretta discendente di Parte_1 [...]
(conosciuta come ) nata a [...] Persona_1 Parte_2
TT (AV) il 18.05.1883 e ivi coniugatasi il 07.02.1901 con alias Persona_2
, cittadino italiano naturalizzato statunitense;
. Benvero Persona_3 contrariamente al Sig. , (naturalizzato cittadino statunitense prima della Persona_2 nascita del figlio), la Sig.ra mai acquisirà la cittadinanza statunitense Persona_1 per naturalizzazione mantenendo la cittadinanza italiana e trasmettendola pertanto a suo figlio. La stessa non si è mai naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.); da detto matrimonio
Inoltre, nascendo da madre italiana, acquisiva anche la cittadinanza italiana iure sanguinis. Difatti - a differenza di suo marito, - la Sig.ra mai si naturalizzerà cittadina statunitense, come comprovato dai certificati di inesistenza di naturalizzazione prodotti in atti, mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis al proprio figlio legittimo.
Come è noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Ai sensi del Codice civile del 1865 all'art. 4 “è cittadino italiano il figlio di padre cittadino”.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”
e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1 (eguaglianza davanti alla
Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi).
Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
La sig.ra non perdeva la cittadinanza italiana. Ciò perché era in vigore negli Persona_1
Stati Uniti, all'epoca dei fatti, una legislazione garantista che aveva eliminato qualsiasi automatismo, nei confronti della moglie, in conseguenza del matrimonio con un cittadino statunitense o della naturalizzazione del marito straniero. Secondo la legge federale “Cable
Act”, approvata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cittadinanza statunitense per effetto del matrimonio;
allo stesso modo, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ottenevano la cittadinanza statunitense a seguito della naturalizzazione del marito. Tale normativa aveva rivoluzionato drasticamente la normativa Statunitense in tema di cittadinanza, introducendo il diritto e dovere delle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espressamente le sezioni 3 e 4 della Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e che, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito comportasse l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.In particolare il “Cable
Act” disponeva che «qualsiasi donna che contragga matrimonio con un cittadino degli Stati
Uniti dopo l'entrata in vigore di questa legge, o una donna il cui marito si naturalizzi dopo l'entrata in vigore di questa legge non diventerà una cittadina degli Stati Uniti in conseguenza di tale matrimonio o naturalizzazione».
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922 le donne che volevano acquisire la cittadinanza
Statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civitatis. Ad ulteriore riprova di quanto esposto sinora, la Sig.ra del Giudice mai si Pt_3 naturalizzava cittadina americana.
Anche dal punto di vista della legislazione italiana, la Sig.ra manteneva la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell'1.1.1948.
Più specificamente, la Corte di Cassazione - nei casi di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria ... alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza . contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29
Cost.)».
La cittadinanza italiana, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia persa per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione determinata dalla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della Costituzione. La limitazione temporale della efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1 gennaio 1948 non impedisce, pertanto, il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
Una interpretazione diversa determinerebbe la lesione del diritto della donna ad essere trattata non diversamente dall'uomo, diritto che la Carta Costituzionale "riconosce" e non
"attribuisce"anche in riferimento al ruolo dei coniugi nella famiglia.
Ne consegue che contrariamente al Sig. , il quale si naturalizzava cittadino statunitense prima della Persona_2
nascita del figlio - la Sig.ra mai acquisirà la cittadinanza statunitense per naturalizzazione Persona_1 mantenendo la cittadinanza italiana e trasmettendola pertanto a suo figlio.
di conseguenza anche i discendenti sono cittadini statunitensi iure soli e cittadini italiani iure sanguinis per via materna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente come sopra generalizzata
è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16 ottobre 2025
Il GOT
Dott.ssa Antonietta De Simone