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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1191 / 2024
Il Giudice designato NA GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ex art. 414 e 441-bis c.p.c. ritualmente depositato in data 22.04.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il licenziamento con preavviso intimato dalla con lettera del 28.09.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A. accertare, per le causali di cui al presente atto, la nullità e/o la annullabilità e/o
l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative comminate con lettere del 08/11/2022 (1 giorno di sospensione) e del 21/11/2022 (2 giorni di sospensione), con conseguente condanna al pagamento degli importi trattenuti o non corrisposti;
B. accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui al presente atto, l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o nullità del recesso intimato con provvedimento del 29/09/2023 e per l'effetto, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento in favore dello stesso di una indennità pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto;
con ordine alla convenuta di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
C. in via subordinata, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannare la resistente al pagamento di un'indennità nella misura massima prevista dalla legge, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella misura ritenuta di giustizia;
D. in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
E. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
1.1 A sostegno della propria domanda ha in sintesi dedotto:
- di aver instaurato, in data 25.10.1999 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente, prestando la propria attività presso lo stabilimento di
Piedimonte San Germano, da ultimo inquadrata nella prima area professionale del CCSL applicato;
- che, per quel che qui interessa, è stato da sempre addetto alle linee di montaggio, dal 2016 assegnato alla , al montaggio del c.d. pretensionatore, il montaggio della cintura in CP_2 altezza (da fissarsi alla scocca con due viti), il fissaggio del cavetto pantina (da imbastirsi con tre graffette), il posizionamento del gommotto sul montante centrale, il montaggio delle guarnizioni posteriori e anteriori sul vano porta;
- che può accadere che il montaggio del pretensionatore non sia possibile per mancanza di particolari ovvero di cavo elettrico incastrato: in tal caso la vettura di manda avanti con le altre lavorazioni effettuate e si segnala l'inconveniente al Team leader;
- accade sovente altresì che il cavo si sganci dal pretensionatore dopo diversi minuti: per evitare questo inconveniente il processo produttivo prevede il c.d. “double check” vale a dire la verifica della tenuta del collegamento effettuata in una delle postazioni successive a quella del ricorrente e di apporre con un pennarello una spunta di prova della avvenuta verifica, controllo successivamente eliminato perché capitava che il cavo si sganciasse nelle postazioni successive a quella ove il controllo era stato effettuato, perché involontariamente urtato dagli addetti alle successive lavorazioni delle che prevedono l'ingresso nell'abitacolo della vettura;
CP_2
- che dopo le lavorazioni eseguite dal ricorrente, il montante della vettura (nel quale è collocato il cavo) transita ancora privo di rivestimento protettivo su ulteriori 10 postazioni della
[...]
(che termina con la postazione n. 24); Pt_2 - anche con riferimento all'attività di montaggio del gommotto valevano le medesime considerazioni svolte per il montaggio del pretensionatore, tanto che il processo produttivo prevede che alla fine della viene eseguita da personale a ciò preposto una diagnosi Parte_3 di funzionamento di tutti i cavi posizionati e collegati in entrambe le : la rilevazione CP_2 di cavi non funzionanti può dipendere sia da un errore dell'operatore che da urti involontari degli operatori successivi;
- una volta eseguita tale diagnosi, ove vengano rilevati cavi non funzionanti, la vettura, salvo casi eccezionali, viene immediatamente riparata da altro personale a ciò preposto: la frequenza delle anomalie del sistema elettrico è tale per cui alla fine della sono Parte_3 costantemente addetti alla diagnosi 3-4 lavoratori ed almeno altri 2 sono addetti ad eseguire le riparazioni immediate;
- che in data 28.10.2022, la datrice di lavoro contestava al lavoratore che nella giornata del
26/10/2022 ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 20575, causando una vettura di scarto da recuperare (doc. 1); con giustificazioni rese con missiva del 3.11.2022 sostenendo di aver prestato la propria attività con impegno e diligenza, il ricorrente deduceva come la riscontrata anomalia non potesse essere con certezza addebitata allo stesso, quanto piuttosto riferibile ad inefficienza organizzativa o ad altro personale (doc. 2); con lettera dell'8.11.2022 l'azienda gli comminava 1 giorno di sospensione (doc. 3);
- il 10/11/2022, la società datrice inviava al ricorrente una ulteriore contestazione disciplinare, contestando che, nella giornata del 7.11.2022, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 22422 transitata in alle 9,45 causando una vettura di scarto da recuperare (doc. 4); il lavoratore CP_2 respingeva le accuse, evidenziando la matrice ritorsiva della contestazione (doc. 5); la società, non ritenendo fondate le giustificazioni rese, irrogava con lettera del 21.11.22 la sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione (doc. 9);
- con lettera datata 18.09.2023, la società contestava al lavoratore che, nella giornata del
4.09.2023, ”mentre era addetto alla postazione "Guarnizione SX (TRIM 1WPA 16 X) sulla sequenza 24117 (telaio 7D77012 modello Stelvio) ometteva l'operazione prevista nella fase di saturazione DA 33580011 (stesura cavo posteriore e innesto gommotto su montante centrale
SX DOOR TO BODY)”, generando una vettura di scarto;
ai fini della recidiva specifica ex art. 24, Titolo IV, del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, venivano contestate le sanzioni disciplinari dell'8.11.2022 e del 21.11.2022 (doc.10); il lavoratore si giustificava respingendo gli addebiti ed affermando che, durante il turno del 4 settembre, ne nei giorni successivi, nessun preposto gli aveva contestato alcuna irregolarità nelle operazioni effettuate, significando di essere “comandato alla lavorazione di circa 175 vetture per ogni turno di lavoro e circa 875 vetture in una sola settimana” , concludendo nel senso di ritenere la riscontrata anomalia attribuibile alla normale organizzazione aziendale piuttosto che alla diligenza delle singole operazioni di lavoro (doc. 11); nonostante le giustificazioni, con lettera del 29 settembre 2023, parte datrice comunicava l'adozione del licenziamento con preavviso, contestando altresì, ai fini della recidiva specifica, l'irrogazione con lettera del dell'8.11.2022 provvedimento disciplinare di un (1) giorno di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione per negligenza nell'esecuzione del lavoro e l'irrogazione con lettera del
21/11/2022 del provvedimento disciplinare di due (2) giorni di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione per negligenza nell'esecuzione del lavoro.
1.2 A sostegno della propria impugnazione, premettendo che, nel periodo in cui si collocavano i fatti di causa, caratterizzato dai noti sconvolgimenti dell'organizzazione del lavoro conseguiti alla nascita di , si era raggiunta la media di 800 vetture di scarto alla settimana, CP_1 deduceva che gli elementi costituivi del licenziamento dovessero ritenersi sia la contestata negligenza nell'esecuzione del lavoro assegnato in data 4.09.2023, sia i provvedimenti disciplinari del dell'8.11.2022 e del 21.11.2022, parimenti irrogati a seguito di presunte negligenze nell'esecuzione.
1.3 Lamentava quindi:
- l'illegittimità delle sanzioni conservative irrogate rispettivamente del dell'8.11.2022 e del
21.11.2022 per violazione del principio di specificità dei fatti addebitati e per difetto di proporzionalità;
- l'illegittimità della sanzione espulsiva per violazione del principio di immediatezza, essendo stata consegnata 16 giorni dopo i fatti contestati, pari all'incirca a 3000 vetture lavorate, avendo l'azienda avuto contezza dell'anomalia la stessa giornata del 4.09.2023;
- l'illegittimità del licenziamento e delle citate sanzioni disciplinari anche per insussistenza dei fatti contestati per difetto di imputabilità, ovvero di rilevanza disciplinare, con conseguente inoperatività della contestata recidiva specifica prevista dall'art. 24, Titolo IV del Ccsl applicabile, in quanto richiamante precedenti sanzioni conservative da ritenersi illegittime.
Tutto ciò premesso, rassegnava le riportate conclusioni.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la con memoria depositata in data 3.06.2024, contestando la fondatezza Controparte_1 delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare:
- che il collegamento elettrico del pretensionatore era operazione che non aveva ma registrato una non conformità, essendo impossibile che il cavo potesse sganciarsi;
- che l'assenza del pretensionatore era evento raro, né risultava che il cavo elettrico arrivasse alla postazione di lavoro incastrato;
- che nessuno degli operatori successivi poteva involontariamente sganciare il cavo perché lo stesso non può essere né toccato né quindi urtato;
- che, anche con riferimento all'innesto del gommotto, lo stesso non può essere spostato quando gli altri operatori entrano nell'abitacolo della vettura, perché si trova in una zona inaccessibile a questi ultimi ed in caso l'operatore si avvedesse di non poterlo estrarre dal fascio cavi egli aveva l'obbligo di avvisare tempestivamente il proprio Team leader;
- che, in entrambe le giornate contestate, il , inviava all'azienda una mail il Parte_4
giorno successivo con la quale chiedeva di procedere disciplinarmente.
2.1 Tanto premesso in fatto deduceva l'assoluta infondatezza delle censure mosse ai rispettivi provvedimenti disciplinari, concludendo per il rigetto della domanda.
Rilevava in particolare:
- che alcuna violazione del requisito di specificità e tempestività era ipotizzabile posto che il ricorrente aveva potuto concretamente esercitare il proprio diritto alla difesa in sede di giustificazioni;
- che le sanzioni disciplinari irrogate altresì legittime perché proporzionali considerando la lunga esperienza lavorativa del ricorrente (addetto alla UTE Trim 1 sin dal 2016); la semplicità
e ripetitività della richiesta operazione;
il danno arrecato alla società, consistente in una vettura di scarto;
- che per le medesime ragioni risultava legittimo anche il licenziamento con preavviso irrogato.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese e gli onorari di causa.
3. Espletata prova orale, la causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 1.10.2025.
Il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4. La prima delle due domande formulate in giudizio concerne l'accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate con lettere del 8.11.2022 (1 giorno di sospensione) del
21/11/2022 (2 giorni di sospensione), con conseguente condanna al pagamento degli importi trattenuti o non corrisposti.
4.1 Al fine di valutarne la fondatezza o meno, giova premettere che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata alla discrezionalità dell'imprenditore ex art. 2106 c.c., in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa attribuitogli dall'art. 2086 cod. civ., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5753/1995).
Inoltre, è altrettanto pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale l'accertamento giudiziale dell'illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, in quanto eccessiva rispetto alla gravità dell'infrazione commessa (in violazione del principio di cui al suddetto art. 2106 cod. civ.), non impedisce la successiva applicazione, da parte del datore di lavoro, per la stessa infrazione, di un nuovo provvedimento disciplinare di minore gravità, a tal fine non rilevando l'esistenza del giudicato formatosi tra le parti, che non riguarda gli altri tipi di sanzione irrogabili nel caso concreto (data l'impossibilità di rimettere al giudice la determinazione della pena proporzionata al comportamento illegittimo). In tale ipotesi, per altro, l'applicazione della nuova sanzione non troverebbe neppure ostacolo nel principio della immediatezza fra la contestazione dell'addebito e l'irrogazione della sanzione, in quanto la possibilità di considerare un lungo e non ragionevole lasso di tempo come manifestazione della volontà del datore di lavoro di rinunziare all'applicazione della pena (in relazione al necessario nesso causale tra sanzione, comportamento illecito ed addebito) deve essere esclusa quando fatti concludenti (quali per l'appunto l'adozione di una sanzione disciplinare giudicata troppo severa) dimostrino la volontà di esercitare il potere sanzionatorio (si veda in questi termini, tra le altre, Cass. Civ. 13455/91).
4.2 Occorre poi ricordare che tale questione debba essere affrontata sotto il duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. Tale requisito va ugualmente valutato pur a fronte di assenza di specifica contestazione, alla luce dell'insegnamento della
Cassazione (v. Cass. 4379/1997 nonché, ex aliis, nn. 736/02, 313/2003, 8456/2011, tutte in materia di licenziamento disciplinare, ma applicabile ad ogni tipo di sanzione), secondo cui il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità sostanziale della sanzione è tenuto automaticamente alla valutazione della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto addebitato, indipendentemente da specifiche contestazioni del lavoratore sul punto, che non introducono un nuovo tema di indagine;
si tratta, infatti, di valutazione che attiene all'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa della sanzione: “Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare, con la contestazione dell'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo di recesso, è tenuto alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e accertato in giudizio, della sanzione del licenziamento;
la sussistenza di tale elemento, riguardando l'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, deve essere verificata dal giudice in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro”. Tale apprezzamento deve infatti essere svolto d'ufficio perché, “diversamente, risulterebbe interrotta la sequenza logica “fatto norma effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico” (cfr. Cass. n. 10950/2016). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava ovviamente sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare in esame.
4.3 Tanto chiarito in linea generale, occorre ora esaminare i singoli provvedimenti disciplinari oggetto della domanda di cui al capo sub A) delle rassegnate conclusioni.
Con riguardo alla prima delle sanzioni disciplinari irrogate, consistente nell'adozione 1 giorno di sospensione, ai sensi dell'art. 23 CCSL (rubricato “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”), il quale dispone che incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta, multa o sospensione” il lavoratore che, per quel che qui interessa, “d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”, si legge nella lettera di addebito: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe formalmente, ai fini disciplinari, il comportamento da Lei posto in essere nella giornata del 26 ottobre 2022. Ella nella suddetta giornata, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 20575. Il mancato collegamento causava una vettura di scarto da recuperare.”.
Di analogo tenore è la contestazione relativa alla seconda delle sanzioni disciplinari irrogate.
Si legge infatti nella lettera di addebito: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe formalmente, ai fini disciplinari, il comportamento da Lei posto in essere nella giornata del 07/11/2022. Ella nella suddetta giornata, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 22422 transitata in alle 9,45. Il mancato collegamento causava una vettura di scarto da CP_2 recuperare”.
4.4 Per valutare se il presunto errore sia imputabile al ricorrente e se si possa configurare una condotta negligente, è necessario esaminare gli esiti della prova orale esperita.
È in primo luogo emerso che l'attività in questione, si articola in due step: in un primo momento l'operatore deve provvedere a collegare il cavo elettrico del pretensionatore, che serve a garantire il corretto montaggio della cintura di sicurezza, per poi assicurare l'operazione appena eseguita mediante un meccanismo c.d. di secondary lock che consiste nel premere un pulsante situato sulla sommità del cavo inserito al fine di assicurarlo ed evitare che possa inavvertitamente staccarsi;
solo dopo questa seconda operazione il cavo è correttamente inserito ed assicurato, divenendo impossibile che possa staccarsi nelle successive fasi di lavorazione dell'autovettura, se non intervenendo con uno specifico attrezzo sul sistema di sicurezza (cfr. dep. , . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
L'attività contestata ed emersa durante l'attività istruttoria corrisponde a quella riportata nel report operazione “collegamento elettrico pretensionatore anteriore dx” (doc. 1 res.).
Non sono invero emersi univoci e specifici elementi probatori per collocare temporalmente il sistema di c.d. double check che il ricorrente ha dedotto essere operativo nelle successive postazioni di montaggio, posto che nessuno dei testi escussi ha ricordato in quale specifico periodo operasse tale procedura di controllo.
Se questo è quanto emerso, la rilevazione di difettosità, che viene segnalata nelle successive postazioni, può solo riferirsi al fatto che l'operaio non abbia correttamente seguito entrambe le attività che connotano la descritta operazione.
Sul punto rileva la testimonianza del il quale è stato addetto alla specifica attività di Tes_3 montaggio del pretensionatore sulla postazione Trim 14 sinistra, lavorando spesso in turno con il ricorrente. Il teste ha infatti dichiarato che: “Noi dopo il montaggio del pretensionatore effettuiamo una prova a click premendo il bottone per assicuraci di averlo inserito in sicurezza
e una prova a strappo”, precisando di non aver mai registrato che il cavo di sia sganciato, dopo l'esecuzione della descritta sequenza operativa.
Questo perché, pur ammettendosi che gli operai addetti alle successive Trim, dovendo entrare all'interno dell'abitacolo per effettuare le prescritte lavorazioni, possano inavvertitamente toccare o urtare il cavo del pretensionatore, la corretta esecuzione della sequenza procedimentale descritta, corredata di dispositivo di sicurezza cui si aggiunge una “prova a strappo” – molto probabilmente suggerita dall'esperienza - per verificarne il corretto inserimento del secondary lock, impedisce tuttavia che questo si possa staccare.
È incontestato che nelle giornate suddette, oggetto delle rispettive contestazioni, sia stato accertato l'omesso collegamento del pretensionatore: rilevano in merito le segnalazioni eseguite dal Supervisor (doc. 2 res.) che riconducono l'attività segnalata al giorno Tes_2 in cui il ricorrente era di turno sulla specifica postazione, adibizione esclusiva che peraltro il ricorrente non contesta;
è del pari emerso che queste segnalazioni, seppure non molto frequenti, arrivano in prima battuta al Team Leader, al Supervisor ed al Gestore Operativo, anche se con incidenza non univocamente emersa: il teste Gestore Operativo, ha invero dichiarato Tes_1 che questa anomalia, provocando lo scarto della vettura gli viene segnalata – in quanto responsabile degli scarti - con una frequenza che ha individuato in una/due mensili;
il teste
– - ha invece restituito un dato molto meno incisivo, riferendosi ad una Tes_2 Parte_4 frequenza di due/tre volte in un anno.
Non sono emerse specifiche disfunzioni organizzative incidenti sulla singola attività in contestazione che possano ragionevolmente far ritenere incerta l'imputabilità dell'errore di sequenziamento contestato al lavoratore.
La condotta contestata può quindi ritenersi materialmente sussistente ed imputabile al ricorrente.
5. Occorre quindi passare ad esaminare il distinto profilo della proporzionalità.
A mente dell'art. 23 CCSL 2019/2022, “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: … d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”; ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo poi “L'ammonizione verrà applicata per mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo, salvo che la condotta in questione rientri tra le infrazioni indicate nel successivo art.
24”.
Al ricorrente è stata comminata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno, la più grave tra quelle conservative previste dal richiamato CCSL che prevede la possibilità di sospendere il lavoratore sino ad un massimo di 5 giorni.
5.1 Orbene a fine di valutare se le condotte contestate, singolarmente considerate, debbano essere considerate di maggior rilievo, vale a dire connotate da grave negligenza, occorre rilevare quanto segue:
- il processo produttivo è strutturato in modo da prevedere, quale necessario passaggio produttivo, un controllo dell'autovettura a fine linea: la società ha infatti istituito una apposita postazione di diagnosi, prevista nella ordinaria organizzazione del lavoro e con personale specificatamente preposto;
- è rimasta invero incontestata la circostanza che “la frequenza delle anomalie del sistema elettrico è tale per cui alla fine della UTE Trim 2 sono costantemente addetti alla diagnosi 3-4 lavoratori ed almeno altri 2 sono addetti ad eseguire le riparazioni immediate”;
- la postazione di check point è, per quel che qui interessa, posta alla fine del segmento Trim 1
e 2, proprio a significare l'elevata possibilità – tollerata ed anzi programmata dall'azienda – che emergano difetti nel montaggio della componentistica, anche causato da errori umani;
- le vetture di scarto infatti sono presenti, in numero variabile e definito dai testi escussi
“fisiologico”, alla fine di ogni turno lavorativo, tanto è vero che la figura del Supervisor è figura professionale espressamente “responsabile degli scarti”; - non è emersa la possibilità che in un turno lavorativo non ci fossero scarti (il teste Tes_1
Gestore Operativo del Montaggio dal 2017 al 2022 ha dichiarato: “non ricordo che abbiamo mai fatto zero scarti durante il periodo in cui ho lavorato”);
- gli interventi di recupero su tali vetture sono i più disparati (cfr. dep. e, laddove non Tes_4
comportino scarto, non sono neppure segnalati al Parte_4
- l'anomalia relativa all'omesso inserimento del cavo pretensionatore non è anomalia che comporta lo scarto dell'autovettura: trattasi infatti, come riferito dai testi e di Tes_2 Tes_4 un difetto poco grave (il teste lo definisce lieve) che quindi consente la immediata Tes_4 riparazione lungo la linea produttiva: il teste descrive l'attività di ripristino come segue: Tes_5
“in caso di omesso collegamento del pretensionatore noi interveniamo in linea, smontando il ricoprimento montante (superiore ed inferiore) arriviamo al pretensionatore rimontiamo il cavo, facciamo la diagnosi che se da esito positivo ci consente di rimontare il montante”;
- in sei anni di costante ed ininterrotta adibizione alla specifica operazione descritta, propria della , il ricorrente non ha mai avuto alcuna segnalazione disciplinare, nonostante CP_2 arrivasse, per ogni singolo turno, ad eseguire eseguiva 5-6 lavorazioni su ogni singola vettura e che, a seconda del periodo, sulla linea transitavano da 175 a 300 vetture per turno di lavoro
(numeri non contestati), avendo a disposizione per il collegamento del cavo pretensionatore un ristretto tempo di saturazione (cfr. doc. 9 res.);
- le lavorazioni effettuate su catene di montaggio, per la loro parcellizzazione, ripetitività ed automaticità, sia nell'attuazione che nella postura, comportano un automatismo nell'esecuzione che riduce la concentrazione ed aumenta il rischio di errori, come anche la misurazione dei tempi, che può aumentare la pressione e diminuire la concentrazione: il meccanismo è quindi esattamente opposto a quello descritto dalla , proprio perché la facilità esecutiva CP_1 dell'attività è foriera, unitamente agli altri elementi indicati, di insidie che si riverberano su errori incidenti sulla qualità della produzione;
- di questo è ben consapevole l'azienda, che ha inserito in diversi step della linea di produzione, appositi snodi organizzativi di controllo delle operazioni svolte.
5.2 Se questo è lo scenario all'interno del quale sono maturate le due condotte sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una giornata, non può condividersi la valutazione di rilevante gravità effettuata dal datore di lavoro.
Trattasi, a bene vedere, di infrazione disciplinare di lieve entità, che può unicamente comportare sanzioni quali il rimprovero o l'ammonizione scritta, 5.3 Può quindi ritenersi che il datore di lavoro non abbia correttamente esercitato il proprio potere disciplinare, avendo irrogato la sanzione conservativa più afflittiva (la sospensione), anche se non nella sua massima estensione (un giorno), a fronte di una condotta di lieve gravità, seppure reiterata, posta in essere da un dipendente che non era mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari negli ultimi 6 anni di adibizione alla . CP_2
Deve invero rilevarsi che la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo (Cass. n. 19868/2023 -
Nella specie, la S.C. - in relazione ad una vicenda in cui, secondo la scala valoriale adottata dal c.c.n.l., le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento facevano rispettivamente leva sulla "particolare gravità" delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno - ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice sulla base di una valutazione della "particolare gravità" della condotta fondata non già sulle intrinseche caratteristiche - oggettive e soggettive - della condotta stessa, bensì unicamente sulla rilevanza di due omologhi precedenti disciplinari, sanzionati, rispettivamente, con il rimprovero scritto e con la multa, in tal modo finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva).
6. Ne consegue l'annullamento delle esaminate sanzioni conservative, non potendosi procedere, in assenza di una espressa richiesta della parte convenuta, alla derubricazione di tale nella sanzione della multa o dell'ammonizione: la Cassazione ha infatti chiarito che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura e che solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice “applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”. (Cass. Sez. lav. sentenza n. 3896 dell'11/2/2019).
6.1 L'annullamento delle citate sanzioni disciplinari priva di effetti la contestata recidiva specifica, da ritenersi insussistente, e riverbera i suoi effetti sul disposto licenziamento, intimato ai sensi dell'art. 24 del CCSL in atti, a mente del quale “incorre nel licenziamento con preavviso “il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 23 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B)”
[licenziamento per giusta causa]. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: …
h) recidiva specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 23 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo, …”.
6.2 Ritenuta infondata la recidiva specifica, che costituisce uno degli elementi costitutivi del licenziamento con preavviso ai sensi dell'art. 24 del CCSL, viene meno anche il fatto costitutivo posto alla base del licenziamento medesimo posto che la residua condotta contestata, relativa all'omessa “stesura cavo posteriore e innesto gommotto su montante centrale”, anche qualora ritenuta sussistente non potrebbe mai giustificare un provvedimento espulsivo, rientrando tra le condotte che il CCSL sanziona con provvedimenti disciplinari conservativi.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da
Cass. 20394/2025, la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) “di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama;
è solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
mentre
l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838/2005; Cass. n. 21214/2009; Cass. n.
6901/2016; Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 13534/2019; Cass. n. 12789/2022; Cass. n.
7029/2023; Cass. n. 3927/2024)”
Il principio generale finora esposto subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solo una sanzione conservativa ovvero quando il comportamento possa essere sussunto nell'ambito di una clausola generale ed elastica del CCNL. Secondo il richiamato indirizzo consolidato (v. da ultimo Cass. 11665/2022), il datore di lavoro non può infatti irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dalla fonte collettiva per una determinata infrazione: “Ed infatti, condotte che pur astrattamente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative” (cfr. Cass, cit.)
7. In ordine alle conseguenze della accertata illegittimità, giova rammentare che, essendo la ricorrente stata assunta in data 01.10.2001, trova applicazione il regime di tutela previsto per i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2015, vale a dire la disciplina di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012).
Pertanto, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, ove il fatto contestato risulti insussistente o riconducibile a condotte sanzionabili con misure conservative, trova applicazione la tutela reintegratoria (cd. tutela reale), prevista per le imprese con più di 15 dipendenti, con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al riconoscimento di un'indennità risarcitoria sino a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge 92/2012.
7.1 Le mensilità debbono essere riconosciute nel numero massimo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 (meccanismo che resta tuttora applicabile ai “vecchi assunti”, ossia ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015), ragione della rilevante anzianità di servizio del ricorrente come anche delle notevoli dimensioni dell'azienda convenuta.
7.2 Ogni altra questione assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022 (scaglione: indeterminabile/complessità media – valore minimo)
PQM
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative comminate a
[...]
dalla con lettere dell'8.11.2022 e del 21.12.2022 e condanna, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, la alla corresponsione delle retribuzioni trattenute o non Controparte_1 corrisposte per le predette causali, oltre accessori come per legge;
- accerta e dichiara l'illegittimità del recesso intimato dalla a Controparte_1 [...]
con provvedimento del 29.09.2023 e per l'effetto, ordina la reintegrazione del Parte_1 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna altresì al pagamento in favore di una Controparte_1 Parte_1
indennità pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
- condanna, infine, al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 5.664,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Cassino, 4.11.2025
Il Giudice
NA GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1191 / 2024
Il Giudice designato NA GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ex art. 414 e 441-bis c.p.c. ritualmente depositato in data 22.04.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il licenziamento con preavviso intimato dalla con lettera del 28.09.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A. accertare, per le causali di cui al presente atto, la nullità e/o la annullabilità e/o
l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative comminate con lettere del 08/11/2022 (1 giorno di sospensione) e del 21/11/2022 (2 giorni di sospensione), con conseguente condanna al pagamento degli importi trattenuti o non corrisposti;
B. accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui al presente atto, l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o nullità del recesso intimato con provvedimento del 29/09/2023 e per l'effetto, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento in favore dello stesso di una indennità pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto;
con ordine alla convenuta di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
C. in via subordinata, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannare la resistente al pagamento di un'indennità nella misura massima prevista dalla legge, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella misura ritenuta di giustizia;
D. in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
E. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
1.1 A sostegno della propria domanda ha in sintesi dedotto:
- di aver instaurato, in data 25.10.1999 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente, prestando la propria attività presso lo stabilimento di
Piedimonte San Germano, da ultimo inquadrata nella prima area professionale del CCSL applicato;
- che, per quel che qui interessa, è stato da sempre addetto alle linee di montaggio, dal 2016 assegnato alla , al montaggio del c.d. pretensionatore, il montaggio della cintura in CP_2 altezza (da fissarsi alla scocca con due viti), il fissaggio del cavetto pantina (da imbastirsi con tre graffette), il posizionamento del gommotto sul montante centrale, il montaggio delle guarnizioni posteriori e anteriori sul vano porta;
- che può accadere che il montaggio del pretensionatore non sia possibile per mancanza di particolari ovvero di cavo elettrico incastrato: in tal caso la vettura di manda avanti con le altre lavorazioni effettuate e si segnala l'inconveniente al Team leader;
- accade sovente altresì che il cavo si sganci dal pretensionatore dopo diversi minuti: per evitare questo inconveniente il processo produttivo prevede il c.d. “double check” vale a dire la verifica della tenuta del collegamento effettuata in una delle postazioni successive a quella del ricorrente e di apporre con un pennarello una spunta di prova della avvenuta verifica, controllo successivamente eliminato perché capitava che il cavo si sganciasse nelle postazioni successive a quella ove il controllo era stato effettuato, perché involontariamente urtato dagli addetti alle successive lavorazioni delle che prevedono l'ingresso nell'abitacolo della vettura;
CP_2
- che dopo le lavorazioni eseguite dal ricorrente, il montante della vettura (nel quale è collocato il cavo) transita ancora privo di rivestimento protettivo su ulteriori 10 postazioni della
[...]
(che termina con la postazione n. 24); Pt_2 - anche con riferimento all'attività di montaggio del gommotto valevano le medesime considerazioni svolte per il montaggio del pretensionatore, tanto che il processo produttivo prevede che alla fine della viene eseguita da personale a ciò preposto una diagnosi Parte_3 di funzionamento di tutti i cavi posizionati e collegati in entrambe le : la rilevazione CP_2 di cavi non funzionanti può dipendere sia da un errore dell'operatore che da urti involontari degli operatori successivi;
- una volta eseguita tale diagnosi, ove vengano rilevati cavi non funzionanti, la vettura, salvo casi eccezionali, viene immediatamente riparata da altro personale a ciò preposto: la frequenza delle anomalie del sistema elettrico è tale per cui alla fine della sono Parte_3 costantemente addetti alla diagnosi 3-4 lavoratori ed almeno altri 2 sono addetti ad eseguire le riparazioni immediate;
- che in data 28.10.2022, la datrice di lavoro contestava al lavoratore che nella giornata del
26/10/2022 ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 20575, causando una vettura di scarto da recuperare (doc. 1); con giustificazioni rese con missiva del 3.11.2022 sostenendo di aver prestato la propria attività con impegno e diligenza, il ricorrente deduceva come la riscontrata anomalia non potesse essere con certezza addebitata allo stesso, quanto piuttosto riferibile ad inefficienza organizzativa o ad altro personale (doc. 2); con lettera dell'8.11.2022 l'azienda gli comminava 1 giorno di sospensione (doc. 3);
- il 10/11/2022, la società datrice inviava al ricorrente una ulteriore contestazione disciplinare, contestando che, nella giornata del 7.11.2022, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 22422 transitata in alle 9,45 causando una vettura di scarto da recuperare (doc. 4); il lavoratore CP_2 respingeva le accuse, evidenziando la matrice ritorsiva della contestazione (doc. 5); la società, non ritenendo fondate le giustificazioni rese, irrogava con lettera del 21.11.22 la sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione (doc. 9);
- con lettera datata 18.09.2023, la società contestava al lavoratore che, nella giornata del
4.09.2023, ”mentre era addetto alla postazione "Guarnizione SX (TRIM 1WPA 16 X) sulla sequenza 24117 (telaio 7D77012 modello Stelvio) ometteva l'operazione prevista nella fase di saturazione DA 33580011 (stesura cavo posteriore e innesto gommotto su montante centrale
SX DOOR TO BODY)”, generando una vettura di scarto;
ai fini della recidiva specifica ex art. 24, Titolo IV, del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, venivano contestate le sanzioni disciplinari dell'8.11.2022 e del 21.11.2022 (doc.10); il lavoratore si giustificava respingendo gli addebiti ed affermando che, durante il turno del 4 settembre, ne nei giorni successivi, nessun preposto gli aveva contestato alcuna irregolarità nelle operazioni effettuate, significando di essere “comandato alla lavorazione di circa 175 vetture per ogni turno di lavoro e circa 875 vetture in una sola settimana” , concludendo nel senso di ritenere la riscontrata anomalia attribuibile alla normale organizzazione aziendale piuttosto che alla diligenza delle singole operazioni di lavoro (doc. 11); nonostante le giustificazioni, con lettera del 29 settembre 2023, parte datrice comunicava l'adozione del licenziamento con preavviso, contestando altresì, ai fini della recidiva specifica, l'irrogazione con lettera del dell'8.11.2022 provvedimento disciplinare di un (1) giorno di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione per negligenza nell'esecuzione del lavoro e l'irrogazione con lettera del
21/11/2022 del provvedimento disciplinare di due (2) giorni di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione per negligenza nell'esecuzione del lavoro.
1.2 A sostegno della propria impugnazione, premettendo che, nel periodo in cui si collocavano i fatti di causa, caratterizzato dai noti sconvolgimenti dell'organizzazione del lavoro conseguiti alla nascita di , si era raggiunta la media di 800 vetture di scarto alla settimana, CP_1 deduceva che gli elementi costituivi del licenziamento dovessero ritenersi sia la contestata negligenza nell'esecuzione del lavoro assegnato in data 4.09.2023, sia i provvedimenti disciplinari del dell'8.11.2022 e del 21.11.2022, parimenti irrogati a seguito di presunte negligenze nell'esecuzione.
1.3 Lamentava quindi:
- l'illegittimità delle sanzioni conservative irrogate rispettivamente del dell'8.11.2022 e del
21.11.2022 per violazione del principio di specificità dei fatti addebitati e per difetto di proporzionalità;
- l'illegittimità della sanzione espulsiva per violazione del principio di immediatezza, essendo stata consegnata 16 giorni dopo i fatti contestati, pari all'incirca a 3000 vetture lavorate, avendo l'azienda avuto contezza dell'anomalia la stessa giornata del 4.09.2023;
- l'illegittimità del licenziamento e delle citate sanzioni disciplinari anche per insussistenza dei fatti contestati per difetto di imputabilità, ovvero di rilevanza disciplinare, con conseguente inoperatività della contestata recidiva specifica prevista dall'art. 24, Titolo IV del Ccsl applicabile, in quanto richiamante precedenti sanzioni conservative da ritenersi illegittime.
Tutto ciò premesso, rassegnava le riportate conclusioni.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la con memoria depositata in data 3.06.2024, contestando la fondatezza Controparte_1 delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare:
- che il collegamento elettrico del pretensionatore era operazione che non aveva ma registrato una non conformità, essendo impossibile che il cavo potesse sganciarsi;
- che l'assenza del pretensionatore era evento raro, né risultava che il cavo elettrico arrivasse alla postazione di lavoro incastrato;
- che nessuno degli operatori successivi poteva involontariamente sganciare il cavo perché lo stesso non può essere né toccato né quindi urtato;
- che, anche con riferimento all'innesto del gommotto, lo stesso non può essere spostato quando gli altri operatori entrano nell'abitacolo della vettura, perché si trova in una zona inaccessibile a questi ultimi ed in caso l'operatore si avvedesse di non poterlo estrarre dal fascio cavi egli aveva l'obbligo di avvisare tempestivamente il proprio Team leader;
- che, in entrambe le giornate contestate, il , inviava all'azienda una mail il Parte_4
giorno successivo con la quale chiedeva di procedere disciplinarmente.
2.1 Tanto premesso in fatto deduceva l'assoluta infondatezza delle censure mosse ai rispettivi provvedimenti disciplinari, concludendo per il rigetto della domanda.
Rilevava in particolare:
- che alcuna violazione del requisito di specificità e tempestività era ipotizzabile posto che il ricorrente aveva potuto concretamente esercitare il proprio diritto alla difesa in sede di giustificazioni;
- che le sanzioni disciplinari irrogate altresì legittime perché proporzionali considerando la lunga esperienza lavorativa del ricorrente (addetto alla UTE Trim 1 sin dal 2016); la semplicità
e ripetitività della richiesta operazione;
il danno arrecato alla società, consistente in una vettura di scarto;
- che per le medesime ragioni risultava legittimo anche il licenziamento con preavviso irrogato.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese e gli onorari di causa.
3. Espletata prova orale, la causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 1.10.2025.
Il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4. La prima delle due domande formulate in giudizio concerne l'accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate con lettere del 8.11.2022 (1 giorno di sospensione) del
21/11/2022 (2 giorni di sospensione), con conseguente condanna al pagamento degli importi trattenuti o non corrisposti.
4.1 Al fine di valutarne la fondatezza o meno, giova premettere che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata alla discrezionalità dell'imprenditore ex art. 2106 c.c., in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa attribuitogli dall'art. 2086 cod. civ., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5753/1995).
Inoltre, è altrettanto pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale l'accertamento giudiziale dell'illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, in quanto eccessiva rispetto alla gravità dell'infrazione commessa (in violazione del principio di cui al suddetto art. 2106 cod. civ.), non impedisce la successiva applicazione, da parte del datore di lavoro, per la stessa infrazione, di un nuovo provvedimento disciplinare di minore gravità, a tal fine non rilevando l'esistenza del giudicato formatosi tra le parti, che non riguarda gli altri tipi di sanzione irrogabili nel caso concreto (data l'impossibilità di rimettere al giudice la determinazione della pena proporzionata al comportamento illegittimo). In tale ipotesi, per altro, l'applicazione della nuova sanzione non troverebbe neppure ostacolo nel principio della immediatezza fra la contestazione dell'addebito e l'irrogazione della sanzione, in quanto la possibilità di considerare un lungo e non ragionevole lasso di tempo come manifestazione della volontà del datore di lavoro di rinunziare all'applicazione della pena (in relazione al necessario nesso causale tra sanzione, comportamento illecito ed addebito) deve essere esclusa quando fatti concludenti (quali per l'appunto l'adozione di una sanzione disciplinare giudicata troppo severa) dimostrino la volontà di esercitare il potere sanzionatorio (si veda in questi termini, tra le altre, Cass. Civ. 13455/91).
4.2 Occorre poi ricordare che tale questione debba essere affrontata sotto il duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. Tale requisito va ugualmente valutato pur a fronte di assenza di specifica contestazione, alla luce dell'insegnamento della
Cassazione (v. Cass. 4379/1997 nonché, ex aliis, nn. 736/02, 313/2003, 8456/2011, tutte in materia di licenziamento disciplinare, ma applicabile ad ogni tipo di sanzione), secondo cui il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità sostanziale della sanzione è tenuto automaticamente alla valutazione della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto addebitato, indipendentemente da specifiche contestazioni del lavoratore sul punto, che non introducono un nuovo tema di indagine;
si tratta, infatti, di valutazione che attiene all'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa della sanzione: “Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare, con la contestazione dell'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo di recesso, è tenuto alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e accertato in giudizio, della sanzione del licenziamento;
la sussistenza di tale elemento, riguardando l'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, deve essere verificata dal giudice in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro”. Tale apprezzamento deve infatti essere svolto d'ufficio perché, “diversamente, risulterebbe interrotta la sequenza logica “fatto norma effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico” (cfr. Cass. n. 10950/2016). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava ovviamente sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare in esame.
4.3 Tanto chiarito in linea generale, occorre ora esaminare i singoli provvedimenti disciplinari oggetto della domanda di cui al capo sub A) delle rassegnate conclusioni.
Con riguardo alla prima delle sanzioni disciplinari irrogate, consistente nell'adozione 1 giorno di sospensione, ai sensi dell'art. 23 CCSL (rubricato “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”), il quale dispone che incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta, multa o sospensione” il lavoratore che, per quel che qui interessa, “d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”, si legge nella lettera di addebito: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe formalmente, ai fini disciplinari, il comportamento da Lei posto in essere nella giornata del 26 ottobre 2022. Ella nella suddetta giornata, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 20575. Il mancato collegamento causava una vettura di scarto da recuperare.”.
Di analogo tenore è la contestazione relativa alla seconda delle sanzioni disciplinari irrogate.
Si legge infatti nella lettera di addebito: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe formalmente, ai fini disciplinari, il comportamento da Lei posto in essere nella giornata del 07/11/2022. Ella nella suddetta giornata, ometteva il collegamento elettrico del pretensionatore anteriore DX (DA 33562010) sulla vettura con sequenza 22422 transitata in alle 9,45. Il mancato collegamento causava una vettura di scarto da CP_2 recuperare”.
4.4 Per valutare se il presunto errore sia imputabile al ricorrente e se si possa configurare una condotta negligente, è necessario esaminare gli esiti della prova orale esperita.
È in primo luogo emerso che l'attività in questione, si articola in due step: in un primo momento l'operatore deve provvedere a collegare il cavo elettrico del pretensionatore, che serve a garantire il corretto montaggio della cintura di sicurezza, per poi assicurare l'operazione appena eseguita mediante un meccanismo c.d. di secondary lock che consiste nel premere un pulsante situato sulla sommità del cavo inserito al fine di assicurarlo ed evitare che possa inavvertitamente staccarsi;
solo dopo questa seconda operazione il cavo è correttamente inserito ed assicurato, divenendo impossibile che possa staccarsi nelle successive fasi di lavorazione dell'autovettura, se non intervenendo con uno specifico attrezzo sul sistema di sicurezza (cfr. dep. , . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
L'attività contestata ed emersa durante l'attività istruttoria corrisponde a quella riportata nel report operazione “collegamento elettrico pretensionatore anteriore dx” (doc. 1 res.).
Non sono invero emersi univoci e specifici elementi probatori per collocare temporalmente il sistema di c.d. double check che il ricorrente ha dedotto essere operativo nelle successive postazioni di montaggio, posto che nessuno dei testi escussi ha ricordato in quale specifico periodo operasse tale procedura di controllo.
Se questo è quanto emerso, la rilevazione di difettosità, che viene segnalata nelle successive postazioni, può solo riferirsi al fatto che l'operaio non abbia correttamente seguito entrambe le attività che connotano la descritta operazione.
Sul punto rileva la testimonianza del il quale è stato addetto alla specifica attività di Tes_3 montaggio del pretensionatore sulla postazione Trim 14 sinistra, lavorando spesso in turno con il ricorrente. Il teste ha infatti dichiarato che: “Noi dopo il montaggio del pretensionatore effettuiamo una prova a click premendo il bottone per assicuraci di averlo inserito in sicurezza
e una prova a strappo”, precisando di non aver mai registrato che il cavo di sia sganciato, dopo l'esecuzione della descritta sequenza operativa.
Questo perché, pur ammettendosi che gli operai addetti alle successive Trim, dovendo entrare all'interno dell'abitacolo per effettuare le prescritte lavorazioni, possano inavvertitamente toccare o urtare il cavo del pretensionatore, la corretta esecuzione della sequenza procedimentale descritta, corredata di dispositivo di sicurezza cui si aggiunge una “prova a strappo” – molto probabilmente suggerita dall'esperienza - per verificarne il corretto inserimento del secondary lock, impedisce tuttavia che questo si possa staccare.
È incontestato che nelle giornate suddette, oggetto delle rispettive contestazioni, sia stato accertato l'omesso collegamento del pretensionatore: rilevano in merito le segnalazioni eseguite dal Supervisor (doc. 2 res.) che riconducono l'attività segnalata al giorno Tes_2 in cui il ricorrente era di turno sulla specifica postazione, adibizione esclusiva che peraltro il ricorrente non contesta;
è del pari emerso che queste segnalazioni, seppure non molto frequenti, arrivano in prima battuta al Team Leader, al Supervisor ed al Gestore Operativo, anche se con incidenza non univocamente emersa: il teste Gestore Operativo, ha invero dichiarato Tes_1 che questa anomalia, provocando lo scarto della vettura gli viene segnalata – in quanto responsabile degli scarti - con una frequenza che ha individuato in una/due mensili;
il teste
– - ha invece restituito un dato molto meno incisivo, riferendosi ad una Tes_2 Parte_4 frequenza di due/tre volte in un anno.
Non sono emerse specifiche disfunzioni organizzative incidenti sulla singola attività in contestazione che possano ragionevolmente far ritenere incerta l'imputabilità dell'errore di sequenziamento contestato al lavoratore.
La condotta contestata può quindi ritenersi materialmente sussistente ed imputabile al ricorrente.
5. Occorre quindi passare ad esaminare il distinto profilo della proporzionalità.
A mente dell'art. 23 CCSL 2019/2022, “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: … d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”; ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo poi “L'ammonizione verrà applicata per mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo, salvo che la condotta in questione rientri tra le infrazioni indicate nel successivo art.
24”.
Al ricorrente è stata comminata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno, la più grave tra quelle conservative previste dal richiamato CCSL che prevede la possibilità di sospendere il lavoratore sino ad un massimo di 5 giorni.
5.1 Orbene a fine di valutare se le condotte contestate, singolarmente considerate, debbano essere considerate di maggior rilievo, vale a dire connotate da grave negligenza, occorre rilevare quanto segue:
- il processo produttivo è strutturato in modo da prevedere, quale necessario passaggio produttivo, un controllo dell'autovettura a fine linea: la società ha infatti istituito una apposita postazione di diagnosi, prevista nella ordinaria organizzazione del lavoro e con personale specificatamente preposto;
- è rimasta invero incontestata la circostanza che “la frequenza delle anomalie del sistema elettrico è tale per cui alla fine della UTE Trim 2 sono costantemente addetti alla diagnosi 3-4 lavoratori ed almeno altri 2 sono addetti ad eseguire le riparazioni immediate”;
- la postazione di check point è, per quel che qui interessa, posta alla fine del segmento Trim 1
e 2, proprio a significare l'elevata possibilità – tollerata ed anzi programmata dall'azienda – che emergano difetti nel montaggio della componentistica, anche causato da errori umani;
- le vetture di scarto infatti sono presenti, in numero variabile e definito dai testi escussi
“fisiologico”, alla fine di ogni turno lavorativo, tanto è vero che la figura del Supervisor è figura professionale espressamente “responsabile degli scarti”; - non è emersa la possibilità che in un turno lavorativo non ci fossero scarti (il teste Tes_1
Gestore Operativo del Montaggio dal 2017 al 2022 ha dichiarato: “non ricordo che abbiamo mai fatto zero scarti durante il periodo in cui ho lavorato”);
- gli interventi di recupero su tali vetture sono i più disparati (cfr. dep. e, laddove non Tes_4
comportino scarto, non sono neppure segnalati al Parte_4
- l'anomalia relativa all'omesso inserimento del cavo pretensionatore non è anomalia che comporta lo scarto dell'autovettura: trattasi infatti, come riferito dai testi e di Tes_2 Tes_4 un difetto poco grave (il teste lo definisce lieve) che quindi consente la immediata Tes_4 riparazione lungo la linea produttiva: il teste descrive l'attività di ripristino come segue: Tes_5
“in caso di omesso collegamento del pretensionatore noi interveniamo in linea, smontando il ricoprimento montante (superiore ed inferiore) arriviamo al pretensionatore rimontiamo il cavo, facciamo la diagnosi che se da esito positivo ci consente di rimontare il montante”;
- in sei anni di costante ed ininterrotta adibizione alla specifica operazione descritta, propria della , il ricorrente non ha mai avuto alcuna segnalazione disciplinare, nonostante CP_2 arrivasse, per ogni singolo turno, ad eseguire eseguiva 5-6 lavorazioni su ogni singola vettura e che, a seconda del periodo, sulla linea transitavano da 175 a 300 vetture per turno di lavoro
(numeri non contestati), avendo a disposizione per il collegamento del cavo pretensionatore un ristretto tempo di saturazione (cfr. doc. 9 res.);
- le lavorazioni effettuate su catene di montaggio, per la loro parcellizzazione, ripetitività ed automaticità, sia nell'attuazione che nella postura, comportano un automatismo nell'esecuzione che riduce la concentrazione ed aumenta il rischio di errori, come anche la misurazione dei tempi, che può aumentare la pressione e diminuire la concentrazione: il meccanismo è quindi esattamente opposto a quello descritto dalla , proprio perché la facilità esecutiva CP_1 dell'attività è foriera, unitamente agli altri elementi indicati, di insidie che si riverberano su errori incidenti sulla qualità della produzione;
- di questo è ben consapevole l'azienda, che ha inserito in diversi step della linea di produzione, appositi snodi organizzativi di controllo delle operazioni svolte.
5.2 Se questo è lo scenario all'interno del quale sono maturate le due condotte sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una giornata, non può condividersi la valutazione di rilevante gravità effettuata dal datore di lavoro.
Trattasi, a bene vedere, di infrazione disciplinare di lieve entità, che può unicamente comportare sanzioni quali il rimprovero o l'ammonizione scritta, 5.3 Può quindi ritenersi che il datore di lavoro non abbia correttamente esercitato il proprio potere disciplinare, avendo irrogato la sanzione conservativa più afflittiva (la sospensione), anche se non nella sua massima estensione (un giorno), a fronte di una condotta di lieve gravità, seppure reiterata, posta in essere da un dipendente che non era mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari negli ultimi 6 anni di adibizione alla . CP_2
Deve invero rilevarsi che la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo (Cass. n. 19868/2023 -
Nella specie, la S.C. - in relazione ad una vicenda in cui, secondo la scala valoriale adottata dal c.c.n.l., le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento facevano rispettivamente leva sulla "particolare gravità" delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno - ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice sulla base di una valutazione della "particolare gravità" della condotta fondata non già sulle intrinseche caratteristiche - oggettive e soggettive - della condotta stessa, bensì unicamente sulla rilevanza di due omologhi precedenti disciplinari, sanzionati, rispettivamente, con il rimprovero scritto e con la multa, in tal modo finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva).
6. Ne consegue l'annullamento delle esaminate sanzioni conservative, non potendosi procedere, in assenza di una espressa richiesta della parte convenuta, alla derubricazione di tale nella sanzione della multa o dell'ammonizione: la Cassazione ha infatti chiarito che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura e che solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice “applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”. (Cass. Sez. lav. sentenza n. 3896 dell'11/2/2019).
6.1 L'annullamento delle citate sanzioni disciplinari priva di effetti la contestata recidiva specifica, da ritenersi insussistente, e riverbera i suoi effetti sul disposto licenziamento, intimato ai sensi dell'art. 24 del CCSL in atti, a mente del quale “incorre nel licenziamento con preavviso “il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 23 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B)”
[licenziamento per giusta causa]. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: …
h) recidiva specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 23 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo, …”.
6.2 Ritenuta infondata la recidiva specifica, che costituisce uno degli elementi costitutivi del licenziamento con preavviso ai sensi dell'art. 24 del CCSL, viene meno anche il fatto costitutivo posto alla base del licenziamento medesimo posto che la residua condotta contestata, relativa all'omessa “stesura cavo posteriore e innesto gommotto su montante centrale”, anche qualora ritenuta sussistente non potrebbe mai giustificare un provvedimento espulsivo, rientrando tra le condotte che il CCSL sanziona con provvedimenti disciplinari conservativi.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da
Cass. 20394/2025, la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) “di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama;
è solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
mentre
l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838/2005; Cass. n. 21214/2009; Cass. n.
6901/2016; Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 13534/2019; Cass. n. 12789/2022; Cass. n.
7029/2023; Cass. n. 3927/2024)”
Il principio generale finora esposto subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solo una sanzione conservativa ovvero quando il comportamento possa essere sussunto nell'ambito di una clausola generale ed elastica del CCNL. Secondo il richiamato indirizzo consolidato (v. da ultimo Cass. 11665/2022), il datore di lavoro non può infatti irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dalla fonte collettiva per una determinata infrazione: “Ed infatti, condotte che pur astrattamente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative” (cfr. Cass, cit.)
7. In ordine alle conseguenze della accertata illegittimità, giova rammentare che, essendo la ricorrente stata assunta in data 01.10.2001, trova applicazione il regime di tutela previsto per i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2015, vale a dire la disciplina di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012).
Pertanto, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, ove il fatto contestato risulti insussistente o riconducibile a condotte sanzionabili con misure conservative, trova applicazione la tutela reintegratoria (cd. tutela reale), prevista per le imprese con più di 15 dipendenti, con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al riconoscimento di un'indennità risarcitoria sino a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge 92/2012.
7.1 Le mensilità debbono essere riconosciute nel numero massimo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 (meccanismo che resta tuttora applicabile ai “vecchi assunti”, ossia ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015), ragione della rilevante anzianità di servizio del ricorrente come anche delle notevoli dimensioni dell'azienda convenuta.
7.2 Ogni altra questione assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022 (scaglione: indeterminabile/complessità media – valore minimo)
PQM
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative comminate a
[...]
dalla con lettere dell'8.11.2022 e del 21.12.2022 e condanna, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, la alla corresponsione delle retribuzioni trattenute o non Controparte_1 corrisposte per le predette causali, oltre accessori come per legge;
- accerta e dichiara l'illegittimità del recesso intimato dalla a Controparte_1 [...]
con provvedimento del 29.09.2023 e per l'effetto, ordina la reintegrazione del Parte_1 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna altresì al pagamento in favore di una Controparte_1 Parte_1
indennità pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
- condanna, infine, al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 5.664,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Cassino, 4.11.2025
Il Giudice
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